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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2615/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Staletti' - Via Fazzari 88069 Staletti' CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1279/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 09/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40187 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Stalettì , la Sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il data nascita_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), residente in [...], Indirizzo_1 , elettivamente domiciliata in Catanzaro al Vico Montecorvino n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, appellava la sentenza n° 1279/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro sez. IV, depositata il 09/05/2023, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa proposto avverso “l'avviso di accertamento n. 40187 Prot. N. Numero_1 del 21.07.2021 notificato in data 20.08.2021 ed emesso dal Comune di Stalettì, Ufficio Tributi, relativo al periodo di imposta 2018 per Imposta
Municipale Propria (IMU) per un ammontare complessivo pari ad Euro 8.913,00, di cui €. 6.802,00 per imposta, €. 2.040,60 per sanzioni, €. 64,16 per interessi ed €.
6.50 per spese di notifica”
Allegava l'appellante che aveva errato il giudice di prime cure nel ritenere inammissibile il ricorso e riproponendo le ragioni di impugnazione – relative al difetto di notifica e di sottoscrizione dell'atto impugnato e all'omessa pubblicazione delle delibera IMU, concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva il Comune di Stalettì (CZ) Codice Fiscale P.IVA_1, con sede in Stalettì presso la Casa Comunale, in persona del Sindaco p.t. prof. Nominativo_1 , rappresentato e difeso dall'Avv.Alessandro Difensore_2 del foro di Catanzaro, con studio in Catanzaro alla Indirizzo_2 , eleggeva anche domicilio, contestando tutti i motivi di appello e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni che seguono:
1) Occorre preliminarmente rilevare che l'appellato nel suo atto di costituzione ha ammesso di aver ricevuto il ricorso di primo grado, seppure su una pec diversa da quella indicata nell'atto impugnato;
tale circostanza induce a ritenere errata la sentenza impugnata;
2) Ciò posto, occorre ulteriormente rilevare:
a) Che l'atto impugnato contiene il chiaro riferimento agli atti legislativi, regolamentari e amministrativi posti a base della pretesa, le modalità di calcolo di quest'ultima, delle sanzioni e degli interessi, nonché
l'identificazione degli immobili assoggettati all'imposta; ha al riguardo affermato la Suprema Corte: “ in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 1694 del
24/01/2018; Cass. n. 26431 del 08/11/2017)” ( così cass. 5509/2024 e cass. 26350/2021 secondo la quale non occorre allegare all'atto impugnato le relative delibere ); nel caso in esame, per come emerge anche dal contenuto del ricorso di primo grado l'appellante è stata pienamente edotta sul contenuto della pretesa;
b) L'avviso di accertamento IMU può essere notificato dall'Ente Impositore direttamente a mezzo posta, senza che occorra anche redigere la relativa relata ( così Cass. 18059/2024: “ la notifica a mezzo posta di un avviso di accertamento i.c.i. è del tutto legittima ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 504 del
1992 e 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006; • l'art. 14 della legge n. 890 del 1982, intitolato «Avvisi ed atti che per legge devono essere notificati al contribuente»”)
c) La delibera relativa all'IMU pretesa con l'atto impugnato risulta correttamente pubblicata d) L'avviso di accertamento contiene anche l'indicazione della delibera di Giunta relativa all'individuazione del funzionario responsabile dell'imposta; per tale ragione anche il relativo motivo di impugnazione non può essere accolto ( così Cass. 28445 del 12 ottobre 2023)
In conclusione l'appello deve essere accolto in relazione al solo motivo di ricorso relativo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, mentre deve essere rigettato il ricorso di primo grado, con conferma dell'avviso di accertamento n 40187.
Infine le spese;
queste, atteso l'esito complessivo del giudizio, si compensano integralmente per entrambi i gradi.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata e decidendo nel merito il ricorso di primo grado lo rigetta, con conferma dell'avviso di accertamento n 40187; compensa le spese per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2026
Il Presidente Rel/Est
Dott. Angelo Antonio Genise
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2615/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Staletti' - Via Fazzari 88069 Staletti' CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1279/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 09/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40187 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Stalettì , la Sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il data nascita_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), residente in [...], Indirizzo_1 , elettivamente domiciliata in Catanzaro al Vico Montecorvino n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, appellava la sentenza n° 1279/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro sez. IV, depositata il 09/05/2023, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa proposto avverso “l'avviso di accertamento n. 40187 Prot. N. Numero_1 del 21.07.2021 notificato in data 20.08.2021 ed emesso dal Comune di Stalettì, Ufficio Tributi, relativo al periodo di imposta 2018 per Imposta
Municipale Propria (IMU) per un ammontare complessivo pari ad Euro 8.913,00, di cui €. 6.802,00 per imposta, €. 2.040,60 per sanzioni, €. 64,16 per interessi ed €.
6.50 per spese di notifica”
Allegava l'appellante che aveva errato il giudice di prime cure nel ritenere inammissibile il ricorso e riproponendo le ragioni di impugnazione – relative al difetto di notifica e di sottoscrizione dell'atto impugnato e all'omessa pubblicazione delle delibera IMU, concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva il Comune di Stalettì (CZ) Codice Fiscale P.IVA_1, con sede in Stalettì presso la Casa Comunale, in persona del Sindaco p.t. prof. Nominativo_1 , rappresentato e difeso dall'Avv.Alessandro Difensore_2 del foro di Catanzaro, con studio in Catanzaro alla Indirizzo_2 , eleggeva anche domicilio, contestando tutti i motivi di appello e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni che seguono:
1) Occorre preliminarmente rilevare che l'appellato nel suo atto di costituzione ha ammesso di aver ricevuto il ricorso di primo grado, seppure su una pec diversa da quella indicata nell'atto impugnato;
tale circostanza induce a ritenere errata la sentenza impugnata;
2) Ciò posto, occorre ulteriormente rilevare:
a) Che l'atto impugnato contiene il chiaro riferimento agli atti legislativi, regolamentari e amministrativi posti a base della pretesa, le modalità di calcolo di quest'ultima, delle sanzioni e degli interessi, nonché
l'identificazione degli immobili assoggettati all'imposta; ha al riguardo affermato la Suprema Corte: “ in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 1694 del
24/01/2018; Cass. n. 26431 del 08/11/2017)” ( così cass. 5509/2024 e cass. 26350/2021 secondo la quale non occorre allegare all'atto impugnato le relative delibere ); nel caso in esame, per come emerge anche dal contenuto del ricorso di primo grado l'appellante è stata pienamente edotta sul contenuto della pretesa;
b) L'avviso di accertamento IMU può essere notificato dall'Ente Impositore direttamente a mezzo posta, senza che occorra anche redigere la relativa relata ( così Cass. 18059/2024: “ la notifica a mezzo posta di un avviso di accertamento i.c.i. è del tutto legittima ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 504 del
1992 e 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006; • l'art. 14 della legge n. 890 del 1982, intitolato «Avvisi ed atti che per legge devono essere notificati al contribuente»”)
c) La delibera relativa all'IMU pretesa con l'atto impugnato risulta correttamente pubblicata d) L'avviso di accertamento contiene anche l'indicazione della delibera di Giunta relativa all'individuazione del funzionario responsabile dell'imposta; per tale ragione anche il relativo motivo di impugnazione non può essere accolto ( così Cass. 28445 del 12 ottobre 2023)
In conclusione l'appello deve essere accolto in relazione al solo motivo di ricorso relativo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, mentre deve essere rigettato il ricorso di primo grado, con conferma dell'avviso di accertamento n 40187.
Infine le spese;
queste, atteso l'esito complessivo del giudizio, si compensano integralmente per entrambi i gradi.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata e decidendo nel merito il ricorso di primo grado lo rigetta, con conferma dell'avviso di accertamento n 40187; compensa le spese per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2026
Il Presidente Rel/Est
Dott. Angelo Antonio Genise