Art. 4.
Le disposizioni dell'art. 1, sub art. 3, 2° comma, e dell'art. 2 hanno effetto dal 1° marzo 1941-XIX. Le disposizioni dell'art. 1, sub art. 8, hanno effetto dal 1° luglio 1941-XIX.
Le disposizioni dell'art. 1, sub art. 3, 2° comma, e dell'art. 2 hanno effetto dal 1° marzo 1941-XIX. Le disposizioni dell'art. 1, sub art. 8, hanno effetto dal 1° luglio 1941-XIX.