Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/04/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile,
composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 767/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 3.12.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Firenze alla Via Jacopo da Diacceto n. 48,
elettivamente domiciliata in Senigallia (AN), Corso 2 Giugno n. 64, presso lo studio dell'Avv. Claudia Montesi, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Sandro Barcali,
giuste procure generali alle liti conferite rispettivamente il 16.07.2012 (rep. n. 63848) e il
25.11.2014 (rep. 83369)
appellante e
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Ancona, Corso Mazzini n. 107, presso lo studio dell'Avv. Mauro Saraceni, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuele Perugini e Sergio Peruzzi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
1
Oggetto: credito al consumo – omessa inclusione del costo della polizza assicurativa nel calcolo della determinazione del TAEG, appello avverso la sentenza n. 541/2022 emessa in data 31.05/1.06.2022 dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 541/2022 emessa in data 31.05/1.06.2022 il Tribunale di Macerata,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di CP_1
al fine di sentir accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle Parte_1
condizioni economiche in riferimento al contratto di finanziamento stipulato in data
2.12.2014 dell'importo di €.15.180 da destinare al pagamento del prezzo di acquisto di un autoveicolo usato, da restituire in n. 60 rate mensili dell'importo di €.296,00, per un totale di
€. 17.760,00, al TAEG del 6,54%, con contestuale sottoscrizione di polizza assicurativa per rischio infortuni il cui premio di €.180 era compreso nella rata di rimborso di €.296,
adducendo parte attrice di aver verificato la mancata corrispondenza tra il TAEG del 6,54%
indicato in contratto e quello effettivamente applicato del 7,105% per non aver considerato le spese sostenute per la polizza assicurativa, con richiesta di ricostruzione sia del corretto piano di ammortamento, sia del ricalcolo della relativa rata utilizzando il tasso sostitutivo
BOT ex art. 117 co. 6 TUB, ritenuto che l'esistenza di un rapporto di connessione particolarmente elevato tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa contestualmente stipulata comporti la necessità di includere il costo della polizza nel TAEG
relativo al contratto di prestito personale, ha dichiarato la nullità della relativa clausola determinativa del TAEG e, per l'effetto, ha rideterminato in €.15.062,75 l'importo totale debitorio che, al netto della somma di €.10.360 già versata, ammonta ad €.4.702,75 ancora da corrispondere, oltre accessori, compensando per 1/2 le spese di lite e condannando parte convenuta a rifondere a parte attrice la residua metà, oltre al pagamento in favore dello Stato dell'importo di €.237 ex art. 8, co. 4 bis, d.lgs. n. 28/2010, pari al contributo unificato, per l'omessa ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma per avere il giudice di prime cure ravvisato la necessità di includere il
2 costo dell'assicurazione contro gli infortuni nel calcolo del TAEG relativo al contratto di prestito personale quale requisito per ottenere il credito, non assumendo alcun rilievo la definizione contrattuale di “polizza facoltativa”, con conseguente dichiarazione di nullità della clausola determinativa del TAEG ex art. 125 bis, co. 6, TUB, nell'erroneo assunto che
“la funzionalizzazione della polizza alla garanzia del credito” risulti dall'adesione alla polizza contestuale alla richiesta del prestito per sonale, dalla circostanza che il premio assicurativo è ricompreso nell'importo della rata da rimborsare e dalle quattro domande contenute nel questionario di adeguatezza del prodotto assicurativo, tutte esprimenti un collegamento funzionale tra la polizza e il finanziamento;
ulteriore errore commesso dalla sentenza attiene alla considerazione che l'errata indicazione del TAEG non sarebbe causa di nullità della clausola che stabilisce gli interessi, inoltre, le fattispecie di cui agli artt. 117 e
125 bis TUB, erroneamente applicate quale conseguenza della dichiarata nullità, riguardano le ben diverse ipotesi di totale mancata indicazione del tasso o di altri costi e di nullità del
TAEG nei casi di difformità tra il tasso ap plicato e quello pubblicizzato, nel caso in esame né verificatesi, né lamentate dalla mutuataria, con la conseguenza che l'appellante ha diritto all'integrale pagamento della somma richiesta in via riconvenzionale di €.7.272,78 oltre interessi moratori.
Si è regolarmente costituita in giudizio , contestando in modo specifico l'avverso CP_1
gravame, evidenziando la correttezza della sentenza per aver ritenuto che non assume rilievo la definizione contrattuale di polizza facoltativa al di là del suo tenore letterale di “Polizza
assicurativa accessoria al finanziamento facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni prestate”, dovendo invero considerarsi la presenza di molteplici presupposti, quali l'adesione alla polizza avvenuta contestualmente alla richiesta di prestito personale, il premio ricompreso nell'importo della rata del prestito da rimborsare e il questionario di adeguatezza del prodotto assicurativo sottoposto all'attenzione della contraente contestualmente alla sottoscrizione della polizza e contenente le quattro domande riguardanti un collegamento funzionale tra polizza e finanziamento, dovendosi altresì
rilevare che non è prevista alcuna distinzione normativa tra polizza obbligatoria e polizza facoltativa;
correttamente è stata applicata la sanzione prevista dall'art. 125 bis TUB quale conseguenza dell'accertata nullità della clausola relativa ai costi collegati all'erogazione del finanziamento per mancata inclusione del costo della polizza assicurativa nella
3 determinazione del TAEG, come espressamente previsto dal cit. art. 125 bis applicabile al rapporto con il consumatore.
A seguito di ordinanza del 3.12.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza impugnata per l'erronea inclusione nel calcolo del TAEG dei costi relativi alla polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio infortuni, ritenuta connessa al finanziamento e presupponendo che tali costi debbano essere considerati ai fini della determinazione del tasso effettivo, in quanto la polizza, pur non formalmente obbligatoria, sarebbe in sostanza imposta dalla società finanziaria come condizione per l'erogazione del credito.
La censura non coglie nel segno.
In tema d'inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TAEG, occorre innanzitutto far riferimento all'art. 2, co. 3, lettera d) del D.M. 8 luglio 1992, come modificato dal D.M. 6 maggio 2000, che prevede la necessaria inclusione delle “spese per le assicurazioni o
garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore“.
Come già correttamente individuato anche dal giudice di prime cure, “non rileva la definizione contrattuale di 'polizza facoltativa', dovendosi invece valutare se la sottoscrizione della stessa ha costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte … occorre accertare la sussistenza di un 'rapporto di connessione particolarmente elevato' tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa che consenta di ritenere pienamente soddisfatto l'interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore e al contenimento del rischio della sua insolvenza” (cfr. pag. 5 sent.).
Reputa il Collegio di poter condividere il logico e convincente ragionamento del giudice di prima istanza secondo cui vanno tenuti in considerazione, in sede di accertamento della facoltatività o dell'obbligatorietà delle polizze, i costi assicurativi collegati all'erogazione del credito, ogni qualvolta vi sia contestualità tra la sottoscrizione della polizza e la stipula del contratto di finanziamento, nell'assunto che la suddetta polizza assicurativa sia stata imposta per l'erogazione del mutuo e non sarebbe stata sottoscritta se non per poter ottenere
4 il finanziamento, con la conseguenza che appare lampante il collegamento tra l'assicurazione e il contratto stipulato con la banca, emergendo con evidenza la sussistenza di plurimi, documentali e concordanti indici di obbligatorietà delle polizze attesi la contestualità dei contratti e la circostanza che il costo dell'assicurazione sia stato direttamente trattenuto al momento del versamento dell'importo finanziato.
Va, altresì, considerato che la sussistenza del collegamento, pur se suscettibile di prova contraria, risulti presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione, dovendosi in tal caso ritenere che la stipula della polizza assicurativa, volta ad assicurare all'intermediario il rimborso totale o parziale del credito nei casi normativi previsti di morte, invalidità,
infortunio o disoccupazione del consumatore, sia stata imposta unilateralmente quale condizione in contrappeso all'erogazione del credito da parte della società finanziaria, che nel caso in esame neppure ha offerto la prova contraria della carenza di collegamento negoziale tra i due contratti e, dunque, della non obbligatorietà della polizza assicurativa.
Quanto argomentato trova il suo avallo anche nell'orientamento giurisprudenziale di legittimità, a tenore del quale le spese e gli oneri del mutuo vanno considerati nel calcolo del
TAEG: “La disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815, co. 2, c.p.c.) trova sede nell'art. 644 c.p. oltre che nella legge 108/1996, il cui art. 2, individua la soglia non superabile nel tasso medio, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi MEF), sentiti la CA d'AL e l'Ufficio italiano dei cambi. Il dettato dell'art. 644. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” (Cassazione Civile, Sez. ll, Sent. n. 17466 del
20.08.2020), in conformità con quanto previsto dall'art. 644, co. 4, c.p.: “Per la
determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito” (così Cass. civ., sez. I, 24.09.2018 n. 22458).
Tale principio è stato, altresì, in precedenza richiamato dalla sentenza Cass. n. 8806/2017, a tenore della quale “La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con
qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e
l'erogazione” e, recentemente, confermato: “Ai fini della valutazione della natura usuraria del contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute
5 dal debitore per ottenere il credito … essendo all'uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito” (così Corte di Cassazione, Ordinanza del 26.11.2021,
n. 37058).
Dello stesso avviso è la recente pronuncia dell'Arbitro Finanziario di Napoli, chiamato a giudicare in merito all'inserimento o meno di una polizza assicurativa all'interno del TAEG in una fattispecie nella quale l'intermediario sottolineava la natura facoltativa della polizza e ne escludeva il premio dal computo del TAEG, a fronte delle contestazioni del consumatore che affermava di non essere tenuto ad analizzare la polizza in quanto l'informazione in merito alla sua natura (facoltativa od obbligatoria) non era utile ai fini del TAEG il quale rappresenta il Costo Totale del Credito espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito (Direttiva 2008/48/CE), altresì invocando l'applicazione dell'art. 125 bis, co. 7,
TUB: il Collegio di Napoli ha ravvisato “un evidente difetto di chiarezza e comprensibilità a danno del consumatore” testimoniata dal fatto che “il documento contrattuale non rappresenti in modo corretto, trasparente e comprensibile le condizioni economiche del prestito” e tale situazione ha comportato “una confusione in ordine al carattere facoltativo del servizio accessorio, suggerendo l'idea che si tratti di un servizio obbligatorio da includere, in quanto tale, nel TAEG” (cfr. ABF, Collegio di Napoli, 7 gennaio 2025, n. 79).
Con il secondo motivo la difesa appellante critica la sentenza nella parte in cui ha fatto conseguire la previsione della (parziale) nullità del contratto dalla mancata inclusione del costo dell'assicurazione nel TAEG, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 del cit. art. 125 bis TUB, aggiungendo parte appellante che l'eventuale discrasia tra TAEG pattuito e TAEG applicato non comporterebbe la dichiarazione di nullità dei tassi pattuiti, in quanto l'ISC/TAEG non costituisce un tasso né una condizione contrattuale,
bensì un mero elemento informativo che la banca fornisce al cliente al fine di rappresentargli gli effettivi costi del credito: di conseguenza, l'indicazione di un ISC non corrispondente a quello reale non darebbe luogo a violazione dell'art. 117 TUB, con conseguente inapplicabilità dei tassi sostitutivi previsti da tale norma.
Il motivo non è condivisibile.
Il caso in esame si inserisce nel complesso quadro normativo relativo alla tutela appositamente prevista nel settore del credito al consumo per i rapporti con il consumatore,
in cui il principale riferimento è rappresentato dagli artt. 117, 121 e 125 bis TUB, che
6 disciplinano rispettivamente i requisiti di trasparenza dei contratti bancari, la definizione di credito al consumo e le specifiche tutele previste per questa tipologia di finanziamenti.
Tale disciplina è, dunque, da ritenersi assolutamente prevalente rispetto a quanto ritenuto in materia di mutuo, anche da questa Corte territoriale, in merito alla funzione dell'ISC che non
è un tasso, ma un mero indicatore, previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria.
Tornando alla disciplina del credito al consumo, in particolare, l'art. 117, co. 6, TUB
sancisce la nullità delle clausole contrattuali relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o che sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione e il successivo comma 7 prevede che, in caso di nullità di tali clausole, si applichino i tassi nominali minimi e massimi dei Buoni Ordinari del Tesoro
annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal MEF.
Pertanto il primo giudice, in modo del tutto condivisibile, ha testualmente richiamato la predetta normativa e ne ha fatta corretta applicazione, rideterminando l'importo totale dovuto dalla parte mutuataria e condannandola, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta odierna appellante, al pagamento della residua somma di €.
€.4.702,75, come correttamente calcolata in sentenza, al netto delle corresponsioni medio tempore avvenute.
In considerazione delle suesposte considerazioni, ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo,
l'appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91
c.p.c.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
541/2022 emessa in data 31.05/1.06.2022 dal Tribunale di Macerata, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
7 - Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 18.04.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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