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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 08/08/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali;
Crisi d'impresa e insolvenza)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott. Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato a scioglimento della riserva assunta il giorno 15/05/2025 ed all'esito della “riunione” ex artt.
7.2 e 40.10 CCII disposta in data 04.06.2025 con decreto collegiale ove era contestualmente deliberato di “post-porre sino all'esito del sub- procedimento n. 17-2/2025 R.G.P.U.. l'esame delle domande di dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale depositate nel sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U.” la seguente
SENTENZA
(art. 49 CCII)
nel sub-procedimento iscritto al n. 17-1/2025 R.G.P.U.
promosso da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA, con ricorso depositato in data 10.02.2025;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in Villafranca in Lunigiana (MS) località Ponte Donico snc, CP_1 codice fiscale e numero di iscrizione nel registro imprese di Massa: (n° MS - P.IVA_1 131766 del R.E.A.; indirizzo Pec: , in persona dei legali rappresentanti pro Email_1 tempore sig. c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1 residente in [...], (c.f. CP_3
) residente in [...] e C.F._2 [...] (c.f. ) residente in [...], Filattiera (MS), CP_4 C.F._3 rappresentata e difesa, per delega in atti, dall'avvocato Lamberto Scatena e dall'Avv. Luca Tronconi
PARTE RESISTENTE
* * * * * * * * * * * *
OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
* * * * * * * * * * * *
IL COLLEGIO
RILEVATO CHE
- in data 10.02.2025 la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Massa depositava ricorso per la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico di società debitrice convenuta, meglio individuata in epigrafe, che, in pari Controparte_1 data, dava luogo all'apertura del procedimento unitario n. 17/2025 R.G.P.U. ed era iscritto dalla Cancelleria a ruolo quale sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U.;
- in data 15.05.2025 era celebrata l'udienza per la costituzione del contraddittorio tra le parti;
- alla suddetta udienza, parte convenuta, costituitasi, compariva segnalando di aver depositato domanda di apertura della procedura di concordato preventivo c.d. “pieno” e chiedendo la “riunione” a norma dell'art. 40 comma 10° CCII con post-posizione della trattazione della domanda di liquidazione giudiziale alla trattazione della domanda concordataria;
- in data 15.05.2025 era infatti iscritto a ruolo, al n. 17-2/2025 R.G.P.U., il sub- procedimento relativo alla domanda concordataria c.d. “piena”;
- in data 04.06.2025 era depositato dal Tribunale il Decreto collegiale in cui era disposta, a norma dell'art. 40 comma 10° C.C.I.I., la “RIUNIONE del presente sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U. al sub-procedimento n. 17-2/2025 R.G.P.U.” ed era contestualmente deliberato di “post-porre sino all'esito del sub-procedimento n. 17-2/2025 R.G.P.U.. l'esame delle domande di dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale depositate nel sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U.”;
- il sub-procedimento n. 17-2/2025 R.G.P.U. relativo alla domanda concordataria c.d.
“piena” è esitato nel decreto collegiale di inammissibilità deliberato e depositato contestualmente alla presente, separata, sentenza;
- pertanto, attualmente, nulla osta alla disamina nel merito della domanda di dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale sopra menzionata;
OSSERVA
Competenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, sancisce la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che – nel caso di imprenditore societario (persona giuridica) – si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (v. art. 27, comma 3, lett. a) CCII).
Nel caso di specie, la società resistente risulta avere sede legale in Villafranca Lunigiana (MS) come risultante dalla visura versata in atti, di talché questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo Tribunale né di sposamenti della sede legale avvenuti meno di un anno prima del deposito del ricorso di cui alla intestazione della presente sentenza.
Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Dall'informativa A.D.E.R. pervenuta in data 27.03.2025 nel presente sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U., risulta un “totale residuo al netto dell'importo sospeso” pari ad Euro 2.703.302,91.
Dall'informativa A.D.E. pervenuta in data 09.04.2025 nel presente sub-procedimento n. 17- 1/2025 R.G.P.U., risultano “passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di complessivi € 138.089,19, inclusi gli interessi maturati e maturandi alla data di omesso versamento”.
Dall'informativa I.N.P.S. pervenuta in data 28.04.2025 nel presente sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U., risultano “esposizioni debitorie a titolo di contributi e sanzioni civili” suddivise come segue:
- Gestione lavoratori dipendenti: € 11.214,24;
- Gestione separata: € 6.878,44;
- Crediti presso l'agente della riscossione: € 362.891,61.
Dal bilancio di esercizio al 31.12.2022, pervenuto in questo fascicolo per effetto dell'istruttoria d'ufficio ex lege, risultano:
- un totale debiti pari ad Euro 4.838.151,00 di cui Euro 3.369.763,00 esigibili entro l'esercizio successivo. Pertanto, deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.
Presupposti soggettivi: “presupposti per la liquidazione giudiziale” (art. 121 CCII).
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore “con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (v. art. 1 CCII). Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” come richiesto dall'art. 121 CCII [nella specie: “carrozzeria, gommista, meccatronica” quale attività prevalente, tra le attività previste nell'oggetto sociale (officina meccanica di riparazioni di carrozzeria, di motoristica, di impianti elettrici e di alimentazione gpl …) come da visura camerale in atti, aggiornata al 27.03.2025, pervenuta in data 28.03.2025 dall'Ufficio del Registro delle Imprese nel presente sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U.].
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.
Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla apertura della liquidazione giudiziale, statuendo che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Segnatamente, l'art. 2, comma 1, lett. d) CCII fornisce la definizione di impresa minore, alla quale non si applicano le disposizioni sulla liquidazione giudiziale, definendo come tale
“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Nel caso di specie:
-Dal bilancio di esercizio al 31.12.2022 risultano un totale attivo pari ad Euro 1.590.770,00, un totale passivo di pari importo di cui un totale debiti pari ad Euro 4.838.151,00 nonché ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad Euro 2.679.091;
- risultano pertanto superate tutte le soglie sopra richiamate;
- la società debitrice, avendo depositato, in data 14.05.2025, domanda di concordato preventivo pieno (iscritta quale sub procedimento n. 2 del procedimento unitario 17/2025), ha riconosciuto di superare le soglie sopra richiamate e pertanto di essere imprenditore maggiore, in quanto tale soggetto a liquidazione giudiziale;
- grava pacificamente sul debitore l'onere di provare di essere al di sotto delle soglie ossia di essere impresa “minore” non assoggettabile a liquidazione giudiziale (da ultimo Cass. 18141/2024), onere che nella specie il debitore non ha assolto;
- tali oneri si desumono dalle seguenti norme:
o art. 121 CCII (Presupposti della liquidazione giudiziale): “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
o art. 41.4 CCII: “Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata”.
Presupposto oggettivo: stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b CII e art. 121 CCII)
Innanzi tutto, giova premettere che lo stato di insolvenza è definito dallo stesso Codice della Crisi come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (v. art. 2, comma 1, lett. b).
Al fine di individuare la nozione di stato di insolvenza più appropriata alla fattispecie concreta, preso atto che la Cassazione distingue due nozioni di stato di insolvenza a seconda che il debitore sia attivo oppure in stato di liquidazione volontaria, risulta rilevante al fine della presente sentenza prendere atto che il debitore risulta essere quanto allo “stato attività”
“attivo” come risulta dalla visura camerale aggiornata al 27.03.2025.
Conseguentemente, lo stato di insolvenza deve essere valutato ed accertato sulla base dei principi giuridici enucleati dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un imprenditore attivo ossia almeno formalmente in stato dinamico di attività (come risulta da visura camerale aggiornata come da informativa Registro Imprese).
Sul punto la Corte di Nomofilachia ha espresso consolidati e condivisibili principi giuridici sintetizzati nella seguente massima in termini:
“In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività”. (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; precedente conforme: Cass. 29913/2018).
Tale stato di insolvenza può esplicitarsi con modalità differenti, pertanto un inadempimento – quand'anche unico – pur non apparendo, per lo più, da solo sufficiente, è tuttavia suscettibile di assumere rilevanza giuridica alla stregua (non di piena prova ma) di indizio dello stato di insolvenza, tale da richiedere conferme eventualmente ricavabili dal quadro indiziario o probatorio complessivo.
A tal proposito, nella presente procedura si registrano i seguenti inadempimenti rilevanti quali indici sintomatici di stato di insolvenza.
Dall'informativa A.D.E.R. pervenuta in data 27.03.2025 nel presente sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U., risulta un “totale residuo al netto dell'importo sospeso” pari ad Euro 2.703.302,91.
Dall'informativa A.D.E. pervenuta in data 09.04.2025 nel presente sub-procedimento n. 17- 1/2025 R.G.P.U., risulta risultano “passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di complessivi € 138.089,19, inclusi gli interessi maturati e maturandi alla data di omesso versamento”.
Dall'informativa I.N.P.S. pervenuta in data 28.04.2025 nel presente sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U., risultano “esposizioni debitorie a titolo di contributi e sanzioni civili” suddivise come segue:
- Gestione lavoratori dipendenti: € 11.214,24;
- Gestione separata: € 6.878,44;
- Crediti presso l'agente della riscossione: € 362.891,61.
Dagli atti risultano inoltre i seguenti ulteriori elementi giuridicamente rilevanti quali indici sintomatici della sussistenza dello stato di insolvenza:
- Dal bilancio di esercizio al 31.12.2022 risultano:
- Un patrimonio netto negativo per Euro 3.497.006,00;
- un totale debiti pari ad Euro 4.838.151,00 di cui Euro 3.369.763,00 esigibili entro l'esercizio successivo;
- una perdita di esercizio pari ad Euro 3.767.172,00;
- disponibilità liquide (solamente, in relazione alla esposizione debitoria totale e alle dimensioni dell'impresa) per Euro 86.191,00.
Alla luce del quadro sopra ricostruito, sembrano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a favore della sussistenza dello stato di insolvenza della società convenuta.
Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore Civile, nella composizione specificata in epigrafe, definitivamente pronunciando nel sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U. meglio specificato in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visto l'art. 49 CCII (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i).:
1. DICHIARA l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale a carico di CP_1
con sede legale in Villafranca in Lunigiana (MS), codice fiscale, partita I.V.A. e numero
[...] di iscrizione nel Registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord-Ovest: ; P.IVA_1
2. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro Pellegri;
3. quale curatore il Dr. C.F.: , iscritto allo CP_5 Persona_1 C.F._4
“Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti”, istituito presso il Ministero della Giustizia, di cui agli artt. 2, comma 1°, Lettera n) e 356 ss. CCII (come modificato dal D.lgs. n. 136/2024), Sezione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa, n. 7108, del 31.03.2023, che dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.lgs. 14/2019 s.m.i.;
4. alla curatela, senza pregiudizio per l'osservanza di altre norme in concreto Pt_1 giuridicamente rilevanti, la necessaria e puntuale osservanza, se e nei limiti in cui ne ricorrano in concreto i presupposti, degli artt. 752 ss. c.p.c. e dell'art. 193 CCII: “Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario”;
5. ORDINA al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale se già non eseguito a norma dell'articolo 39, e dell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
6. FISSA al giorno 11.12.2025 ore 10.30 davanti al Giudice delegato presso i locali di questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che “l'udienza sia svolta in via telematica” a norma dell'articolo 203, comma 3, CCII) l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4 CCII (D.lgs. 14/2019) e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D.lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D.lgs. 14/2019;
8. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
10. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in data 01.08.2025 nella camera di consiglio del Tribunale ordinario di Massa nella composizione specificata in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice estensore Dott. Alessandro Pellegri
Il Presidente del Tribunale e del Collegio Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali;
Crisi d'impresa e insolvenza)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott. Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato a scioglimento della riserva assunta il giorno 15/05/2025 ed all'esito della “riunione” ex artt.
7.2 e 40.10 CCII disposta in data 04.06.2025 con decreto collegiale ove era contestualmente deliberato di “post-porre sino all'esito del sub- procedimento n. 17-2/2025 R.G.P.U.. l'esame delle domande di dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale depositate nel sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U.” la seguente
SENTENZA
(art. 49 CCII)
nel sub-procedimento iscritto al n. 17-1/2025 R.G.P.U.
promosso da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA, con ricorso depositato in data 10.02.2025;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in Villafranca in Lunigiana (MS) località Ponte Donico snc, CP_1 codice fiscale e numero di iscrizione nel registro imprese di Massa: (n° MS - P.IVA_1 131766 del R.E.A.; indirizzo Pec: , in persona dei legali rappresentanti pro Email_1 tempore sig. c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1 residente in [...], (c.f. CP_3
) residente in [...] e C.F._2 [...] (c.f. ) residente in [...], Filattiera (MS), CP_4 C.F._3 rappresentata e difesa, per delega in atti, dall'avvocato Lamberto Scatena e dall'Avv. Luca Tronconi
PARTE RESISTENTE
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OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
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IL COLLEGIO
RILEVATO CHE
- in data 10.02.2025 la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Massa depositava ricorso per la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico di società debitrice convenuta, meglio individuata in epigrafe, che, in pari Controparte_1 data, dava luogo all'apertura del procedimento unitario n. 17/2025 R.G.P.U. ed era iscritto dalla Cancelleria a ruolo quale sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U.;
- in data 15.05.2025 era celebrata l'udienza per la costituzione del contraddittorio tra le parti;
- alla suddetta udienza, parte convenuta, costituitasi, compariva segnalando di aver depositato domanda di apertura della procedura di concordato preventivo c.d. “pieno” e chiedendo la “riunione” a norma dell'art. 40 comma 10° CCII con post-posizione della trattazione della domanda di liquidazione giudiziale alla trattazione della domanda concordataria;
- in data 15.05.2025 era infatti iscritto a ruolo, al n. 17-2/2025 R.G.P.U., il sub- procedimento relativo alla domanda concordataria c.d. “piena”;
- in data 04.06.2025 era depositato dal Tribunale il Decreto collegiale in cui era disposta, a norma dell'art. 40 comma 10° C.C.I.I., la “RIUNIONE del presente sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U. al sub-procedimento n. 17-2/2025 R.G.P.U.” ed era contestualmente deliberato di “post-porre sino all'esito del sub-procedimento n. 17-2/2025 R.G.P.U.. l'esame delle domande di dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale depositate nel sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U.”;
- il sub-procedimento n. 17-2/2025 R.G.P.U. relativo alla domanda concordataria c.d.
“piena” è esitato nel decreto collegiale di inammissibilità deliberato e depositato contestualmente alla presente, separata, sentenza;
- pertanto, attualmente, nulla osta alla disamina nel merito della domanda di dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale sopra menzionata;
OSSERVA
Competenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, sancisce la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che – nel caso di imprenditore societario (persona giuridica) – si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (v. art. 27, comma 3, lett. a) CCII).
Nel caso di specie, la società resistente risulta avere sede legale in Villafranca Lunigiana (MS) come risultante dalla visura versata in atti, di talché questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo Tribunale né di sposamenti della sede legale avvenuti meno di un anno prima del deposito del ricorso di cui alla intestazione della presente sentenza.
Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Dall'informativa A.D.E.R. pervenuta in data 27.03.2025 nel presente sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U., risulta un “totale residuo al netto dell'importo sospeso” pari ad Euro 2.703.302,91.
Dall'informativa A.D.E. pervenuta in data 09.04.2025 nel presente sub-procedimento n. 17- 1/2025 R.G.P.U., risultano “passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di complessivi € 138.089,19, inclusi gli interessi maturati e maturandi alla data di omesso versamento”.
Dall'informativa I.N.P.S. pervenuta in data 28.04.2025 nel presente sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U., risultano “esposizioni debitorie a titolo di contributi e sanzioni civili” suddivise come segue:
- Gestione lavoratori dipendenti: € 11.214,24;
- Gestione separata: € 6.878,44;
- Crediti presso l'agente della riscossione: € 362.891,61.
Dal bilancio di esercizio al 31.12.2022, pervenuto in questo fascicolo per effetto dell'istruttoria d'ufficio ex lege, risultano:
- un totale debiti pari ad Euro 4.838.151,00 di cui Euro 3.369.763,00 esigibili entro l'esercizio successivo. Pertanto, deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.
Presupposti soggettivi: “presupposti per la liquidazione giudiziale” (art. 121 CCII).
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore “con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (v. art. 1 CCII). Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” come richiesto dall'art. 121 CCII [nella specie: “carrozzeria, gommista, meccatronica” quale attività prevalente, tra le attività previste nell'oggetto sociale (officina meccanica di riparazioni di carrozzeria, di motoristica, di impianti elettrici e di alimentazione gpl …) come da visura camerale in atti, aggiornata al 27.03.2025, pervenuta in data 28.03.2025 dall'Ufficio del Registro delle Imprese nel presente sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U.].
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.
Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla apertura della liquidazione giudiziale, statuendo che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Segnatamente, l'art. 2, comma 1, lett. d) CCII fornisce la definizione di impresa minore, alla quale non si applicano le disposizioni sulla liquidazione giudiziale, definendo come tale
“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Nel caso di specie:
-Dal bilancio di esercizio al 31.12.2022 risultano un totale attivo pari ad Euro 1.590.770,00, un totale passivo di pari importo di cui un totale debiti pari ad Euro 4.838.151,00 nonché ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad Euro 2.679.091;
- risultano pertanto superate tutte le soglie sopra richiamate;
- la società debitrice, avendo depositato, in data 14.05.2025, domanda di concordato preventivo pieno (iscritta quale sub procedimento n. 2 del procedimento unitario 17/2025), ha riconosciuto di superare le soglie sopra richiamate e pertanto di essere imprenditore maggiore, in quanto tale soggetto a liquidazione giudiziale;
- grava pacificamente sul debitore l'onere di provare di essere al di sotto delle soglie ossia di essere impresa “minore” non assoggettabile a liquidazione giudiziale (da ultimo Cass. 18141/2024), onere che nella specie il debitore non ha assolto;
- tali oneri si desumono dalle seguenti norme:
o art. 121 CCII (Presupposti della liquidazione giudiziale): “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
o art. 41.4 CCII: “Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata”.
Presupposto oggettivo: stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b CII e art. 121 CCII)
Innanzi tutto, giova premettere che lo stato di insolvenza è definito dallo stesso Codice della Crisi come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (v. art. 2, comma 1, lett. b).
Al fine di individuare la nozione di stato di insolvenza più appropriata alla fattispecie concreta, preso atto che la Cassazione distingue due nozioni di stato di insolvenza a seconda che il debitore sia attivo oppure in stato di liquidazione volontaria, risulta rilevante al fine della presente sentenza prendere atto che il debitore risulta essere quanto allo “stato attività”
“attivo” come risulta dalla visura camerale aggiornata al 27.03.2025.
Conseguentemente, lo stato di insolvenza deve essere valutato ed accertato sulla base dei principi giuridici enucleati dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un imprenditore attivo ossia almeno formalmente in stato dinamico di attività (come risulta da visura camerale aggiornata come da informativa Registro Imprese).
Sul punto la Corte di Nomofilachia ha espresso consolidati e condivisibili principi giuridici sintetizzati nella seguente massima in termini:
“In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività”. (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; precedente conforme: Cass. 29913/2018).
