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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/07/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1423 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nato a [...] il [...], Parte_1 e nata a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. Simonelli Vincenzo, come da procure in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2 anche da loro sottoscritto, in data 27/05/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 09/09/1995, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di NO (NA) (al N. 37, Parte II, Serie A, Ufficio1, Anno 1995). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, , nato il [...] ad [...], e il Per_1 Per_2 23/09/2002 ad Avellino, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 23/05/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Cessa l'obbligo di coabitazione fra i coniugi e Parte_1 [...] ; Parte_2
2. La casa coniugale, sita in NO, Via S.Giovanni n.19, resta assegnata, unitamente a tutti i mobili che la arredano, alla che continuerà ad abitarla insieme Parte_2 alla figlia . Per_2 Il , invece, abiterà, come del resto già avviene, in NO, Corso Parte_1 Europa n.16, presso la mamma Persona_3
3. I coniugi concorderanno tra loro e soprattutto con la figlia ogni decisione Per_2 inerente la stessa specie in ordine anche alle visite con il padre;
4. Il si obbliga a corrispondere alla moglie la somma mensile di Parte_1
€300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia . Detto importo verrà Per_2 corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese con vaglia postale, ovvero in contanti, presso il domicilio della La stessa dichiara di rinunciare a somme a Pt_2 Parte_2 titolo di mantenimento in suo favore.
5. I coniugi concordano che tutte le spese straordinarie relative alla figlia saranno Per_2 ripartite al 50% secondo il Protocollo di Intesa fra il Tribunale ed il C.OA. di Nola del 20.5.2021; 6.Ciascun coniuge comunicherà all'altro, con lettera racc.a.r., il cambiamento di residenza e/o di domicilio, prima ancora che tale cambiamento sia attuato, o in caso eccezionale e di estrema urgenza, entro 30 giorni dall'avvenuto mutamento.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione, specificando che l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole si intende assoggettato alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat di riferimento. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1423 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO (NA) (al N. 37, Parte II,
Serie A, Ufficio1, Anno 1995) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 01/07/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice