TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6181/2020 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 7 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 7/06/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 10/06/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. CAMINITI GIORGIA e l'avv. MASCETTI GIANCARLO Controparte_1
hanno concluso come da nota depositata in data 23/12/2024 per l'avv. BRUNO BRUNO ha Controparte_2
concluso come da nota depositata in data 19/12/2024
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:03 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6181/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice
Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6181/2020 R.G. promossa da: tra
c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. CAMINITI GIORGIA e dall'avv.
MASCETTI GIANCARLO ed elettivamente domiciliata presso la sede della società sita in Latina
(LT), Viale P.L. Nervi s.n.c. c/o Centro Comm. Latina Fiori, Torre 10 Mimose, in virtù di mandato telematicamente depositato nel fascicolo telematico;
appellante contro
p.i. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti BRUNO BRUNO e FREZZATI CLAUDIO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Latina (LT), Via A. Saffi n. 29, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 629/2020 datata
21/04/2020, depositata in data 07/05/2020, in seno al procedimento R.G.A.C. n. 2996/2015;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, convenendo in Controparte_1
giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la Controparte_2
ha interposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 629/2020, datata
[...]
21/04/2020, depositata in data 07/05/2020, in seno al procedimento R.G.A.C. n. 2996/2015, tramite cui il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione promossa dall'odierna società appellata, - intestataria dell'utenza di servizio idrico n. 867302 (codice cliente n. 867302, cod. contratto n.
2008/23387/1) sita in Latina (LT), Via Vittorio Veneto n. 18, con tipologia d'uso “commerciale” -, annullando il decreto ingiuntivo opposto n. 755/2015 recante la somma di euro 1.584,21, oltre interessi legali, spese e competenze legali, dovuta a titolo di corrispettivo per la relativa fornitura.
La società appellante, a fondamento della propria pretesa, ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, contestando quanto statuito dal Giudice di Pace in ordine all'asserita inesistenza del rapporto contrattuale tra gestore e utente quale fonte della pretesa creditoria, per assenza della stipulazione del contratto di fornitura, nonché nella parte in cui quest'ultimo aveva ritenuto provati,
a seguito dell'istruttoria, i fatti posti a fondamento della domanda di parte opponente – odierna appellata e, segnatamente, in ordine alla prova dell'asserito erroneo conteggio delle diverse fatture, nonché gli estratti conto relativi a consumi avvenuti nel periodo in cui era stato richiesto un pagamento in misura ingiustificata.
Tanto premesso, la società appellante ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accogliere la domanda di riforma della Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Latina n. 629/2020, pubblicata il
7.05.2020, nel giudizio iscritto al R.G. n. 2996/2015e, per l'effetto: 1) ritenere e dichiarare
l'esistenza, validità ed efficacia del contratto di somministrazione, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, tra la società e la società Controparte_2 CP_1
2) confermare il decreto ingiuntivo n. 755/2015 emesso dal Giudice di Pace di Latina e, per
[...]
l'effetto, condannare la stessa all'immediato Controparte_2 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 1.584,21, oltre interessi legali dal 31.12.2014 al saldo effettivo a titolo di corrispettivi per la fornitura relativa al Servizio Idrico Integrato, sull'utenza identificata dal codice cliente n. 867302, Cod. contratto n. 2008/23387/1, sita in Latina
(LT) via Vittorio Veneto n. 18, con tipologia d'uso “commerciale”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
La società appellata, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1/04/2021, contestando la ricostruzione avversaria, ha chiesto la reiezione dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Ad avviso di questo G.I. è da ritenersi sostanzialmente errata la statuizione del Giudice di prime cure nella parte in cui questi ha ritenuto meritevole di accoglimento l'opposizione a d.i. promossa dall'odierno appellato, stante l'«…assenza della prova della stipulazione del contratto» e, dunque, la necessità della forma scritta “ad probationem” del contratto di fornitura idrica.
Orbene, sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione, secondo cui
“Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia"
e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n.20267; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31315 del 24.10.2022; ez. U,
Sentenza n. 4715 del 22/05/1996).
A tale proposito, è d'ausilio riportare la massima espressa dall'indirizzo nomofilattico della Suprema
Corte secondo cui, per i contratti dell'azienda speciale di un ente territoriale vige il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale (cfr. Cassazione civile sez. un.,
09/08/2018, n.20684: «In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato e agli enti locali da cui è partecipata,
l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923
Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale.»).
Ciò posto, il primo motivo di doglianza espresso dall'odierna appellante è fondato, sicché il contratto di somministrazione inter partes è da ritenersi esistente e provato, non avendo l'utente giammai disconosciuto di aver percepito il servizio idrico integrato, gestito in regime di monopolio da
, aspetto che può ritenersi ampiamente provato, nella disamina del quadro probatorio CP_1
complessivamente offerto, anche dalla mancata presentazione del l.r.p.t. della suddetta società ingiunta a rendere l'interrogatorio formale deferitogli.
È da ritenersi altrettanto fondato il secondo motivo di doglianza formulato dalla società appellante.
Ed invero, non sono condivisibili le conclusioni cui è addivenuto il Giudice di Pace in ordine alla mancata prova del consumo idrico effettuato dall'utente in ordine all'utenza di cui è risultato intestatario, a fronte delle opposizioni mosse da quest'ultimo.
Ciò posto, secondo il nomofilattico insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS. UU. 13533/2001), “Il creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Ne deriva che il creditore deve unicamente fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni” (ex multis, Tribunale Nola sez. I, 25/09/2019, n.1958,
Tribunale Torre Annunziata sez. II, 25/11/2019, n.2575).
Orbene, il suddetto principio trova applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, in cui va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ed invero, come anche statuito dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Trib. Latina, sent. n.
859/2016), che si colloca sulla scia dell'indirizzo di legittimità, “al gestore incombe dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex pluribus,
Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041), solo in caso di specifica contestazione posto che le risultanze del misuratore le quali, quindi, ove non contestate, fanno piena prova del consumo addebitato (Cass., n. 1236/2003; Cass., n. 18231/2008; Cass., n. 5232/2004)”.
A tale proposito la difesa dell'odierna parte appellata (opponente in primo grado) non ha formulato alcuna contestazione specifica in ordine ai consumi o al corretto funzionamento del contatore, limitandosi piuttosto ad asserire, nell'atto di opposizione, che “le letture del contatore indicate nelle suddette fatture sono errate e non corrispondenti alla realtà...si contestano le letture e le relative fatture di cui si chiede il pagamento...”, in quanto il locale cui si riferivano, e dalla stessa gestito, avrebbe cessato l'attività il 29.11.2011, restando poi sempre chiuso senza alcun consumo idrico: trattasi, invero, di mere e generiche asserzioni, inidonee a liberare la predetta dall'onere di provare le circostanze poste a base della pretesa negazione del debito nei confronti del gestore, così come alcuna doglianza è stata sollevata in ordine ad un asserito mancato funzionamento del contatore, aspetto questo facilmente verificabile dall'utente essendo nella piena disponibilità del bene.
Ciò posto, ben si attaglia al caso di specie il recentissimo arresto dei Giudici di Piazza Cavour, i quali,
- pur ribadendo come, in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisca prova dell'esistenza del credito -, hanno rimarcato come tale affermazione vada necessariamente coordinata, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore, posto che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto
a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito
e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore.”
(Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6959).
Nel caso di specie, la società appellante si ritiene abbia compiutamente assolto al proprio onus probandi mediante la produzione documentale già allegata al ricorso monitorio e successivamente quella di cui al fascicolo di prime cure corroborata (stampa letture consumo idrico;
foto letture del
19.4.10 e 18.10.10; stampa solleciti di pagamento;
lettere del 28.3.12, 27.06.12, 17.09.12, 10.12.12,
14.03.13, 16.6.14, 15.12.14; Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
tariffe 2011/2015, vd. fascicolo I° grado), anche dalle attendibili e congruenti dichiarazioni testimoniali rese dai propri dipendenti, unita alla mancata presentazione del l.r.p.t. della società convenuta al deferito interpello, posto che, come sopra visto, l'utente non ha contestato il funzionamento del contatore.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, l'atto di appello va accolto e, per l'effetto, deve quindi essere integralmente riformata la sentenza del Giudice di Pace di Latina di cui in epigrafe e parte appellata va condannata al pagamento di euro 1.584,21, maggiorata di interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, somma dovuta a titolo di corrispettivo per la relativa fornitura di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 755/2015 emesso dal Giudice di Pace di Latina.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente grado e del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della
Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento dell'appello proposto da e in totale riforma della sentenza Controparte_1
del Giudice di Pace di Latina n. 629/2020 datata 21/04/2020, depositata in data 07/05/2020, in seno al procedimento R.G.A.C. n. 2996/2015, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 1.584,21, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo di cui al d.i. ingiuntivo opposto n. 755/2015 emesso dal Giudice di Pace di Latina;
b) condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano complessivamente per entrambi i gradi di giudizio in euro 1.485,00 per compensi professionali (per il primo grado di giudizio euro 633,00 per compensi e per il secondo grado di giudizio euro 852,00 per compensi), euro 174,00 per anticipazioni oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 07/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 07/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini