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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 635 /2018 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Marina, via Lombardia, presso Parte_1 il suo studio, in quanto da se stessa rappresentata e difesa, ex art. 86 c.p.c. (PEC:
. Email_1
RICORRENTE
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Luigi Razza, n. 31, presso lo studio dell'avv. Maria Limardo (PEC: che la Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Locri, via Firenze, n. 113, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Gallì (PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura Email_3 generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione cartella di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/04/2018, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza delle poste creditorie riportate dalla cartella di pagamento n.
13920170006097586000, notificato il 28.02.2018, di importo pari a 5.950,64, inerente a pretese contributive soggettive e integrative di relativo all'anno 2005. CP_1
La ricorrente deduceva l'estinzione del credito richiesto, in ragione dell'intervenuto decorso dei termini di prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA PRELIMINARE Sospendere l'efficacia della cartella di pagamento N. 139 2017 00060975 86 000 qui impugnata, notificata il 28/2/2018, promossa da Parte_2 [...]
, per un valore complessivo di Euro Parte_3
5.950,64 inaudita altera parte, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte, stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 3 commi 9 - 10 della legge n. 335 dell'8 Agosto 1995, e fissare l'udienza di comparizione delle parti per la conferma e per la prosecuzione del giudizio;
NEL MERITO Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 3 commi 9 - 10 della legge n. 335 dell'8 Agosto 1995 del credito portato dalla cartella esattoriale N.
139 2017 00060975 86 000 per Contributi Soggettivi per un valore complessivo di Euro CP_3 5.950,64 dell'anno 2005. Con vittoria di spese e compensi professionali, in caso di opposizione”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_4 contestando le pretese attoree, chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma di cui all'impugnata cartella di pagamento, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, come in materia di contributi di , il termine di prescrizione sia CP_1 decennale.
3.1. A riguardo, dapprima la Legge 576 del 1980, con l'art. 19 prevedeva che “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i CP_1 contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
3.2. Successivamente, l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995, con i commi 9 e 10, ha statuito come per le pretese contributive successive alla data di entrata in vigore della legge (1995) la prescrizione sia quinquennale, prevedendo che essa “si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti
[…] fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.
3.3. Conclusivamente, l'art. 66 della L. n. 247 del 31/12/2012 (entrata in vigore il 2.2.2013) è intervenuto sul tema della prescrizione, sottolineando come l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995 predetto, non trova applicazione alle contribuzioni dovute alla Controparte_1
.
[...]
3.4. Sul punto, la Corte di Cassazione, con sent. 6729/2013, ha «rilevato, infatti, che nella norma non
è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicche la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente».
4. All'esito dell'evoluzione normativa, rileva la subordinazione dell'estinzione del credito contributivo forense al termine decennale di prescrizione, decorrente, peraltro, dalla dichiarazione reddituale resa dall'avvocato ricorrente.
5. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato che la dichiarazione dei redditi, per l'anno 2005, è stata presentata da solo il 4.1.2011 (si veda all. 4 della Memoria di Costituzione della a Pt_1 CP_1 cui è seguita, nel 30 giugno 2011, un'istanza di regolarizzazione dei redditi medesimi.
6. Per tale ragione, considerato:
- che la dichiarazione dei redditi di per l'anno 2005, è stata presentata nel 2011; Pt_1
- che “la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”;
- che la prescrizione è, pertanto, decennale;
- che la cartella di pagamento è stata ricevuta da il 28.02.2018, Pt_1
2 la pretesa creditoria è tempestiva, e la ricorrente è tenuta pertanto al pagamento dell'importo riportato dalla cartella di pagamento n. 13920170006097586000, in quanto non è intercorsa alcuna estinzione.
