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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
- Presidente dr. Alberto CELESTE dr. ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025 in II grado R.G. n. 2261/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2358/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Rossi ed elettivamente domiciliata in Pt 1 Via del Tempio di Giove n. 21;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/06/2023 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Parte 2 proponeva opposizione avverso la determinazione dirigenziale di ingiunzione n. 8483 adottata da Parte 1
17.04.2023, notificata in data 10.05.2023, a seguito di verbale di accertamento n.
73150000857 del 4.05.2018, con la quale le era stata contestata la violazione dell'art. 15 comma 3 e art. 10 comma 1 lett. d) della Parte 3 n. 12/1999 per avere la stessa continuato ad occupare, anche a seguito della cessazione del rapporto lavorativo del marito quale custode della Scuola dell'Infanzia "G. CAGLIERO", l'alloggio di servizio sito in Pt 1 Via Tuscolana n. 422 e, per l'effetto, le era stata irrogata ex art. 6 della legge
689/1981 la relativa sanzione amministrava, per un importo complessivo al netto delle spese di procedimento e di notificazione pari ad € 26.027,70. A fondamento dell'opposizione la ricorrente deduceva: i) l'infondatezza/indeterminatezza e, quindi, la nullità della determina impugnata nella parte in cui operava un inesistente richiamo alla lett. d) dell'art. 10 comma 1 della L.R. 12/1999; ii) la nullità del medesimo atto impugnato stante l'inesistenza del fatto contestato e sanzionato ex art. 15 comma 3 della L.R.
12/1999 atteso che l'alloggio occupato non rientrava nel novero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa di cui all'art. 1 comma 1 bis della medesima legge regionale, ma rispondeva unicamente a ragioni di servizio correlate all'esistenza del rapporto lavorativo (custode della scuola) e, in quanto tale, escluso dall'edilizia residenziale pubblica anche ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), della citata legge regionale;
iii) la nullità della determinazione opposta per violazione del principio di tassatività ex art. 1 comma 2 della legge 689/1981 nella parte in cui l'Amministrazione capitolina aveva illegittimamente esteso in via analogica la norma sanzionatoria di cui al cit. art. 15 delle L.R. 12/1999 ad ipotesi in esso non contemplate, ossia aveva equiparato ai fini sanzionatori l'occupazione senza titolo di alloggio di edilizia residenziale pubblica a quella dell'occupazione sine titulo di alloggio di servizio;
iv) l'illegittimità della sanzione amministrativa irrogata con l'atto impugnato per violazione del principio di specialità ex art. 9 comma 2 della legge 689/1981 a mente del quale quando uno stesso fatto è punito, come nel caso di specie, da una disposizione penale (art. 633 c.p.) e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa (art. 15 comma 3 L.R. del Lazio n. 12/99), si applicava in ogni caso la prima;
v) la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per violazione del principio della ragionevole durata del procedimento amministrativo ex art. 2 della legge 241/1990 richiamando a tal riguardo i principi espressi dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 1081/2022 e dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 151/2021; vi) la nullità per assenza di sua responsabilità nella condotta sanzionata, astrattamente imputabile al solo coniuge. Tanto esposto, conveniva in giudizio affinché, previa Parte 1 sospensione dell'efficacia esecutiva della determina dirigenziale di ingiunzione n. 8483 del 17.04.2023 ne fosse dichiarata la nullità e, in ogni caso, in via subordinata, fosse rideterminata la sanzione irrogata nella misura minima, con vittoria delle spese di lite.
Parte 1 si costituiva in giudizio con memoria del 16/11/2023 contestando l'avversa pretesa e ribadendo la legittimità dell'operato amministrativo. Rilevava quindi: che il dedotto improprio richiamo operato nell'atto impugnato all'art. 10 comma 1 lett d) della L.R. costituiva una mera irregolarità, che, in quanto tale, non inficia la validità dell'intero processo decisionale, avendo la ricorrente preso posizione su ogni aspetto fattuale e giuridico dell'accertata violazione;
che l'alloggio occupato dalla ricorrente aveva natura di alloggio sociale in quanto presentava tutte le caratteristiche proprie di tali unità immobiliari, come anche delineate dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.4.2008, con conseguente applicabilità dell'art. 15 comma 3 della L.R. 12/1999; che errato ed illegittimo era il richiamo operato dalla ricorrente all'art. 10 comma 2 lett.
c) della suddetta legge regionale, atteso che, nel caso di specie, la ragione giustificativa della concessione era cessata a far data dal 1991, quando cioè il marito della ricorrente era stato trasferito in altra scuola;
che parimenti infondata per le medesime ragioni di cui sopra la dedotta violazione da parte della ricorrente del principio di tassatività ex art. 1 comma 2 della legge 689/1981, nonché del principio di specialità ex art. 9 della medesima legge, stante la diversità dei beni giuridici protetti dalla norma penale e da quella regionale;
che l'operato dell'amministrazione era altresì legittimo sotto il profilo della durata del procedimento evidenziando, a tal riguardo,
l'inapplicabilità dei termini di cui all'art. 2 della legge 241/1990 e l'applicabilità invece della disciplina dettata in materia di procedimento sanzionatorio di cui alla legge
689/1981, la quale non prevedeva alcun termine per la conclusione della fase decisoria, ad eccezione di quello inerente la prescrizione quinquennale di cui all'art. 7 della medesima legge. L'Amministrazione convenuta ribadiva altresì la sussistenza di una responsabilità in capo alla ricorrente, atteso che la stessa, anche a seguito dell'abbandono del nucleo familiare da parte del coniuge (avvenuto nel 1990) e del suo trasferimento presso altra scuola (anno 1991), aveva continuato ad abitare nell'alloggio senza alcun titolo autorizzativo. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale premetteva che "non è in contestazione la sussistenza di una fattispecie di occupazione sine titulo di un appartamento di proprietà del Comune di Pt 1 da parte della ricorrente. È infatti pacifico tra le parti, oltre che documentalmente risultante, che la ricorrente, ex dipendente dell'amministrazione, in pensione dal 2011, a partire dagli anni settanta e sino all'epoca di introduzione del ricorso ha abitato presso l'alloggio di servizio destinato al custode della scuola comunale G. Gagliero di Pt_1 malgrado il titolo di occupazione dell'immobile, rappresentato dal rapporto di servizio del coniuge della ricorrente, ER 1 , nominato custode della scuola, fosse cessato nel lontano settembre 1991, allorquando è stato assegnato ad altro Istituto scolastico, ove si è però trasferito senza il nucleo familiare". Specificava che "come detto, la presente controversia non ha ad oggetto la questione in sé, pacifica, dell'obbligo di rilascio dell'immobile, quanto piuttosto la fondatezza della pretesa dell'amministrazione di applicazione della sanzione amministrativa comminata con l'ordinanza ingiunzione opposta". Al riguardo, riteneva che "la pretesa dell'amministrazione di applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 12/1999 è priva di fondamento". Precisava che "il riferimento alla violazione dell'art. 10, comma 1 lett. D della legge regionale risulta del tutto errato, difettando nella detta disposizione una lettera D" e che "L'errore contenuto nell'ordinanza, peraltro, non è affatto un mero errore materiale, derivato dall'erroneo riferimento al comma 1 piuttosto che al comma 2 (ove è effettivamente elencata una lettera d), considerato che il comma 2 fa riferimento non già agli alloggi compresi nell'ambito di applicazione della legge ma, al contrario, agli immobili da essa esclusi, in quanto non riconducibili all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa. Ed anzi, a ben vedere, la lettera c) del comma 2 dell'art. 10 espressamente esclude dall'applicazione della disciplina in tema di "Edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa" gli alloggi "c) di servizio, per i quali la normativa vigente preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione". E non v'è dubbio che l'alloggio ove la ricorrente ha posto la propria residenza rientri appieno nella nozione di alloggio di servizio, in quanto a suo tempo concesso gratuitamente al coniuge in ragione del rapporto di servizio come custode. Ne discende che le conseguenze dell'omesso rilascio dell'immobile a seguito della cessazione del rapporto di servizio non possono rinvenirsi nella disciplina dettata dalla legge regionale per gli immobili aventi una vocazione del tutto diversa, quale quella degli alloggi appartenenti all' ERP destinata all'assistenza abitativa".
Riteneva, pertanto, che “del tutto illegittima è l'applicazione alla fattispecie in esame di una sanzione - quella prevista dall'art. 15, comma 3 1.r. - stabilita dalla legge per una fattispecie del tutto diversa, rappresentata dall'occupazione sine titulo di "alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa", come espressamente indicato nello stesso art. 15, sia nella rubrica sia nell'incipit del comma 2 sia, ancora, nello stesso comma 3 richiamato dal verbale di accertamento e dall'ordinanza ingiunzione
... Né la detta norma può essere applicata al caso di specie in via analogica, rammentandosi che anche per le sanzioni amministrative vige il principio di legalità, nella sua declinazione di tassatività delle fattispecie individuate, siccome previsto dall'art. 1 della I. n. 689/1981, ai sensi del quale "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati." ... Nondimeno, anche ad ipotizzare l'astratta applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui alla legge n. 12/1999 e, conseguentemente, della sanzione prevista dall'art. 15, comma 3 della detta legge, l'applicazione della sanzione pecuniaria resterebbe comunque preclusa dalla punibilità della condotta ai sensi dell'art. 633 c.p..". In definitiva, annullava l'ordinanza ingiunzione opposta e integralmente compensava le spese di lite tra le parti.
Con ricorso depositato il 1.8.2024, Parte 1 ha proposto appello avverso la detta decisione del Tribunale che censura per
1. "ERRONEA RICOSTRUZIONE DEL FATTO. SULLA SUSSISTENZA DI UN MERO ERRORE
MATERIALE. VIOLAZIONE DI LEGGE: SULLA RICONDUCIBILITA' DEL VERBALE DI
ACCERTAMENTO NR. 73150000857 ALLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 1,
LETTERA B) DELLA L.R. LAZIO NR. 12/99 E SULLA CONSEGUENTE ESISTENZA DI UN ALLOGGIO
FACENTE PARTE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA l'Amministrazione ha indicato,
...
erroneamente, la lettera d) del comma 1 della 1.r. Lazio nr. 12/1999 piuttosto che la lettera b) del comma 1 della medesima disposizione: trattasi, in sostanza, di un mero vizio formale del verbale (tra l'altro mai contestato nei termini di legge e sulla quale la parte ha prestato formale acquiescenza) che, contrariamente a quanto accertato dal giudice di prime cure, appare del tutto inidoneo a sconfessare la riconducibilità dell'alloggio di causa al novero degli alloggi facenti parte dell'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa. In secondo luogo, poi, va comunque precisato che tale irregolarità non ha inficiato né l'iter istruttorio propedeutico all'elevazione della sanzione di causa né, tantomeno, le prerogative procedimentali e/o processuali della ricorrente.";
2. "ERRONEITA' DEL CAPO DELLA DECISIONE NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME
CURE HA RITENUTO APPLICABILE L'ART. 10, COMMA 2, LETTERA C, DELLA L.R. LAZIO NR.
12/1999. ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI "ALLOGGIO DI SERVIZIO". SULLA
SUSSISTENZA DI ALLOGGI "FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI" EX ART.
10, COMMA 1, LETT. B) DELLA L.R. LAZIO NR. 12/1999 O, IN SUBORDINE, DI ALLOGGI
SOCIALI EX ART. 1 BIS DELLA L.R. LAZIO NR. 12/1999 E SULLA CONSEGUENTE LEGITTIMITA'
DELLA SANZIONE IRROGATA AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 3, L.R. LAZIO NR. 12/1999 ... va infatti osservato che l'art. 10, comma 2, lettera c) della l.r. Lazio nr. 12/1999 è chiaro dall'escludere dall'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa gli alloggi "di servizio, per i quali la normativa vigente preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione. Ne deriva che l'alloggio in questione potrebbe essere definito "di servizio" se ad esso potesse essere correlata, anche nei confronti della CP 1 , l'esistenza del rapporto lavorativo
(custode della scuola) oltre che il rilascio di una specifica concessione di tachè era onere della ricorrente, in ossequio a quanto statuito dall'art. 2697 c.c., allegare i fatti a fondamento di una simile considerazione. La sig.ra CP 1 , tuttavia, non ha dimostrato di avere alcun titolo per l'utilizzo dello stesso dovendo - viceversa - prevalere l'esito degli accertamenti cristallizzati nel verbale di accertamento nr. 73150000857 (mai confutato ed avente valore fidefaciente). Ed infatti: i) l'alloggio di causa non risulta direttamente funzionale alle necessità del servizio, non avendo la CP_1 prodotto alcun elemento atto a corroborare il paventato svolgimento di funzioni di custode ed avendo ammesso, per contro, lo svolgimento di funzioni di bidella (cfr. pag. 2 ricorso) oltre che il suo collocamento a riposo;
ii) l'alloggio, lunghi che assicurare la piena efficienza di un servizio di custodia (attività si ripete mai oggetto di concreto riscontro probatorio), ha assolto, al più, avuto riguardo alle deliberazioni di Giunta Comunale nr. 329/2009 e nr.
315/2012 e per i tempi ivi indicati, la finalità sociale di procurare un'abitazione al nucleo familiare dell'ex custode, altrimenti non tutelabile;
iii) l'occupazione non è sorretta da alcuna concessione amministrativa adottata in favore dell'appellata.".
pur ritualmente intimata, non si è costituita, rimanendo Parte 2 contumace.
Invero, questa è l'ordinanza ingiunzione opposta DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI INGIUNZIONE
n. 8483/2023/8/1/1 del 17/04/2023
IL DIRETTORE Premesso che:
⚫la Legge 24 novembre 1981 n. 689 (di seguito: L.689/1981), al Capo I, reca disposizioni in materia di sanzioni amministrative;
agli effetti degli aspetti giuridicamente rilevanti per le questioni oggetto della valutazione di quest'Amministrazione, concorrono della predetta Legge in particolare: l'articolo 1, che richiede l'esistenza di una fonte legale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
l'articolo 3, che specifica la sufficienza del più semplice atteggiamento colposo quale requisito soggettivo e di colpevolezza, ai fini della responsabilità per le violazioni punite con sanzioni amministrative;
l'articolo 6, che disciplina l'obbligazione solidale, specificando che è chiamato a rispondere dell'obbligazione la persona fisica o giuridica che si trovi in un peculiare vincolo di relazione con l'autore del fatto (ancorché, del caso, non identificato), con l'oggetto della violazione o con l'attività da cui è scaturita la sanzione;
l'articolo 11, che contempera i criteri di determinazione dell'importo della sanzione;
gli articoli 13 e 14, che definiscono le competenze, le prerogative ed i contenuti dell'attività di accertamento della violazione e le regole della notifica dei relativi atti;
gli articoli 17 e 18, che disciplinano l'istruttoria procedimentale e la forma della decisione amministrativa;
⚫ la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 del 16/01/2020 ha approvato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 (di seguito, per brevità: "Regolamento"); agli effetti degli aspetti giuridicamente rilevanti per la valutazione del caso concreto, concorrono -del "Regolamento"- in particolare: l'articolo 2 comma 1 lettera a), che attribuisce la competenza della Direzione "Gestione dei CEdimenti connessi alle Entrate Extra Tributarie", all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 17 e 20 del "Regolamento"; l'articolo 17, che assegna al dirigente dell' "Ufficio Sanzioni Amministrative", la possibilità di adottare la "determinazione dirigenziale ingiuntiva" entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 28 della L. 689/1981;l'articolo 18, il cui comma 2, lettera c), prevede che "se entro i termini previsti sono stati presentati scritti difensivi e/o dalla documentazione esistente agli atti non risulta che la violazione avesse lieve entità, né che il trasgressore si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito, oppure che si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, in assenza di reiterazione amministrativa o di "ripetizione della condotta illecita", si applica una sanzione di importo pari a quello previsto per il pagamento in misura ridotta, maggiorato del 20%;"
Tanto premesso, rilevato che: con "verbale di accertamento di violazione" n° 73150000857 del 04/05/2018, personale munito della qualifica di cui all'art. 13 della L. 689/1981 (di seguito: "addetti all'accertamento"), organicamente in forza presso PLRC UO GRUPPO VII
TUSCOLANO (EX APPIO) ha accertato la commissione delle seguenti violazioni:
1) L.R. 12/1999 ART. 15/3 - ART. 10/1 LETT. D
il "verbale" risulta notificato in data 04/05/2018, come comprovato dalla documentazione versata in atti dall'Ufficio da cui dipendono gli "addetti all'accertamento".
Il "verbale" ha individuato i seguenti soggetti tenuti al pagamento della sanzione, ciascuno nella qualità rispettivamente specificata nel predetto atto.
(Trasgressore) RO IA nato/a a BONIFATI il 20/01/1946 residente a [...] in VIA TUSCOLANA 422 C.F./P.I.: [...]
Ebbene, questo dispone la L.R. n. 12/1999 all' art. 10 e 15
Legge reg. Lazio num. 12 del 6 agosto 1999
Art. 10
(Alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa)
1. Sono definiti alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa:
a) gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato e della Regione, dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli IACP e dai loro consorzi;
b) gli alloggi facenti parte del patrimonio degli enti locali, di enti pubblici non economici, ivi compresi quelli provenienti dagli enti ed associazioni disciolti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; (22)
c) le case-parcheggio ed i ricoveri provvisori, non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati acquisiti, recuperati e realizzati dagli enti di cui alla lettera a), che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati per essere adibiti a residenza permanente.
c bis) gli alloggi facenti parte del patrimonio degli enti locali, ubicati al di fuori del territorio del comune che intende fronteggiare l'emergenza abitativa e per i quali si deve comunque ottenere l'esplicito e preventivo assenso dei comuni ove insistono gli immobili;
(23)
c ter) le unità immobiliari che, a seguito degli interventi di recupero realizzati nell'ambito dei programmi denominati contratti di quartiere, sono state trasformate in alloggi aventi le tipologie e gli standard abitativi adeguati per essere adibiti a residenza permanente;
per tali interventi è consentito il cambio di destinazione d'uso secondo la normativa vigente. (24)
1 bis. (25)
2. Sono esclusi dall'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati, recuperati od acquisiti con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
c) di servizio, per i quali la normativa vigente preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
d) di proprietà di enti pubblici previdenziali purché non realizzati od acquisiti o recuperati a totale carico o con il contributo o con il concorso dello
Stato, della Regione e degli enti locali.
d bis) trasferiti in proprietà, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e dell'articolo 46, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388 purché non realizzati od acquistati o recuperati a totale carico o con il contributo o con il concorso dello Stato, della Regione e degli enti locali (26);
d ter) costruiti a suo tempo dall'Enel nelle località Campomorto e Marzola nel territorio del comune di Montalto di Castro, che il comune, con fondi propri, ha già acquistato od ha in corso di acquisizione. (27)
Art. 15 residenziale pubblica destinata(Rilascio degli alloggi di edilizia all'assistenza abitativa occupati senza titolo e sanzioni)
1. Il competente organo dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'articolo 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.
2. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro a
65 mila euro. Tale soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione. (38) 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al comma
2 si applicano anche a chi fruisce dell'alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore. La preclusione dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di contributi a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 3 ha durata di cinque anni dal rilascio dell'immobile. (56)
3 bis. Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte dell'80 per cento qualora l'occupante senza titolo riconsegni all'ente gestore l'alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell'ente stesso. (39)
4. (40)
5. I soggetti di cui al comma 3, fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti, altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c).
Orbene, al riguardo, il Tribunale con la sentenza impugnata precisava che
"il riferimento alla violazione dell'art. 10, comma 1 lett. D della legge regionale risulta del tutto errato, difettando nella detta disposizione una lettera D" e che
"L'errore contenuto nell'ordinanza, peraltro, non è affatto un mero errore materiale, derivato dall'erroneo riferimento al comma 1 piuttosto che al comma
2 (ove è effettivamente elencata una lettera d), considerato che il comma 2 fa riferimento non già agli alloggi compresi nell'ambito di applicazione della legge ma, al contrario, agli immobili da essa esclusi, in quanto non riconducibili all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa. Ed anzi, a ben vedere, la lettera c) del comma 2 dell'art. 10 espressamente esclude dall'applicazione della disciplina in tema di “Edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa” gli alloggi “c) di servizio, per i quali la normativa vigente preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione". E non v'è dubbio che l'alloggio ove la ricorrente ha posto la propria residenza rientri appieno nella nozione di alloggio di servizio".
Parte appellante censura detta decisione insistendo nel ritenere che il richiamo dell'art. 10 comma 1 lett. d) (lettera inesistente) sia un mero errore materiale;
tuttavia, tale non può essere ritenuto anche perché la medesima indicazione alla lettera d) è contenuta anche nel verbale posto alla base della opposta ingiunzione come reso evidente da quanto appresso richiamato All. 6
CORPO DI POLIZIA LOCALE 731500008!
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VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE
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DEZ 01/03/18 IL TRA SCRESSORE RISULTAVA CNGY OCCUPAME SENZA KLAD to EX CUSTODE DELL'ISTITUTO SCOLA- trow SUDDETTA LOCALITA PONE-ON SITO MEUA COTWIE
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PAGAMENTO IN MSURA RICOTTA
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Ai sensi dell'ar. 18 L. 24.11.8%, n.889 ginteresati possono far pervenire, EN RN dita el contents a nice present to diferir in cara ampli ando, desi, di soviti pamaramante - a
SINDACO DI ROMA CAPITALE-Diplo Risorse Economiche-LO. Contravvenzioni
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02 ano 1973 trascritto nel comune di Roma (Rm)
Indirizzo Via Tuscolana n. 422 municipio 07
Residente dal 15/03/1968 proveniente da BO (Cs)
Professione Pensionata
Codice Individuale 04534893 Codice Individuale Coriuge 04534882
Codice Famiglia 35297873 Codice Fiscale SNTRSR46A6CA973N
Data interrogazione: 24/04/2018 09.00
amannis
POLIZIA ROMA CAPITALE ALL 8
All. 8
UQ VI G uscolano ex Apoio Reparto Pos G Sp
OGGETTO: Verbale di dichiarazioni spontanee (si sonal delfart. 13 dela Legge 680.81) rose da Sig.ra RO
, nata a [...] il [...], residents in Roma, Via ara RO RO
. AV3112785 rilasciata dal Comune di Roma in C.L. n Tuscolana 422, identificata data 19/06/2014: professione: pensionata: stato civile separata;
too di studio: diploma medie inferiori;
telefono: 0594366653 procedimenti penali in corso a suo carico in Italia o all'Estero nessuno;
quale persona in grado di riferire circostanze utili alle indagini
L'anno 2018 addi 04 del mese di Maggio alle ore 10,45 in Roma, presso il Reparto Polizia Gudiziaria Suppletiva del VII Gruppo Tuscolano ex Appic" della Polizia Locale di Roma Capitale. i sottoscritti F.PL LZ GA ed L.P.L. MONASTRA VA appartenent all Uncio in intestazione, danno atto che è presente la sig.ra RO RO, come sopra generalizzata, la quale dichiare spontaneamente quanto segue "Nel 1916 falloggio ddi servizio sito in Roma Via Tuscolana 422, fu sasagnato a mio marito D'IC AT in quaità di custodo della Scuola Matorra eded Elementare VA
Cagliere Nalotobre 1978, dopo la fine dei lavori necessari, siamo entrati nel'alloggio con il nostro nucleo famigliare composto da mio maribo, da me ed i nostri figi minori D'IC. DE, ata a Roma il 28/04/1973 e D'IC ND, nato a [...] I 12/06/1974. Nel 1980 io sono stata assunta tramite concorso al Comune di Roma con la qualifica OSE.S. e nel 1987 sono stata trasferita presso la Scuola Elementare "Villa Lazzaroni, sia in Via Appia Municipio della Scuda 'G Cagiero". Nel 1990 mio marito D'IC Nuovaal OS ha a o familiaree dopo qualche tempo anche rincarico di custode andorato nucieni presso a "G. Cagliero, essendo stato nel frattempo trasferito presso altre scuole comunali. I
20/09/1991 arrivo alla Scuola Vila Lazzaroni ove prestavo servizio, un lonogramma (che allega in copia) della IX Circoscrizione (attualmente VI Municipic ex IX) che mi trasferiva presso la Scuola 'C. Cagiors', ove quindi, cobbono la mia mansione Ihese un'altra, het cominciato a svolgere anche mansioni di portineria, come comunicatemi verbalmente dall'Economo in quant io essendo ivi residerte conosceve bene l'ambiente e le problematiche della Scuola. Successivamente b stesso Dirigente della Scuola, dott. Antonio Galali, si fece tramite per un eventuale assegnazione a me del'aloggio in questione evidenziando la ma affidabilita e diligenza (alego copia di lettera a data 24/02/1992). Nel dicembre 1983 ricevevo dal Comune di Roma, Rpartizone i Denario e Patrimonio, únicio
Concessioni Fabbricati una lettera (che allege in copia) di predisposizione di indennità di occupazione del'aloggio che poi nen ha trovato alcun seguito. Nel 1997 ricevevo nomina di custode presso la Scuola "G Capponi", in Via San Pantaleo Campano 41, per la qualo esprimevo esplicita rinuncia in quanto la zona era oltemodo disagevole rispetto alle abitudini di vita mie e dei miei figi (allego in copia nomina e inuncia). Rimanevo quindi a svolgere le mansioni di custode presso la 'G Cagiero" fino al 01/02/2011, data della mia colocazione in pensione. Da quella data ho cominciato a ricevere e a pagare regolarmente i bollettini che inizialmente la Romeo, poi la Fire, attualmente il Dipartimento Patrimonio Concessione inviava a mio nome con la dicitura 'corrispettivo" (allego in copia alcune ricevute. Specifico che sulle letere di accompagnamento dei primi bollettini inviati vi era un esplicito riferimento ad un contratto sto stipulato, che a me però non è mai pervenuto Specifico atresi che callinizio del corrente anno 2018 non ricevo più alcun bollettino, ma dal Dipartimento cal mi sonoono rivolta per sapere la ragione di ciò, non ho ricevuta alcuna delucidazione in merito. "WWW
D. Ha altro da aggiungere? R. "No, non ho altre da aggiunger. "W HINI Di quanto sopra è stato fermato il presente verbale, composto di n" 1 foglo e redatto in duplice copia, che viene letto, confermato e sottoscritto, precisandosi che la nilerente è Intervenuta libera al compimento dell'atto e che non sono stai utilizzati netod e tecniche idonela influire sulla sua libertà di autodeterminazione o ad alterare la sua capacità di ricordare e valutare i fatti
TO CE LA MIFERENTE I VERBALIZZAI TYL"Glow Copo di Polizia Locale di Rona Capitale VR Macedona 120 0017 Ma
T-300 727-39000041 E poi che l'alloggio ove abita l'appellata non sia più di servizio e debba essere inserito nell'ambito dell'edilizia pubblica residenziale e, quindi, non rientrante nell'art. 10 comma 2 lett. c) è smentito dalla stessa documentazione allegata dall'odierna parte appellante in sede di primo grado, unitamente al verbale del 2018 sopra richiamato.
L'alloggio è di servizio e non diventa appartenente all'edilizia residenziale pubblica solo in ragione del mutamento di funzioni del dipendente assegnatario, ma è tale a prescindere da cambiamenti soggettivi.
Quanto sopra naturalmente non esclude che l'appellata utilizzi l'immobile in questione sine titulo, ma certamente è idoneo ad inficiare la legittimità del provvedimento opposto.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del gravame.
Nulle spese stante la contumacia dell'appellata.
Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello:
- nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 8.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
- Presidente dr. Alberto CELESTE dr. ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025 in II grado R.G. n. 2261/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2358/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Rossi ed elettivamente domiciliata in Pt 1 Via del Tempio di Giove n. 21;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/06/2023 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Parte 2 proponeva opposizione avverso la determinazione dirigenziale di ingiunzione n. 8483 adottata da Parte 1
17.04.2023, notificata in data 10.05.2023, a seguito di verbale di accertamento n.
73150000857 del 4.05.2018, con la quale le era stata contestata la violazione dell'art. 15 comma 3 e art. 10 comma 1 lett. d) della Parte 3 n. 12/1999 per avere la stessa continuato ad occupare, anche a seguito della cessazione del rapporto lavorativo del marito quale custode della Scuola dell'Infanzia "G. CAGLIERO", l'alloggio di servizio sito in Pt 1 Via Tuscolana n. 422 e, per l'effetto, le era stata irrogata ex art. 6 della legge
689/1981 la relativa sanzione amministrava, per un importo complessivo al netto delle spese di procedimento e di notificazione pari ad € 26.027,70. A fondamento dell'opposizione la ricorrente deduceva: i) l'infondatezza/indeterminatezza e, quindi, la nullità della determina impugnata nella parte in cui operava un inesistente richiamo alla lett. d) dell'art. 10 comma 1 della L.R. 12/1999; ii) la nullità del medesimo atto impugnato stante l'inesistenza del fatto contestato e sanzionato ex art. 15 comma 3 della L.R.
12/1999 atteso che l'alloggio occupato non rientrava nel novero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa di cui all'art. 1 comma 1 bis della medesima legge regionale, ma rispondeva unicamente a ragioni di servizio correlate all'esistenza del rapporto lavorativo (custode della scuola) e, in quanto tale, escluso dall'edilizia residenziale pubblica anche ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), della citata legge regionale;
iii) la nullità della determinazione opposta per violazione del principio di tassatività ex art. 1 comma 2 della legge 689/1981 nella parte in cui l'Amministrazione capitolina aveva illegittimamente esteso in via analogica la norma sanzionatoria di cui al cit. art. 15 delle L.R. 12/1999 ad ipotesi in esso non contemplate, ossia aveva equiparato ai fini sanzionatori l'occupazione senza titolo di alloggio di edilizia residenziale pubblica a quella dell'occupazione sine titulo di alloggio di servizio;
iv) l'illegittimità della sanzione amministrativa irrogata con l'atto impugnato per violazione del principio di specialità ex art. 9 comma 2 della legge 689/1981 a mente del quale quando uno stesso fatto è punito, come nel caso di specie, da una disposizione penale (art. 633 c.p.) e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa (art. 15 comma 3 L.R. del Lazio n. 12/99), si applicava in ogni caso la prima;
v) la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per violazione del principio della ragionevole durata del procedimento amministrativo ex art. 2 della legge 241/1990 richiamando a tal riguardo i principi espressi dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 1081/2022 e dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 151/2021; vi) la nullità per assenza di sua responsabilità nella condotta sanzionata, astrattamente imputabile al solo coniuge. Tanto esposto, conveniva in giudizio affinché, previa Parte 1 sospensione dell'efficacia esecutiva della determina dirigenziale di ingiunzione n. 8483 del 17.04.2023 ne fosse dichiarata la nullità e, in ogni caso, in via subordinata, fosse rideterminata la sanzione irrogata nella misura minima, con vittoria delle spese di lite.
Parte 1 si costituiva in giudizio con memoria del 16/11/2023 contestando l'avversa pretesa e ribadendo la legittimità dell'operato amministrativo. Rilevava quindi: che il dedotto improprio richiamo operato nell'atto impugnato all'art. 10 comma 1 lett d) della L.R. costituiva una mera irregolarità, che, in quanto tale, non inficia la validità dell'intero processo decisionale, avendo la ricorrente preso posizione su ogni aspetto fattuale e giuridico dell'accertata violazione;
che l'alloggio occupato dalla ricorrente aveva natura di alloggio sociale in quanto presentava tutte le caratteristiche proprie di tali unità immobiliari, come anche delineate dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.4.2008, con conseguente applicabilità dell'art. 15 comma 3 della L.R. 12/1999; che errato ed illegittimo era il richiamo operato dalla ricorrente all'art. 10 comma 2 lett.
c) della suddetta legge regionale, atteso che, nel caso di specie, la ragione giustificativa della concessione era cessata a far data dal 1991, quando cioè il marito della ricorrente era stato trasferito in altra scuola;
che parimenti infondata per le medesime ragioni di cui sopra la dedotta violazione da parte della ricorrente del principio di tassatività ex art. 1 comma 2 della legge 689/1981, nonché del principio di specialità ex art. 9 della medesima legge, stante la diversità dei beni giuridici protetti dalla norma penale e da quella regionale;
che l'operato dell'amministrazione era altresì legittimo sotto il profilo della durata del procedimento evidenziando, a tal riguardo,
l'inapplicabilità dei termini di cui all'art. 2 della legge 241/1990 e l'applicabilità invece della disciplina dettata in materia di procedimento sanzionatorio di cui alla legge
689/1981, la quale non prevedeva alcun termine per la conclusione della fase decisoria, ad eccezione di quello inerente la prescrizione quinquennale di cui all'art. 7 della medesima legge. L'Amministrazione convenuta ribadiva altresì la sussistenza di una responsabilità in capo alla ricorrente, atteso che la stessa, anche a seguito dell'abbandono del nucleo familiare da parte del coniuge (avvenuto nel 1990) e del suo trasferimento presso altra scuola (anno 1991), aveva continuato ad abitare nell'alloggio senza alcun titolo autorizzativo. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale premetteva che "non è in contestazione la sussistenza di una fattispecie di occupazione sine titulo di un appartamento di proprietà del Comune di Pt 1 da parte della ricorrente. È infatti pacifico tra le parti, oltre che documentalmente risultante, che la ricorrente, ex dipendente dell'amministrazione, in pensione dal 2011, a partire dagli anni settanta e sino all'epoca di introduzione del ricorso ha abitato presso l'alloggio di servizio destinato al custode della scuola comunale G. Gagliero di Pt_1 malgrado il titolo di occupazione dell'immobile, rappresentato dal rapporto di servizio del coniuge della ricorrente, ER 1 , nominato custode della scuola, fosse cessato nel lontano settembre 1991, allorquando è stato assegnato ad altro Istituto scolastico, ove si è però trasferito senza il nucleo familiare". Specificava che "come detto, la presente controversia non ha ad oggetto la questione in sé, pacifica, dell'obbligo di rilascio dell'immobile, quanto piuttosto la fondatezza della pretesa dell'amministrazione di applicazione della sanzione amministrativa comminata con l'ordinanza ingiunzione opposta". Al riguardo, riteneva che "la pretesa dell'amministrazione di applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 12/1999 è priva di fondamento". Precisava che "il riferimento alla violazione dell'art. 10, comma 1 lett. D della legge regionale risulta del tutto errato, difettando nella detta disposizione una lettera D" e che "L'errore contenuto nell'ordinanza, peraltro, non è affatto un mero errore materiale, derivato dall'erroneo riferimento al comma 1 piuttosto che al comma 2 (ove è effettivamente elencata una lettera d), considerato che il comma 2 fa riferimento non già agli alloggi compresi nell'ambito di applicazione della legge ma, al contrario, agli immobili da essa esclusi, in quanto non riconducibili all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa. Ed anzi, a ben vedere, la lettera c) del comma 2 dell'art. 10 espressamente esclude dall'applicazione della disciplina in tema di "Edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa" gli alloggi "c) di servizio, per i quali la normativa vigente preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione". E non v'è dubbio che l'alloggio ove la ricorrente ha posto la propria residenza rientri appieno nella nozione di alloggio di servizio, in quanto a suo tempo concesso gratuitamente al coniuge in ragione del rapporto di servizio come custode. Ne discende che le conseguenze dell'omesso rilascio dell'immobile a seguito della cessazione del rapporto di servizio non possono rinvenirsi nella disciplina dettata dalla legge regionale per gli immobili aventi una vocazione del tutto diversa, quale quella degli alloggi appartenenti all' ERP destinata all'assistenza abitativa".
Riteneva, pertanto, che “del tutto illegittima è l'applicazione alla fattispecie in esame di una sanzione - quella prevista dall'art. 15, comma 3 1.r. - stabilita dalla legge per una fattispecie del tutto diversa, rappresentata dall'occupazione sine titulo di "alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa", come espressamente indicato nello stesso art. 15, sia nella rubrica sia nell'incipit del comma 2 sia, ancora, nello stesso comma 3 richiamato dal verbale di accertamento e dall'ordinanza ingiunzione
... Né la detta norma può essere applicata al caso di specie in via analogica, rammentandosi che anche per le sanzioni amministrative vige il principio di legalità, nella sua declinazione di tassatività delle fattispecie individuate, siccome previsto dall'art. 1 della I. n. 689/1981, ai sensi del quale "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati." ... Nondimeno, anche ad ipotizzare l'astratta applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui alla legge n. 12/1999 e, conseguentemente, della sanzione prevista dall'art. 15, comma 3 della detta legge, l'applicazione della sanzione pecuniaria resterebbe comunque preclusa dalla punibilità della condotta ai sensi dell'art. 633 c.p..". In definitiva, annullava l'ordinanza ingiunzione opposta e integralmente compensava le spese di lite tra le parti.
Con ricorso depositato il 1.8.2024, Parte 1 ha proposto appello avverso la detta decisione del Tribunale che censura per
1. "ERRONEA RICOSTRUZIONE DEL FATTO. SULLA SUSSISTENZA DI UN MERO ERRORE
MATERIALE. VIOLAZIONE DI LEGGE: SULLA RICONDUCIBILITA' DEL VERBALE DI
ACCERTAMENTO NR. 73150000857 ALLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 1,
LETTERA B) DELLA L.R. LAZIO NR. 12/99 E SULLA CONSEGUENTE ESISTENZA DI UN ALLOGGIO
FACENTE PARTE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA l'Amministrazione ha indicato,
...
erroneamente, la lettera d) del comma 1 della 1.r. Lazio nr. 12/1999 piuttosto che la lettera b) del comma 1 della medesima disposizione: trattasi, in sostanza, di un mero vizio formale del verbale (tra l'altro mai contestato nei termini di legge e sulla quale la parte ha prestato formale acquiescenza) che, contrariamente a quanto accertato dal giudice di prime cure, appare del tutto inidoneo a sconfessare la riconducibilità dell'alloggio di causa al novero degli alloggi facenti parte dell'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa. In secondo luogo, poi, va comunque precisato che tale irregolarità non ha inficiato né l'iter istruttorio propedeutico all'elevazione della sanzione di causa né, tantomeno, le prerogative procedimentali e/o processuali della ricorrente.";
2. "ERRONEITA' DEL CAPO DELLA DECISIONE NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME
CURE HA RITENUTO APPLICABILE L'ART. 10, COMMA 2, LETTERA C, DELLA L.R. LAZIO NR.
12/1999. ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI "ALLOGGIO DI SERVIZIO". SULLA
SUSSISTENZA DI ALLOGGI "FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI" EX ART.
10, COMMA 1, LETT. B) DELLA L.R. LAZIO NR. 12/1999 O, IN SUBORDINE, DI ALLOGGI
SOCIALI EX ART. 1 BIS DELLA L.R. LAZIO NR. 12/1999 E SULLA CONSEGUENTE LEGITTIMITA'
DELLA SANZIONE IRROGATA AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 3, L.R. LAZIO NR. 12/1999 ... va infatti osservato che l'art. 10, comma 2, lettera c) della l.r. Lazio nr. 12/1999 è chiaro dall'escludere dall'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa gli alloggi "di servizio, per i quali la normativa vigente preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione. Ne deriva che l'alloggio in questione potrebbe essere definito "di servizio" se ad esso potesse essere correlata, anche nei confronti della CP 1 , l'esistenza del rapporto lavorativo
(custode della scuola) oltre che il rilascio di una specifica concessione di tachè era onere della ricorrente, in ossequio a quanto statuito dall'art. 2697 c.c., allegare i fatti a fondamento di una simile considerazione. La sig.ra CP 1 , tuttavia, non ha dimostrato di avere alcun titolo per l'utilizzo dello stesso dovendo - viceversa - prevalere l'esito degli accertamenti cristallizzati nel verbale di accertamento nr. 73150000857 (mai confutato ed avente valore fidefaciente). Ed infatti: i) l'alloggio di causa non risulta direttamente funzionale alle necessità del servizio, non avendo la CP_1 prodotto alcun elemento atto a corroborare il paventato svolgimento di funzioni di custode ed avendo ammesso, per contro, lo svolgimento di funzioni di bidella (cfr. pag. 2 ricorso) oltre che il suo collocamento a riposo;
ii) l'alloggio, lunghi che assicurare la piena efficienza di un servizio di custodia (attività si ripete mai oggetto di concreto riscontro probatorio), ha assolto, al più, avuto riguardo alle deliberazioni di Giunta Comunale nr. 329/2009 e nr.
315/2012 e per i tempi ivi indicati, la finalità sociale di procurare un'abitazione al nucleo familiare dell'ex custode, altrimenti non tutelabile;
iii) l'occupazione non è sorretta da alcuna concessione amministrativa adottata in favore dell'appellata.".
pur ritualmente intimata, non si è costituita, rimanendo Parte 2 contumace.
Invero, questa è l'ordinanza ingiunzione opposta DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI INGIUNZIONE
n. 8483/2023/8/1/1 del 17/04/2023
IL DIRETTORE Premesso che:
⚫la Legge 24 novembre 1981 n. 689 (di seguito: L.689/1981), al Capo I, reca disposizioni in materia di sanzioni amministrative;
agli effetti degli aspetti giuridicamente rilevanti per le questioni oggetto della valutazione di quest'Amministrazione, concorrono della predetta Legge in particolare: l'articolo 1, che richiede l'esistenza di una fonte legale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
l'articolo 3, che specifica la sufficienza del più semplice atteggiamento colposo quale requisito soggettivo e di colpevolezza, ai fini della responsabilità per le violazioni punite con sanzioni amministrative;
l'articolo 6, che disciplina l'obbligazione solidale, specificando che è chiamato a rispondere dell'obbligazione la persona fisica o giuridica che si trovi in un peculiare vincolo di relazione con l'autore del fatto (ancorché, del caso, non identificato), con l'oggetto della violazione o con l'attività da cui è scaturita la sanzione;
l'articolo 11, che contempera i criteri di determinazione dell'importo della sanzione;
gli articoli 13 e 14, che definiscono le competenze, le prerogative ed i contenuti dell'attività di accertamento della violazione e le regole della notifica dei relativi atti;
gli articoli 17 e 18, che disciplinano l'istruttoria procedimentale e la forma della decisione amministrativa;
⚫ la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 del 16/01/2020 ha approvato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 (di seguito, per brevità: "Regolamento"); agli effetti degli aspetti giuridicamente rilevanti per la valutazione del caso concreto, concorrono -del "Regolamento"- in particolare: l'articolo 2 comma 1 lettera a), che attribuisce la competenza della Direzione "Gestione dei CEdimenti connessi alle Entrate Extra Tributarie", all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 17 e 20 del "Regolamento"; l'articolo 17, che assegna al dirigente dell' "Ufficio Sanzioni Amministrative", la possibilità di adottare la "determinazione dirigenziale ingiuntiva" entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 28 della L. 689/1981;l'articolo 18, il cui comma 2, lettera c), prevede che "se entro i termini previsti sono stati presentati scritti difensivi e/o dalla documentazione esistente agli atti non risulta che la violazione avesse lieve entità, né che il trasgressore si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito, oppure che si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, in assenza di reiterazione amministrativa o di "ripetizione della condotta illecita", si applica una sanzione di importo pari a quello previsto per il pagamento in misura ridotta, maggiorato del 20%;"
Tanto premesso, rilevato che: con "verbale di accertamento di violazione" n° 73150000857 del 04/05/2018, personale munito della qualifica di cui all'art. 13 della L. 689/1981 (di seguito: "addetti all'accertamento"), organicamente in forza presso PLRC UO GRUPPO VII
TUSCOLANO (EX APPIO) ha accertato la commissione delle seguenti violazioni:
1) L.R. 12/1999 ART. 15/3 - ART. 10/1 LETT. D
il "verbale" risulta notificato in data 04/05/2018, come comprovato dalla documentazione versata in atti dall'Ufficio da cui dipendono gli "addetti all'accertamento".
Il "verbale" ha individuato i seguenti soggetti tenuti al pagamento della sanzione, ciascuno nella qualità rispettivamente specificata nel predetto atto.
(Trasgressore) RO IA nato/a a BONIFATI il 20/01/1946 residente a [...] in VIA TUSCOLANA 422 C.F./P.I.: [...]
Ebbene, questo dispone la L.R. n. 12/1999 all' art. 10 e 15
Legge reg. Lazio num. 12 del 6 agosto 1999
Art. 10
(Alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa)
1. Sono definiti alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa:
a) gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato e della Regione, dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli IACP e dai loro consorzi;
b) gli alloggi facenti parte del patrimonio degli enti locali, di enti pubblici non economici, ivi compresi quelli provenienti dagli enti ed associazioni disciolti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; (22)
c) le case-parcheggio ed i ricoveri provvisori, non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati acquisiti, recuperati e realizzati dagli enti di cui alla lettera a), che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati per essere adibiti a residenza permanente.
c bis) gli alloggi facenti parte del patrimonio degli enti locali, ubicati al di fuori del territorio del comune che intende fronteggiare l'emergenza abitativa e per i quali si deve comunque ottenere l'esplicito e preventivo assenso dei comuni ove insistono gli immobili;
(23)
c ter) le unità immobiliari che, a seguito degli interventi di recupero realizzati nell'ambito dei programmi denominati contratti di quartiere, sono state trasformate in alloggi aventi le tipologie e gli standard abitativi adeguati per essere adibiti a residenza permanente;
per tali interventi è consentito il cambio di destinazione d'uso secondo la normativa vigente. (24)
1 bis. (25)
2. Sono esclusi dall'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati, recuperati od acquisiti con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
c) di servizio, per i quali la normativa vigente preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
d) di proprietà di enti pubblici previdenziali purché non realizzati od acquisiti o recuperati a totale carico o con il contributo o con il concorso dello
Stato, della Regione e degli enti locali.
d bis) trasferiti in proprietà, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e dell'articolo 46, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388 purché non realizzati od acquistati o recuperati a totale carico o con il contributo o con il concorso dello Stato, della Regione e degli enti locali (26);
d ter) costruiti a suo tempo dall'Enel nelle località Campomorto e Marzola nel territorio del comune di Montalto di Castro, che il comune, con fondi propri, ha già acquistato od ha in corso di acquisizione. (27)
Art. 15 residenziale pubblica destinata(Rilascio degli alloggi di edilizia all'assistenza abitativa occupati senza titolo e sanzioni)
1. Il competente organo dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'articolo 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.
2. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro a
65 mila euro. Tale soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione. (38) 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al comma
2 si applicano anche a chi fruisce dell'alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore. La preclusione dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di contributi a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 3 ha durata di cinque anni dal rilascio dell'immobile. (56)
3 bis. Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte dell'80 per cento qualora l'occupante senza titolo riconsegni all'ente gestore l'alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell'ente stesso. (39)
4. (40)
5. I soggetti di cui al comma 3, fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti, altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c).
Orbene, al riguardo, il Tribunale con la sentenza impugnata precisava che
"il riferimento alla violazione dell'art. 10, comma 1 lett. D della legge regionale risulta del tutto errato, difettando nella detta disposizione una lettera D" e che
"L'errore contenuto nell'ordinanza, peraltro, non è affatto un mero errore materiale, derivato dall'erroneo riferimento al comma 1 piuttosto che al comma
2 (ove è effettivamente elencata una lettera d), considerato che il comma 2 fa riferimento non già agli alloggi compresi nell'ambito di applicazione della legge ma, al contrario, agli immobili da essa esclusi, in quanto non riconducibili all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa. Ed anzi, a ben vedere, la lettera c) del comma 2 dell'art. 10 espressamente esclude dall'applicazione della disciplina in tema di “Edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa” gli alloggi “c) di servizio, per i quali la normativa vigente preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione". E non v'è dubbio che l'alloggio ove la ricorrente ha posto la propria residenza rientri appieno nella nozione di alloggio di servizio".
Parte appellante censura detta decisione insistendo nel ritenere che il richiamo dell'art. 10 comma 1 lett. d) (lettera inesistente) sia un mero errore materiale;
tuttavia, tale non può essere ritenuto anche perché la medesima indicazione alla lettera d) è contenuta anche nel verbale posto alla base della opposta ingiunzione come reso evidente da quanto appresso richiamato All. 6
CORPO DI POLIZIA LOCALE 731500008!
DI ROMA CAPITALE
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VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE
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TUSCOCAMA 422 пога 20/0 Vla com. ROMA 13/06/14 AV 3112785e CF. SNTRSRUGA60A373N
2018 04 algiomo del mese di 777620 alle ore11.20 presso ReRONA CARTALE A PPIG UO. UN TUSCOLAR "EX APPIO"
MALEDOMA 120 via/piec 0noi sottoscritti P. LZ G IPL MONA STRA G lavorazione amministrative du 15.c.3 IN REL. ATT. 10.1 & D)L REGIONE LA-42 perché A SEGUITO DI ALGITASMO E COME DA FOIS DE D. PANSI PEMO DEL PATMBM PC Convie D. ROMA ANT. N. 6540.
DEZ 01/03/18 IL TRA SCRESSORE RISULTAVA CNGY OCCUPAME SENZA KLAD to EX CUSTODE DELL'ISTITUTO SCOLA- trow SUDDETTA LOCALITA PONE-ON SITO MEUA COTWIE
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Il trascreenon dichiara
CP A parte si è proceduto ai sensi del ortt 633- 633 bis вола CAPITALE Invitato a rilasciare l'alloggio all'Ente geatos
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PAGAMENTO IN MSURA RICOTTA
gam La violazione amministratia può essere mediante pagamento cette somme sottoindicale e core moder n data contestacione o neuiticazione del solecione stesso, mellante 1 versamento sto sul C/C postals n. 94479639 intesa alla REGIONE LAZIO - Uffele carteraioso ERP Via Rose Raimand Garibaldt 7 09145 Rome oppure con borifico bancarie: IBAN IT OM0750103200000034478012 in
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Vorifica anagrafica
Parametri di ricerca: Verifica autorace su codice individuale 04534080
RO IA Viva Residente
Figia di TO IE MA Nata 20/01/1946 a BO (Cs) alto n. 00001 p. 1 s. A 00 anno 1946 isonto nel comune di BO (Cs) Cittadinanza Italiana
Coniugata con D'IC GO #11/11/1972 a Roma (Rmaton 00032 p 2 s. A
02 ano 1973 trascritto nel comune di Roma (Rm)
Indirizzo Via Tuscolana n. 422 municipio 07
Residente dal 15/03/1968 proveniente da BO (Cs)
Professione Pensionata
Codice Individuale 04534893 Codice Individuale Coriuge 04534882
Codice Famiglia 35297873 Codice Fiscale SNTRSR46A6CA973N
Data interrogazione: 24/04/2018 09.00
amannis
POLIZIA ROMA CAPITALE ALL 8
All. 8
UQ VI G uscolano ex Apoio Reparto Pos G Sp
OGGETTO: Verbale di dichiarazioni spontanee (si sonal delfart. 13 dela Legge 680.81) rose da Sig.ra RO
, nata a [...] il [...], residents in Roma, Via ara RO RO
. AV3112785 rilasciata dal Comune di Roma in C.L. n Tuscolana 422, identificata data 19/06/2014: professione: pensionata: stato civile separata;
too di studio: diploma medie inferiori;
telefono: 0594366653 procedimenti penali in corso a suo carico in Italia o all'Estero nessuno;
quale persona in grado di riferire circostanze utili alle indagini
L'anno 2018 addi 04 del mese di Maggio alle ore 10,45 in Roma, presso il Reparto Polizia Gudiziaria Suppletiva del VII Gruppo Tuscolano ex Appic" della Polizia Locale di Roma Capitale. i sottoscritti F.PL LZ GA ed L.P.L. MONASTRA VA appartenent all Uncio in intestazione, danno atto che è presente la sig.ra RO RO, come sopra generalizzata, la quale dichiare spontaneamente quanto segue "Nel 1916 falloggio ddi servizio sito in Roma Via Tuscolana 422, fu sasagnato a mio marito D'IC AT in quaità di custodo della Scuola Matorra eded Elementare VA
Cagliere Nalotobre 1978, dopo la fine dei lavori necessari, siamo entrati nel'alloggio con il nostro nucleo famigliare composto da mio maribo, da me ed i nostri figi minori D'IC. DE, ata a Roma il 28/04/1973 e D'IC ND, nato a [...] I 12/06/1974. Nel 1980 io sono stata assunta tramite concorso al Comune di Roma con la qualifica OSE.S. e nel 1987 sono stata trasferita presso la Scuola Elementare "Villa Lazzaroni, sia in Via Appia Municipio della Scuda 'G Cagiero". Nel 1990 mio marito D'IC Nuovaal OS ha a o familiaree dopo qualche tempo anche rincarico di custode andorato nucieni presso a "G. Cagliero, essendo stato nel frattempo trasferito presso altre scuole comunali. I
20/09/1991 arrivo alla Scuola Vila Lazzaroni ove prestavo servizio, un lonogramma (che allega in copia) della IX Circoscrizione (attualmente VI Municipic ex IX) che mi trasferiva presso la Scuola 'C. Cagiors', ove quindi, cobbono la mia mansione Ihese un'altra, het cominciato a svolgere anche mansioni di portineria, come comunicatemi verbalmente dall'Economo in quant io essendo ivi residerte conosceve bene l'ambiente e le problematiche della Scuola. Successivamente b stesso Dirigente della Scuola, dott. Antonio Galali, si fece tramite per un eventuale assegnazione a me del'aloggio in questione evidenziando la ma affidabilita e diligenza (alego copia di lettera a data 24/02/1992). Nel dicembre 1983 ricevevo dal Comune di Roma, Rpartizone i Denario e Patrimonio, únicio
Concessioni Fabbricati una lettera (che allege in copia) di predisposizione di indennità di occupazione del'aloggio che poi nen ha trovato alcun seguito. Nel 1997 ricevevo nomina di custode presso la Scuola "G Capponi", in Via San Pantaleo Campano 41, per la qualo esprimevo esplicita rinuncia in quanto la zona era oltemodo disagevole rispetto alle abitudini di vita mie e dei miei figi (allego in copia nomina e inuncia). Rimanevo quindi a svolgere le mansioni di custode presso la 'G Cagiero" fino al 01/02/2011, data della mia colocazione in pensione. Da quella data ho cominciato a ricevere e a pagare regolarmente i bollettini che inizialmente la Romeo, poi la Fire, attualmente il Dipartimento Patrimonio Concessione inviava a mio nome con la dicitura 'corrispettivo" (allego in copia alcune ricevute. Specifico che sulle letere di accompagnamento dei primi bollettini inviati vi era un esplicito riferimento ad un contratto sto stipulato, che a me però non è mai pervenuto Specifico atresi che callinizio del corrente anno 2018 non ricevo più alcun bollettino, ma dal Dipartimento cal mi sonoono rivolta per sapere la ragione di ciò, non ho ricevuta alcuna delucidazione in merito. "WWW
D. Ha altro da aggiungere? R. "No, non ho altre da aggiunger. "W HINI Di quanto sopra è stato fermato il presente verbale, composto di n" 1 foglo e redatto in duplice copia, che viene letto, confermato e sottoscritto, precisandosi che la nilerente è Intervenuta libera al compimento dell'atto e che non sono stai utilizzati netod e tecniche idonela influire sulla sua libertà di autodeterminazione o ad alterare la sua capacità di ricordare e valutare i fatti
TO CE LA MIFERENTE I VERBALIZZAI TYL"Glow Copo di Polizia Locale di Rona Capitale VR Macedona 120 0017 Ma
T-300 727-39000041 E poi che l'alloggio ove abita l'appellata non sia più di servizio e debba essere inserito nell'ambito dell'edilizia pubblica residenziale e, quindi, non rientrante nell'art. 10 comma 2 lett. c) è smentito dalla stessa documentazione allegata dall'odierna parte appellante in sede di primo grado, unitamente al verbale del 2018 sopra richiamato.
L'alloggio è di servizio e non diventa appartenente all'edilizia residenziale pubblica solo in ragione del mutamento di funzioni del dipendente assegnatario, ma è tale a prescindere da cambiamenti soggettivi.
Quanto sopra naturalmente non esclude che l'appellata utilizzi l'immobile in questione sine titulo, ma certamente è idoneo ad inficiare la legittimità del provvedimento opposto.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del gravame.
Nulle spese stante la contumacia dell'appellata.
Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello:
- nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 8.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste