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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2004/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2004/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Parte_1 BOLOGNA con domicilio in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA
APPELLANTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio degli Avv.ti Italo Cavani e CP_1 Avv. Paolo Colucci
APPELLATO
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Bologna del 10.11.2022,
comunicata in pari data, resa in proc. n. R.G. 3838/2022 che ha disposto l'annullamento del provvedimento del Questore di Milano di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Luisa Poppi;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. proposto avanti il Tribunale di Bologna CP_1
chiedeva l'annullamento del provvedimento del Questore di Milano di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto in qualità di convivente di fatto con cittadino italiano e, in subordine, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6 T.U.I.
Il Tribunale di Bologna accoglieva il ricorso con l'ordinanza in questa sede impugnata.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, argomentava che:
- il ricorrente, nato a [...] il [...], ha fatto ingresso in Italia nel 2007 e vi CP_1
ha regolarmente soggiornato per motivi di lavoro subordinato fino al 2013, quando il Questore di Terni
ha provveduto a negargli il rinnovo dell'autorizzazione avendone accertato la pericolosità sociale;
- con atto notificato il 13 settembre 2020 la Questura di Milano ha notificato l'avviso di avvio del procedimento amministrativo volto al rigetto dell'istanza n. 061514836201 per il rilascio del permesso di soggiorno presentata il 19 luglio 2018;
- a seguito di condanna definitiva alla pena di 2 anni, 11 mesi, e 10 giorni di reclusione (fine pena al 27
aprile 2022) ed euro 366,67 di multa per i reati di rissa, lesioni e tentata rapina aggravata commessi dal
2009 al 2012, il ricorrente ha presentato istanza di ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali -deducendo la disponibilità di essere accolto da , residente a [...]sulla Persona_1
Secchia (MO), nonché la possibilità di proseguire l'attività lavorativa presso la società con CP_2
sede a Modena, che lo aveva collocato in aspettativa a seguito della carcerazione- accolta dal Tribunale
di sorveglianza di Milano con ordinanza n. 1319/2020 in data 19 febbraio 2020 che ha ammesso il ricorrente all'affidamento in prova al servizio sociale;
- in conseguenza di tali ordini e prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria all'odierno ricorrente sarebbe stato impedito di continuare a convivere con nato il [...] a [...], Persona_2
con il quale il ricorrente è unito civilmente dal 28.11.2018, come risulta dagli Atti di Unione Civile del comune di Milano;
pagina 2 di 8 - quanto al diritto ad un permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai sensi dell'art. 30,
comma 1, lett. c), D.lgs. n. 286/1998, “il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato […] c)
al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con
il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia, ovvero con
straniero regolarmente soggiornante in Italia”;
- pertanto, “alla luce dell'unione civile del ricorrente con , della storia personale del Persona_2
ricorrente in Italia, delle dichiarazioni sulla convivenza col proprio partner rese in sede di libero
interrogatorio, della situazione di autonomia e di stabilità economica del ricorrente e quindi del
comprovato successo del percorso rieducativo iniziato in carcere e proseguito con l'affidamento ai
servizi sociali, è pertanto accertato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per motivi di
famiglia”.
Avverso la predetta ordinanza proponeva tempestivo appello il , Parte_1
censurandola sotto due profili:
1-Violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 286/98 nonché
dell'art. 35 della direttiva UE n. 2004/38, nonché dall'art. 30 comma 1 e comma 1 bis del D.Lvo n. 286
del 1998 – travisamento dei fatti di causa – erronea ed insufficiente motivazione in ordine alla mancata convivenza del ricorrente con il membro dell'unione civile, cittadino italiano sig. – Persona_2
erronea ed insufficiente motivazione in ordine alla natura fittizia, come tale irrilevante e inopponibile all'Autorità di Pubblica Sicurezza, dell'unione civile con il summenzionato cittadino italiano
2-Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d. lgs. 30/2007 – travisamento dei fatti di causa ed erronea ed insufficiente motivazione in ordine all'accertamento della pericolosità sociale del ricorrente ostativa al rilascio del titolo di soggiorno: , già titolare di permesso per lavoro, ha subito CP_1
la revoca del medesimo già nel lontano 2013 proprio per acclarata pericolosità sociale rimanendo per moltissimi anni in stato di clandestinità senza alcuna evidente fonte di reddito.
Si costituiva in giudizio che resisteva all'appello, chiedendone il rigetto. CP_1
pagina 3 di 8 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'1.4.25, all'esito di trattazione scritta, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Preliminarmente deve la Corte stigmatizzare i toni utilizzati dalla difesa della parte appellata che ha ripetutamente attribuito all'Avvocatura dello Stato un presunto atteggiamento discriminatorio e omofobo (“locuzioni inutilmente sottolineate e dalle quali traspare un pregiudizio sessista verso gli
omosessuali” “La difesa del è liberissima di credere esclusivamente nell'unione Parte_1
tra uomo e donna, ma, in virtù del ruolo che ricopre, si deve astenere dal dare giudizi moralistici
offensivi tra persone dello stesso sesso” “I 22 anni di differenza di età fra due persone maggiorenni e
consenzienti non sono una vergogna né, tanto meno, un aspetto giuridicamente rilevante e non
vorremmo mai che convinzioni di natura personale fossero il riflesso di una istituzione dello Stato o,
peggio ancora, una sorta di patente di legalità” “L'avvocatura dello Stato si permette di dare giudizi
etici -non si comprende investita di quale patente - sul tipo di unione delle persone ivi coinvolte”),
laddove in nessun passaggio argomentativo negli atti dell'Avvocatura si rinviene traccia di convinzioni discriminatorie, essendosi la difesa dell'appellante addentrata nella confutazione dell'ordinanza impugnata per dimostrare la fittizietà dell'unione civile al pari un'unione matrimoniale eterosessuale.
Parimenti, deve essere stigmatizzata l'affermazione per la quale l'Avvocatura di Stato avrebbe addirittura riportato inesistenti brani dell'ordinanza impugnata: “ci riferiamo alle dichiarazioni
contenute nell'atto d'appello a pag. 9 dove, in neretto e sottolineato, la difesa avversaria riproduce un
testo dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna che sinceramente non abbiamo trovato nella
nostra copia” “lasciamo al giudizio di codesta ill.ma Corte di valutare la gravità di siffatto metodo in
relazione alla deontologia del difensore”, laddove a p. 3 dell'atto di appello è stato riportato -
testualmente- un brano del provvedimento del Questore del 27.10.20 di cui era stato chiesto l'annullamento (“Di tale circostanza, preme ribadirlo, viene puntualmente dato atto nel provvedimento
impugnato laddove a pag. 3 si legge testualmente: ritenuto dunque che l'unione civile con il cittadino
pagina 4 di 8 italiano sia stata solo strumentale e volta alla regolarizzazione del cittadino albanese sul territorio con
aggiramento della vigente normativa…. ”).
Ciò premesso, nel merito, la ritiene che l'appello meriti accoglimento. Pt_2
L'ordinanza impugnata appare carente di motivazione in relazione all'effettività dell'unione e della convivenza tra il cittadino straniero e in quanto basata esclusivamente su l'unione Persona_2
civile in sé (documentata e mai contestata) e sulle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dallo stesso ricorrente (dichiarazioni che non possono assurgere a prova di un fatto a sé favorevole).
Viceversa, plurimi elementi portano a ritenere che mai effettiva convivenza sia intervenuta con il cittadino italiano:
si trovava in condizioni di clandestinità dal 2013 (dalla revoca del titolo di titolo di Parte_3
soggiorno per accertata pericolosità sociale);
2- l'unione civile è stata registrata agli Atti del Comune di Milano il 28.11.18 e l'istanza per il rilascio di permesso di soggiorno era stata presentata il 19.7.2018;
3- non è mai stato ascoltato dall'autorità giudiziaria sull'effettività della loro Persona_2
relazione;
4- unico elemento agli atti risulta essere quanto da lui dichiarato agli agenti in occasione dell'accesso al domicilio effettuato il 12.5.2020 per accertare l'effettiva convivenza: in tale relazione si rinvengono elementi di fatto (nessuna traccia di convivenza nell'appartamento) e si dà atto di quanto da lui riferito
(“Il quale dichiarava di aver interrotto, di fatto, la relazione con il da almeno due mesi per CP_1
incomprensioni personali. Inoltre, a seguito di un colloquio più approfondito, lo stesso dichiarava di
avere dubbi sulla genuinità delle iniziali intenzioni di nei suoi confronti e che la convivenza CP_1
in realtà si verificava saltuariamente limitatamente al fine settimana poiché lo stesso lavorava presso
un'azienda nel modenese di cui sconosceva la denominazione sociale. Il aggiungeva di aver CP_3
sentito l'ultima volta l'ex coniuge circa due mesi addietro, il quale lo informava di essere stato
arrestato e di non poter più fare ritorno da lui. Il cittadino italiano ci comunicava inoltre di non avere
pagina 5 di 8 alcuna notizia circa il lavoro e il nuovo domicilio dell'ex compagno”);
5- lo stesso ricorrente dichiara nel ricorso di risiedere a Modena;
nella relazione dei servizi sociali non viene mai menzionato ed emerge che, durante la reclusione, ha Persona_2 CP_1
intrattenuto rapporti solo con il fratello e la sorella.
Osserva la Corte che la "convivenza effettiva" rilevi senz'altro “ai fini del divieto di refoulement degli
stranieri privi del permesso di soggiorno di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art.
19, comma 2, lett. c) e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, lett. b) (che disciplina gli stranieri "che si
trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) testo unico") nonchè ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n.
286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. b) (ovvero quegli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro
titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti)” (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent. 27-02-2020, n. 5378).
Dunque, a fronte dei plurimi elementi emersi e dell'onere della prova a carico del richiedente dell'effettiva convivenza tra il cittadino straniero e il cittadino italiano, ritiene la Corte che l'appello debba essere, sul punto, accolto.
Passando ad esaminare la domanda subordinata di riconoscimento di permesso per motivi umanitari, si premette, in diritto, che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 4139 del
201l; 6879 del 2011; 24544 del 2011; n. 22111 del 2014), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria, in forza dell'art. 5 comma 6
D. Lgs. n. 286 del 1998, è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano.
Preme, peraltro, sottolineare che le disposizioni in tema di protezione umanitaria possono continuare a trovare applicazione in relazione alla fattispecie che ci occupa, nonostante l'entrata in vigore del D.L.
pagina 6 di 8 113/2018, convertito in Legge 132/2018, che ha riformato detto istituto, circoscrivendo la tutela a casi speciali espressamente previsti. Infatti, la nuova disciplina non appare applicabile al caso in esame,
considerato il principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile, posto che la domanda di permesso è stata presentata,
in sede amministrativa, in data 19.7.2018 e dunque antecedentemente al 05.10.2018 (Cass. 16459/19).
La Suprema Corte ha, in proposito, evidenziato “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento
del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lg. n. 286 del
1998, al cittadino straniero, che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia,
deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del
richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la
privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile
costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione
raggiunta nel Paese d'accoglienza (vedi Cassazione civile, sez. I, 23/02/2018, n. 4455; Cassazione
Sezioni Unite Civili 24 settembre-13 novembre 2019 n.29460)”.
Sul punto, albanese- nulla ha argomentato per sostenere che esiste il concreto Parte_4
rischio che l'eventuale rimpatrio possa costituire il rischio di essere immesso nuovamente in un contesto idoneo a determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali. In particolare, il ricorrente nulla ha dedotto (nulla ha allegato, prima ancora che dimostrato) in relazione alle motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il paese di origine, all'effettiva situazione lasciata, al concreto pericolo legato a condizione di vulnerabilità o a fattori di persecuzione,
impedendo, di fatto, la valutazione comparativa che la norma impone.
Dunque, ritiene la Corte che l'appello debba essere accolto, con rigetto del ricorso presentato avverso il decreto di diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno del 27 ottobre 2020 del Questore di
Milano.
La Corte ritiene, inoltre, di compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione della pagina 7 di 8 natura della controversia.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I- Accoglie l'appello del e, conseguentemente, Parte_1
II- rigetta il ricorso presentato da avverso il decreto di rigetto dell'istanza di CP_1
rilascio del permesso di soggiorno del 27 ottobre 2020 del Questore di Milano;
III- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 1.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2004/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Parte_1 BOLOGNA con domicilio in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA
APPELLANTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio degli Avv.ti Italo Cavani e CP_1 Avv. Paolo Colucci
APPELLATO
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Bologna del 10.11.2022,
comunicata in pari data, resa in proc. n. R.G. 3838/2022 che ha disposto l'annullamento del provvedimento del Questore di Milano di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Luisa Poppi;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. proposto avanti il Tribunale di Bologna CP_1
chiedeva l'annullamento del provvedimento del Questore di Milano di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto in qualità di convivente di fatto con cittadino italiano e, in subordine, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6 T.U.I.
Il Tribunale di Bologna accoglieva il ricorso con l'ordinanza in questa sede impugnata.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, argomentava che:
- il ricorrente, nato a [...] il [...], ha fatto ingresso in Italia nel 2007 e vi CP_1
ha regolarmente soggiornato per motivi di lavoro subordinato fino al 2013, quando il Questore di Terni
ha provveduto a negargli il rinnovo dell'autorizzazione avendone accertato la pericolosità sociale;
- con atto notificato il 13 settembre 2020 la Questura di Milano ha notificato l'avviso di avvio del procedimento amministrativo volto al rigetto dell'istanza n. 061514836201 per il rilascio del permesso di soggiorno presentata il 19 luglio 2018;
- a seguito di condanna definitiva alla pena di 2 anni, 11 mesi, e 10 giorni di reclusione (fine pena al 27
aprile 2022) ed euro 366,67 di multa per i reati di rissa, lesioni e tentata rapina aggravata commessi dal
2009 al 2012, il ricorrente ha presentato istanza di ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali -deducendo la disponibilità di essere accolto da , residente a [...]sulla Persona_1
Secchia (MO), nonché la possibilità di proseguire l'attività lavorativa presso la società con CP_2
sede a Modena, che lo aveva collocato in aspettativa a seguito della carcerazione- accolta dal Tribunale
di sorveglianza di Milano con ordinanza n. 1319/2020 in data 19 febbraio 2020 che ha ammesso il ricorrente all'affidamento in prova al servizio sociale;
- in conseguenza di tali ordini e prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria all'odierno ricorrente sarebbe stato impedito di continuare a convivere con nato il [...] a [...], Persona_2
con il quale il ricorrente è unito civilmente dal 28.11.2018, come risulta dagli Atti di Unione Civile del comune di Milano;
pagina 2 di 8 - quanto al diritto ad un permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai sensi dell'art. 30,
comma 1, lett. c), D.lgs. n. 286/1998, “il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato […] c)
al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con
il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia, ovvero con
straniero regolarmente soggiornante in Italia”;
- pertanto, “alla luce dell'unione civile del ricorrente con , della storia personale del Persona_2
ricorrente in Italia, delle dichiarazioni sulla convivenza col proprio partner rese in sede di libero
interrogatorio, della situazione di autonomia e di stabilità economica del ricorrente e quindi del
comprovato successo del percorso rieducativo iniziato in carcere e proseguito con l'affidamento ai
servizi sociali, è pertanto accertato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per motivi di
famiglia”.
Avverso la predetta ordinanza proponeva tempestivo appello il , Parte_1
censurandola sotto due profili:
1-Violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 286/98 nonché
dell'art. 35 della direttiva UE n. 2004/38, nonché dall'art. 30 comma 1 e comma 1 bis del D.Lvo n. 286
del 1998 – travisamento dei fatti di causa – erronea ed insufficiente motivazione in ordine alla mancata convivenza del ricorrente con il membro dell'unione civile, cittadino italiano sig. – Persona_2
erronea ed insufficiente motivazione in ordine alla natura fittizia, come tale irrilevante e inopponibile all'Autorità di Pubblica Sicurezza, dell'unione civile con il summenzionato cittadino italiano
2-Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d. lgs. 30/2007 – travisamento dei fatti di causa ed erronea ed insufficiente motivazione in ordine all'accertamento della pericolosità sociale del ricorrente ostativa al rilascio del titolo di soggiorno: , già titolare di permesso per lavoro, ha subito CP_1
la revoca del medesimo già nel lontano 2013 proprio per acclarata pericolosità sociale rimanendo per moltissimi anni in stato di clandestinità senza alcuna evidente fonte di reddito.
Si costituiva in giudizio che resisteva all'appello, chiedendone il rigetto. CP_1
pagina 3 di 8 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'1.4.25, all'esito di trattazione scritta, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Preliminarmente deve la Corte stigmatizzare i toni utilizzati dalla difesa della parte appellata che ha ripetutamente attribuito all'Avvocatura dello Stato un presunto atteggiamento discriminatorio e omofobo (“locuzioni inutilmente sottolineate e dalle quali traspare un pregiudizio sessista verso gli
omosessuali” “La difesa del è liberissima di credere esclusivamente nell'unione Parte_1
tra uomo e donna, ma, in virtù del ruolo che ricopre, si deve astenere dal dare giudizi moralistici
offensivi tra persone dello stesso sesso” “I 22 anni di differenza di età fra due persone maggiorenni e
consenzienti non sono una vergogna né, tanto meno, un aspetto giuridicamente rilevante e non
vorremmo mai che convinzioni di natura personale fossero il riflesso di una istituzione dello Stato o,
peggio ancora, una sorta di patente di legalità” “L'avvocatura dello Stato si permette di dare giudizi
etici -non si comprende investita di quale patente - sul tipo di unione delle persone ivi coinvolte”),
laddove in nessun passaggio argomentativo negli atti dell'Avvocatura si rinviene traccia di convinzioni discriminatorie, essendosi la difesa dell'appellante addentrata nella confutazione dell'ordinanza impugnata per dimostrare la fittizietà dell'unione civile al pari un'unione matrimoniale eterosessuale.
Parimenti, deve essere stigmatizzata l'affermazione per la quale l'Avvocatura di Stato avrebbe addirittura riportato inesistenti brani dell'ordinanza impugnata: “ci riferiamo alle dichiarazioni
contenute nell'atto d'appello a pag. 9 dove, in neretto e sottolineato, la difesa avversaria riproduce un
testo dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna che sinceramente non abbiamo trovato nella
nostra copia” “lasciamo al giudizio di codesta ill.ma Corte di valutare la gravità di siffatto metodo in
relazione alla deontologia del difensore”, laddove a p. 3 dell'atto di appello è stato riportato -
testualmente- un brano del provvedimento del Questore del 27.10.20 di cui era stato chiesto l'annullamento (“Di tale circostanza, preme ribadirlo, viene puntualmente dato atto nel provvedimento
impugnato laddove a pag. 3 si legge testualmente: ritenuto dunque che l'unione civile con il cittadino
pagina 4 di 8 italiano sia stata solo strumentale e volta alla regolarizzazione del cittadino albanese sul territorio con
aggiramento della vigente normativa…. ”).
Ciò premesso, nel merito, la ritiene che l'appello meriti accoglimento. Pt_2
L'ordinanza impugnata appare carente di motivazione in relazione all'effettività dell'unione e della convivenza tra il cittadino straniero e in quanto basata esclusivamente su l'unione Persona_2
civile in sé (documentata e mai contestata) e sulle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dallo stesso ricorrente (dichiarazioni che non possono assurgere a prova di un fatto a sé favorevole).
Viceversa, plurimi elementi portano a ritenere che mai effettiva convivenza sia intervenuta con il cittadino italiano:
si trovava in condizioni di clandestinità dal 2013 (dalla revoca del titolo di titolo di Parte_3
soggiorno per accertata pericolosità sociale);
2- l'unione civile è stata registrata agli Atti del Comune di Milano il 28.11.18 e l'istanza per il rilascio di permesso di soggiorno era stata presentata il 19.7.2018;
3- non è mai stato ascoltato dall'autorità giudiziaria sull'effettività della loro Persona_2
relazione;
4- unico elemento agli atti risulta essere quanto da lui dichiarato agli agenti in occasione dell'accesso al domicilio effettuato il 12.5.2020 per accertare l'effettiva convivenza: in tale relazione si rinvengono elementi di fatto (nessuna traccia di convivenza nell'appartamento) e si dà atto di quanto da lui riferito
(“Il quale dichiarava di aver interrotto, di fatto, la relazione con il da almeno due mesi per CP_1
incomprensioni personali. Inoltre, a seguito di un colloquio più approfondito, lo stesso dichiarava di
avere dubbi sulla genuinità delle iniziali intenzioni di nei suoi confronti e che la convivenza CP_1
in realtà si verificava saltuariamente limitatamente al fine settimana poiché lo stesso lavorava presso
un'azienda nel modenese di cui sconosceva la denominazione sociale. Il aggiungeva di aver CP_3
sentito l'ultima volta l'ex coniuge circa due mesi addietro, il quale lo informava di essere stato
arrestato e di non poter più fare ritorno da lui. Il cittadino italiano ci comunicava inoltre di non avere
pagina 5 di 8 alcuna notizia circa il lavoro e il nuovo domicilio dell'ex compagno”);
5- lo stesso ricorrente dichiara nel ricorso di risiedere a Modena;
nella relazione dei servizi sociali non viene mai menzionato ed emerge che, durante la reclusione, ha Persona_2 CP_1
intrattenuto rapporti solo con il fratello e la sorella.
Osserva la Corte che la "convivenza effettiva" rilevi senz'altro “ai fini del divieto di refoulement degli
stranieri privi del permesso di soggiorno di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art.
19, comma 2, lett. c) e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, lett. b) (che disciplina gli stranieri "che si
trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) testo unico") nonchè ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n.
286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. b) (ovvero quegli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro
titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti)” (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent. 27-02-2020, n. 5378).
Dunque, a fronte dei plurimi elementi emersi e dell'onere della prova a carico del richiedente dell'effettiva convivenza tra il cittadino straniero e il cittadino italiano, ritiene la Corte che l'appello debba essere, sul punto, accolto.
Passando ad esaminare la domanda subordinata di riconoscimento di permesso per motivi umanitari, si premette, in diritto, che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 4139 del
201l; 6879 del 2011; 24544 del 2011; n. 22111 del 2014), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria, in forza dell'art. 5 comma 6
D. Lgs. n. 286 del 1998, è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano.
Preme, peraltro, sottolineare che le disposizioni in tema di protezione umanitaria possono continuare a trovare applicazione in relazione alla fattispecie che ci occupa, nonostante l'entrata in vigore del D.L.
pagina 6 di 8 113/2018, convertito in Legge 132/2018, che ha riformato detto istituto, circoscrivendo la tutela a casi speciali espressamente previsti. Infatti, la nuova disciplina non appare applicabile al caso in esame,
considerato il principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile, posto che la domanda di permesso è stata presentata,
in sede amministrativa, in data 19.7.2018 e dunque antecedentemente al 05.10.2018 (Cass. 16459/19).
La Suprema Corte ha, in proposito, evidenziato “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento
del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lg. n. 286 del
1998, al cittadino straniero, che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia,
deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del
richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la
privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile
costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione
raggiunta nel Paese d'accoglienza (vedi Cassazione civile, sez. I, 23/02/2018, n. 4455; Cassazione
Sezioni Unite Civili 24 settembre-13 novembre 2019 n.29460)”.
Sul punto, albanese- nulla ha argomentato per sostenere che esiste il concreto Parte_4
rischio che l'eventuale rimpatrio possa costituire il rischio di essere immesso nuovamente in un contesto idoneo a determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali. In particolare, il ricorrente nulla ha dedotto (nulla ha allegato, prima ancora che dimostrato) in relazione alle motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il paese di origine, all'effettiva situazione lasciata, al concreto pericolo legato a condizione di vulnerabilità o a fattori di persecuzione,
impedendo, di fatto, la valutazione comparativa che la norma impone.
Dunque, ritiene la Corte che l'appello debba essere accolto, con rigetto del ricorso presentato avverso il decreto di diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno del 27 ottobre 2020 del Questore di
Milano.
La Corte ritiene, inoltre, di compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione della pagina 7 di 8 natura della controversia.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I- Accoglie l'appello del e, conseguentemente, Parte_1
II- rigetta il ricorso presentato da avverso il decreto di rigetto dell'istanza di CP_1
rilascio del permesso di soggiorno del 27 ottobre 2020 del Questore di Milano;
III- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 1.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
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