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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 20.05.2024, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente,
a seguito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1347/2022 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
660/2021 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. De Filippo Lucia ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2022, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., la parte ricorrente dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nell'ambito del procedimento a.t.p. Persona_1 nr. 660/2021 R.g., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata riconosciuta soggetto invalido nella misura del 67% .
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 24.06.2020, con
Pag. 1 di 4 condanna dell' a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, CP_1 diritti e onorari da attribuirsi al pagamento al procuratore antistatario. CP_ Regolare la notifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Pertanto, esaminata la relazione peritale depositata dal ctu nel procedimento ATP, lette le contestazioni di parte ricorrente contenute nell'atto di opposizione e vista la loro rilevanza anche alla luce della nuova documentazione medica, è stato nominato nuovamente il dott. , il quale ha così Per_1 provveduto ad una integrazione della perizia depositata in fase atp sulla base della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
Dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, lette le note di udienza, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 20.01.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 18.02.2022, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato 11.03.2022, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento del requisito per l'assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 24.06.2020 sino al 07.11.2023, data in cui, a seguito di presentazione di nuova domanda amministrativa per il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la diversa prestazione della pensione di inabilità, è stato riconosciuta in capo all'istante una percentuale di invalidità pari al 100% (cfr. note di trattazione scritta avv. De Filippo del 09.04.2025).
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati alla presente motivazione.
L'assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è
Pag. 2 di 4 stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge. Tale beneficio spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni (dal 2019).
Le infermità riscontrate dal ctu, sulla scorta di tutta la documentazione medica in atti nonché a seguito della sottoposizione della parte ricorrente a visita sono quelle risultanti dalla perizia.
Il consulente d'ufficio ha riscontrato che la parte ricorrente è affetta da “Carcinoma uroteliale vescicale papillare di basso grado di malignità, non infiltrante il corion e la muscolatura, trattato, nel 2020, mediante TURB nel
2020, con successiva TURB nel luglio 2023 per recidiva della predetta neoplasia, valutata di alto grado di malignità e, comunque, non infiltrante il corion e la muscolatura, allo stato in tratta- mento mediante instillazione endovescicale con
BCG in soggetto di anni 62, affetto da moderati esiti di pregressa (2017) frattura post-traumatica della clavicola sinistra trattata chirurgicamente e modeste note di nevrosi d'ansia”, e che le sue attuali condizioni di salute determinano una invalidità pari al 75%.
Il ctu ha evidenziato che vi è stata una evoluzione peggiorativa delle condizioni di salute della parte ricorrente in quanto, oltre alle patologie già accertate nel corso del procedimento ATP, è emersa un'altra condizione patologica di significativa rilevanza, nello specifico la recidiva del carcinoma uroteliale vescicale, responsabile di un progressivo aggravamento dello stato di salute complessivo della ricorrente.
La consulenza redatta dal consulente d'ufficio nel presente giudizio di opposizione, scevra da contraddizioni e caratterizzata da argomentazioni logiche tutte basate sulla documentazione sanitaria in atti e sulla visita sanitaria a cui è stata sottoposta la parte ricorrente, è condivisibile anche in punto di decorrenza della prestazione sanitaria richiesta.
A tal riguardo, il ctu ha ritenuto opportuno ancorare la data di decorrenza del requisito sanitario a decorrere da luglio 2023, epoca in cui è stato documentato l'aggravarsi delle patologie a cui è affetta parte ricorrente.
In punto di decorrenza della prestazione sanitaria riconosciuta, il consulente del Tribunale ha confermato le proprie risultanze mediche anche a seguito della valutazione delle osservazioni sollevate dal procuratore di parte ricorrente alla bozza peritale specificando, riproposte nei medesimi termini in sede di note di trattazione scritta per l'odierna udienza, affermando che: “in corso di raccolta anamnestica
l'istante ha lamentato semplicemente esiti di una vecchia frattura (febbr. 2017) a carico della clavicola sinistra, che comportano, allo stato, un moderato deficit funzionale equamente valutato in misura del 18%, a fronte del 30% tabellare che, inopinatamente, l'avv. De Filippo ritiene di poter attribuire! -sempre in corso di raccolta anamnestica il ricorrente nulla ha riferito nel merito della patologia spondilodiscoartrosica citata dall'avv. De Filippo, ed alla quale, peraltro si fa riferimento in un'unica certificazione del dicembre 2020, senza il conforto di alcuna indagine clinico-strumentale! Del resto l'esame del sig. non ha assolutamente posto in evidenza elementi tecnici di valutazione atti ad oggettivarne la sussistenza;
- Pt_1 davvero apodittica ed insostenibile, infine, la valutazione del 50% (!) che la procuratrice dell'istante attribuisce alle solo modeste note di nevrosi d'ansia del suo assistito. Si ribadisce pertanto, il convincimento che a far data dall'epoca della recidiva
Pag. 3 di 4 del carcinoma uroteliale vescicale di cui trattasi, vale a dire dal I luglio 2023, il complesso delle patologie riscontrate nel ricorrente riduca permanentemente la capacità di lavoro di quest'ultimo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, nella misura del 75%” (cfr. perizia in atti)
In definitiva, il ricorso in opposizione va parzialmente accolto e la parte ricorrente va considerata soggetto con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 75% con decorrenza dal 01.07.2023 fino al 07.11.2023.
Le spese del giudizio a.t.p. sono irripetibili atteso il deposito di idonea dichiarazione ex art. 152 disp.
Att. c.p.c.
Le spese del presente giudizio di opposizione, attesa la decorrenza del requisito sanitario successivamente sia alla data di presentazione della domanda amministrativa sia al deposito del presente ricorso in opposizione, sono interamente compensate tra le parti.
Le spese delle consulenze medico – legali, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara sussistente in capo a Parte_1 il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile (invalidità pari al 75%) con decorrenza dal 01.07.2023 fino al 07.11.2023;
2) dichiara le spese del giudizio a.t.p. irripetibili;
3) compensa interamente le spese del presente giudizio;
CP_
4) pone le spese delle consulenze tecniche, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 20.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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