Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 11/05/2026, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02968/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04231/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4231 del 2023, proposto da:
DE CO, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Iossa e Gianluca Provitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Maria Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di sospensione dei lavori, prot. n. 22390 del 14.12.2022, della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, notificata alla ricorrente in data 14.06.2023, con la quale si ordina la sospensione immediata dei lavori e si impongono alcune misure da adottarsi in relazione ad un manufatto sito alla via Nicolardi, n. 145 di Napoli;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e degli atti, dei provvedimenti e delle comunicazioni nel frattempo inviate ovvero di quei atti anche non conosciuti ed in relazione ai quali ci si riserva la presentazione di motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FA
La ricorrente, premesso di avere “da sempre”, sul terrazzo di sua proprietà, “sito all’ultimo piano dell’immobile”, una struttura di circa 40 mq., “realizzata da tempo immemore”, lamentava che, con l’impugnato provvedimento, il dirigente della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, Unità Operativa Dirigenziale – Genio Civile di Napoli, le aveva ingiunto di sospendere i lavori, intrapresi in assenza di autorizzazione sismica, ai sensi dell’art. 97 del d.P.R. n. 380/2001; osservava che “in realtà il manufatto sussiste da tempo immemore” come era “del resto confermato dal verbale di sopralluogo del 03.05.2022 del Comune di Napoli, nel quale s’attestava che non vi erano lavori in corso e che lo stesso era di non recente fattura, stante il grado di usura e conservazione dei materiali utilizzati”; avverso il provvedimento di sospensione impugnato articolava le seguenti censure:
1) Irretroattività delle leggi che impongono l’obbligo di presentazione dell’autorizzazione sismica, eccesso di potere e violazione di legge: la ricorrente aveva realizzato un manufatto da tempo immemore e comunque prima dell’entrata in vigore delle leggi operanti in materia “che non possono avere efficacia retroattiva”;
2) Incompetenza – Violazione di legge (l. r. Campania n. 9/83): nella specie sussisteva l’incompetenza della Regione, in quanto l’art. 4 bis della l.r.c. 7 gennaio 1983, n. 9 (introdotto dall’art. 33 della l.r.c. n. 1 del 2012) dispone che le funzioni di competenza del Genio Civile, di cui agli artt. 2, 4 e 5 (come modificati dalla l.r.c. n.19/2009) sono trasferite ai Comuni che ne facciano richiesta, e che il rilascio dell’autorizzazione sismica resta in capo al Genio Civile solo per le opere la cui altezza supera i 10,50 metri dal piano di campagna; ebbene, “con delibera di Giunta Regionale n. 317 del 28 giungo 2012, in attuazione della predetta norma, sono state trasferite per l’anno 2012 ai Comuni che ne hanno fatto richiesta (tra i quali il Comune di Napoli) le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio e del rischio sismico”, e “sulla base di tale delibera il Comune ha adottato il Piano Comunale per il rischio sismico”; dal quadro normativo che precede “si ricava che l’unico ente competente in subiecta materia è il Comune”; inoltre, “la Regione non avrebbe verificato che si tratta di un fabbricato che non supera l’altezza massima di 10,50 m. e non avrebbe tenuto conto del trasferimento delle competenze operato dalla legge in favore dei Comuni”;
3) Violazione d.P.R. n. 380/2001 e l. r. Campania n. 9/83 – Eccesso di potere – Irragionevolezza – Violazione art. 3 l. n. 241/90: in quanto l’opera “realizzata da tempo immemore” è una piccola struttura con mera copertura in legno per la quale non è necessario dotarsi di autorizzazione sismica, ai sensi del nuovo art. 94 bis del T.U.Ed. Gli interventi di minore rilevanza, indicati nell’articolo 94-bis del Testo Unico dell’edilizia, sono: - Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3; - Riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti; - Nuove costruzioni che non presentino particolare complessità strutturale; - Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. Nella specie “è di tutta evidenza che il manufatto in oggetto non presenta particolare complessità strutturale essendo il tetto fatto di legno”; e “del resto è noto che il Comune di Napoli ha un grado di sismicità bassissimo”; la normativa nazionale vigente prevede tre gradi di sismicità che tengono conto della variazione dell'accelerazione orizzontale delle particelle rispettivamente per le zone di 1a, 2 a e 3a categoria. Il Comune di Napoli attualmente è classificato nella 3a categoria sismica che segnala il pericolo di più bassa entità. In tale categoria sismica si ipotizza che il terreno possa subire un'accelerazione orizzontale massima pari al 6% dell'accelerazione di gravità. La legge della Regione Campania n. 9 del 07.01.1983 introduce nella pianificazione urbanistica la prevenzione dal rischio sismico mediante la zonizzazione del territorio in aree omogenee rispetto alla risposta alle sollecitazioni prodotte dal sisma, nella quale il Comune di Napoli è inserito come indice di pericolo basso. Pertanto il provvedimento impugnato difetta di motivazione in quanto non motiva in alcun modo sotto tale aspetto, né indica le ragioni per le quali invece il rischio di sismicità è elevato nella zona e pertanto è obbligatoria l’autorizzazione richiesta;
4) Violazione art.7 e ss. l. n. 241/90 – omessa comunicazione di avvio del procedimento: non era stato comunicato l’avvio del procedimento teso all’emanazione dell’atto impugnato, adempimento “necessario sol per la considerazione che il manufatto, per espressa ammissione dell’amministrazione, è di non recente fattura, stante il grado di usura e conservazione dei materiali utilizzati”; e la “comunicazione avrebbe consentito alla ricorrente di dimostrare la vetustà del manufatto, realizzato prima dell’entrata in vigore delle leggi che regolano la materia de qua ed impongono l’obbligo di presentazione della richiesta di autorizzazione edilizia”;
5) Violazione del principio di affidamento – Violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento – Violazione art. 3 l. n. 241/90: l’illegittimità del provvedimento discende anche per la modalità operativa di adottare il provvedimento di sospensione a distanza di tantissimo tempo dalla realizzazione dell’opera. Il Genio civile avrebbe dovuto – secondo un elementare canone di buona amministrazione (art. 97 Cost.) – provvedere entro termini stringenti a sospendere i lavori anziché provvedere in tal senso dopo lungo tempo e a lavori ultimati da tempo, “come documentato dagli atti (cfr. in tal senso TAR Campania Napoli sent. n. 6548/2021)”.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania, eccependo l’inammissibilità/irricevibilità del ricorso, sulla base delle seguenti argomentazioni: “Preliminarmente si evidenzia che il provvedimento regionale, del tutto legittimo ed obbligato, è evidentemente connesso e dipendente dagli accertamenti tecnici comunali, non invece impugnati e contestati da controparte, che invece menziona a suo favore proprio il verbale comunale che, avendo accertato “la non recente fattura” del manufatto e pur avendo invece specificato l'avvenuta realizzazione di questo nel 2010 (ad inautorizzata sostituzione di un precedente manufatto abusivo in ferro e legno), a detta dell'attrice attesterebbe “l'immemorabilità” di tale opera edilizia abusiva. Sorprendentemente quindi controparte non ha impugnato le censure tecniche comunali sull'abusività, piuttosto ritenendo di interpretare a suo vantaggio la constatata non recente realizzazione dell'abuso (riconducibile a 13 anni prima) al fine di dedurne una non dimostrata esistenza da tempo “immemorabile”, utilizzata a censura del meramente consequenziale provvedimento regionale. Si sottolinea quindi il paradosso per il quale l'atto comunale presupposto è stato da un lato completamente obnubilato nella parte in cui ha accertato che l'abuso è stato realizzato nel 2010 e, dall'altro, è stato invece manipolato e reinterpretato dall'attrice a suo vantaggio, nella parte in cui ha verificato la non recente realizzazione (cioè di 13 anni prima), venendo quindi utilizzato a pretesa sconfessione di un provvedimento consequenziale, che viceversa è stato proprio ex lege vincolato da quella verifica della data di realizzazione contenuta nel verbale comunale, invece “dimenticata” da controparte. Tuttavia, non essendo stato contestato l'esito del sopralluogo comunale, questo fa evidentemente stato anche proprio nella parte omessa dall'attrice, che è quella in cui è stata accertata la risalenza della costruzione al 2010, rispetto alla quale non è stata peraltro ex adverso dimostrata alcuna diversa epoca costruttiva. Ne discendono evidenti profili di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, nonché di paradossale autolesività degli avversi motivi di impugnazione, per i quali sostanzialmente la prova della non abusività sarebbe data proprio dall'avvenuto accertamento dell'abusività”; nel merito, in ogni caso, controdeduceva partitamente ai motivi di gravame, ex adverso prospettati e sopra riferiti.
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2026, il ricorso passava in decisione.
RI
Rileva il Collegio che l’art. 6 cpv. della l. r. Campania n. 9 del 7.01.1983, nel testo vigente ratione temporis, come sostituito dall’art. 1 l. r. Campania del 6/05/2013, n. 5, prevede che: “Le violazioni delle norme sismiche, accertate nel corso delle attività di vigilanza di cui all'articolo 5, o comunque accertate dai soggetti di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono immediatamente denunciate all'autorità giudiziaria e al genio civile competente per territorio. Con il successivo provvedimento da emettere, ai sensi dell'articolo 97 del richiamato decreto, il dirigente del competente ufficio del genio civile ordina la sospensione dei lavori e fissa il termine per denunciarli in sanatoria, ai sensi dell'articolo 2. Tale termine è prorogabile su istanza motivata del committente”.
Per la giurisprudenza di questa Sezione: “L'ordinanza di sospensione dei lavori adottata dal Genio Civile ha come unico (e sufficiente) presupposto l'avvio dei lavori edili in zona sismica non denunciati ai sensi dell'art. 2 della l. reg. Campania n. 9/1983 e per i quali non sono stati effettuati tutti gli adempimenti ivi previsti (deposito del progetto esecutivo e nomina del collaudatore)” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 8/11/2022, n. 6919).
Inoltre: “La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta nel caso di adozione di una misura di tipo cautelare come l'ordinanza di sospensione dei lavori del Genio Civile, per violazione dell'obbligo di denuncia dei lavori intrapresi in zona sismica, essendo incompatibile con la misura cautelare in questione e considerato che tale adempimento non avrebbe potuto comunque determinare un contenuto dispositivo diverso dell'atto rispetto a quello in concreto adottato” (ibidem).
Ciò posto, la prima censura dell’atto introduttivo del giudizio è del tutto fuori fuoco: la ricorrente, infatti, pretende di desumere l’illegittimità dell’ordinanza gravata dalla circostanza, meramente asserita, che la struttura di circa 40 mq. posta sul terrazzo di sua proprietà, all’ultimo piano dell’immobile specificato in epigrafe, esisterebbe “da tempo immemore” e, pertanto, non sarebbe soggetta, in virtù dell’invocato principio d’irretroattività delle norme sanzionatorie, alla disciplina di cui alla l.r. 9/83 cit.
Tuttavia, la stessa ricorrente pretende – con argomento intrinsecamente contraddittorio, come la difesa della Regione Campania non ha mancato di rilevare – che tale edificazione “ab immemorabili” si desumerebbe dal verbale del Servizio Polizia Locale – U.O.T.E. del Comune di Napoli, dell’8 settembre 2022, il quale invece, nel descrivere le risultanze del sopralluogo del 3.05.2022 (dopo avere così descritto l’opera in questione: “u.i. realizzata su lastrico solare in muratura e con copertura in legno, costituita da 3 vani, per una superficie di mq. 44 e h. di circa m. 2,70, adibita ad abitazione della ricorrente”), evidenziava che la stessa era, effettivamente, “di non recente fattura”, ma specificando che il manufatto in questione era stato realizzato nel 2010, dal dante causa della ricorrente, in sostituzione di una veranda in ferro e vetri e copertura in lamiera grecata, “già perseguita in data 30.10.1976”.
Sicché – come esattamente rilevato dalla difesa della Regione – parte ricorrente pretenderebbe di separare – da detto verbale d’accertamento della Polizia Locale – il solo contenuto alla stessa favorevole, vale a dire che l’opera era “di non recente fattura”, obliterando però che lo stesso verbale collocava la realizzazione della stessa nel 2010, piuttosto che “ab immemorabili”, come apoditticamente sostenuto in ricorso.
Del resto, la difesa regionale ha esattamente rilevato che: “In considerazione della mancata contestazione del verbale comunale e dell'assenza di una avversa prova sulla effettiva epoca di costruzione, l'accertata realizzazione del manufatto nel 2010 sottopone evidentemente questo alla normativa sismica (si consideri ad esempio che l'art. 94 bis del d.P.R. 380/01 è stato introdotto dall'art. 3, comma 1 della legge n. 55 del 2019), elidendo ogni avversa eccezione”.
Si ricordi anche il carattere vincolato del provvedimento cautelare impugnato, che discende in modo necessario dall’accertamento di opere, realizzate in violazione della disciplina antisismica.
Ne deriva l’inconsistenza di detta prima censura, nonché della successiva quarta, non essendo necessaria, giusta la succitata sentenza della Sezione, la comunicazione d’avvio del procedimento all’interessata.
La seconda doglianza è, del pari, priva di pregio, stante quanto riferito, al riguardo, dalla Regione Campania nella memoria in atti: “Il Comune di Napoli non rientra affatto nel novero degli enti che hanno fatto richiesta del trasferimento delle competenze in materia sismica, come si può evincere proprio dalla delibera di GR 317/2012 (Burc 42/2012) (cfr. http://lavoripubblici.regione.campania.it/index.php?option=com_content&view=article&id=359:trasferimento-delle-attivita-e-delle-funzioniin-materia-di-difesa-del-territorio-dal-rischio-sismico-ai-comuni-alle-unioni-dei-comunio-ai-comuni-in-forma-associata-richieste-anno-2012&catid=60:varie&Itemid=58), invocata da controparte ma evidentemente non letta, con conseguente permanenza delle competenze regionali”.
Dette controdeduzioni della Regione sono rimaste orfane di replica, da parte della ricorrente, onde devono ritenersi acclarate, anche in virtù del principio di non contestazione.
Lo stesso dicasi per la terza censura dell’atto introduttivo del giudizio, come in narrativa riportata, relativamente alla quale la difesa regionale ha osservato quanto segue: “L'inclusione del Comune di Napoli tra i territori a rischio sismico, in quanto disposta in forza del DM 3/6/1981, è avvenuta prima dell'edificazione dell'opera per cui è causa. Oltre a ciò, la accertata natura del manufatto, che, come è stato accertato dal verbale comunale, è costituito da pareti murarie e non solo da legno, lo sottopone ineludibilmente alle limitazioni previste dalla normativa sismica”; del resto, la difesa regionale non mancava di evidenziare “il carattere “funzionale” e non formalistico delle ordinanze interdittive del Genio Civile, alle quali codesto Tar (cfr. Tar Napoli, sez. VIII, sentenza n. 1508/23) ha riconosciuto lo scopo ex lege di tutela pubblica, conseguente ad un presupposto pregiudizio per la pubblica incolumità che è implicito nell'esistenza “di opere edili, non collaudate, eseguite in zona sismica”, cosicché l'art. 6, comma 2 della l.r. n. 9/83 e. s.m.i., qualifica il provvedimento del Genio Civile come "sospensione dei lavori', non implicando tuttavia che, ai sostanziali fini interdittivi di legge, vi siano lavorazioni in essere al momento dell'emissione del provvedimento”.
L’ultima notazione c’introduce alla disamina della quinta ed ultima doglianza espressa dalla ricorrente, nella quale la stessa postula un inammissibile suo affidamento nell’insussistenza – deve ritenersi – delle condizioni di legge per disporsi, dal Genio Civile, la contestata sospensione dei lavori de quibus, la quale discenderebbe a suo avviso, pur sempre, dall’asserita remotissima edificazione dell’opera e dal mancato tempestivo intervento cautelare dell’organo tecnico della Regione Campania. In senso contrario, si rileva che la già riferita non necessità che le lavorazioni abusive siano in atto, implica, evidentemente, la natura permanente della corrispondente violazione della normativa antisismica, che legittima, ed anzi impone, al Genio Civile d’intervenire con la misura cautelare della sospensione dei lavori, ex art. 6 cpv. l. r. Campania n. 9/1983, a prescindere pertanto dalla data di edificazione delle opere (comunque, nella specie, come sopra rilevato, risalente al 2010).
Nessun legittimo affidamento da parte della ricorrente è, quindi, ragionevolmente configurabile nella specie.
Il ricorso va, pertanto, in virtù delle precedenti considerazioni, respinto.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Regione Campania, di spese e compensi di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO