Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3950/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA G. SCIUTI n. 54, presso lo studio dell'Avv. DI NATALE ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a MEZZOJUSO (PA), in [...] Controparte_1
04/08/1955, elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA G. SCIUTI n. 54, presso lo studio dell'Avv. DI NATALE ANTONINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6/9/2024 (matrimonio celebrato in PALERMO, il 27/06/1979 ); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
La casa coniugale di Via Poggio San Francesco n° 69 in Altofonte (PA) sarà assegnata alla Sig.ra che vi abiterà insieme alla figlia Parte_1
; Per_1
Il Sig. corrisponderà, alla sig.ra Controparte_1 [...]
, entro il giorno 05 di ogni mese, solo a titolo di mantenimento la Pt_1 somma di €. 1000,00 (Mille/00) mensili. Inoltre, il Sig. Controparte_1 corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia ,
[...] Per_1 direttamente alla stessa, la somma a titolo di mantenimento pari ad €.500,00
(Cinquecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili,) saranno a totale carico di entrambi i genitori;
Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 155 P. 2, S. A, Anno 1979) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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