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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2309/2019 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Fiorella Fois Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in PIAZZA RINASCITA 24 - CARBONIA
e
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Irina Parte_2 C.F._2
Piras ed elettivamente domiciliato in Piazza Rinascita 24 - Carbonia
PARTI RICORRENTI
contro
(P. IVA;
C.F. ), ora CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
Parte Parte e delle soppresse e ai sensi della L. R. Parte_3
24/2020 e ss.mm.ii., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Barbara Perasso e Silvana Murru
PARTE RESISTENTE
e
oggi con Controparte_2 Controparte_3
Pag. 1 a 22 sede in Bucarest, in persona del legale rappresentante pro tempore,
TERZO CHIAMATO
Oggetto: risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti ricorrenti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare che il danno subito dalla minore è Persona_1
riconducibile ad un comportamento colposo della struttura sanitaria e comunque alla
violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla convenuta e per l'effetto condannare
quest'ultima all'integrale risarcimento del danno subito dalla minore nella misura di euro
210.534,00 oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, salvo diversa somma maggiore o
minore che sarà ritenuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare che il danno subito dai ricorrenti è riconducibile al comportamento
colposo della struttura sanitaria convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima al
risarcimento del danno iure proprio, patrimoniale e non patrimoniale patito dai Sig. ri Parte_2
e nella misura complessiva di euro 110.460,00 (euro 55.230,00 per
[...] Parte_1
ciascun genitore) oltre interessi e rivalutazione monetaria, salvo diversa somma maggiore o
minore che verrà accertata in corso di causa;
3) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Nell'interesse della parte convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
in via pregiudiziale e preliminare:
Pag. 2 a 22 - dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per le ragioni di cui al
paragrafo I) della comparsa di costituzione e risposta nel procedimento RG 2309/2019 e di cui
al punto 2) della superiore parte espositiva e per l'effetto respingere il ricorso;
in via principale nel merito:
Cont
- mandare assolta l' ora di da CP_1 Parte_3
ogni avversa pretesa siccome infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata:
- nella denegata e non temuta ipotesi di condanna dell' , dichiarare il CP_1 [...]
con sede in Bucarest, sector 2. Controparte_4
SF. , già , tenuta a manlevare la Controparte_5 Controparte_2
Cont predetta da qualsivoglia conseguenza economica pregiudizievole dovesse derivare in capo
alla medesima;
in ogni caso - con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio, spese generali
15% e (CPDEL 23,80%, 0,505%) spettanti agli avvocati degli enti pubblici in luogo di CP_6
IVA e CPA).
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi ex art. 702 bis, entrambi depositati in data 12 marzo 2019, Parte_1
e in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia Parte_2 [...]
Contr
hanno chiesto l'accertamento della responsabilità dell' per le lesioni Persona_1
Contr subite dalla figlia minore al momento della nascita, e la condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno affermato che:
Pag. 3 a 22 - è nata il [...] presso l'Ospedale Sirai di Carbonia;
Persona_1
- la neonata ha subito al momento del parto una paralisi ostetrica dell'arto superiore sinistro;
- in data 9 gennaio 2004, i medici del Centro Sclerosi Multipla O.C. Binaghi di Cagliari
hanno certificato una ipomobilità arto superiore sx da verosimile paralisi ostetrica con
maggiore interessamento radici inferiori (?) per la quale la bambina è stata sottoposta ad un intensivo programma riabilitativo;
- hanno visto mutare radicalmente le loro abitudini di vita, dovendosi recare giornalmente,
per quasi due anni, da Narcao - paese di residenza - agli ambulatori di Carbonia, per le terapie fisiatriche prescritte, con notevole impegno economico e di tempo;
- l'unico reddito della famiglia deriva dall'attività di allevamento del Sig. attività Per_1
sospesa quotidianamente per accompagnare la Sig.ra e la minore a Carbonia;
Pt_1
- hanno dovuto chiedere il sostegno pratico ed economico della Sig.ra Controparte_7
madrina di;
Persona_1
- in data 23 giugno 2014 la minore si è sottoposta ad intervento chirurgico per correggere
l'ipometria del radio e ridurre il conflitto ulno-carpale legato all'accrescimento dell'epifisi
distale dell'ulna con la sublussazione volare delle ossa carpali; nello specifico è stata eseguita una osteotomia del radio al III distale e, tramite un fissatore esterno monoassiale
