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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4430/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Roberto Giglio, presso il cui studio in Gravina di Puglia, alla via Casale n. 38, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'ufficio legale CP_2 CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 4 dicembre 2024.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 9.06.2023, parte ricorrente, dopo aver premesso di aver presentato il 20.04.2021 domanda amministrativa per il riconoscimento della condizione di cieco assoluto o parziale, ha dedotto: che a seguito di visita del 17.06.2021, con lettera del
13.08.2021 la Commissione Medica escludeva la sussistenza del requisito sanitario;
che presentava ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per
a.t.p. e che l' eccepiva l'intervenuta decadenza ex art. 42 d.lgs. n. CP_1
269/03 per essere il verbale di visita stato notificato il 5.07.2021 e il ricorso depositato il 7.01.2022; che, in realtà, il verbale relativo alla cecità contestato con il ricorso per a.t.p. era stato notificato il
13.08.2021 e quindi il ricorso era tempestivo;
che, nonostante ciò, con provvedimento del 16.12.2022 il GOP accoglieva l'eccezione di decadenza;
che il ricorso per a.t.p. è stato proposto tempestivamente ed è stato trasmesso a mezzo pec il 5.01.2023 ed accettato dalla cancelleria il 7.01.2023, con la conseguenza che deve considerarsi comunque tempestivo;
che la pronuncia di inammissibilità non preclude
l'ordinario giudizio di cognizione.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari la sussistenza dell'interesse ad agire e la sussistenza delle condizioni legittimanti la pretesa sanitaria avanzata procedendo al conferimento dell'incarico al c.t.u.; con vittoria di spese.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, CP_1 ribadendo l'intervenuta decadenza semestrale dalla notifica del verbale di esito negativo della visita sanitaria. Nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso.
Con ordinanza del 10.01.2024 la causa era rinviata per la decisione.
LA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Correttamente, infatti, nella fase sommaria è stata accertata e
2 dichiarata l'intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, d.lgs. n.
296/2003 per non essere stato impugnato il verbale della commissione medica nei sei mesi dalla relativa comunicazione.
In primo luogo deve premettersi, che, in adesione alla condivisibile soluzione seguita dalla Corte di Cassazione (sent. n. 8932/15), la sussistenza o meno della decadenza può essere esaminata nella fase sommaria, ai fini della valutazione sulla sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, come correttamente ritenuto dal GOP delegato alla trattazione del procedimento nella fase sommaria.
In particolare, con la decisione n. 8932/15 la Corte di Cassazione ha affermato la necessità che anche in sede di procedimento di a.t.p. si valuti sommariamente la sussistenza o meno dei presupposti dell'azione, sulla scorta di una condivisibile ricostruzione dell'istituto in coordinamento con principi processuali di carattere generale, come emerge, in particolare, dalla motivazione della richiamata decisione, che di seguito si trascrive per completezza e facilità di esposizione;
così, in particolare, la Suprema Corte nella decisione del 2015: “…Occorre quindi concludersi che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o, un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso.
Tale accertamento, qualora divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante anche nei confronti del soggetto competente per l'erogazione, che, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., comma 5, dovrà limitarsi all'accertamento dei requisiti giuridico-economici. (…) Non di meno l'ammissibilità dell'a.t.p. presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medicolegale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di un'eccessiva proliferazione del contenzioso sanitario.
4.11. Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi
3 per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
(…) Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato”; tale decisione ha trovato conferma nella successiva e più recente decisione n. 16685/2018.
2. Ciò posto, applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi che, com'è noto, l'art. 42, comma 3, d.l. n. 269/03, convertito in legge n. 326/03, prevede che “La domanda giudiziale è proposta a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei medi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Nel caso di specie, l' , nel costituirsi in giudizio ha documentato che il verbale CP_1 della visita del 17.06.2021 è stato comunicato con provvedimento del 22.06.2021, spedito il 30.06.2021 e ricevuto il 5.07.2021.
Ne consegue che, ai fini del rispetto del termine di decadenza semestrale, il ricorso per a.t.p. avrebbe dovuto essere proposto entro il 5.01.2022, laddove, invece, esso risulta depositato in cancelleria il 7.01.2022.
Sul punto parte ricorrente con il ricorso in esame ha dedotto di aver inviato trasmesso l'atto il 5.01.2022 mediante deposito telematico in cancelleria, mentre quest'ultima lo avrebbe accettato solo il 7.01.2022, con la conseguenza che il ricorso risulterebbe tempestivo.
In realtà, deve osservarsi che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova di ciò, ossia che vi sia stata una discrasia ad essa non imputabile tra la data di invio dell'atto e quella dell'accettazione. Inoltre, dalla consultazione del sistema informatico, come emerge anche dalla stampa dello “storico di cancelleria” del fascicolo relativo alla fase sommaria r.g.n. 86/22 risulta che il procedimento è stato iscritto a ruolo il 7.01.2022, con la conseguenza che è questa l'unica data che può essere considerata ai fini della valutazione sulla tempestiva proposizione
4 del ricorso, non essendo stata fornita alcuna prova, come si è evidenziato, dell'invio dell'atto in data antecedente.
Inoltre, dalla consultazione del calendario risulta che il 5.01.2022 coincideva con un martedì e quindi non vi era alcuna ragione che giustificasse la proroga di tale termine al 7.01.2022.
Quanto al verbale impugnato, dall'esame dello stesso, esibito e depositato dall' all'udienza del 16.12.2022 del procedimento per a.t.p., risulta che CP_1 effettivamente è quello relativo alla domanda amministrativa n. 3930887601373, numero coincidente con quello risultante dalla comunicazione dell'esito negativo della visita del 22.06.2021 (cfr. numero indicato in calce a tale comunicazione), verbale relativo all'accertamento della condizione di cecità civile totale e/o parziale, e che ha escluso la sussistenza di tale condizione, in relazione al quale risulta proposto ricorso per a.t.p.
Anche sotto questo profilo, quindi, non vi sono elementi che consentano di ritenere tempestivo il ricorso per a.t.p. depositato il 7.01.2022 e iscritto a ruolo con r.g.n. 86/2022.
Alla luce di ciò il ricorso va rigettato.
3. Nulla va disposto per le spese processuali, avendo la parte depositato dichiarazione per esonero dalle stesse in caso di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4430/2023, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Trani, 2.01.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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