Ordinanza cautelare 25 maggio 2017
Sentenza 30 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/05/2022, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00866/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2017, proposto da
DI NN AN & C. di AN NN e UT Teresa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Dalmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di ZA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Caricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola EF in Lecce, via G. A. Ferrari n. 3;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 11 del 16.02.2017, notificata in data 17.02.2017 ed emessa dal Settore V - Urbanistica del Comune di ZA, nonché degli atti pregressi ed alla prima funzionali costituiti dal verbale di accertamento di sanzione amministrativa del 02.04.2015 elevato dal Comando di Polizia Municipale di ZA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di ZA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con il quale il Comune di ZA ha ordinato nei suoi confronti la demolizione delle opere realizzate in difformità dal titolo autorizzativo su un immobile di cui è comodataria e consistenti nella “ realizzazione di una veranda realizzata con telo in materiale plastico di colore chiaro, fissata a intelaiatura di tubolari metallici leggeri, inoltre la parte laterale libera (quella prospiciente via Concerie) si presenta chiusa da teli, anch’essi in materiale plastico, trasparenti, retraibili all’occorrenza ”.
1.1. A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così sintetizzate: I. “ Violazione ed erronea applicazione dell’art. 37 d.P.R. 380/01. Eccesso di potere per illogicità. Errore sui presupposti. Sviamento e travisamento”; II. “ Violazione ed erronea applicazione della legge. Motivazione perplessa, contraddittoria, illogica. Illegittimità per eccesso di potere ”.
1.2. Ha concluso chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
1.3. Costituitosi in giudizio, il Comune di ZA ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del presupposto verbale di accertamento e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e della istanza cautelare, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.4. Con ordinanza n. 271/2017 del 25.5.2017, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.
2. All’udienza di merito straordinario del 19 maggio 2022, la causa è stata riservata in decisione.
3. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità, sollevata dal Comune resistente (che appare invero prima facie infondata, essendo il verbale di accertamento atto endoprocedimentale non lesivo dell’interesse fatto valere in questa sede), in quanto il ricorso è infondato nel merito.
3.1. Con i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni in essi trattate, la ricorrente sostiene, nella sostanza, che negli atti autorizzativi e progettuali ottenuti per l’esercizio dell’attività imprenditoriale di cui è titolare (P.A.U. n. 154 del 30.11.2011 e Autorizzazione Paesaggistica n. 24 del 30.09.2011) non vi sarebbe alcun passaggio in cui si faccia riferimento ad un divieto di protezione perimetrale del manufatto per cui vi è causa.
3.2. Nella prospettazione attorea, la copertura della veranda, di cui è ordinata la rimozione, sarebbe stata realizzata secondo le prescrizioni imposte dalla P.A., non essendo rilevante la presenza di un telo trasparente - a protezione di un solo lato - in materiale plastico, che per sua natura non potrebbe essere funzionale alla chiusura volumetrica; conseguentemente non sarebbe configurabile la realizzazione di una superficie coperta o l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio, stante le ridotte dimensioni della struttura, la sua finalità di arredo e riparo o protezione anche da agenti atmosferici, la sua rimovibilità e l’assenza di tamponature verticali.
3.3. Inoltre, sempre secondo la tesi della ricorrente, l’Amministrazione sarebbe incorsa nella violazione dell’obbligo motivazionale per non aver dato conto dell’iter giuridico seguito nell’assumere la decisione discrezionale de qua agitur , che risulterebbe contraddittoria e perplessa, anche alla stregua della circostanza che l’abusività del manufatto è stata sanzionata non nel corso della sua realizzazione, ma solo ad opera collaudata, avendo la P.A. ritenuto il manufatto non ontologicamente precario, avuto riguardo alla sua delimitazione temporale.
4. Le doglianze, così sintetizzate, non sono meritevoli di positivo apprezzamento.
4.1. Osserva anzitutto il Collegio che nel parere n. 18 del 22.06.2011 richiamato nella determina di autorizzazione paesaggistica n. 24 del 30/09/2011, alla lettera c ) è testualmente prescritto: “ non venga realizzata la struttura permanente in ferro battuto e pilastrini in muratura a copertura della veranda in quanto in contrasto con le tipologie costruttive tipiche del centro storico laertino. Potranno essere utilizzate, in loro luogo, strutture leggere removibili a carattere stagionale in materiale ligneo o ferro battuto e teli in tessuto di colore chiaro simile alle murature esterne e del tipo idoneo per i centri storici ” (cfr. All. n. 4 produzione attorea).
4.2. Come è desumibile dalla semplice interpretazione letterale della sopra citata prescrizione, le strutture leggere “ removibili a carattere stagionale ” si riferiscono alla sola copertura della veranda, non essendo stata in alcun modo assentita la chiusura della stessa.
4.3. A fronte di ciò, risulta per tabulas che l’abuso per cui vi è causa consiste – come risulta anche dai rilievi fotografici prodotti in atti dalla parte resistente (cfr. all. n. 11 e n. 12 foliario del 19.5.2017) – nella realizzazione di una veranda completamente chiusa in tutti i suoi lati, su area pertinenziale antistante l’immobile in questione, e di rilevanti dimensioni (m 10,00 x 4,00 circa, con altezza media di m 3,00 circa).
4.4. La chiusura totale della veranda determina, pertanto, un incremento di superficie coperta e di volume in totale difformità dal P.A.U. n. 154 del 30.11.2011, con conseguente violazione degli artt. 31 e 47 del d.P.R. n. 380/2001, trattandosi peraltro di area sottoposta a vincolo paesaggistico.
4.5. Nel provvedimento gravato, infatti, è chiaramente indicato che l’area oggetto dell’intervento rientra nel vincolo paesaggistico di cui agli artt. 136, comma 1, lett. d ) e 157, lett c), del D. Lgs. n. 42/2004 (vincoli ex lege n. 431/1985, nota come “legge Galasso” – D.M. 01.08.1985, “ Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zona comprendente la NA di ZA )”.
5. Peraltro, reputa il Collegio che il tipo di materiale utilizzato per la chiusura dell’area, quand’anche agevolmente amovibile – siccome consistente in materiale plastico (come sostenuto dal ricorrente) – non rende l’intervento ex se non sanzionabile con l’impugnato ordine demolitorio, in quanto, per come realizzato e risultante dai rilievi fotografici in atti, riflette esigenze non di carattere meramente temporaneo, con la conseguenza che le opere realizzate si appalesano idonee a determinare una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con la perdurante modifica dello stato dei luoghi.
5.1. Ed invero, secondo condivisibile giurisprudenza, “ La realizzazione di una veranda chiusa sui lati sviluppa volumetria e superfici aggiuntive e - configurando un’opera non precaria, suscettibile di autonoma e permanente fruibilità - è subordinata al rilascio del permesso di costruire, in quanto qualificabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001, comportante una modifica del precedente organismo edilizio ” (T. A.R. Puglia - Lecce, Sez. III, 20/10/2016, n. 1601); “ Non assume rilievo la natura dei materiali utilizzati per la chiusura di una veranda, in quanto la chiusura stessa, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico. Invero, in materia urbanistico - edilizia, il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati ” (T. A. R. Campania - Napoli), Sez. IV, 15/01/2015, n. 259).
5.2. Né miglior sorte merita la doglianza con cui si lamenta la contraddittorietà e la inadeguatezza della motivazione, giacché, secondo condivisibile e granitica giurisprudenza del Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, stante la natura chiaramente abusiva dell’opera de qua , il provvedimento non necessitava di alcuna particolare motivazione, ma della semplice analitica descrizione - puntualmente contenuta nel corpo dell’atto gravato - degli abusi rilevati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2019, n. 2823; Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2292).
5.3. Il principio è stato recentemente cristallizzato dalla sentenza n. 9 del 17 ottobre 2017 dell’Adunanza Plenaria, secondo la quale “ Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ”.
6. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di ZA, che liquida nella somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO