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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/05/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3428/2019 R.G
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3428/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale/opposizione a decreto ingiuntivo n. 318/2019, emesso in data 24.01.2019,
e vertente tra
e , elettivamente domiciliati in Gravina in Puglia (Ba), Parte_1 Parte_2 alla via Federico Meninni n. 54, presso lo studio dell'Avv. Filippo Mascellaro, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione del 4.03.2019,
- OPPONENTI -
contro
, elettivamente domiciliato in Altamura (Ba), alla via Osoppo n. 14, presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Giuseppe Pappalepore, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 9.09.2019,
- OPPOSTO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO–
Con atto di citazione del 4.03.2019, ritualmente notificato a mezzo PEC in pari data, Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 318/2019, emesso da Parte_2 questo Tribunale in data 24.01.2019 e notificato a mezzo posta in data 5.02.2019, per il credito di €. 62.171,00, maggiorato degli interessi legali, oltre oneri accessori e spese del procedimento monitorio, liquidati in complessivi €. 2.135,00, inerente i compensi per l'attività professionale svolta dal rag. in Controparte_1 favore degli opponenti nell'ambito di un accordo tra le società e CP_2 Controparte_3 di cui gli attori erano soci, consistente nella conclusione del predetto rapporto societario ai fini del proseguimento delle proprie attività imprenditoriali nel medesimo settore, vale a dire la produzione e la vendita
1 Dott. Luca Sforza
n. 3428/2019 R.G di divani;
gli opponenti, pur non contestando l'an della prestazione svolta dall'opposto e dando atto del raggiungimento del risultato in conseguenza dell'attività svolta dal , contestavano tuttavia il quantum CP_1 richiesto dal professionista poiché eccessivamente oneroso, stante la richiesta da parte di quest'ultimo del doppio dei compensi in ragione della conclusione di un accordo tra soci avente ad oggetto “operazioni aziendali straordinarie”, così come prevista nel mandato del 19.12.2015; ciò premesso, gli opponenti ritenevano il risultato raggiunto del tutto conforme al mandato, ma senza rilevare alcuna straordinarietà delle operazioni eseguite dal medesimo , sostenendo inoltre che lo stesso non fosse il solo ad aver CP_1 contribuito al perfezionamento dell'accordo de quo, sussistendovi anche l'assistenza legale dell'avv.
Margherita Veglia;
pertanto, gli opponenti chiedevano di dichiarare l'inesistenza del credito vantato dal rag.
così come quantificato nel decreto opposto e di rideterminare il compenso spettante allo stesso nei CP_1 limiti della prestazione effettuata, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.09.2019, depositata telematicamente il 10.09.2019, si costituiva in giudizio il rag. il quale contestava l'opposizione sostenendone Controparte_1
l'infondatezza, in fatto e in diritto, e riportandosi anche a quanto previsto nel mandato, ritenendo, pertanto, la fondatezza della propria pretesa creditoria in quanto conforme alla prestazione professionale resa in favore degli opponenti, ed instava per il rigetto dell'avverso dedotto, con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza del 12.09.2019, il precedente giudice designato, stante l'assenza di contestazione sull'an della prestazione svolta dall'opposto, sia pure nel minor importo riconosciuto in €. 32.913,60, concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto nei limiti del predetto importo e la causa veniva successivamente istruita esclusivamente a mezzo di produzione documentale e, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula del Tribunale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c..
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, mette conto evidenziare che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. civ., sez. 2, 24.05.2004, n. 9927), mentre, sotto altro aspetto, in tema di obbligazioni contrattuali in caso di inadempimento di una delle parti il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è
2 Dott. Luca Sforza
n. 3428/2019 R.G gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. civ., S.U., 30.10.2001, n. 13533).
Inoltre, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione (v., ex multis, Cass. S.U. n. 13533/01, secondo cui, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”; cfr. altresì, più di recente, Cass. civ., 12.04.2006, n. 8615;
Cass. civ., 13.06.2006, n. 13674; Cass. civ., 12.02.2010, n. 3373; Cass. civ., 15.07.2011, n. 15659; Cass. civ.,
20.01.2015, n. 826).