7. Per le ragioni sopra spiegate, il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Pt_1 Parte_1
800,00€ da corrispondere in favore di;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
800,00€ da corrispondere in favore di . Controparte_2
Vibo Valentia, 05/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Marina, via Lombardia, presso Parte_1 il suo studio, in quanto da se stessa rappresentata e difesa, ex art. 86 c.p.c. (PEC:
. Email_1
RICORRENTE
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Luigi Razza, n. 31, presso lo studio dell'avv. Maria Limardo (PEC: che la Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Locri, via Firenze, n. 113, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Gallì (PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura Email_3 generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione cartella di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/04/2018, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza delle poste creditorie riportate dalla cartella di pagamento n.
13920170006097586000, notificato il 28.02.2018, di importo pari a 5.950,64, inerente a pretese contributive soggettive e integrative di relativo all'anno 2005. CP_1
La ricorrente deduceva l'estinzione del credito richiesto, in ragione dell'intervenuto decorso dei termini di prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA PRELIMINARE Sospendere l'efficacia della cartella di pagamento N. 139 2017 00060975 86 000 qui impugnata, notificata il 28/2/2018, promossa da Parte_2 [...]
, per un valore complessivo di Euro Parte_3
5.950,64 inaudita altera parte, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte, stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 3 commi 9 - 10 della legge n. 335 dell'8 Agosto 1995, e fissare l'udienza di comparizione delle parti per la conferma e per la prosecuzione del giudizio;
NEL MERITO Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 3 commi 9 - 10 della legge n. 335 dell'8 Agosto 1995 del credito portato dalla cartella esattoriale N.
139 2017 00060975 86 000 per Contributi Soggettivi per un valore complessivo di Euro CP_3 5.950,64 dell'anno 2005. Con vittoria di spese e compensi professionali, in caso di opposizione”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_4 contestando le pretese attoree, chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma di cui all'impugnata cartella di pagamento, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, come in materia di contributi di , il termine di prescrizione sia CP_1 decennale.
3.1. A riguardo, dapprima la Legge 576 del 1980, con l'art. 19 prevedeva che “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i CP_1 contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
3.2. Successivamente, l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995, con i commi 9 e 10, ha statuito come per le pretese contributive successive alla data di entrata in vigore della legge (1995) la prescrizione sia quinquennale, prevedendo che essa “si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti
[…] fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.
3.3. Conclusivamente, l'art. 66 della L. n. 247 del 31/12/2012 (entrata in vigore il 2.2.2013) è intervenuto sul tema della prescrizione, sottolineando come l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995 predetto, non trova applicazione alle contribuzioni dovute alla Controparte_1
.
[...]
3.4. Sul punto, la Corte di Cassazione, con sent. 6729/2013, ha «rilevato, infatti, che nella norma non
è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicche la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente».
4. All'esito dell'evoluzione normativa, rileva la subordinazione dell'estinzione del credito contributivo forense al termine decennale di prescrizione, decorrente, peraltro, dalla dichiarazione reddituale resa dall'avvocato ricorrente.
5. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato che la dichiarazione dei redditi, per l'anno 2005, è stata presentata da solo il 4.1.2011 (si veda all. 4 della Memoria di Costituzione della a Pt_1 CP_1 cui è seguita, nel 30 giugno 2011, un'istanza di regolarizzazione dei redditi medesimi.
6. Per tale ragione, considerato:
- che la dichiarazione dei redditi di per l'anno 2005, è stata presentata nel 2011; Pt_1
- che “la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”;
- che la prescrizione è, pertanto, decennale;
- che la cartella di pagamento è stata ricevuta da il 28.02.2018, Pt_1
2 la pretesa creditoria è tempestiva, e la ricorrente è tenuta pertanto al pagamento dell'importo riportato dalla cartella di pagamento n. 13920170006097586000, in quanto non è intercorsa alcuna estinzione.
7. Per le ragioni sopra spiegate, il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Pt_1 Parte_1
800,00€ da corrispondere in favore di;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
800,00€ da corrispondere in favore di . Controparte_2
Vibo Valentia, 05/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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