Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1867 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lavinia Benigno, C.F._1
presso il cui studio a Palermo, viale delle Alpi n. 113, è elettivamente domiciliato
E
, nata Palermo il 21/09/1975 ), rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Cristina Romano, presso il cui studio a Palermo, via Tripoli n. 30, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 09/04/2025 parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
18/10/2003 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22/05/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1
Tribunale il 22-25/10/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 06/12/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 09/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“Art.1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà per entrambi di fissare liberamente la propria residenza, e con l'obbligo tuttavia di dare comunicazione all'altro coniuge in caso di trasferimento;
Art. 2) la casa coniugale, sita in Palermo Via Fondo di Maggio n.7, di proprietà della SI.ra rimane alla stessa assegnata – con tutti i beni, suppelletili, arredi e CP_1
corredi che vi sono contenuti-, che vi continuerà ad abitare unitamente alla IA minore
; Persona_1
Art. 3) il SI. pur avendo in data odierna la propria residenza in quella che fino ad Pt_1
oggi è stata la casa coniugale, sita in Palermo Fondo di Maggio n. 7, lo stesso ha trasferito comunque il proprio domicilio da circa due mesi presso un'altra unità immobiliare sita in Palermo;
Art. 4) In ordine alla condizione economica e patrimoniale, i SIg.ri e CP_1
sono entrambi disoccupati;
Parte_1
Art. 5) La IA minore (nata a [...] il [...]), rimarrà in Persona_1
affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre nella casa coniugale e con diritto-dovere per il padre di vederla e tenerla con sé a fine settimana alternati e, salve determinazioni di volta in volta diversamente assunte di comune accordo in base alle eSIenze della minore.
Le reciproche frequentazioni con la minore saranno disciplinate nel seguente modo:
- due volte alla settimana, martedì e venerdì, e fine settimana alternati;
- secondo il criterio dell'alternanza, il minore trascorrerà le singole festività alternativamente con entrambi i genitori.
Resta comunque ben inteso che, nonostante quanto sopra pattuito, i tempi ed i modi di permanenza della IA con i genitori saranno dettati dal massimo rispetto degli impegni scolastici, formativi, ludici e sportivi del minore, ciò comunque in ossequio all'attuale
2 piano genitoriale che si allega, nel quale sono stati indicati gli impegni scolastici ed extrascolastici e le frequentazioni quotidiane di . Per_1
Art. 6) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro e non oltre i primi cinque Pt_1 CP_1
giorni di ciascun mese, mediante accredito sul conto corrente indicato dalla SI.ra la somma di € 500,00 (€ 300,00 e € 200,00 a titolo di assegno familiare/unico CP_1
che la SI.ra percepirà per intero), a titolo di mantenimento per la IA . CP_1 Per_1
La somma sopra menzionata verrà aggiornata annualmente in base all'indice di aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT, senza necessità alcuna di espressa richiesta.
Il SI. provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per Pt_1
la IA, quali ad esempio quelle ludiche, didattiche, scolastiche, universitarie e di viaggio, mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N..
Si precisa che ciascuna decisione riguardo la salute della IA, gli studi, le attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché viaggi e soggiorni temporanei dovrà deve essere tra i genitori condivisa.
Art. 7) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento, dunque con rinuncia reciproca all'assegno stesso.
In ordine alla condizione economica e patrimoniale i Sigg.ri e sono Pt_1 CP_1
attualmente disoccupati. La SI.ra dichiara, inoltre, di essere proprietaria della CP_1
casa coniugale sita in Palermo Via Fondo di Maggio n.7;
Art. 8) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Art. 9) le parti applicheranno patti e condizioni contenuti nel presente ricorso sin dalla di sottoscrizione e, dunque, a prescindere dal momento della comparazione innanzi al
Presidente del Tribunale”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 18/10/2003 da nato a [...]_1
ZZ (PA) il 09/06/1971 ( ) e , nata C.F._1 CP_1
3 Palermo il 21/09/1975 ( ) alle condizioni indicate nel ricorso C.F._2
congiunto del 09/04/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 130, parte II, serie A, dell'anno 2003).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di conSIlio della Sezione I Civile del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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