In altre parole, il creditore deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è dipeso da fatto a lui non imputabile, ovvero ancora che, pur esistendo, non è stato causa del danno.
Più in particolare, è stato osservato che “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che
l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 4.10.2011, n. 20288; in senso conforme, più recentemente, Cass. civ., sez. 6-3, ord. 16.07.2019, n. 19039).
Infine, è altrettanto noto che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità prevalente, “nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista: principio che vale non solo quando il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr.
Cassazione n. 5987 del 1994), ma anche quando questo tratta origine da un'azione di accertamento negativo”
(cfr. Cass. civ., sez. 3, 31.10.2013, n. 24568).
Al riguardo, infatti, vale la pena rammentare che, con riferimento ai crediti per prestazioni professionali, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “Mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 cod. proc. civ. la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di
3 Dott. Luca Sforza
n. 3428/2019 R.G attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore” [cfr. Cass. civ., sez. 3, 17.03.2006, n. 5884; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 2, 13.04.1999,
n. 3627, per cui “Il professionista che agisca per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso. Ai fini indicati la parcella predisposta dal professionista è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione”;
Cass. civ., sez. 2, 20.04.2006, n. 9254; e, più recentemente, Cass. civ., sez. 2, ord. 20.08.2019, n. 21522, per la quale “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante tale distribuzione dell'onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto, gravando quest'ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture e i lavori eseguiti)”].
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, spettava all'opposto provare i fatti costitutivi della pretesa azionata con la procedura monitoria, mentre sull'opponente incombeva l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa avanzata.
Orbene, nel caso di specie, è incontestato e risulta ex actis dalla documentazione allegata agli atti, che il rag. abbia prestato la propria attività professionale in favore degli opponenti nelle operazioni Controparte_1 indicate, come si evince dal mandato del 19.12.2015 e dalle rendicontazioni del 5.08.2015 e del 18.10.2016.
In particolare, il predetto incarico era volto al “raggiungimento di un accordo tra i soci onde poter procedere alla progettazione e realizzazione di una operazione di ingegneria finanziaria necessaria per creare ogni condizione utile a porre fine al rapporto sociale prevedendo anche operazioni straordinarie” (cfr. mandato del 19.12.2015, in atti), con possibilità di maggiorare il compenso fino a un massimo del 100% in ragione del risultato utile conseguito, inteso come esecuzione e perfezionamento “di un accordo tra i soci che prevede delle operazioni straordinarie aziendali” (cfr. art. 2, lett. c delle condizioni generali del mandato, in atti).
Orbene, l'attività professionale svolta dal , come emerge dalla scrittura privata del 8.02.2017, ha CP_1 consentito agli opponenti di perfezionare un accordo che, sulla base di quattro diverse aree nell'opificio industriale del permetteva la stipula di quattro contratti di locazione in favore Controparte_3 dei sig.ri e (v. contratto di locazione del 6.07.2017, in atti); venivano inoltre concessi a questi Pt_1 Pt_2 ultimi, in comodato gratuito, i macchinari e le attrezzature del predetto;
inoltre, in seguito Controparte_3
a lavori di adeguamento effettuati a tal fine, i soci provvedevano ad approvare i bilanci di esercizio in data
31.07.2017; è opportuno precisare che gli accordi ut supra esposti sono stati stipulati in un contesto di crisi economica in cui versavano le società coinvolte ( e , e hanno comportato la fine del CP_3 CP_2 rapporto societario tra le stesse e i sig.ri e , consentendo a questi ultimi il prosieguo delle Pt_1 Pt_2 proprie attività imprenditoriali del medesimo settore.
4 Dott. Luca Sforza
n. 3428/2019 R.G È evidente, dunque, la “non ordinarietà” del risultato raggiunto che, in ossequio alle condizioni generali dell'incarico così come stabilite dalle parti, e non oggetto neppure di contestazione da parte degli opponenti, ha consentito al rag. di richiedere in fase monitoria il doppio del compenso, rimasto tuttavia CP_1 inadempiuto da parte dei debitori, odierni opponenti.
