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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8401/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINI MARIA Parte_1 C.F._1 ELENA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR N. 2 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. GUARINI MARIA ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DATI LUIGI e CP_1 C.F._2 dell'avv. DATI SERGIO ERASMO ( ) VIA GARIBALDI N.3 40124 C.F._3
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N.3 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. DATI LUIGI
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Sul vincolo, come da atti introduttivi e intervento del PM MOTIVAZIONE
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a UN (BO) in data 15-9-
2001 con il rito concordatario (atto n. 14 p. 2 s. A u. 1 anno 2001) deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898,
pagina 1 di 2 essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ed essendo trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna in sede di separazione giudiziale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio alla ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore in pari data.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a UN (BO) in data 15-9-2001 con il rito concordatario (atto n. 14 p. 2 s. A u. 1 anno 2001) tra
, nato/a il 26/08/1966 a CROAZIA Parte_1
e
, nato/a il 26/01/1965 a ROMA (RM) CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. fa rinvio alla ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore in pari data.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 3-12-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8401/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINI MARIA Parte_1 C.F._1 ELENA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR N. 2 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. GUARINI MARIA ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DATI LUIGI e CP_1 C.F._2 dell'avv. DATI SERGIO ERASMO ( ) VIA GARIBALDI N.3 40124 C.F._3
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N.3 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. DATI LUIGI
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Sul vincolo, come da atti introduttivi e intervento del PM MOTIVAZIONE
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a UN (BO) in data 15-9-
2001 con il rito concordatario (atto n. 14 p. 2 s. A u. 1 anno 2001) deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898,
pagina 1 di 2 essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ed essendo trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna in sede di separazione giudiziale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio alla ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore in pari data.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a UN (BO) in data 15-9-2001 con il rito concordatario (atto n. 14 p. 2 s. A u. 1 anno 2001) tra
, nato/a il 26/08/1966 a CROAZIA Parte_1
e
, nato/a il 26/01/1965 a ROMA (RM) CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. fa rinvio alla ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore in pari data.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 3-12-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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