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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3673/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di CO, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, quale giudice dell'appello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3673 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 04.06.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 11.10.2024, vertente TRA
Avv. , C.F.: , rappresentato e difeso ex se ai sensi Parte_1 C.F._1 dell'art. 86 c.p.c.; APPELLANTE
E C.F.: - P.IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Griffanti Giovanni;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 643/2022 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di CO il
19.04.2022 e depositata in data 26.04.2022, a definizione del procedimento recante R.G.A.C. n. 4438/2018, mai notificata.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 19.09.2018, l'avv. proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 579/2018, emesso il 31.05.2018 e notificatogli in data 21.07.2018, con il quale il Giudice di Pace di CO, gli ingiungeva il pagamento, in favore della Controparte_1 della somma di € 1.163,88, in relazione a n. 4 fatture rimaste insolute (la n. 12296 del 20.3.2015 per euro 412,85, periodo 22.12.2014 - 20.3.2015; la n. 42384 del 30.10.2015 per euro 377,71, periodo
21.3.2015 – 1.10. 2015; la n. 4311 del 29.2.2016 per euro 215,21, periodo 16.12.2015 – 15.2.2016; la n. 14320 del 30.4.2016 per euro 158,11, periodo 16.2.2016 – 15.4.2016) relative a fornitura di gas GPL alla propria abitazione, oltre al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data di comunicazione delle fatture al soddisfo, € 301,00 per spese e competenze, di cui € 76,00, per spese non imponibili, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta. Con l'atto di opposizione, l'avv. formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Parte_1 adito, [..] così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità della procura alle liti rilasciata all 'Avv. — per l'effetto accertare e dichiarare l 'improcedibilità CP_2
pagina 1 di 6 del procedimento monitorio di cui al decreto ingiuntivo n° 579/2018, notificato a parte opponente in data 21.07.2018, adottando ogni ed altro provvedimento conseguente;
NEL MERIT0 — accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o ! inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n° 579/2018, notificato a parte opponente in data 21.07.2018, adottando ogni ed altro provvedimento conseguente;
— per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per le ragioni tutte espresse nei motivi del presente atto;
IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare il diritto di parte opponente al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, derivanti dall'illegittimo comportamento tenuto dalla Società quantificati in € 5.000,00 0 in Controparte_1 quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
— condannare parte avversa al risarcimento dei danni ulteriori per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 cpc. da quantificarsi anche in via equitativa”. Ed invero, fra i motivi di opposizione, l'avv. deduceva, in primo luogo, l'inutilizzabilità Parte_1 della procura alle liti notarile rilasciata per notaio rep. 74256, racc. n. 19128, del Per_1
09.01.2015, al sig. (nella sua qualità di responsabile della contabilità e tesoreria Controparte_3 della e, per l'effetto, l'invalidità di quella a sua volta rilasciata dal sig. Controparte_1 CP_3 all'Avv. Patrizia Zingone per introdurre il giudizio monitorio, poiché, a seguito di assorbimento della da parte della Società a far data dal 02.02.2018, il sig. Controparte_4 Controparte_5
– a dire dell'opponente - non avrebbe più ricoperto la medesima posizione organizzativa e CP_3 dirigenziale all'interno della società e, pertanto, doveva considerarsi privo del potere di conferire il suddetto mandato alle liti. In secondo luogo, l'opponente lamentava l'inesistenza di un rapporto contrattuale con la Società ingiungente poiché, sin dall'anno 2012 – e dunque già al tempo cui si riferiscono le fatture opposte - il medesimo intratteneva regolare rapporto contrattuale di fornitura con altra società, nella specie la
Cimegas Adriatica S.p.a., la quale ha, altresì, installato propri impianti di erogazione e nei confronti della quale ha sempre provveduto al saldo delle fatture di consumo. A sostegno delle proprie ragioni, l'avv. evidenziava altresì che la società opposta aveva Parte_1 allegato fra la documentazione posta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, un contratto di fornitura gas (tra l'altro assai datato) sottoscritto dal Condominio con una società diversa dalla Liquigas S,p,A,, ovvero, la EL GA AL S.p.a., con ciò rendendo assolutamente improbata l'esistenza tra le parti di un qualsiasi rapporto di natura commerciale, tale da giustificare il preteso credito. Da ultimo, l'opponente ha contestato il valore probatorio posseduto dalle fatture commerciali nel giudizio di merito, tra l'altro non suffragate dalla produzione dall'estratto del registro contabile, corredato dalla necessaria attestazione circa la conformità all'originale e della sua regolare tenuta. La causa del primo grado veniva iscritta al numero di ruolo 4438/2018 R.G. Costituitasi in giudizio l'opposta con comparsa del 26.11.2018, resisteva Controparte_1 all'opposizione rilevando, preliminarmente, la legittimità della procura rilasciata al proprio procuratore, Avv. Patrizia Zingone, essendo il sig. nel pieno delle sue funzioni e carica, per Controparte_3 come risultava da allegata visura storica della società, nonché, la fondatezza e legittimità della pretesa azionata sostenendo che il credito maturato e richiesto trovava fondamento nel precedente rapporto di fornitura che l'opponente aveva intrattenuto con la Società EL GA S.p.a. dal 1999, prima che la stessa venisse acquisita dalla a far data dal 01.12.2003, e che, pertanto, ne aveva Controparte_1 assunto la titolarità in ossequio a quanto disposto ex art. 2558 c.c.; Con sentenza n. 643/2022 del 19.04.2022, depositata il 26 successivo, il Giudice di Pace di CO, nella persona del Dott. Claudio Messina, a definizione del suddetto procedimento recante n. 4438/2018
pagina 2 di 6 R.G, così decideva: “Le eccezioni preliminari devono essere rigettate. L'opposta ha prodotto procura notarile del 27.01.2015 con la quale il proprio legale rappresentante ha attribuito al Sig. CP_3 il potere di conferire mandato alle liti per suo nome e conto. La società convenuta ha
[...] depositato, inoltre, un estratto del registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA – del 22.11.2018, nel quale si legge che uno dei Procuratori nominati è ancora il sig. . Ciò dimostra Controparte_3 che anche se la , fosse stata assorbita, in data 02.02.2018, dalla CP_1 CP_5
[..] la procura rilasciata al Signor in data 22 novembre 2011, appare ancora
[...] CP_3 vigente e non revocata. Si rileva ancora che è stata inoltre prodotta visura storica del registro delle imprese dalla quale risulta che la ha acquisito la EL GA AL Spa in data del CP_1
28.11.2003, con conseguente successione nei rapporti contrattuali in essere a tale data [..] Nel merito l'opposizione è infondata. Il decreto ingiuntivo è stato emesso, in forza di copie della fattura e di contratto di fornitura di GA GPL sottoscritto dall'opponente e non contestato. L'attore sostiene di aver disdetto il contratto con la nel 2012, ma non lo ha provato. L'emissione del decreto, in CP_1 assenza delle copie autentiche degli estratti dei libri contabili non comporta la revoca del decreto, essendo il giudice chiamato ad accertare nel giudizio di opposizione, a cognizione piena, l'esistenza, liquidità ed esigibilità del credito azionato. L'opposta ha prodotto nel presente giudizio gli estratti autentici dei libri contabili, che risultano conformi alle fatture già allegate nel procedimento monitorio. Le fatture sono state emesse sulla base di letture effettive del contatore. [..] Nel caso in esame l'utente non ha chiesto la verifica del contatore. In modo generico ha contestato i consumi attribuitigli, ma non ha fornito alcuna prova in tal senso, né ha provato che siano anomali rispetto al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette”. Da quanto premesso, secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte, l'attrice non ha assolto all'onere della prova per confutare i consumi rilevati dal contatore e attribuiti in bolletta che devono ritenersi corretti. Il decreto ingiuntivo è stato quindi legittimamente emesso e deve essere confermato.
La condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio segue la soccombenza. La richiesta di risarcimento ex art. 96 CPC appare del tutto infondata e va rigettata. PTM Il Giudice di Pace di
CO definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per tale effetto conferma il Decreto Ingiuntivo emesso dal GdP d CO N° 579/2018.
2) Condanna l'attore opponente a pagare in favore della le spese e competenze di CP_1 lite che liquida in complessivi € 395,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie, come per legge”.
*** Con atto di citazione in appello, notificato in data 26.09.2022, il sig. ha proposto Parte_1 appello avverso la suddetta sentenza, perché ritenuta ingiusta, illogica ed erronea. L'appellante, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, reiterando i medesimi argomenti proposti con l'opposizione nel giudizio di prime cure, ha chiesto “- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza per le eccezioni ed i motivi dedotti nella parte motiva del presente atto;
- nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti nella parte motiva del presente atto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 643/2022 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di CO, Giudice Dott. Claudio Messina, nel giudizio recante R.G.A.C. n. 4438/2018, depositata in cancelleria in data 26.04.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata, e per l'effetto, dichiarare la nullità, illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 579/2018 adottando ogni ed altro provvedimento conseguente”.
pagina 3 di 6 La causa è stata iscritta al numero di ruolo 3673/2022 R.G.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.12.2022, la ha invece aderito alle motivazioni adottate dal Giudice del primo grado, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello proposto. Con provvedimento del 28.03.2023, questo Giudice – ritenuti assenti i gravi motivi necessari per accogliere l'istanza di inibitoria, non emergendo il dedotto periculum in mora né in relazione alle condizioni patrimoniali di parte soccombente, né in relazione alla concreta probabilità di insolvenza della parte vittoriosa in prime cure in caso di eventuale soccombenza in appello, tenuto conto dell'entità della somma oggetto di pretesa di pagamento – ha rigettato la domanda di sospensione ex art. 283 c.p.c. ed ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 04.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti hanno scambiato comparse conclusionali e memorie di repliche con le quali hanno insistito nelle medesime richieste ed eccezioni.
*******************************
Preliminarmente, in ordine alla eccepita illegittimità del provvedimento giudiziale per mancanza di legittimazione attiva del procuratore della Società nel procedimento di opposizione al Controparte_1
D.I. n. 579/2018, si osserva quanto segue. Nel dettaglio, l'appellante ha dedotto che la procura alle liti notarile rilasciata per notaio Per_1 rep. 74256, racc. n. 19128, del 09.01.2015, al sig. nella sua qualità di responsabile Controparte_3 della contabilità e tesoreria della e, di conseguenza, quella a sua volta rilasciata dal Controparte_1 sig. all'Avv. Patrizia Zingone per la rappresentanza e difesa della medesima società nel CP_3 giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 579/2018, emesso dal Giudice di Pace di
CO, sarebbe invalida e/o, comunque, inutilizzabile.
Questo perché, a far data dal 02.02.2018, la società sarebbe stata assorbita dalla Controparte_1 [...] ed il sig. – dopo tale fusione societaria - non sarebbe più stato titolare Controparte_6 CP_3 della carica vantata nella predetta procura notarile, non facendo più parte del modificato assetto del Consiglio di amministrazione.
In verità, come asserito dalla società appellata e per come altresì correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, l'eccezione è infondata. La dedotta fusione societaria, difatti, è rimasta circostanza meramente riferita, ma non dimostrata dall'appellante, il quale si è limitato ad asserire che, a far data dal 02.02.2018, la società Controparte_1 sarebbe stata assorbita dalla Controparte_6
Ciò che invece emerge dagli atti di causa è che, alle pagine 37-38 della visura camerale storica della allegata al doc. 3 dello scritto introduttivo del giudizio di primo di grado, estratta dal Controparte_1 registro delle imprese in data 22.11.2018, è indicato chiaramente che il Sig. Controparte_3 possiede la qualifica di “procuratore”, in forza della procura notarile pure allegata al doc. 2 del fascicolo di primo grado della parte appellata, alla quale, tra gli altri, corrisponde il potere di “4)
[…]nominare avvocati – rilasciando il relativo mandato quali procuratori alle liti ed eleggendo il domicilio della società agli effetti delle relative procedure – per gli atti di citazione, per atti che si rendessero opportuni, per il recupero dei crediti della società”. Pertanto, l'eccepito difetto di procura alle liti deve considerarsi non dimostrato e, come tale, va disatteso.
pagina 4 di 6 È invece fondata la contestazione in ordine al merito della pretesa creditoria, dovendosi pertanto riformare la sentenza pronunciata in primo grado. L'appellante lamenta l'errata valutazione o interpretazione da parte del Giudice di Pace di CO di atti, fatti, documenti e risultanze processuali, non ricorrendo i presupposti legittimanti l'emissione del provvedimento di ingiunzione. In particolare, l'attore ritiene che il provvedimento monitorio sia stato ingiustamente emesso sulla scorta di mere copie fotostatiche di n. 4 fatture prive di qualsiasi formalità relativa all'attestazione di regolarità fiscale e amministrativa della loro tenuta. Ebbene, è principio ormai più che consolidato che se “la fattura è senz'altro prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in sede di opposizione essa non può costituire un valido elemento di prova” (ex multis, Tribunale Bari , sez. II , 03/10/2023 , n. 3836). “Parimenti valore di piena prova non può essere attribuito neppure all'estratto autentico del libro i.v.a., in quanto esso svolge solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale, ma non ha alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e di credito oggetto di registrazione” (Tribunale Milano, sez. XI , 30/01/2021 , n. 689).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendovi un'inversione della posizione processuale delle parti, la posizione sostanziale resta invariata con la conseguenza che il creditore opposto ha l'onere di provare la fonte negoziale del suo credito (cfr. Cass. SS.UU. 13533/2001). Sul punto si osserva che la ha prodotto le fatture intestate al Sig. CP_1 Parte_2 Pa
n. in CO (in cui è indicato il numero di matricola del contatore n. 3556298), oltre ad
[...] un mero “estratto conto” databile 27.10.2017, ed il contratto di fornitura di GPL per l'utenza sita in Cont. Caricchio, 71 – CO, stipulato dal Sig. , in data 2 ottobre 1999, con la Parte_1 società Controparte_7
già in primo grado ha dedotto di avere acquisito il ramo d'azienda della società EL GA
[...] S.p.A. (con esclusione del settore per autotrazioni) ed ha allegato altresì l'estratto della visura camerale storica che attesta l'intervenuta compravendita in data 28.11.2003 tra la EL GA AL S.p.A. (quale cedente) e la (quale cessionaria), con conseguente successione ex art. 2558 c.c. in tutti i Controparte_1 rapporti contrattuali facenti capo alla stessa. L'appellante sostiene di aver sì intrattenuto un rapporto di fornitura con la ma di averlo CP_1 risolto per stipularne uno nuovo con la società Cimegas Adriatica S.p.a., a far data dall'anno 2012 e dunque in epoca antecedente a quello cui si riferiscono le fatture di cui la pretende il CP_1 pagamento, risalenti al 2015 e 2016 ed ha prodotto una fattura emessa nei suoi confronti per fornitura di gas gpl per il mese di settembre 2012 (periodo successivo alla acquisizione da parte di CP_1 del ramo di azienda della EL GA AL SpA) dalla ditta Cimegas Adriatica spa, per il contatore GA
GPL n. matricola 3556298 (il medesimo riportato anche nella fatture azionate in sede monitoria).
Orbene, nonostante – come osservato dal Giudice del primo grado - l'opponente non abbia dimostrato la risoluzione -che l'Avv. colloca avere risolto nel 2012- del rapporto contrattuale con la Parte_1
ha fornito significativo elemento indicativo della ricorrenza di rapporto di fornitura con altra CP_1 ditta, circostanza rispetto alla quale l'opposta alcuna circostanza ha allegato al fine di CP_1 fornire prova della effettiva fornitura di gas per il periodo oggetto della fatturazione azionata in monitorio e contestata. L'opposta, infatti, a fronte della fattura emessa dalla Cimegas Adriatica spa, non ha fornito la prova della vigenza del contratto con la nel periodo relativo alle forniture oggetto di fatturazione CP_1
(dicembre 2014-aprile 2016), e nulla ha allegato -al fine di smentire la validità del dato emergente dalla pagina 5 di 6 [ fattura emessa dalla Cimegas Adriatica spa per il mese di settembre 2012- circa la ripres al 2012, del rapporto di fornitura di gpl, per il medesimo contatore GA GPL n. Parte_4 matricola 3556298, tra la e l'odierno appellante, sostenendo, invece, che il rapporto con CP_1 l'Avv. risaliva a far data dal primo contratto con la EL, era proseguito con a Parte_1 CP_1 seguito della acquisizione da parte della del ramo di azienda della EL e, quantomeno, fino CP_1 all'epoca delle fatture azionate, pertanto, secondo l'assunto di parte opposta e odierna appellata, senza soluzione di continuità, senza di ciò tuttavia dare prova. E, si ribadisce che “la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un giudizio autonomo, bensì come ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti
a fondamento della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi” (Tribunale, Bologna, sez. II , 28/01/2025 , n. 205). Alla luce delle superiori considerazioni, non avendo fornito prova della fonte negoziale CP_1 del suo credito e della effettività della fornitura di gas gpl fatturata per il periodo in contestazione, l'appello proposto, in quanto fondato, va accolto. Le spese di lite del primo grado e del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della e si liquidano come in dispositivo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale, CP_1 applicando i valori minimi della tariffa in ragione del valore della causa (scaglione 1.101,00-5.200,00).
P.Q.M.
il Tribunale di CO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto dall'Avv. e per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza n. 643/2022, emessa dal Giudice di Pace di CO, all'esito del proc. n. 4438/2018 R.G., depositata il 26.4.2022, accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dall'Avv. e revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
579/2018, emesso in data 31.05.2018 dal Giudice di Pace di CO;
2) condanna alla rifusione, in favore di parte appellante Avv. CP_1 Parte_1 delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 457,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA ed oltre euro 76,00 per CU e bollo per il primo grado ed in euro 852,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, oltre euro 174,00 per CU e bollo per il presente grado di giudizio.
CO, 8 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di CO, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, quale giudice dell'appello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3673 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 04.06.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 11.10.2024, vertente TRA
Avv. , C.F.: , rappresentato e difeso ex se ai sensi Parte_1 C.F._1 dell'art. 86 c.p.c.; APPELLANTE
E C.F.: - P.IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Griffanti Giovanni;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 643/2022 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di CO il
19.04.2022 e depositata in data 26.04.2022, a definizione del procedimento recante R.G.A.C. n. 4438/2018, mai notificata.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 19.09.2018, l'avv. proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 579/2018, emesso il 31.05.2018 e notificatogli in data 21.07.2018, con il quale il Giudice di Pace di CO, gli ingiungeva il pagamento, in favore della Controparte_1 della somma di € 1.163,88, in relazione a n. 4 fatture rimaste insolute (la n. 12296 del 20.3.2015 per euro 412,85, periodo 22.12.2014 - 20.3.2015; la n. 42384 del 30.10.2015 per euro 377,71, periodo
21.3.2015 – 1.10. 2015; la n. 4311 del 29.2.2016 per euro 215,21, periodo 16.12.2015 – 15.2.2016; la n. 14320 del 30.4.2016 per euro 158,11, periodo 16.2.2016 – 15.4.2016) relative a fornitura di gas GPL alla propria abitazione, oltre al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data di comunicazione delle fatture al soddisfo, € 301,00 per spese e competenze, di cui € 76,00, per spese non imponibili, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta. Con l'atto di opposizione, l'avv. formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Parte_1 adito, [..] così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità della procura alle liti rilasciata all 'Avv. — per l'effetto accertare e dichiarare l 'improcedibilità CP_2
pagina 1 di 6 del procedimento monitorio di cui al decreto ingiuntivo n° 579/2018, notificato a parte opponente in data 21.07.2018, adottando ogni ed altro provvedimento conseguente;
NEL MERIT0 — accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o ! inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n° 579/2018, notificato a parte opponente in data 21.07.2018, adottando ogni ed altro provvedimento conseguente;
— per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per le ragioni tutte espresse nei motivi del presente atto;
IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare il diritto di parte opponente al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, derivanti dall'illegittimo comportamento tenuto dalla Società quantificati in € 5.000,00 0 in Controparte_1 quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
— condannare parte avversa al risarcimento dei danni ulteriori per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 cpc. da quantificarsi anche in via equitativa”. Ed invero, fra i motivi di opposizione, l'avv. deduceva, in primo luogo, l'inutilizzabilità Parte_1 della procura alle liti notarile rilasciata per notaio rep. 74256, racc. n. 19128, del Per_1
09.01.2015, al sig. (nella sua qualità di responsabile della contabilità e tesoreria Controparte_3 della e, per l'effetto, l'invalidità di quella a sua volta rilasciata dal sig. Controparte_1 CP_3 all'Avv. Patrizia Zingone per introdurre il giudizio monitorio, poiché, a seguito di assorbimento della da parte della Società a far data dal 02.02.2018, il sig. Controparte_4 Controparte_5
– a dire dell'opponente - non avrebbe più ricoperto la medesima posizione organizzativa e CP_3 dirigenziale all'interno della società e, pertanto, doveva considerarsi privo del potere di conferire il suddetto mandato alle liti. In secondo luogo, l'opponente lamentava l'inesistenza di un rapporto contrattuale con la Società ingiungente poiché, sin dall'anno 2012 – e dunque già al tempo cui si riferiscono le fatture opposte - il medesimo intratteneva regolare rapporto contrattuale di fornitura con altra società, nella specie la
Cimegas Adriatica S.p.a., la quale ha, altresì, installato propri impianti di erogazione e nei confronti della quale ha sempre provveduto al saldo delle fatture di consumo. A sostegno delle proprie ragioni, l'avv. evidenziava altresì che la società opposta aveva Parte_1 allegato fra la documentazione posta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, un contratto di fornitura gas (tra l'altro assai datato) sottoscritto dal Condominio con una società diversa dalla Liquigas S,p,A,, ovvero, la EL GA AL S.p.a., con ciò rendendo assolutamente improbata l'esistenza tra le parti di un qualsiasi rapporto di natura commerciale, tale da giustificare il preteso credito. Da ultimo, l'opponente ha contestato il valore probatorio posseduto dalle fatture commerciali nel giudizio di merito, tra l'altro non suffragate dalla produzione dall'estratto del registro contabile, corredato dalla necessaria attestazione circa la conformità all'originale e della sua regolare tenuta. La causa del primo grado veniva iscritta al numero di ruolo 4438/2018 R.G. Costituitasi in giudizio l'opposta con comparsa del 26.11.2018, resisteva Controparte_1 all'opposizione rilevando, preliminarmente, la legittimità della procura rilasciata al proprio procuratore, Avv. Patrizia Zingone, essendo il sig. nel pieno delle sue funzioni e carica, per Controparte_3 come risultava da allegata visura storica della società, nonché, la fondatezza e legittimità della pretesa azionata sostenendo che il credito maturato e richiesto trovava fondamento nel precedente rapporto di fornitura che l'opponente aveva intrattenuto con la Società EL GA S.p.a. dal 1999, prima che la stessa venisse acquisita dalla a far data dal 01.12.2003, e che, pertanto, ne aveva Controparte_1 assunto la titolarità in ossequio a quanto disposto ex art. 2558 c.c.; Con sentenza n. 643/2022 del 19.04.2022, depositata il 26 successivo, il Giudice di Pace di CO, nella persona del Dott. Claudio Messina, a definizione del suddetto procedimento recante n. 4438/2018
pagina 2 di 6 R.G, così decideva: “Le eccezioni preliminari devono essere rigettate. L'opposta ha prodotto procura notarile del 27.01.2015 con la quale il proprio legale rappresentante ha attribuito al Sig. CP_3 il potere di conferire mandato alle liti per suo nome e conto. La società convenuta ha
[...] depositato, inoltre, un estratto del registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA – del 22.11.2018, nel quale si legge che uno dei Procuratori nominati è ancora il sig. . Ciò dimostra Controparte_3 che anche se la , fosse stata assorbita, in data 02.02.2018, dalla CP_1 CP_5
[..] la procura rilasciata al Signor in data 22 novembre 2011, appare ancora
[...] CP_3 vigente e non revocata. Si rileva ancora che è stata inoltre prodotta visura storica del registro delle imprese dalla quale risulta che la ha acquisito la EL GA AL Spa in data del CP_1
28.11.2003, con conseguente successione nei rapporti contrattuali in essere a tale data [..] Nel merito l'opposizione è infondata. Il decreto ingiuntivo è stato emesso, in forza di copie della fattura e di contratto di fornitura di GA GPL sottoscritto dall'opponente e non contestato. L'attore sostiene di aver disdetto il contratto con la nel 2012, ma non lo ha provato. L'emissione del decreto, in CP_1 assenza delle copie autentiche degli estratti dei libri contabili non comporta la revoca del decreto, essendo il giudice chiamato ad accertare nel giudizio di opposizione, a cognizione piena, l'esistenza, liquidità ed esigibilità del credito azionato. L'opposta ha prodotto nel presente giudizio gli estratti autentici dei libri contabili, che risultano conformi alle fatture già allegate nel procedimento monitorio. Le fatture sono state emesse sulla base di letture effettive del contatore. [..] Nel caso in esame l'utente non ha chiesto la verifica del contatore. In modo generico ha contestato i consumi attribuitigli, ma non ha fornito alcuna prova in tal senso, né ha provato che siano anomali rispetto al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette”. Da quanto premesso, secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte, l'attrice non ha assolto all'onere della prova per confutare i consumi rilevati dal contatore e attribuiti in bolletta che devono ritenersi corretti. Il decreto ingiuntivo è stato quindi legittimamente emesso e deve essere confermato.
La condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio segue la soccombenza. La richiesta di risarcimento ex art. 96 CPC appare del tutto infondata e va rigettata. PTM Il Giudice di Pace di
CO definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per tale effetto conferma il Decreto Ingiuntivo emesso dal GdP d CO N° 579/2018.
2) Condanna l'attore opponente a pagare in favore della le spese e competenze di CP_1 lite che liquida in complessivi € 395,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie, come per legge”.
*** Con atto di citazione in appello, notificato in data 26.09.2022, il sig. ha proposto Parte_1 appello avverso la suddetta sentenza, perché ritenuta ingiusta, illogica ed erronea. L'appellante, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, reiterando i medesimi argomenti proposti con l'opposizione nel giudizio di prime cure, ha chiesto “- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza per le eccezioni ed i motivi dedotti nella parte motiva del presente atto;
- nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti nella parte motiva del presente atto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 643/2022 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di CO, Giudice Dott. Claudio Messina, nel giudizio recante R.G.A.C. n. 4438/2018, depositata in cancelleria in data 26.04.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata, e per l'effetto, dichiarare la nullità, illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 579/2018 adottando ogni ed altro provvedimento conseguente”.
pagina 3 di 6 La causa è stata iscritta al numero di ruolo 3673/2022 R.G.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.12.2022, la ha invece aderito alle motivazioni adottate dal Giudice del primo grado, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello proposto. Con provvedimento del 28.03.2023, questo Giudice – ritenuti assenti i gravi motivi necessari per accogliere l'istanza di inibitoria, non emergendo il dedotto periculum in mora né in relazione alle condizioni patrimoniali di parte soccombente, né in relazione alla concreta probabilità di insolvenza della parte vittoriosa in prime cure in caso di eventuale soccombenza in appello, tenuto conto dell'entità della somma oggetto di pretesa di pagamento – ha rigettato la domanda di sospensione ex art. 283 c.p.c. ed ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 04.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti hanno scambiato comparse conclusionali e memorie di repliche con le quali hanno insistito nelle medesime richieste ed eccezioni.
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Preliminarmente, in ordine alla eccepita illegittimità del provvedimento giudiziale per mancanza di legittimazione attiva del procuratore della Società nel procedimento di opposizione al Controparte_1
D.I. n. 579/2018, si osserva quanto segue. Nel dettaglio, l'appellante ha dedotto che la procura alle liti notarile rilasciata per notaio Per_1 rep. 74256, racc. n. 19128, del 09.01.2015, al sig. nella sua qualità di responsabile Controparte_3 della contabilità e tesoreria della e, di conseguenza, quella a sua volta rilasciata dal Controparte_1 sig. all'Avv. Patrizia Zingone per la rappresentanza e difesa della medesima società nel CP_3 giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 579/2018, emesso dal Giudice di Pace di
CO, sarebbe invalida e/o, comunque, inutilizzabile.
Questo perché, a far data dal 02.02.2018, la società sarebbe stata assorbita dalla Controparte_1 [...] ed il sig. – dopo tale fusione societaria - non sarebbe più stato titolare Controparte_6 CP_3 della carica vantata nella predetta procura notarile, non facendo più parte del modificato assetto del Consiglio di amministrazione.
In verità, come asserito dalla società appellata e per come altresì correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, l'eccezione è infondata. La dedotta fusione societaria, difatti, è rimasta circostanza meramente riferita, ma non dimostrata dall'appellante, il quale si è limitato ad asserire che, a far data dal 02.02.2018, la società Controparte_1 sarebbe stata assorbita dalla Controparte_6
Ciò che invece emerge dagli atti di causa è che, alle pagine 37-38 della visura camerale storica della allegata al doc. 3 dello scritto introduttivo del giudizio di primo di grado, estratta dal Controparte_1 registro delle imprese in data 22.11.2018, è indicato chiaramente che il Sig. Controparte_3 possiede la qualifica di “procuratore”, in forza della procura notarile pure allegata al doc. 2 del fascicolo di primo grado della parte appellata, alla quale, tra gli altri, corrisponde il potere di “4)
[…]nominare avvocati – rilasciando il relativo mandato quali procuratori alle liti ed eleggendo il domicilio della società agli effetti delle relative procedure – per gli atti di citazione, per atti che si rendessero opportuni, per il recupero dei crediti della società”. Pertanto, l'eccepito difetto di procura alle liti deve considerarsi non dimostrato e, come tale, va disatteso.
pagina 4 di 6 È invece fondata la contestazione in ordine al merito della pretesa creditoria, dovendosi pertanto riformare la sentenza pronunciata in primo grado. L'appellante lamenta l'errata valutazione o interpretazione da parte del Giudice di Pace di CO di atti, fatti, documenti e risultanze processuali, non ricorrendo i presupposti legittimanti l'emissione del provvedimento di ingiunzione. In particolare, l'attore ritiene che il provvedimento monitorio sia stato ingiustamente emesso sulla scorta di mere copie fotostatiche di n. 4 fatture prive di qualsiasi formalità relativa all'attestazione di regolarità fiscale e amministrativa della loro tenuta. Ebbene, è principio ormai più che consolidato che se “la fattura è senz'altro prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in sede di opposizione essa non può costituire un valido elemento di prova” (ex multis, Tribunale Bari , sez. II , 03/10/2023 , n. 3836). “Parimenti valore di piena prova non può essere attribuito neppure all'estratto autentico del libro i.v.a., in quanto esso svolge solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale, ma non ha alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e di credito oggetto di registrazione” (Tribunale Milano, sez. XI , 30/01/2021 , n. 689).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendovi un'inversione della posizione processuale delle parti, la posizione sostanziale resta invariata con la conseguenza che il creditore opposto ha l'onere di provare la fonte negoziale del suo credito (cfr. Cass. SS.UU. 13533/2001). Sul punto si osserva che la ha prodotto le fatture intestate al Sig. CP_1 Parte_2 Pa
n. in CO (in cui è indicato il numero di matricola del contatore n. 3556298), oltre ad
[...] un mero “estratto conto” databile 27.10.2017, ed il contratto di fornitura di GPL per l'utenza sita in Cont. Caricchio, 71 – CO, stipulato dal Sig. , in data 2 ottobre 1999, con la Parte_1 società Controparte_7
già in primo grado ha dedotto di avere acquisito il ramo d'azienda della società EL GA
[...] S.p.A. (con esclusione del settore per autotrazioni) ed ha allegato altresì l'estratto della visura camerale storica che attesta l'intervenuta compravendita in data 28.11.2003 tra la EL GA AL S.p.A. (quale cedente) e la (quale cessionaria), con conseguente successione ex art. 2558 c.c. in tutti i Controparte_1 rapporti contrattuali facenti capo alla stessa. L'appellante sostiene di aver sì intrattenuto un rapporto di fornitura con la ma di averlo CP_1 risolto per stipularne uno nuovo con la società Cimegas Adriatica S.p.a., a far data dall'anno 2012 e dunque in epoca antecedente a quello cui si riferiscono le fatture di cui la pretende il CP_1 pagamento, risalenti al 2015 e 2016 ed ha prodotto una fattura emessa nei suoi confronti per fornitura di gas gpl per il mese di settembre 2012 (periodo successivo alla acquisizione da parte di CP_1 del ramo di azienda della EL GA AL SpA) dalla ditta Cimegas Adriatica spa, per il contatore GA
GPL n. matricola 3556298 (il medesimo riportato anche nella fatture azionate in sede monitoria).
Orbene, nonostante – come osservato dal Giudice del primo grado - l'opponente non abbia dimostrato la risoluzione -che l'Avv. colloca avere risolto nel 2012- del rapporto contrattuale con la Parte_1
ha fornito significativo elemento indicativo della ricorrenza di rapporto di fornitura con altra CP_1 ditta, circostanza rispetto alla quale l'opposta alcuna circostanza ha allegato al fine di CP_1 fornire prova della effettiva fornitura di gas per il periodo oggetto della fatturazione azionata in monitorio e contestata. L'opposta, infatti, a fronte della fattura emessa dalla Cimegas Adriatica spa, non ha fornito la prova della vigenza del contratto con la nel periodo relativo alle forniture oggetto di fatturazione CP_1
(dicembre 2014-aprile 2016), e nulla ha allegato -al fine di smentire la validità del dato emergente dalla pagina 5 di 6 [ fattura emessa dalla Cimegas Adriatica spa per il mese di settembre 2012- circa la ripres al 2012, del rapporto di fornitura di gpl, per il medesimo contatore GA GPL n. Parte_4 matricola 3556298, tra la e l'odierno appellante, sostenendo, invece, che il rapporto con CP_1 l'Avv. risaliva a far data dal primo contratto con la EL, era proseguito con a Parte_1 CP_1 seguito della acquisizione da parte della del ramo di azienda della EL e, quantomeno, fino CP_1 all'epoca delle fatture azionate, pertanto, secondo l'assunto di parte opposta e odierna appellata, senza soluzione di continuità, senza di ciò tuttavia dare prova. E, si ribadisce che “la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un giudizio autonomo, bensì come ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti
a fondamento della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi” (Tribunale, Bologna, sez. II , 28/01/2025 , n. 205). Alla luce delle superiori considerazioni, non avendo fornito prova della fonte negoziale CP_1 del suo credito e della effettività della fornitura di gas gpl fatturata per il periodo in contestazione, l'appello proposto, in quanto fondato, va accolto. Le spese di lite del primo grado e del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della e si liquidano come in dispositivo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale, CP_1 applicando i valori minimi della tariffa in ragione del valore della causa (scaglione 1.101,00-5.200,00).
P.Q.M.
il Tribunale di CO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto dall'Avv. e per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza n. 643/2022, emessa dal Giudice di Pace di CO, all'esito del proc. n. 4438/2018 R.G., depositata il 26.4.2022, accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dall'Avv. e revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
579/2018, emesso in data 31.05.2018 dal Giudice di Pace di CO;
2) condanna alla rifusione, in favore di parte appellante Avv. CP_1 Parte_1 delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 457,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA ed oltre euro 76,00 per CU e bollo per il primo grado ed in euro 852,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, oltre euro 174,00 per CU e bollo per il presente grado di giudizio.
CO, 8 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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