è stato ripristinato con il rigenerato osseo il gap ulna radiale; ha ottenuto, così un allungamento dell'arto di due centimetri rispetto alla condizione iniziale;
- il consulente tecnico di parte, dott. ha redatto una consulenza Persona_2
medico legale per la valutazione del danno subito, ed ha evidenziato:
- l'ipotesi di un parto distocico del quale non vi è alcuna descrizione in cartella clinica;
- un trauma grave a carico del polso sinistro;
- un'errata diagnosi da parte di tutti i sanitari dell' e dell'Asl n.8 che si sono Pt_6
Pag. 4 a 22 avvicendati nella cura della bambina, nonostante l'evidenza clinica e gli esiti degli esami strumentali;
- la sottoposizione della bambina a trattamenti terapeutici inadeguati e dannosi;
- la connessione delle condotte di cui ai punti precedenti con le gravi menomazioni all'arto sinistro, solo parzialmente emendate dall'intervento chirurgico eseguito presso il reparto di Chirurgia della Mano dell'O.C. Marino di Cagliari nel 2014;
- invalidità permanente per il 25% e danno biologico temporaneo nella misura di 17
mesi al 50% (dall'epoca della nascita al 04/07/2005 epoca di sospensione del trattamento riabilitativo).
- la compagnia assicuratrice dell'ATS ha visitato la minore al fine di trovare una soluzione stragiudiziale, senza però aver dato corso in seguito ad una effettiva trattativa ed anche l'invito alla mediazione trasmesso dai propri difensori non ha condotto ad un accordo.
Deducendo l'errore dei sanitari e il nesso eziologico con il danno subito dalla minore, i ricorrenti hanno domandato il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore stessa e i danni riflessi iure proprio, quali il danno morale, il peggioramento della qualità della vita, il danno patrimoniale in misura equivalente ai costi sostenuti per i viaggi da Narcao a
Carbonia, Iglesias e Cagliari e il lucro cessante conseguente alle ore e alle giornate non lavorate.
***
Si è costituita l' in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando CP_1
integralmente le prospettazioni dei ricorrenti ed eccependo:
- l'inammissibilità dei due ricorsi, stante la complessità tecnica delle questioni, che non consentono l'agevole accertamento dell'an e del quantum attraverso un giudizio sommario;
- l'inammissibilità o improcedibilità dei ricorsi poiché esempio di parcellizzazione dei giudizi, condotta contraria a buona fede oggettiva;
Pag. 5 a 22 Contr
- la mancanza di allegazione o prova in ordine alla responsabilità dell' con ciò
introducendo un'irrituale domanda di accertamento della responsabilità della resistente azienda sanitaria, in violazione degli artt. 2697 c.c. e 99 c.p.c.
- l'infondatezza delle domande e delle relative pretese risarcitorie;
in particolare perché:
- i sanitari hanno operato secondo perizia, prudenza e diligenza;
- i ricorrenti non hanno assolto all'onere di allegazione per quanto riguarda il nesso causale;
- la consulenza di parte a firma del dott. è errata e contraddittoria, poiché Per_2
parte dal presupposto di un parto distocico – non riscontrabile nella cartella clinica e, comunque, contraddetto nel corso dell'elaborato – o con complicanze che abbiano determinato la malformazione della neonata Persona_3
- non c'è traccia nella cartella clinica nemmeno del trauma particolarmente grave
a carico del polso sx subito dalla bambina secondo il dott. lo Per_2
confermano le dichiarazioni della Sig.ra che riferisce di un parto tranquillo Pt_1
senza manovre potenzialmente lesive per il feto da parte dei sanitari;
- la prima diagnosi, prospettata il 9 gennaio 2004 dal Centro Sclerosi Multipla del
P.O. Binaghi “verosimile lassità legamentosa mano sx- danno neurologico?” è
stata correttamente tenuta in considerazione dai sanitari che hanno trattato la bambina in seguito;
- Nel 2012 è stato eseguito esame RX sul gomito e l'avambraccio, è emersa la diagnosi di deformità di o PS-Madelung e la bambina è stata CP_8
sottoposta ad intervento chirurgico nel 2014;
- la deformità di PS è una patologia che può avere origine congenita CP_8
e la macerazione della mano evidenziata alla nascita sarebbe indicativa di tale origine, non, quindi, conseguenza di una paralisi ostetrica;
Pag. 6 a 22 - secondo la letteratura in materia tale patologia è riconoscibile solo nella fase finale dell'infanzia o nell'adolescenza;
- i trattamenti cui è stata sottoposta pur non risolutivi, non Persona_3
possono essere considerati dannosi, cioè non possono aver aggravato la patologia,
ragione per cui manca il nesso di causalità tra le lamentate menomazioni al polso e il trattamento riabilitativo praticato su richiesta dei sanitari;
- l'assenza di prova sulle conseguenze pregiudizievoli in capo alla bambina e ai genitori oltre, in ogni caso, all'errata ed eccessiva quantificazione di tutti i danni.
L'ATS ha chiesto di poter chiamare in garanzia la CO SS , CP_2
successivamente con sede in Bucarest e la chiamata è stata Controparte_9
autorizzata con ordinanza del 5 luglio 2019.
La sebbene regolarmente citata, non si è costituita ed è stata Controparte_9
dichiarata contumace.
In data 8 luglio 2020, rilevata la connessione fra i procedimenti attivati da e Parte_1
il fascicolo di cui al R.G. n. 2311/2019 è stato riunito a quello di cui al Parte_2
R.G. n. 2309/2019 ed è stato disposto il mutamento del rito.
La causa è stata istruita mediante documenti, prova testimoniale e CTU medico legale e, sulle conclusioni delle parti indicate in epigrafe, è stata tenuta in decisione.
***
e hanno agito in giudizio al fine di accertare la responsabilità Parte_1 Controparte_10
Contr della per le lesioni causate alla figlia e la conseguente condanna Persona_1
dell'azienda al risarcimento dei danni patiti dalla minore e iure proprio.
In particolare, gli attori hanno invocato la tutela risarcitoria allegando l'esistenza di un comportamento colposo della struttura sanitaria e comunque la violazione degli obblighi
Pag. 7 a 22 contrattualmente assunti dalla convenuta: i sanitari dell'ATS (i neonatologi del P.O. Sirai e i sanitari intervenuti successivamente presso il Centro Sclerosi Multipla Binaghi ed il CTO di
Iglesias) avrebbero infatti omesso la diagnosi di un grave trauma al polso sinistro, patito dalla piccola al momento della nascita, e tale omissione (unitamente al Persona_1
mancato riconoscimento delle correlate patologie di cui si dirà) sarebbe durata fino al 2012.
La parte resistente ha contestato l'esistenza di qualsiasi responsabilità dei sanitari al momento della nascita, richiamando la cartella clinica e le dichiarazioni della stessa ricorrente (secondo cui il parto sarebbe stato privo di complicanze); inoltre, quanto meno sino all'esame radiologico del 2012, la resistente ha specificato che non sarebbe stato possibile diagnosticare la patologia di né, infine, i trattamenti fisioterapici effettuati, pur non risolutivi, CP_11 CP_8
avrebbero potuto aggravare la patologia e cagionare i danni lamentati dalla parte ricorrente.
Così sinteticamente riepilogata la prospettazione delle parti, deve chiarirsi come la vicenda per cui è causa vada collocata nell'ambito della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria,
che trova il proprio inquadramento normativo negli artt. 1218 e ss. c.c. e quello contrattuale nel cosiddetto rapporto di spedalità, in cui il paziente si rivolge ad una struttura sanitaria, privata o pubblica, al fine di ottenere una o più prestazioni terapeutiche e le altre annesse.
In caso di prestazione legata al parto, la paziente ed il nascituro assumono, pertanto, la qualità
di creditori di una prestazione che la struttura ha l'obbligo contrattuale di effettuare secondo i canoni della prudenza, diligenza, perizia, nonché nel rispetto delle eventuali linee guida e buone pratiche applicabili al caso concreto, se esistenti.
Ciò comporta l'applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere probatorio proprie della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni di cu all'art. 1218 c.c., pur con delle peculiarità che differenziano la responsabilità medica da quella contrattuale in generale.
