TAR Napoli, sez. IV, sentenza 11/05/2026, n. 2968
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Irretroattività delle leggi

    Il Collegio rileva che il verbale comunale attesta la realizzazione del manufatto nel 2010, non 'da tempo immemore'. Pertanto, la normativa sismica è applicabile.

  • Rigettato
    Incompetenza della Regione

    La Regione Campania ha dimostrato che il Comune di Napoli non ha richiesto il trasferimento delle competenze in materia sismica, pertanto la competenza rimane regionale.

  • Rigettato
    Mancanza di necessità di autorizzazione sismica per manufatto di piccola entità

    Il verbale comunale indica che il manufatto è costituito da pareti murarie e non solo da legno, sottoponendolo quindi alla normativa sismica. Inoltre, il Comune di Napoli è classificato in zona a rischio sismico.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    La giurisprudenza citata dal Collegio esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione di misure cautelari come l'ordinanza di sospensione dei lavori, in quanto incompatibile con la natura dell'atto.

  • Rigettato
    Violazione del principio di affidamento e irragionevolezza per ritardo nell'intervento

    La natura vincolata del provvedimento cautelare e la permanenza della violazione della normativa antisismica legittimano l'intervento del Genio Civile con la sospensione dei lavori, indipendentemente dalla data di edificazione (comunque accertata nel 2010). Non sussiste un legittimo affidamento in capo alla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza 11/05/2026, n. 2968
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2968
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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