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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8638 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9267/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9267/2021 R.G. avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Ventura Di Tuoro Parte_1 C.F._1
), presso lo studio del quale, in Ercolano (Na) via Panoramica n. 133, è C.F._2 elettivamente domiciliato
ATTORE
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Cenvinzo , C.F._3 presso lo studio del quale, in Ercolano (Na), via IV Novembre n. 155, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
( , in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Renato CP_2 P.IVA_2
AJ ( ), presso lo studio del quale, in Ercolano (Na), piazza Trieste n. 4, è C.F._4 elettivamente domiciliata
CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Solaro CP_3 C.F._5
( ), presso lo studio del quale in Portici (Na), via Libertà n. 209, è elettivamente C.F._6 domiciliato
CHIAMATO IN CAUSA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , proprietario dell'unità immobiliare sita al piano seminterrato del condominio Parte_1
in Ercolano, alla meglio descritta nell'atto di citazione, ha Controparte_1 Controparte_1 convenuto in giudizio il medesimo condominio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riscontrati nel gennaio del 2020 all'interno della sua proprietà in conseguenza di “fenomeni di allagamento di liquami che fuoriuscivano dai pezzi igienici presenti nel vano w.c (tazza e lavandino)”. L'attore ha, in particolare, dedotto: i) che l'allagamento è stato conseguenza dell'otturazione del pozzetto condominiale di raccolta delle acque nere, ubicato nelle immediate vicinanze della sua proprietà e direttamente collegato al proprio impianto di scarico;
ii) che l'otturazione del pozzetto è da addebitare ai lavori di rifacimento “di taluni tratti dell'impianto fognario che hanno modificato il preesistente equilibrio delle pendenze”; iii) che, sebbene la problematica sia stata oggetto di discussione nel corso dell'assemblea straordinaria del
03.03.2020, alcuna analisi e/o intervento è stato successivamente eseguito;
iv) che proprio consulente ha indicato le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, preventivandone i costi nella somma complessiva di euro 23.710,54; v) che vani sono rimasti i tentativi di bonario componimento e privo di alcun riscontro l'invito alla negoziazione assistita.
Il , costituitosi tempestivamente, ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 deducendo: i) che gli allagamenti lamentati dal sono imputabili non a proprio fatto, ma ai lavori Parte_1
(mai autorizzati dal medesimo ) commissionati da (proprietario dell'area
CP_1 CP_3 circostante il fabbricato sulla quale grava servitù fognaria) ed eseguiti da (soggetti dei
CP_1 CP_2 quali il convenuto ha chiesto la chiamata in causa) la quale ultima “arbitrariamente con la propria opera ha guastato il funzionamento del sistema fognario, che, sino a quel momento, non aveva palesato grossi difetti di funzionamento” e ciò in assenza di regolare appalto ovvero di successiva ratifica condominiale;
ii) che, dopo l'abusiva esecuzione dei lavori da parte di lo scarico fognario non ha più funzionato CP_2 costringendo il ad operazioni di spurgo straordinarie.
CP_1 ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva (responsabile ai sensi CP_2 dell'art. 2051 c.c. potendo ritenersi il solo , in qualità di custode dei beni comuni), nonché
CP_1
“l'inammissibilità e/o l'infondatezza” della chiamata in causa stante il significativo lasso di tempo trascorso pagina 2 di 7 tra l'esecuzione dei lavori (settembre 2017) e l'insorgere dei lamentati danni (gennaio 2020) ed ha osservato che la prospettazione del risulta del tutto sfornita di elementi probatori. CP_1 ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in ogni caso, della domanda di manleva non CP_3 avendo mai concluso contratto di appalto con per l'esecuzione dei lavori relativi alla rete fognaria CP_2
(tale contratto essendo in realtà stato concluso verbalmente -stante l'urgenza delle opere- dall'amministratore del convenuto). CP_1
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. (nel primo termine l'attore ha esteso le proprie domande anche nei confronti dei terzi chiamati), assunte le prove orali e disposta c.t.U., mutato il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.2025 con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda proposta dall'attore è fondata nei limiti di seguito indicati.