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, grava sul paziente, alla stregua di un qualsiasi creditore, esclusivamente l'onere di provare la sussistenza di un valido rapporto contrattuale e
Pag. 8 a 22 dei danni subiti, oltre al nesso causale fra il danno-evento ed una condotta illecita astrattamente idonea a provocarlo;
mentre lo stesso creditore non deve provare l'illecito-inadempimento né
la colpa, che devono essere solo allegate in termini di condotta potenzialmente idonea a cagionare i danni lamentati;
spetta invece alla struttura sanitaria, per andare esente da responsabilità, fornire la prova di aver eseguito correttamente la prestazione pattuita, oppure la prova dell'impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile (tra le ultime, cfr. Cass
civ. Sez. 3, Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024).
In applicazione di tali principi, si deve ritenere che la parte attrice abbia assolto l'onere probatorio.
Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti è infatti pacifico (perché non contestato) e comunque dimostrato mediante la copiosa documentazione medica agli atti.
La condotta illecita dei sanitari (quale omessa diagnosi), i danni subiti ed il nesso di causalità
emergono chiaramente dalle risultanze della consulenza tecnica e dalla stessa documentazione sanitaria in atti.
In particolare, dall'elaborato peritale, che si ritiene di condividere perché immune da vizi logici,
emerge testualmente: “è più probabile che si tratti di uno PSmadelung quindi su base
traumatica” ed ancora “non ci sono dati utili a definire se subito dopo il parto la postura della
manina e del braccio fossero normali o meno. La mano era effettivamente edematosa (risulta
dagli atti) e macerata, vi era una descritta impossibilità a ruotarla (tale da simulare in effetti
una distocia di spalla ma anche una frattura clavicolare: la sommatoria di questi 3 elementi
sembrano in effetti indirizzare verso una frattura” (cfr. pagina 15 della relazione); (…) ed ancora “Di tale frattura i sanitari del P.O. Sirai di Carbonia non si sono avveduti, avendo
eseguito una RX solo della spalla e non anche dell'avambraccio”; tale omissione diagnostica,
unita alle omesse o comunque errate diagnosi dei giorni successivi, ha determinato, secondo i
Pag. 9 a 22 consulenti, l'avvio di terapie errate.
Dalla consulenza tecnica emerge inoltre che la frattura (non riconosciuta) avrebbe dovuto essere trattata in modo “completamente differente” e del pari (avrebbe dovuto essere differente) il “
follow up”.
Inoltre, la “riabilitazione mirata alla correzione di una sospetta distrazione del plesso è stata
poco adatta se non controindicata in caso di frattura del polso”.
Ancora più in particolare, con riferimento all'omissione colposa, dalla consulenza emerge che nessuno dei sanitari intervenuti (fino al 2012) ha preso in considerazione altre possibilità
rispetto alla paralisi ostetrica, sebbene questa condizione non fosse mai stata diagnosticata (ma solo prospettata nella cartella clinica del parto come “verosimile”).
Nella relazione depositata il collegio peritale ha evidenziato i seguenti profili di errore:
- nella analisi del parto e nell'anamnesi;
- nella mancata precoce esecuzione di radiografie e diagnostica per immagini del difetto emerso alla nascita;
- nella mancata diagnosi differenziale con gestione clinica della BULLEGAS come affetta da lesione da distrazione del plesso brachiale non indagata precocemente;
- nella verifica della diagnosi dopo esecuzione delle EMG eseguite dopo alcuni mesi risultate, peraltro, negative;
- nella ridiscussione dell'iter terapeutico/riabilitativo a distanza di tempo (esame dirimente eseguito solo nel 2012).
I consulenti hanno confermato la diagnosi di deformità di PS (emersa a seguito CP_8
dell'esame RX del 2012), diagnosi per cui è stata sottoposta ad ulteriori Persona_3
trattamenti, anche chirurgici, fino al 2014, che hanno consentito l'allungamento dell'arto sinistro per un totale di due centimetri (pure permanendo un'eterometria di cinque centimetri fra il braccio destro e quello sinistro).
Pag. 10 a 22 In sintesi, il mancato immediato approfondimento delle cause del trauma al polso (avendo i sanitari circoscritto gli esami diagnostici solo al plesso brachiale anzi che all'avambraccio),
integra senza dubbio un errore colpevole dei sanitari.
Inoltre, risulta dalla relazione peritale e dai documenti prodotti agli atti che l'omessa diagnosi e le errate cure, come sopra evidenziate, abbiano determinato i seguenti pregiudizi: eterometria
(dx>sn, rispettivamente 56 cm e 51 cm), modesta ipotrofia della muscolatura dell'avambraccio sinistro rispetto al controlaterale, deviazione radiale della mano con prominenza dell'epifisi ulnare più marcato rispetto al controlaterale, prono-supinazione limitata, deficit di forza prensile e dei movimenti polso-mano nelle varie direzioni.
Contr Per altro verso, la non ha fornito la prova di aver adeguatamente eseguito le prestazioni oggetto del contratto stipulato con e riferito al momento della nascita, né quelle Parte_1
derivanti dal contratto intercorso con i genitori e relative ai trattamenti fisioterapici eseguiti presso il Centro Sclerosi Multipla ASL n.8 e il CTO Iglesias;
né ha dimostrato l'impossibilità
della prestazione dovuta a causa a sé non imputabile.
La consulenza tecnica, sul punto, ha escluso espressamente la sopravvenienza di circostanze intervenute e da sole idonee a cagionare la condizione attuale di Persona_1
Dall'elaborato peritale si desumono, altresì, i profili di colpa dei sanitari, fin dal momento della nascita della bambina: vi furono infatti plurimi elementi ictu oculi rilevabili dai professionisti -
quali la manina edematosa e macerata, la difficoltà nella rotazione della mano- che avrebbero dovuto allertare i sanitari e indirizzarli verso accertamenti specifici sul distretto polso-mano sinistra, controlli completamente omessi per ben otto anni, fino alla radiografia del polso effettuata nel 2012 presso l'Ospedale Marino di Cagliari.
Per quanto riguarda poi il periodo successivo alla dimissione, emerge dalla documentazione medica in atti e dalla consulenza d'Ufficio, come i sanitari intervenuti successivamente, abbiano omesso di eseguire i necessari accertamenti medici sul polso sinistro.
Pag. 11 a 22 Pur non potendosi affermare con certezza se la frattura sia avvenuta prima o durante il parto,
alla luce delle conclusioni dei consulenti tecnici dell'Ufficio, non può ragionevolmente dubitarsi che l'omessa diagnosi di frattura o, comunque, di altro trauma del polso sinistro debba essere imputata ai sanitari che hanno avuto in cura la neonata dal momento della nascita fino alla dimissione, come anche ai medici intervenuti successivamente (Centro Sclerosi Multipla
dell'Ospedale Binaghi e CTO Iglesias) dal momento che nella documentazione medica sono rinvenibili “alcune informazioni (mano sinistra edematosa, macerata, paralisi ostetrica mano
sinistra) indicative di un quadro di anormalità”.
Tali elementi avrebbero dovuto indurre a disporre ulteriori accertamenti, mentre i sanitari si sono soffermati solo sull'indagine diagnostica della spalla e del plesso brachiale, prendendo acriticamente per buona la diagnosi di paralisi ostetrica che, lo si ribadisce, era stata prospettata dai neonatologi solo in termini di possibilità e verosimiglianza.
Per concludere, a causa di tali negligenze è stata sottoposta per anni a Persona_1
trattamenti medici “poco adatti se non controindicati” rispetto al trauma che l'aveva interessata al momento della nascita, e le è stata così cagionata una condizione del polso nota come
deformità di . CP_12
***
Accertato il danno evento in tutti gli elementi finora descritti, con riguardo al danno conseguenza si deve rilevare come i ricorrenti abbiano allegato i seguenti danni:
- in capo a per un totale di euro 210.534,00 oltre interessi e Persona_1
rivalutazione:
- danno biologico agli arti superiori con invalidità permanente in misura del
25%, oltre ad invalidità temporanea in misura di diciassette mesi al 50%,
- danno estetico derivante dalla cicatrice di otto centimetri sull'avambraccio sinistro;
Pag. 12 a 22 - danno relazionale dovuto al fatto di non poter compiere le attività ludiche predilette, quali equitazione e corso di pianoforte;
- danno alla capacità lavorativa generica, per la difficoltà di Per_1 Per_1
di accedere a determinate professioni.
[...]
- in capo a e per un importo pari ad euro 55.230,00 Parte_1 Parte_2
ciascuno:
- danno morale;
- danno esistenziale per lo stravolgimento delle abitudini di vita pari ad almeno un terzo del danno biologico permanente per 25 punti percentuali;
- danno patrimoniale equivalente ai costi sostenuti per i viaggi da Narcao a
Carbonia, Iglesias e Cagliari, oltre al lucro cessante conseguente alle giornate non lavorate per assistere la figlia.
Il danno subito da Persona_1
I consulenti hanno accertato i seguenti postumi permanenti: “eterometria arti superiori
(dx>sn), deficit prono-supinazione e deficit forza prensile e dei movimenti fini della mano
sinistra che richiedono adattamenti. L'esito cicatriziale post-chirurgico sarebbe stato
comunque presente in quanto conseguente al trattamento corretto della lesione post-traumatica
per cui non è stato considerato ai fini valutativi” quantificando il danno biologico permanente nella misura del 18%.
Nel rispondere alle osservazioni del consulente di parte ricorrente, i consulenti tecnici d'ufficio hanno ribadito l'esclusione “di un danno estetico post-chirurgico, in quanto l'esito cicatriziale
era comunque previsto dalla gestione chirurgica della patologia del polso da cui la giovane
paziente risultava affetta”.
Con riferimento alla c.d. personalizzazione, la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione
Pag. 13 a 22 ha affermato che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard"
del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. (in ultimo, Cass. Sez. 3, 06/03/2025, n.
5984, con la quale ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto una personalizzazione, in misura pari al 30%, della componente biologica del danno, patito da una donna in conseguenza della morte della figlia di quattro anni in un incidente stradale, sulla scorta dei medesimi profili ritenuti rilevanti ai fini del riconoscimento di una patologia psichica post traumatica).
Nel caso in esame, la parte ricorrente si è limitata a dedurre, anche in sede di memorie conclusionali, come a “ sia stato in gran parte impedito di essere una bambina Persona_1
“normale”, essendole stata preclusa una fase fondamentale del suo sviluppo, quale poter
giocare “alla pari” con i suoi coetanei (…) la sofferenza di una bambina menomata in tutte le
attività ludiche e, di seguito, sportive” (così i consulenti d'ufficio hanno riferito che “non può
dedicarsi alle attività predilette: equitazione, imparare a suonare il pianoforte”) e, quindi,
conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20630
del 13/10/2016) già valutate dalle tabelle, proprio in ragione del loro carattere tendenzialmente onnicomprensivo (Cass. Sez. 3, 31/10/2017, n. 25817, Rv. 646459 - 02) del danno biologico
(cioè la lesione della salute), di quello morale (cioè la sofferenza interiore) e di quello dinamico-
relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona).
Pag. 14 a 22 Secondo la pacifica giurisprudenza citata, tali conseguenze, anomale o del tutto peculiari rispetto a quelle subite da persone della stessa età e con la medesima menomazione, devono essere analiticamente indicate nella motivazione, senza formule stereotipate riferite alla gravità
della lesione.
Atteso che non è dato ravvisarsi, sulla base della giurisprudenza citata, alcuna peculiare modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale, esso viene liquidato con riferimento agli ultimi criteri predisposti dal Tribunale di Milano, unitamente al periodo di inabilità temporanea parziale al 50% (che può identificarsi nel periodo precedente alla diagnosi, quando presentava importanti limitazioni funzionali non risolte nonostante i trattamenti riabilitativi a cui è stata sottoposta) per 20 mesi (a partire dal febbraio 2004 al luglio 2005), nei seguenti termini:
Età del danneggiato alla data del sinistro 1 anno
Percentuale di invalidità permanente 18%
Punto danno biologico € 3.570,28
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 34%) € 1.213,90
Punto danno non patrimoniale € 4.784,18
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 608
Danno biologico risarcibile € 64.265,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 86.115,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 34.960,00
Totale danno biologico temporaneo € 34.960,00
Totale generale: € 121.075,00
La parte ricorrente ha, infine, richiesto il risarcimento del danno alla “capacità lavorativa
generica, per la difficoltà di di accedere a determinate professioni”. Persona_1
E' pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il danno patrimoniale da riduzione della
Pag. 15 a 22 capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro o, come nel caso in esame, comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali;
tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invalidità
permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo. (Cass. Sez. 3, 12/07/2023, n. 19922).
In applicazione di tale giurisprudenza, deve essere, quindi, rilevato l'evidente difetto di allegazione, anche considerata l'età della danneggiata, ormai ventunenne, la cui difesa i sé
limitata ad un generico riferimento alle “attività lavorative (…) nelle quali è richiesta una
idoneità fisica comprendente la validità dell'organo della prensione”
Il danno subito da e Parte_1 Parte_2
I ricorrenti hanno chiesto la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza della condizione patologica della propria figlia fin dal momento della nascita.
Come noto, la lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto;
tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita. (Cass. Sez. 3, 28/08/2024, n. 23300).
Con riferimento a tale voce di danno, la Corte è di recente intervenuta ricordando come “a fronte
della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata
da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un
Pag. 16 a 22 danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in
conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il
congiunto.” È quindi riconosciuta una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di compensare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità
di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia dello sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita, questo come riflesso dinamico relazionale. Con riguardo alla prova del danno, la vittima deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e del danno subito che, nel caso, “potrà essere soddisfatto anche
ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza”. (Cass. Civ. sez. III sentenza n. 25541/2022 del 30.09.2022).
Peraltro, sebbene la giurisprudenza sopra citata abbia affermato la risarcibilità del danno parentale solo nell'ipotesi di una “gravissima menomazione dell'integrità psicofisica” della vittima primaria, e, nella fattispecie in esame, l'invalidità sia stata limitata nella misura del 18%,
appare condivisibile l'ulteriore orientamento (Cass. Civ. sez. III, n. 1752 del 20.01.2023),
secondo il quale “non sussiste alcun "freno" normativo per il danno parentale nel senso che
possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano
particolarmente elevati”.
Nel caso in esame, dalle dichiarazioni dei testi ( sorella di Testimone_1 Parte_1
, figlia della sorella del padre di - che hanno riferito le frequenti Controparte_7 Per_1
visite mediche a Cagliari e i trattamenti fisioterapici - è emerso inequivocabilmente, pur in presenza di una menomazione non gravissima, il peggioramento delle condizioni di vita dei genitori come riflesso dinamico relazionale e, in via presuntiva, la loro sofferenza psichica (Cass.
sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541, Cass. sez. 3, ord. 8 aprile 2020 n. 7748 e Cass. sez. 3, ord. 24
aprile 2019 n. 11212).
Ai fini della quantificazione del danno parentale, si ritengono applicabili al caso concreto le
Pag. 17 a 22 Tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2024 per la determinazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Peraltro, alla data attuale, le tabelle elaborate dall'Osservatorio milanese sono limitate alla fattispecie della perdita del rapporto parentale (a seguito del decesso della vittima primaria) e non prevedono la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale. E' possibile, tuttavia,
avvalersi della tabella 2024 sul danno da perdita del rapporto parentale (corrispondente al tipo di rapporto parentale leso), adattando la liquidazione al caso concreto, cosicchè il punteggio attribuito a ciascun familiare avente diritto deve essere notevolmente ridotto considerando la sopravvivenza della vittima primaria e l'entità della sua lesione.
Deve essere, pertanto accolta la domanda con la quale e Parte_2 Parte_1
hanno richiesto la condanna al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro
110.460,00 (euro 55.230,00 per ciascun genitore), in quanto conforme rispetto alla liquidazione tabellare, con l'adattamento sopra indicato.
In difetto di alcuna prova, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale lamentato dai genitori non può essere accolta se non nei limiti delle spese documentate pari a 46,15 euro, non potendosi ricorrere, in ordine ad un asserito lucro cessante, ad indici presuntivi.
***
Accertata quindi l'esclusiva responsabilità della struttura sanitaria, l' (P. IVA CP_1
; C.F. ), ora delle P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_13
soppresse ai sensi della L. R. 24/2020 e ss.mm.ii., in persona del legale Parte_7
rappresentante pro tempore, deve essere condannata al risarcimento dei danni liquidati nei seguenti termini:
- euro 121.075,00 a favore di a titolo di risarcimento del danno non Persona_1
patrimoniale;
- euro 55.230,00 a favore di a titolo di risarcimento del danno per lesione del Parte_1
Pag. 18 a 22 rapporto parentale
- euro 55.230,00 a favore di a titolo di risarcimento del danno per lesione Parte_2
del rapporto parentale, oltre ad euro 46,15 euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria si presume abbia cagionato al danneggiato un ulteriore danno conseguente alla mancata disponibilità del relativo denaro oggetto della liquidazione per equivalente monetario;
pertanto, la resistente deve essere condannata al pagamento degli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito (31
dicembre 2003), poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia.
La con sede in Bucarest, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore , già già Controparte_9 [...]
, in applicazione della polizza assicurativa n. 2000010023 del 31.10.2014, deve CP_2
essere condannata a manlevare l' (P. IVA;
C.F. ), CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Parte ora ai sensi Controparte_14
della L. R. 24/2020 e ss.mm.ii., in persona del legale rappresentante pro tempore per le somme che dovrà versare in esecuzione della condanna, comprese le spese di lite e di consulenza tecnica che dovrà versare alle controparti.
Deve ritenersi, all'evidenza, inammissibile la domanda con la quale la resistente ha chiesto di
“dichiarare il con Controparte_4
sede in Bucarest”
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto del fatto che i due ricorsi introduttivi a favore di due genitori sono del tutto identici in ogni loro parte e depositati da procuratori che operano abitualmente in collaborazione professionale (come si
Pag. 19 a 22 evince dalla carta intestata dei due ricorsi), sono stati depositati in data12 marzo 2019 e riuniti in data 08 luglio 2020, senza che sia stata svolta attività istruttoria nel frattempo;
il tempo trascorso fra il deposito del ricorso e la riunione dei procedimenti, come può evincersi dagli atti di causa,
è stato determinato solo dalla situazione emergenziale per la pandemia da Covid-19, che ha reso necessari numerosi e consecutivi rinvii d'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) accerta la responsabilità dell' ora CP_1 Controparte_13
Parte delle soppresse ai sensi della L. R. 24/2020 e ss.mm.ii., in persona del legale
[...] Pt_7
rappresentante pro tempore per i danni patiti da e Persona_1 Parte_1 [...]
e, per l'effetto, la condanna a corrispondere a: Parte_2
- la somma di 121.075,00 euro a titolo di risarcimento del danno Persona_1
non patrimoniale,
- la somma di 55.230,00 euro a titolo di risarcimento del danno parentale;
Parte_1
- la somma di 55.230,00 euro a titolo di risarcimento del danno Parte_2
parentale, oltre ad euro 46,15 euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito (31
dicembre 2003), poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia;
Contr 2) condanna dell' ora Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di e delle CP_1
Parte Parte soppresse e ai sensi della L. R. 24/2020 e ss.mm.ii., in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in euro € 26.751,37, oltre spese esenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Pag. 20 a 22 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma
2) € 4.230,90
Compenso totale € 18.333,90
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 2.750,09
Cassa Avvocati ( 4% ) € 843,36
Totale imponibile € 21.927,35
IVA 22% su Imponibile € 4.824,02
Compenso € 26.751,37
3) pone a carico dell' ora Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS e delle CP_1
Parte soppresse ai sensi della L. R. 24/2020 e ss.mm.ii., in persona del legale Pt_7
rappresentante pro tempore le spese per la consulenza tecnica d'ufficio e della consulenza tecnica di parte;
4) condanna la con sede in Bucarest, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore , già già Controparte_9
, in applicazione della polizza assicurativa n. 2000010023 del 31.10.2014, a Controparte_2
manlevare l' ora e delle CP_1 Controparte_13
Parte Parte soppresse e ai sensi della L. R. 24/2020 e ss.mm.ii., in persona del legale
Pag. 21 a 22 rappresentante pro tempore per le somme che dovrà versare in esecuzione della condanna,
comprese le spese di lite e di consulenza tecnica;
5) dichiara l'inammissibilità della domanda di dichiarazione di fallimento della
[...]
. Controparte_3
Cagliari, 10.7.2025
Il giudice
Giorgio Latti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Magistrati ordinari in tirocinio dott.ssa Paola Massidda e dott.ssa Mariateresa Cucca.
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