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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 225 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa dall'Avvocato LO CASCIO MARIA Parte_1
GRAZIA
- Appellante - C O N T R O
rappresentata e difesa dall'Avv. LENTINI ROCCO Parte_2
- Appellata - All'udienza del 20/02/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 633/2022 del 21.09.2022 il Tribunale di Termini Imerese ha respinto la domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
29.07.2019, diretta all'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di asseritamente instaurato per le prestazioni di Parte_2 assistenza alla di lei anziana zia, non autosufficiente, per il periodo Persona_1 dal 18.01.2016 al 30.01.2017, e per la condanna della al pagamento, in suo Pt_2 favore, delle differenze retributive a suo dire scaturite da detto rapporto (durante il quale deduceva di aver ricevuto soltanto € 500,00 al mese), importo che determinava in complessivi € 15.181,85. Riteneva il primo giudice che la ricorrente non avesse sufficientemente dimostrato che la prestazione lavorativa dedotta in ricorso fosse stata svolta sotto il vincolo della subordinazione, non essendo emersi elementi univoci in tal senso dalla prova testimoniale assunta.
1 Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma: lamenta, in particolare, che il carattere subordinato della prestazione avrebbe potuto essere desunto anzitutto dalla natura delle prestazioni svolte, di tipo
“elementare, ripetitivo e predeterminate nella modalità di esecuzione”, nonché dal positivo accertamento degli indici sussidiari della subordinazione, quali l'osservanza di un orario di lavoro fisso, lo svolgimento dell'attività di lavoro nei luoghi di pertinenza del datore di lavoro o da lui imposti, la corresponsione del compenso in quote fisse mensili, lo svolgimento di un'attività per la quale viene solitamente assunto un dipendente;
avrebbe, infine, errato il Tribunale nella valutazione della prova testimoniale, dalla quale erano emerse circostanze fattuali tali da rendere evidente la natura della prestazione svolta;
in particolare, segnalava, il teste , Testimone_1 genero della ricorrente, aveva dichiarato di averla accompagnata più volte al portone della signora e di aver assistito anche al pagamento brevi manu della _1 retribuzione da parte della . Pt_2 ha resistito al gravame. Parte_2
All'udienza del 20/02/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI L'appello è infondato. Giova premettere che parte resistente ha, sin dalla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, contestato non solo l'eventuale natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto dalla ricorrente ma financo la sussistenza di qualsivoglia prestazione lavorativa da essa svolta alle proprie dipendenze e, comunque, in favore di costituendosi in questo grado, ha ribadito tali contestazioni, Persona_1 ripetendo di non conoscere né di aver mai incontrato la né di averle mai Parte_1 chiesto di lavorare presso l'abitazione della sig.ra né, ancora, di Persona_1 averle mai corrisposto somme di danaro o di averle impartito direttive sulle mansioni da svolgere ed, infine, di averle intimato l'interruzione del rapporto di lavoro. A fronte di tale radicale contestazione, l'onere della prova gravante sulla ricorrente concerneva pertanto, in primo luogo, lo svolgimento di prestazioni lavorative a favore della controparte o da costei richieste (anche a favore di un terzo) ed, in seconda battuta, la sussistenza di un vincolo di soggezione gerarchica alla resistente con cui le stesse si sarebbero espletate. Orbene, deve darsi atto della sostanziale inidoneità degli esiti della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio di primo grado a dimostrare le menzionate circostanze.
2 Le uniche dichiarazioni testimoniali dalle quali, secondo le deduzioni dell'appellante, si sarebbe dovuta desumere la prova del dedotto rapporto di lavoro sono quelle rese da , genero della le quali, tuttavia, si Testimone_1 Parte_1 rivelano del tutto inidonee allo scopo. Il teste, infatti, si è limitato a riferire di aver spesso accompagnato, nel periodo di riferimento, la suocera a casa della sig.ra in tali occasioni, ha _1 aggiunto, egli si limitava a lasciarla davanti al portone di ingresso ove poi la riprendeva a fine giornata, salvo, a volte, aspettarla per tutto il tempo davanti al portone medesimo. Nessun'altra indicazione ha fornito il teste con riguardo alla sua diretta conoscenza di ciò che la suocera facesse durante la sua permanenza presso quell'edificio e financo circa il fatto che ivi abitasse effettivamente (o soltanto) la suddetta infatti, ogni altra notizia riguardante l'asserito rapporto di lavoro è _1 stata appresa dal teste – come da lui stesso dichiarato - dalla stessa con Parte_1
l'unica eccezione di aver assistito ad alcune telefonate (che, sempre a detta della
[...]
si sarebbero svolte tra la stessa e la ) sul cui contenuto, tuttavia, Pt_1 Pt_2 nulla ha potuto riferire, non avendo ascoltato le relative conversazioni. Inoltre, sempre il medesimo teste ha riferito di aver visto la Pt_2 consegnare del denaro alla ma ciò sarebbe avvenuto in una sola Parte_1 occasione (non più volte, come dedotto dall'appellante); anche in questo caso, la circostanza che la avesse percepito dalla una retribuzione Parte_1 Pt_2 mensile è stata dallo stesso riferita soltanto in quanto appresa de relato dalla stessa
[...]
Pt_1
Tale lacunosa e generica deposizione è destinata ad essere vieppiù indebolita dal contrasto tra la stessa e le deposizioni rese dai testi di parte appellata che, invece, hanno decisamente negato la presenza di qualsiasi badante a servizio della peraltro del tutto autosufficiente, ai cui ordinari bisogni avrebbero _1 comunque provveduto i suoi parenti. L'assoluta inidoneità delle prove assunte a rivelare il concreto svolgimento di una qualsivoglia prestazione lavorativa in favore della da parte della _1 [...]
né a carattere autonomo né, men che meno, subordinato, conducono Pt_1 inevitabilmente all'integrale conferma della sentenza gravata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 633/2022 resa il 21.09.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese.
3 Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali che liquida per compensi in € 1.984,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Palermo, 20/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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