A fronte dell'allegato inadempimento da parte dell'opposto, nessuna prova liberatoria è stata offerta dagli opponenti, su cui incombeva il relativo onere probatorio, i quali hanno, da una parte, dato atto dell'attività effettivamente svolta dal ragioniere, riconoscendone la conformità al mandato ricevuto e la proficuità e satisfattività della stessa, e, dall'altra, si sono limitati a contestare aprioristicamente e genericamente il quantum, senza debitamente argomentare il perché la predetta attività non rientrasse nelle c.d. “operazioni aziendali straordinarie”.
Sul punto, invero, gli stessi opponenti nell'atto di citazione introduttivo hanno espressamente riconosciuto la bontà del risultato raggiunto dal con le prestazioni professionali svolte, affermando expressis CP_1 verbis, che “Invero leggendo quanto stabilito nella lettera di incarico al Rag. Egli avrebbe dovuto CP_1 adoperarsi affinché si raggiungesse un accordo tra i soci delle società e CP_2 Controparte_3
[... di cui gli odierni opponenti erano soci, al fine di porre fine al pregresso rapporto societario e creare le condizioni affinché i Sigg. potessero continuare la loro attività imprenditoriale nell'ambito Controparte_4 del medesimo settore operativo (produzione e vendita divani); In effetti il risultato che i Sigg. e Pt_1 Pt_2 si prefissavano è stato raggiunto mediante la sottoscrizione di un accordo tra soci”, in tal modo riconoscendo implicitamente la stessa peculiarità dell'attività complessivamente svolta dal predetto rag. ai fini del CP_1 raggiungimento sperato dagli stessi opponenti, come espressamente contemplato nel mandato conferitogli e interamente realizzato dal medesimo opposto, come candidamente riconosciuto dagli stessi opponenti.
Inoltre, parte opponente non sollevando ulteriori contestazioni sull'attività professionale svolta dal rag.
e su cui si fonda il credito ingiunto, si è limitata a menzionare l'attività che sarebbe stata svolta da CP_1 un altro professionista nella vicenda in esame, tale avv. Veglia, in aggiunta a quella dell'opposto, senza tuttavia fornire dettagli circa l'esatto contributo dell'attività professionale che sarebbe stata svolta dal predetto legale,
e senza formulare alcuna richiesta istruttoria in merito, né tantomeno deducendo alcunché sul punto.
Ne deriva, pertanto, la manifesta infondatezza dell'opposizione, avendo da parte sua l'opposto fornito adeguata prova del fatto costitutivo della sua pretesa creditoria ed allegato l'inadempimento di parte opponente, così assolvendo all'onere probatorio sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c.,
Pertanto, sulla scorta della documentazione allegata dalla difesa dell'opposto, e stanti le irrilevanti e generiche contestazioni sollevate dalla difesa dell'opponente, non possono che considerarsi infondate le doglianze sollevate dall'opponente.
In conclusione, l'opposizione è infondata, in difetto di qualsiasi riscontro probatorio in merito alle doglianze sollevate nell'atto introduttivo, dovendo conseguentemente confermarsi il decreto opposto.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti.
Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, giusta la natura ed il valore dichiarato della controversia, ed avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022, tabella 2,
5 Dott. Luca Sforza
n. 3428/2019 R.G quinta colonna, D.M. citato (art. 5, co. 6, scaglione di riferimento compreso tra €. 52.000,01 ed €. 260.000,00), con riduzione del 50% ex art. 4 del D.M. 55/2014 dei compensi medi previsti per ciascuna fase, stante la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 318/2019, proposta da e Parte_1 [...] nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3428/2019, ogni contraria istanza, eccezione, Parte_2 deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 318/2019, emesso in data
24.01.2019;
2) condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 processuali sostenute dall'opposto che liquida in complessivi €. 7.051,50 per Controparte_1 compensi professionali (già decurtati del 50% ex art. 4, co. 1 del D.M. n. 55/14), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Bari, il 14.05.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679
del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
6 Dott. Luca Sforza