TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/09/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1194/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1194/2018
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. e Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ) – Avv. Domenico Magistro C.F._2
attrice
E
(C.F. ) – Avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi Controparte_1 P.IVA_2
convenuto
E
C.F. ), a mezzo mandataria a sua Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3 volta a mezzo mandataria – Avv. Tito Monterosso Controparte_4
intervenuta
Conclusioni di parte attrice:
- Preliminarmente in via istruttoria, ritenere ammissibile e dichiarare
l'utilizzabilità della documentazione offerta in produzione da parte attrice con deposito del 26.11.2024 e, per l'effetto, ammettere la CTU contabile richiesta sin dall'atto introduttivo del giudizio;
1. Sempre in via preliminare, nelle more del presente giudizio, diffidare il
[...] dal compiere ogni altra zione che, quand'anche apparentemente CP_1
1 finalizzata alla tutela di un proprio presunto credito, di fatto, è solo foriera di ulteriore ed ingiusto danno economico agli odierni Attori;
2. Nel merito, con riferimento ai rapporti di C/C n. 181327, poi n. 162804 e, infine,
n. 162805, ritenere più che fondata, per ammissione della stessa parte convenuta, l'erroneità delle operazioni di calcolo effettuate dal CP_1 nei confronti degli odierni Attori;
[...]
3. Non essendo stata fornita la prova scritta ad substantiam nel termine di 90gg stabilito ex lege, dichiarare la nullità delle pattuizioni contrattuali, con specifico riferimento all'applicazione dei tassi d'interesse e delle commissioni di massimo scoperto (CMS), indennità di sconfinamento (IDS), corrispettivo disponibilità creditizia (CDC) e di commissione di istruttoria veloce (CIV) applicate dal
Controparte_1
4. Per l'effetto, disporre il ricalcolo dei saldi dare/avere nei rapporti sopra evidenziati, a mezzo di CTU contabile, con l'applicazione dei soli interessi legali, ex art. 1284 c.c.;
5. Stabilire l'effettivo ammontare del credito o del debito del ei Controparte_1 confronti degli Attori, compresi gli interessi in favore degli Attori dalla debenza al soddisfo;
6. Ancora nel merito, con riferimento al Finanziamento Chirografario n. 6084622, accertare l'usurarietà del tasso applicato al chirografario, a mezzo di C.T.U. contabile;
7. Dichiarare, conseguentemente, non dovuti i costi per interessi già pagati;
8. Ordinare la restituzione integrale delle somme indebitamente percepite, con interessi dalla debenza al soddisfo, secondo calcolo del C.T.U.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e fatto salvo ogni ulteriore diritto.
Conclusioni di parte convenuta:
“precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito, allegato e domandato con la comparsa di costituzione e risposta e con tutti i successivi atti e verbali di causa ed insiste per l'accoglimento in toto di tutte le domande e conclusioni ivi avanzate e con assoluto rigetto di quanto dedotto ed eccepito da controparte e, in particolare, in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità della domanda per esistenza di giudicato formale e sostanziale sul medesimo petitum e, nel merito rigettare e dichiarare infondate tutte le domande attoree e, per l'effetto, rigettarle e definitivamente statuire la
2 piena legittimità del comportamento tenuto dalla banca nel corso dell'intero rapporto per cui è causa.
Conclusioni di parte intervenuta:
- In via preliminare:
1) Ritenere e dichiarare la inammissibilità della citazione avversaria relativamente al rapporto di c/c n.162805 (già n.16284 e prima n.181327), in quanto le eccezioni e domande attoree sono coperte dal giudicato portato dal D.I.
n.427/2017 del Tribunale di Patti, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo ex art.647 c.p.c. con decreto dell'08/02/2018.
- Senza recesso, nel merito:
2) Rigettare, comunque, le eccezioni e domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) Con il favore delle spese e compensi del giudizio, e con condanna, altresì, degli attori ai sensi dell'art.96 I comma c.p.c. o, in subordine, III comma c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori esponevano che la società aveva intrattenuto presso la Banca convenuta il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 181327, poi n. 162804 e, infine, n. 162805 10/06/2005 dal 10/06/2005 al 22/11/2016; in data 19/05/2006, il medesimo istituto aveva inoltre concesso il finanziamento chirografario n. 6084622, di € 100.000,00 e con ammortamento della durata di 48 mesi.
Ritenendo applicati tassi usurari ai rapporti in questione, nonché una capitalizzazione degli interessi passivi contrastante con la normativa in vigore, e dopo aver esposto che, per le predette causali, la aveva notificato il decreto ingiuntivo CP_5
n. 1419/2017, chiedevano quindi l'accertamento dei saldi complessivi effettivamente dovuti (la società quale titolare, gli altri attori quali garanti) e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme percepite in eccesso.
La convenuta si costituiva sollevando eccezione pregiudiziale di giudicato, per essere il predetto decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata impugnazione;
eccepiva ulteriormente in via preliminare la decadenza degli attori dalla facoltà di opporre eccezioni per la mancata contestazione degli estratti conto, contestava nel merito tutte le doglianze avverse e chiedeva il rigetto delle domande.
Nel corso del giudizio interveniva volontariamente , cessionaria del CP_2 credito, aderendo alle eccezioni di parte convenuta e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
3 La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'eccezione di giudicato sollevata dalle parti convenuta ed intervenuta è fondata, con conseguente declaratoria di improcedibilità delle domande proposte dagli attori.
Risulta infatti documentalmente provato, oltre che ammesso dagli attori sin dall'atto introduttivo, che i rapporti oggetto del presente giudizio sono stati posti a fondamento del decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 1419/2017, passato in giudicato per mancata impugnazione.
Si rileva in proposito che, per consolidata giurisprudenza, “Il principio secondo cui
l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda” (Cass. 25180/2024; conformi Cass. 18725/2007; Cass. 28318/2017; Cass.
22465/2018); per tale ragione, a seguito della già avvenuta cristallizzazione dei due rapporti dedotti in giudizio, derivante dall'efficacia di cosa giudicata in senso formale e sostanziale acquisita dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 1419/2017, difetta un requisito di procedibilità dell'esame delle domande attoree (cfr. C. App. Perugia
284/2024; Trib. Salerno 2123/2023), che costituirebbe un inammissibile bis in idem.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore della convenuta e dell'intervenuta, per ciascuna di esse, ed a carico degli attori in solido, ai sensi dell'art. 9
D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed € 4.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 11.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
La temerarietà dell'azione, spiegata nonostante la consapevolezza dell'esistenza di un giudicato, integra gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., con conseguente condanna dell'opponente al risarcimento del danno che, alla luce del principio di diritto espresso dal Cass. 21570/2012, può essere quantificato in misura pari alla metà delle spese di lite.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1194/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara l'improcedibilità delle domande attoree;
2) condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta e dell'intervenuto, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi €
11.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
3) condanna gli attori in solido al risarcimento del danno da responsabilità aggravata per lite temeraria in favore della convenuta e dell'intervenuto, che liquida, per ciascuno di essi, in € 5.500,00.
Patti, 03/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1194/2018
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. e Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ) – Avv. Domenico Magistro C.F._2
attrice
E
(C.F. ) – Avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi Controparte_1 P.IVA_2
convenuto
E
C.F. ), a mezzo mandataria a sua Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3 volta a mezzo mandataria – Avv. Tito Monterosso Controparte_4
intervenuta
Conclusioni di parte attrice:
- Preliminarmente in via istruttoria, ritenere ammissibile e dichiarare
l'utilizzabilità della documentazione offerta in produzione da parte attrice con deposito del 26.11.2024 e, per l'effetto, ammettere la CTU contabile richiesta sin dall'atto introduttivo del giudizio;
1. Sempre in via preliminare, nelle more del presente giudizio, diffidare il
[...] dal compiere ogni altra zione che, quand'anche apparentemente CP_1
1 finalizzata alla tutela di un proprio presunto credito, di fatto, è solo foriera di ulteriore ed ingiusto danno economico agli odierni Attori;
2. Nel merito, con riferimento ai rapporti di C/C n. 181327, poi n. 162804 e, infine,
n. 162805, ritenere più che fondata, per ammissione della stessa parte convenuta, l'erroneità delle operazioni di calcolo effettuate dal CP_1 nei confronti degli odierni Attori;
[...]
3. Non essendo stata fornita la prova scritta ad substantiam nel termine di 90gg stabilito ex lege, dichiarare la nullità delle pattuizioni contrattuali, con specifico riferimento all'applicazione dei tassi d'interesse e delle commissioni di massimo scoperto (CMS), indennità di sconfinamento (IDS), corrispettivo disponibilità creditizia (CDC) e di commissione di istruttoria veloce (CIV) applicate dal
Controparte_1
4. Per l'effetto, disporre il ricalcolo dei saldi dare/avere nei rapporti sopra evidenziati, a mezzo di CTU contabile, con l'applicazione dei soli interessi legali, ex art. 1284 c.c.;
5. Stabilire l'effettivo ammontare del credito o del debito del ei Controparte_1 confronti degli Attori, compresi gli interessi in favore degli Attori dalla debenza al soddisfo;
6. Ancora nel merito, con riferimento al Finanziamento Chirografario n. 6084622, accertare l'usurarietà del tasso applicato al chirografario, a mezzo di C.T.U. contabile;
7. Dichiarare, conseguentemente, non dovuti i costi per interessi già pagati;
8. Ordinare la restituzione integrale delle somme indebitamente percepite, con interessi dalla debenza al soddisfo, secondo calcolo del C.T.U.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e fatto salvo ogni ulteriore diritto.
Conclusioni di parte convenuta:
“precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito, allegato e domandato con la comparsa di costituzione e risposta e con tutti i successivi atti e verbali di causa ed insiste per l'accoglimento in toto di tutte le domande e conclusioni ivi avanzate e con assoluto rigetto di quanto dedotto ed eccepito da controparte e, in particolare, in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità della domanda per esistenza di giudicato formale e sostanziale sul medesimo petitum e, nel merito rigettare e dichiarare infondate tutte le domande attoree e, per l'effetto, rigettarle e definitivamente statuire la
2 piena legittimità del comportamento tenuto dalla banca nel corso dell'intero rapporto per cui è causa.
Conclusioni di parte intervenuta:
- In via preliminare:
1) Ritenere e dichiarare la inammissibilità della citazione avversaria relativamente al rapporto di c/c n.162805 (già n.16284 e prima n.181327), in quanto le eccezioni e domande attoree sono coperte dal giudicato portato dal D.I.
n.427/2017 del Tribunale di Patti, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo ex art.647 c.p.c. con decreto dell'08/02/2018.
- Senza recesso, nel merito:
2) Rigettare, comunque, le eccezioni e domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) Con il favore delle spese e compensi del giudizio, e con condanna, altresì, degli attori ai sensi dell'art.96 I comma c.p.c. o, in subordine, III comma c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori esponevano che la società aveva intrattenuto presso la Banca convenuta il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 181327, poi n. 162804 e, infine, n. 162805 10/06/2005 dal 10/06/2005 al 22/11/2016; in data 19/05/2006, il medesimo istituto aveva inoltre concesso il finanziamento chirografario n. 6084622, di € 100.000,00 e con ammortamento della durata di 48 mesi.
Ritenendo applicati tassi usurari ai rapporti in questione, nonché una capitalizzazione degli interessi passivi contrastante con la normativa in vigore, e dopo aver esposto che, per le predette causali, la aveva notificato il decreto ingiuntivo CP_5
n. 1419/2017, chiedevano quindi l'accertamento dei saldi complessivi effettivamente dovuti (la società quale titolare, gli altri attori quali garanti) e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme percepite in eccesso.
La convenuta si costituiva sollevando eccezione pregiudiziale di giudicato, per essere il predetto decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata impugnazione;
eccepiva ulteriormente in via preliminare la decadenza degli attori dalla facoltà di opporre eccezioni per la mancata contestazione degli estratti conto, contestava nel merito tutte le doglianze avverse e chiedeva il rigetto delle domande.
Nel corso del giudizio interveniva volontariamente , cessionaria del CP_2 credito, aderendo alle eccezioni di parte convenuta e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
3 La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'eccezione di giudicato sollevata dalle parti convenuta ed intervenuta è fondata, con conseguente declaratoria di improcedibilità delle domande proposte dagli attori.
Risulta infatti documentalmente provato, oltre che ammesso dagli attori sin dall'atto introduttivo, che i rapporti oggetto del presente giudizio sono stati posti a fondamento del decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 1419/2017, passato in giudicato per mancata impugnazione.
Si rileva in proposito che, per consolidata giurisprudenza, “Il principio secondo cui
l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda” (Cass. 25180/2024; conformi Cass. 18725/2007; Cass. 28318/2017; Cass.
22465/2018); per tale ragione, a seguito della già avvenuta cristallizzazione dei due rapporti dedotti in giudizio, derivante dall'efficacia di cosa giudicata in senso formale e sostanziale acquisita dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 1419/2017, difetta un requisito di procedibilità dell'esame delle domande attoree (cfr. C. App. Perugia
284/2024; Trib. Salerno 2123/2023), che costituirebbe un inammissibile bis in idem.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore della convenuta e dell'intervenuta, per ciascuna di esse, ed a carico degli attori in solido, ai sensi dell'art. 9
D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed € 4.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 11.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
La temerarietà dell'azione, spiegata nonostante la consapevolezza dell'esistenza di un giudicato, integra gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., con conseguente condanna dell'opponente al risarcimento del danno che, alla luce del principio di diritto espresso dal Cass. 21570/2012, può essere quantificato in misura pari alla metà delle spese di lite.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1194/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara l'improcedibilità delle domande attoree;
2) condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta e dell'intervenuto, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi €
11.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
3) condanna gli attori in solido al risarcimento del danno da responsabilità aggravata per lite temeraria in favore della convenuta e dell'intervenuto, che liquida, per ciascuno di essi, in € 5.500,00.
Patti, 03/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
5