2.1. Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da CP_2 atteso che, mediante la stessa, la terza chiamata ha, in realtà, inteso escludere qualsivoglia propria
[...] responsabilità in ordine ai danni lamentati dal sì che la difesa della parte attiene al merito del Parte_1 giudizio (sulla distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto v., di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814).
2.2. La domanda (espressamente estesa anche nei confronti di e -si veda la CP_2 CP_3 memoria dall'attore depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) formulata dal deve (stante Parte_1
l'inequivoco tenore dell'atto di citazione) intendersi proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e tesa al risarcimento dei soli (la circostanza, come si dirà, assume rilievo ai fini della entità della condanna) danni derivanti da “fenomeni di allagamento di liquami che fuoriuscivano dai pezzi igienici presenti nel vano w.c
(tazza e lavandino)” verificatisi nel gennaio 2020.
La pretesa responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. risulta, in particolare, fondata su un assunto mal funzionamento della rete fognaria del . È vero (come sottolineato dalla parte convenuta nella CP_1 comparsa conclusionale) che il ha fatto riferimento, quale fattore intrinseco alla cosa in custodia Parte_1 del , “all'otturazione del pozzetto condominiale di raccolta delle acque nere di pertinenza del CP_1
, presente nel cortile e più precisamente nelle immediate vicinanze dell'ingresso del locale di CP_1 proprietà del sig. ” (p. 2 dell'atto di citazione) e che il c.t.U. (con valutazione che non è Parte_1 stata censurata dalle parti sotto il profilo tecnico) ha invece ritenuto che l'allagamento sia stato cagionato
“dall'ostruzione del tratto orizzontale di recapito al pozzo P1 (evidenziata in giallo nella figura che segue) che è senza dubbio un tratto condominiale, la cui ispezione, manutenzione e pulizia – pur in assenza di un pozzetto esterno nel punto di intercettazione con il tratto orizzontale – poteva e può, comunque, avvenire attraverso il pozzo P1” (p. 56 della relazione del c.t.U.). Ritiene tuttavia questo Giudice che, nel caso pagina 3 di 7 concreto, immutati il fatto giuridico invocato (danno patrimoniale da allagamento conseguente al non corretto funzionamento dell'impianto fognario) e la causa petendi, le risultanze istruttorie hanno comportato la sola emersione di uno specifico fattore intrinseco diverso, non integrante -tuttavia- un fatto costitutivo nuovo (arg. ex Cass., sez. 3, sent. 23 marzo 2011, n. 6677). Del resto, fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, l'adesione alla difesa qui in esame potrebbe comportare rigetto della domanda formulata dal ma ben consentirebbe a questi di proporre nuova domanda fondata, questa volta, Parte_1 sul fatto (secondo il condominio, nuovo) della ostruzione del tratto orizzontale di recapito al pozzo P1 (esito che finirebbe con il risultare inutilmente oneroso per le parti e lesivo del principio di economia processuale).
2.3. Così perimetrato l'oggetto del presente giudizio, è opportuno osservare che, mediante ampio riferimento a Cass., S. U., ord. 30 giugno 2022, n. 20943, anche di recente, la Suprema Corte ha affermato che “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass., sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
Pertanto, sotto il profilo probatorio, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia a dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione
(potenzialmente lesiva) della cosa, essendo invece il custode onerato della prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla propria sfera di custodia, avente efficacia causale autonoma e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità (cfr., ex multis, Cass., sez. 3, sent. 23 marzo 2011, n. 6677, Cass., sez. 3, sent. 1 aprile 2010, n. 8005). In tal senso, si è pronunciata, più di recente, la giurisprudenza della Suprema Corte:
“Se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso intanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile” (Cass. civ. sez. III, 20.05.2024, n. 13921).
2.3. Ebbene, provata la titolarità -in capo all'attore- del diritto di proprietà dell'unità interessata dall'allagamento (doc. 1 allegato alla memoria ex art 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), deve ritenersi pacifica (nonché provata dalle dichiarazioni del teste -se ne vedano le dichiarazioni all'udienza del Testimone_1
16.5.2023) l'effettiva sussistenza dell'allagamento (riscontrato, quanto alle tracce, pure dal c.t.U. -v. p. 17 della relativa relazione). Ancora, il consulente nominato da questo Tribunale, all'esito di approfondite valutazioni compiute sulla base (anche) di video ispezioni e rilievi altimetrici ha ravvisato la causa pagina 4 di 7 dell'allagamento nell'ostruzione di una condotta condominiale (in questo senso si rinvia alla -in parte, già sopra ritrascritta- pagina 56 dell'elaborato peritale). Tale conclusione (non contrastata, fatta eccezione per un limitato profilo segnalato dal perito di parte convenuta cui il c.t.U. ha convincentemente replicato -si vedano, in particolare, le pagine 53 e 54 della relazione) deve intendersi qui integralmente richiamata
(anche in ragione del rigore e dell'ampiezza delle indagini eseguite). Esclusa la prova, da parte del
, del fortuito cui ha riguardo la norma di seguito indicata, deve quindi essere accertata la CP_1 responsabilità esclusiva ai sensi dell'art. 2051 c.c. del convenuto (infondate risultando -all'esito CP_1 della c.t.U.- le domande formulate nei confronti dei terzi chiamati), essendo appena il caso (a fronte dell'argomento dalla parte convenuta impiegato nella comparsa conclusionale) di osservare che la relazione del c.t.U. consente inequivocamente di ricondurre l'allagamento all'ostruzione della condotta nella parte di proprietà (si veda, ancora una volta, la pagina 56 della relazione ove è pure l'espressa CP_4 esclusione di rilevanza -quanto all'allagamento- delle parti di proprietà del . Parte_1
2.4. Con riferimento alla quantificazione dei danni occorre osservare quanto segue.
Con valutazione non contrastata dalle parti (il consulente dell'attore si è -a riguardo- limitato a richiamare il proprio -ben superiore- computo metrico, senza tuttavia sollevare specifiche censure a quello elaborato dal consulente nominato dal Tribunale), il c.t.U. ha (sulla base del prezzario delle OO.PP. della Regione
Campania Edizione 2022) quantificato le somme necessarie per il rispristino dello stato dei luoghi a fronte dei danni cagionati dall'allagamento (tali soli -stante il tenore dell'atto di citazione e della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.- essendo i danni che possono essere considerati oggetto del presente giudizio) in euro 4.100,00 oltre i.v.a.
Il condominio in Ercolano va, quindi, condannato al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di euro 4.100,00, oltre iva.
Gli importi innanzi liquidati, costituendo debito di valore (il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale è tipico debito di valore -tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 10 marzo 2006, n. 5234), vanno, poi, maggiorati del c. d. “lucro cessante” (secondo il criterio indicato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712), consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio e, a partire dalla proposizione della domanda, degli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. (dovuti, sulla somma di euro 4.100,00 oltre i.v.a., sino al saldo).
Tenuto conto che il fatto illecito risale al mese di gennaio 2020, che l'iva per il settore è pari al 10% (sì che le somme dovute, al netto della rivalutazione e degli interessi sono pari ad euro 4.510,00 -euro 4.100,00 +
10%) e che la domanda è stata dall'attore proposta il 7.4.2021, all'esito del calcolo svolto secondo il procedimento sopra indicato, il condominio deve essere condannato al pagamento della complessiva somma pagina 5 di 7 di euro 7.706,41, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. sul solo importo di euro 4.510,00 dalla data odierna al saldo.
3. Avuto riguardo all'esito della lite, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico del convenuto le spese di c.t.u. liquidate con decreto depositato il 27.01.2025. CP_1
4. Le spese di lite sono liquidate nella misura indicata in dispositivo come segue:
- in favore del difensore distrattario dell'attore, tali spese sono poste a carico della soccombente parte convenuta e liquidate alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi di cognizione ordinaria innanzi al Tribunale di valore sino ad euro 26.000,00 ridotti della metà (tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore rispetto a quanto prospettato);
- in favore di ciascuno dei terzi chiamati, le spese sono liquidate come sopra (in ragione della semplicità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta) e poste, in solido (con eguale ripartizione nei rapporti interni), a carico del convenuto (che ha provveduto alla chiamata in causa) e dell'attore (il quale ha esteso le domande nei confronti dei terzi e, in ogni caso, a fronte della domanda come inizialmente formulata ha -principio di c.d. “causalità”- almeno parzialmente concorso alla chiamata dei terzi da parte del convenuto) CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna il in Ercolano, in persona dell'amministratore p. t., al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di euro 7.706,41, oltre interessi ex art. 1284, co. Parte_1
4, c.c. sul solo importo di euro 4.510,00 dalla data odierna al saldo;
2) pone a carico del in Ercolano, in persona dell'amministratore p. t., Controparte_1 in via integrale e definitiva, le spese di c.t.U. liquidate con decreto depositato il 27.01.2025;
3) rigetta le ulteriori domande;
4) condanna il , in persona dell'amministratore p. t., al Controparte_5 pagamento, in favore dell'avv. Ventura Di Tuoro, difensore distrattario dell'attore, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi e, per compensi, in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali,
c.a. ed i.v.a. come per legge;
5) condanna il condominio in Ercolano, in persona dell'amministratore p. t., e Controparte_1
al pagamento, in solido, in favore dell'avv. Andrea Solaro, difensore distrattario di Parte_1
delle spese del presente giudizio che liquida, per compensi, in euro 2.538,50, oltre 15% CP_3 spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
pagina 6 di 7 6) condanna il condominio di Ercolano, in persona dell'amministratore p. t., e Controparte_5
al pagamento, in solido, in favore dell'avv. Renato Buonajuto, difensore distrattario di Parte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed CP_2
i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9267/2021 R.G. avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Ventura Di Tuoro Parte_1 C.F._1
), presso lo studio del quale, in Ercolano (Na) via Panoramica n. 133, è C.F._2 elettivamente domiciliato
ATTORE
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Cenvinzo , C.F._3 presso lo studio del quale, in Ercolano (Na), via IV Novembre n. 155, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
( , in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Renato CP_2 P.IVA_2
AJ ( ), presso lo studio del quale, in Ercolano (Na), piazza Trieste n. 4, è C.F._4 elettivamente domiciliata
CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Solaro CP_3 C.F._5
( ), presso lo studio del quale in Portici (Na), via Libertà n. 209, è elettivamente C.F._6 domiciliato
CHIAMATO IN CAUSA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , proprietario dell'unità immobiliare sita al piano seminterrato del condominio Parte_1
in Ercolano, alla meglio descritta nell'atto di citazione, ha Controparte_1 Controparte_1 convenuto in giudizio il medesimo condominio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riscontrati nel gennaio del 2020 all'interno della sua proprietà in conseguenza di “fenomeni di allagamento di liquami che fuoriuscivano dai pezzi igienici presenti nel vano w.c (tazza e lavandino)”. L'attore ha, in particolare, dedotto: i) che l'allagamento è stato conseguenza dell'otturazione del pozzetto condominiale di raccolta delle acque nere, ubicato nelle immediate vicinanze della sua proprietà e direttamente collegato al proprio impianto di scarico;
ii) che l'otturazione del pozzetto è da addebitare ai lavori di rifacimento “di taluni tratti dell'impianto fognario che hanno modificato il preesistente equilibrio delle pendenze”; iii) che, sebbene la problematica sia stata oggetto di discussione nel corso dell'assemblea straordinaria del
03.03.2020, alcuna analisi e/o intervento è stato successivamente eseguito;
iv) che proprio consulente ha indicato le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, preventivandone i costi nella somma complessiva di euro 23.710,54; v) che vani sono rimasti i tentativi di bonario componimento e privo di alcun riscontro l'invito alla negoziazione assistita.
Il , costituitosi tempestivamente, ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 deducendo: i) che gli allagamenti lamentati dal sono imputabili non a proprio fatto, ma ai lavori Parte_1
(mai autorizzati dal medesimo ) commissionati da (proprietario dell'area
CP_1 CP_3 circostante il fabbricato sulla quale grava servitù fognaria) ed eseguiti da (soggetti dei
CP_1 CP_2 quali il convenuto ha chiesto la chiamata in causa) la quale ultima “arbitrariamente con la propria opera ha guastato il funzionamento del sistema fognario, che, sino a quel momento, non aveva palesato grossi difetti di funzionamento” e ciò in assenza di regolare appalto ovvero di successiva ratifica condominiale;
ii) che, dopo l'abusiva esecuzione dei lavori da parte di lo scarico fognario non ha più funzionato CP_2 costringendo il ad operazioni di spurgo straordinarie.
CP_1 ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva (responsabile ai sensi CP_2 dell'art. 2051 c.c. potendo ritenersi il solo , in qualità di custode dei beni comuni), nonché
CP_1
“l'inammissibilità e/o l'infondatezza” della chiamata in causa stante il significativo lasso di tempo trascorso pagina 2 di 7 tra l'esecuzione dei lavori (settembre 2017) e l'insorgere dei lamentati danni (gennaio 2020) ed ha osservato che la prospettazione del risulta del tutto sfornita di elementi probatori. CP_1 ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in ogni caso, della domanda di manleva non CP_3 avendo mai concluso contratto di appalto con per l'esecuzione dei lavori relativi alla rete fognaria CP_2
(tale contratto essendo in realtà stato concluso verbalmente -stante l'urgenza delle opere- dall'amministratore del convenuto). CP_1
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. (nel primo termine l'attore ha esteso le proprie domande anche nei confronti dei terzi chiamati), assunte le prove orali e disposta c.t.U., mutato il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.2025 con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda proposta dall'attore è fondata nei limiti di seguito indicati.
2.1. Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da CP_2 atteso che, mediante la stessa, la terza chiamata ha, in realtà, inteso escludere qualsivoglia propria
[...] responsabilità in ordine ai danni lamentati dal sì che la difesa della parte attiene al merito del Parte_1 giudizio (sulla distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto v., di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814).
2.2. La domanda (espressamente estesa anche nei confronti di e -si veda la CP_2 CP_3 memoria dall'attore depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) formulata dal deve (stante Parte_1
l'inequivoco tenore dell'atto di citazione) intendersi proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e tesa al risarcimento dei soli (la circostanza, come si dirà, assume rilievo ai fini della entità della condanna) danni derivanti da “fenomeni di allagamento di liquami che fuoriuscivano dai pezzi igienici presenti nel vano w.c
(tazza e lavandino)” verificatisi nel gennaio 2020.
La pretesa responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. risulta, in particolare, fondata su un assunto mal funzionamento della rete fognaria del . È vero (come sottolineato dalla parte convenuta nella CP_1 comparsa conclusionale) che il ha fatto riferimento, quale fattore intrinseco alla cosa in custodia Parte_1 del , “all'otturazione del pozzetto condominiale di raccolta delle acque nere di pertinenza del CP_1
, presente nel cortile e più precisamente nelle immediate vicinanze dell'ingresso del locale di CP_1 proprietà del sig. ” (p. 2 dell'atto di citazione) e che il c.t.U. (con valutazione che non è Parte_1 stata censurata dalle parti sotto il profilo tecnico) ha invece ritenuto che l'allagamento sia stato cagionato
“dall'ostruzione del tratto orizzontale di recapito al pozzo P1 (evidenziata in giallo nella figura che segue) che è senza dubbio un tratto condominiale, la cui ispezione, manutenzione e pulizia – pur in assenza di un pozzetto esterno nel punto di intercettazione con il tratto orizzontale – poteva e può, comunque, avvenire attraverso il pozzo P1” (p. 56 della relazione del c.t.U.). Ritiene tuttavia questo Giudice che, nel caso pagina 3 di 7 concreto, immutati il fatto giuridico invocato (danno patrimoniale da allagamento conseguente al non corretto funzionamento dell'impianto fognario) e la causa petendi, le risultanze istruttorie hanno comportato la sola emersione di uno specifico fattore intrinseco diverso, non integrante -tuttavia- un fatto costitutivo nuovo (arg. ex Cass., sez. 3, sent. 23 marzo 2011, n. 6677). Del resto, fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, l'adesione alla difesa qui in esame potrebbe comportare rigetto della domanda formulata dal ma ben consentirebbe a questi di proporre nuova domanda fondata, questa volta, Parte_1 sul fatto (secondo il condominio, nuovo) della ostruzione del tratto orizzontale di recapito al pozzo P1 (esito che finirebbe con il risultare inutilmente oneroso per le parti e lesivo del principio di economia processuale).
2.3. Così perimetrato l'oggetto del presente giudizio, è opportuno osservare che, mediante ampio riferimento a Cass., S. U., ord. 30 giugno 2022, n. 20943, anche di recente, la Suprema Corte ha affermato che “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass., sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
Pertanto, sotto il profilo probatorio, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia a dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione
(potenzialmente lesiva) della cosa, essendo invece il custode onerato della prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla propria sfera di custodia, avente efficacia causale autonoma e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità (cfr., ex multis, Cass., sez. 3, sent. 23 marzo 2011, n. 6677, Cass., sez. 3, sent. 1 aprile 2010, n. 8005). In tal senso, si è pronunciata, più di recente, la giurisprudenza della Suprema Corte:
“Se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso intanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile” (Cass. civ. sez. III, 20.05.2024, n. 13921).
2.3. Ebbene, provata la titolarità -in capo all'attore- del diritto di proprietà dell'unità interessata dall'allagamento (doc. 1 allegato alla memoria ex art 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), deve ritenersi pacifica (nonché provata dalle dichiarazioni del teste -se ne vedano le dichiarazioni all'udienza del Testimone_1
16.5.2023) l'effettiva sussistenza dell'allagamento (riscontrato, quanto alle tracce, pure dal c.t.U. -v. p. 17 della relativa relazione). Ancora, il consulente nominato da questo Tribunale, all'esito di approfondite valutazioni compiute sulla base (anche) di video ispezioni e rilievi altimetrici ha ravvisato la causa pagina 4 di 7 dell'allagamento nell'ostruzione di una condotta condominiale (in questo senso si rinvia alla -in parte, già sopra ritrascritta- pagina 56 dell'elaborato peritale). Tale conclusione (non contrastata, fatta eccezione per un limitato profilo segnalato dal perito di parte convenuta cui il c.t.U. ha convincentemente replicato -si vedano, in particolare, le pagine 53 e 54 della relazione) deve intendersi qui integralmente richiamata
(anche in ragione del rigore e dell'ampiezza delle indagini eseguite). Esclusa la prova, da parte del
, del fortuito cui ha riguardo la norma di seguito indicata, deve quindi essere accertata la CP_1 responsabilità esclusiva ai sensi dell'art. 2051 c.c. del convenuto (infondate risultando -all'esito CP_1 della c.t.U.- le domande formulate nei confronti dei terzi chiamati), essendo appena il caso (a fronte dell'argomento dalla parte convenuta impiegato nella comparsa conclusionale) di osservare che la relazione del c.t.U. consente inequivocamente di ricondurre l'allagamento all'ostruzione della condotta nella parte di proprietà (si veda, ancora una volta, la pagina 56 della relazione ove è pure l'espressa CP_4 esclusione di rilevanza -quanto all'allagamento- delle parti di proprietà del . Parte_1
2.4. Con riferimento alla quantificazione dei danni occorre osservare quanto segue.
Con valutazione non contrastata dalle parti (il consulente dell'attore si è -a riguardo- limitato a richiamare il proprio -ben superiore- computo metrico, senza tuttavia sollevare specifiche censure a quello elaborato dal consulente nominato dal Tribunale), il c.t.U. ha (sulla base del prezzario delle OO.PP. della Regione
Campania Edizione 2022) quantificato le somme necessarie per il rispristino dello stato dei luoghi a fronte dei danni cagionati dall'allagamento (tali soli -stante il tenore dell'atto di citazione e della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.- essendo i danni che possono essere considerati oggetto del presente giudizio) in euro 4.100,00 oltre i.v.a.
Il condominio in Ercolano va, quindi, condannato al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di euro 4.100,00, oltre iva.
Gli importi innanzi liquidati, costituendo debito di valore (il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale è tipico debito di valore -tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 10 marzo 2006, n. 5234), vanno, poi, maggiorati del c. d. “lucro cessante” (secondo il criterio indicato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712), consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio e, a partire dalla proposizione della domanda, degli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. (dovuti, sulla somma di euro 4.100,00 oltre i.v.a., sino al saldo).
Tenuto conto che il fatto illecito risale al mese di gennaio 2020, che l'iva per il settore è pari al 10% (sì che le somme dovute, al netto della rivalutazione e degli interessi sono pari ad euro 4.510,00 -euro 4.100,00 +
10%) e che la domanda è stata dall'attore proposta il 7.4.2021, all'esito del calcolo svolto secondo il procedimento sopra indicato, il condominio deve essere condannato al pagamento della complessiva somma pagina 5 di 7 di euro 7.706,41, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. sul solo importo di euro 4.510,00 dalla data odierna al saldo.
3. Avuto riguardo all'esito della lite, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico del convenuto le spese di c.t.u. liquidate con decreto depositato il 27.01.2025. CP_1
4. Le spese di lite sono liquidate nella misura indicata in dispositivo come segue:
- in favore del difensore distrattario dell'attore, tali spese sono poste a carico della soccombente parte convenuta e liquidate alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi di cognizione ordinaria innanzi al Tribunale di valore sino ad euro 26.000,00 ridotti della metà (tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore rispetto a quanto prospettato);
- in favore di ciascuno dei terzi chiamati, le spese sono liquidate come sopra (in ragione della semplicità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta) e poste, in solido (con eguale ripartizione nei rapporti interni), a carico del convenuto (che ha provveduto alla chiamata in causa) e dell'attore (il quale ha esteso le domande nei confronti dei terzi e, in ogni caso, a fronte della domanda come inizialmente formulata ha -principio di c.d. “causalità”- almeno parzialmente concorso alla chiamata dei terzi da parte del convenuto) CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna il in Ercolano, in persona dell'amministratore p. t., al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di euro 7.706,41, oltre interessi ex art. 1284, co. Parte_1
4, c.c. sul solo importo di euro 4.510,00 dalla data odierna al saldo;
2) pone a carico del in Ercolano, in persona dell'amministratore p. t., Controparte_1 in via integrale e definitiva, le spese di c.t.U. liquidate con decreto depositato il 27.01.2025;
3) rigetta le ulteriori domande;
4) condanna il , in persona dell'amministratore p. t., al Controparte_5 pagamento, in favore dell'avv. Ventura Di Tuoro, difensore distrattario dell'attore, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi e, per compensi, in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali,
c.a. ed i.v.a. come per legge;
5) condanna il condominio in Ercolano, in persona dell'amministratore p. t., e Controparte_1
al pagamento, in solido, in favore dell'avv. Andrea Solaro, difensore distrattario di Parte_1
delle spese del presente giudizio che liquida, per compensi, in euro 2.538,50, oltre 15% CP_3 spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
pagina 6 di 7 6) condanna il condominio di Ercolano, in persona dell'amministratore p. t., e Controparte_5
al pagamento, in solido, in favore dell'avv. Renato Buonajuto, difensore distrattario di Parte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed CP_2
i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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