Tale stato di insolvenza può esplicitarsi con modalità differenti, pertanto un inadempimento – quand'anche unico – pur non apparendo, per lo più, da solo sufficiente, è tuttavia suscettibile di assumere rilevanza giuridica alla stregua (non di piena prova ma) di indizio dello stato di insolvenza, tale da richiedere conferme eventualmente ricavabili dal quadro indiziario o probatorio complessivo.
A tal proposito, nella presente procedura si registrano i seguenti inadempimenti rilevanti quali indici sintomatici di stato di insolvenza.
Dall'informativa A.D.E.R. pervenuta in data 27.03.2025 nel presente sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U., risulta un “totale residuo al netto dell'importo sospeso” pari ad Euro 2.703.302,91.
Dall'informativa A.D.E. pervenuta in data 09.04.2025 nel presente sub-procedimento n. 17- 1/2025 R.G.P.U., risulta risultano “passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di complessivi € 138.089,19, inclusi gli interessi maturati e maturandi alla data di omesso versamento”.
Dall'informativa I.N.P.S. pervenuta in data 28.04.2025 nel presente sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U., risultano “esposizioni debitorie a titolo di contributi e sanzioni civili” suddivise come segue:
- Gestione lavoratori dipendenti: € 11.214,24;
- Gestione separata: € 6.878,44;
- Crediti presso l'agente della riscossione: € 362.891,61.
Dagli atti risultano inoltre i seguenti ulteriori elementi giuridicamente rilevanti quali indici sintomatici della sussistenza dello stato di insolvenza:
- Dal bilancio di esercizio al 31.12.2022 risultano:
- Un patrimonio netto negativo per Euro 3.497.006,00;
- un totale debiti pari ad Euro 4.838.151,00 di cui Euro 3.369.763,00 esigibili entro l'esercizio successivo;
- una perdita di esercizio pari ad Euro 3.767.172,00;
- disponibilità liquide (solamente, in relazione alla esposizione debitoria totale e alle dimensioni dell'impresa) per Euro 86.191,00.
Alla luce del quadro sopra ricostruito, sembrano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a favore della sussistenza dello stato di insolvenza della società convenuta.
Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore Civile, nella composizione specificata in epigrafe, definitivamente pronunciando nel sub-procedimento n. 17-1/2025 R.G.P.U. meglio specificato in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visto l'art. 49 CCII (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i).:
1. DICHIARA l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale a carico di CP_1
con sede legale in Villafranca in Lunigiana (MS), codice fiscale, partita I.V.A. e numero
[...] di iscrizione nel Registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord-Ovest: ; P.IVA_1
2. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro Pellegri;
3. quale curatore il Dr. C.F.: , iscritto allo CP_5 Persona_1 C.F._4
“Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti”, istituito presso il Ministero della Giustizia, di cui agli artt. 2, comma 1°, Lettera n) e 356 ss. CCII (come modificato dal D.lgs. n. 136/2024), Sezione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa, n. 7108, del 31.03.2023, che dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.lgs. 14/2019 s.m.i.;
4. alla curatela, senza pregiudizio per l'osservanza di altre norme in concreto Pt_1 giuridicamente rilevanti, la necessaria e puntuale osservanza, se e nei limiti in cui ne ricorrano in concreto i presupposti, degli artt. 752 ss. c.p.c. e dell'art. 193 CCII: “Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario”;
5. ORDINA al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale se già non eseguito a norma dell'articolo 39, e dell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
6. FISSA al giorno 11.12.2025 ore 10.30 davanti al Giudice delegato presso i locali di questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che “l'udienza sia svolta in via telematica” a norma dell'articolo 203, comma 3, CCII) l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4 CCII (D.lgs. 14/2019) e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D.lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D.lgs. 14/2019;
8. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
10. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in data 01.08.2025 nella camera di consiglio del Tribunale ordinario di Massa nella composizione specificata in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice estensore Dott. Alessandro Pellegri
Il Presidente del Tribunale e del Collegio Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli