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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5891 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4772/2021 posta in deliberazione all'udienza del 16/07/2025 ex art 127 ter c.p.c.
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. AZZARITO FRANCESCO;
E
( ) Controparte_1 C.F._2
( ) CP_2 C.F._3
Avv. FAIOLA FRANCA
E
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 935/2021 emessa dal Tribunale di Tivoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale era stata Parte_1 respinta la querela di falso – di cui infra -da lei proposta.
Si sono costituiti in giudizio e instando per il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello, come pure il Procuratore generale presso la corte di appello.
1 All'esito dell'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art1 27 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. La vicenda è stata così ricostruita nell'impugnata sentenza.
Con atto di citazione in riassunzione per querela di falso, a seguito di proposizione in via incidentale in sede di fronte alla Corte di Appello di Roma (R.G. n. 2337/2015) e di conseguente ordinanza di sospensione per consentire l'instaurazione del giudizio di falso, parte attrice chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la falsità della scrittura privata datata 13.3.2018, contestando la genuinità e la veridicità del contenuto del documento ovvero il riconoscimento di debito che la stessa avrebbe sottoscritto. A motivo della domanda, l'attrice adduceva: che il riempimento del documento era avvenuto absque pactis, essendo frutto di un riempimento interamente apocrifo in assenza di patti, che il reale debitore dell'importo vantato dagli odierni convenuti era il figlio degli odierni convenuti a cui l'attrice era legata da un rapporto di coniugio, e, infine, che la redazione con mezzi meccanici del documento presentava un eccessivo e anomalo distacco tra il testo e l'indicazione del luogo e della data nonché della sottoscrizione di parte attrice. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio gli odierni convenuti, eccependo l'inammissibilità della riassunzione per querela di falso per l'inesistenza della notifica della citazione in riassunzione e dell'inutile decorso del termine perentorio fissato dalla Corte di appello di Roma e, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda di querela di falso per difetto dei presupposti di legge necessari per l'introduzione del giudizio di falso ex artt. 221 ss c.p.c.; in ogni caso deducevano l'inidoneità dei mezzi di prova offerti dalla querelante a provare la falsità del documento, in particolare l'assenza di fatti gravi, precisi e concordanti (fatti noti) da cui desumere, per presunzione ex artt. 2727 e 2729 c.c., la prova dell'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco (fatto ignoto) e, inoltre, che la deduzione circa il rilascio dei fogli firmati in bianco fosse avvenuta in termini meramente probabilistici, anziché di certezza. Preliminarmente occorre osservare che non sussiste la lamentata inammissibilità considerata la regolare e tempestiva costituzione dei convenuti, i quali hanno peraltro provveduto a difendersi nel merito a seguito del rinnovo della notifica nulla. Quanto al merito giova ricordare che nel giudizio di falso la prova della falsità del documento impugnato, in applicazione del criterio di riparto dell'onere probatorio come sancito dall'art. 2697 c.c., grava sul querelante, la cui prova deve essere connotata dal carattere di univocità (Cass. sez. IV, 24.1.2019 n. 2126). Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio di questo Collegio, in disparte l'autografia della sottoscrizione, già accertata in sede di verificazione della scrittura, deve, dunque, valutarsi se le presunzioni di cui intende valersi l'attrice siano sufficienti ad assolvere l'onere probatorio e riguardo al fatto
2 che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito e riguardo al fatto che il riempimento sia avvenuto absque pactis. In altri termini, si tratta di stabilire se la circostanza che tra il testo stampato e la firma apposta vi sia un eccessivo ed anomalo distacco e se la circostanza che vi fosse un rapporto di coniugio tra la querelante ed il figlio dei convenuti possano essere considerati fatti idonei a dimostrare che i convenuti disponevano di almeno un foglio in bianco firmato da e che tale foglio è stato riempito formando un atto di Parte_1 riconoscimento di debito in suo nome, in assenza di qualunque accordo con la stessa. A tale interrogativo deve rispondersi negativamente. Invero, nessuna dimostrazione è stata data nemmeno della prima circostanza, ovvero che esistessero dei fogli firmati in bianco da Pt_1
e che questi fogli venissero messi a disposizione dei convenuti. Né sono state addotte
[...] circostanze ulteriori che anche in via presuntiva potessero consentire di ritenere che vi fosse una concreta prassi per l'attrice affidare al coniuge o ad altri dei fogli in bianco da lei sottoscritti, considerato altresì che tale prassi non appare nemmeno giustificata alla luce del ruolo ricoperto dalla querelante all'interno della società, considerato che l'attività faceva capo alla società di cui era amministratore unico il marito. Difatti, non può Parte_2 dirsi provato il fatto che l'odierna attrice abbia rilasciato all'ex marito fogli firmati in bianco né il fatto che l'ex marito abbia consegnato tali fogli agli odierni convenuti di talché questi o altri li abbiano riempiti con un contenuto avente ad oggetto la ricognizione di un debito. Ed infatti, pur essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio a una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (da ultimo Cass. sez. II, 12.2.2021n. 3692).
In altre parole, il fatto-base (o indizio), da cui risalire per presunzioni al fatto ignorato, a mente dell'art. 2727 c.c., non può essere a sua volta una presunzione (nel caso di specie, per le ragioni già esposte, nemmeno dotata dei requisiti legali di precisione, gravità e concordanza che devono governare il prudente apprezzamento del Giudice). Ciò comporterebbe, infatti, un eccessivo annacquamento dell'onere probatorio, dovendosi, in ogni caso, ponderare le probabilità che dal fatto base possano trarsi le conclusioni relative al fatto ignoto alla probabilità che il fatto base stesso si sia verificato sulla scorta di quanto desumibile da circostanze note. Pertanto, la querela di falso deve essere rigettata.
3 In particolare espone: “ La valutazione del materiale probatorio è effettuata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. Una simile discrezionalità, già in sé e per sé vincolata, incontra, talvolta, vincoli ancora più stringenti che sono diretti a ricondurre il giudicante entro le linee invalicabili di una data interpretazione (presunzioni legali assolute) o a restringere ulteriormente gli spazi di libertà (presunzioni legali semplici). Contrapposte a tali presunzioni si trovano le cosiddette presunzioni non previste dalla legge. Si tratta di presunzioni che, pertanto, operano ai fini probatori, non in forza dell'espresso richiamo del legislatore, ma in quanto al soggetto che procede alla valutazione dei fatti e delle prove, appaiono convincenti e degne di considerazione, ne deriva che, laddove le presunzioni in argomento, tradizionalmente considerate un quid minus rispetto a quelle legali e, a fortiori, rispetto alle prove dirette o rappresentative, risultino, gravi (persuasività, quindi resistenza alle obiezioni logiche), precise
(l'insuscettibilità di qualsiasi altra diversa interpretazione) e concordanti (unidirezionalità verso la medesima conclusione), il giudice ben potrà porle a fondamento della propria decisione. Quello eseguito dall'organo giurisdizionale - o che avrebbe dovuto eseguire nel caso de quo ma non è stato eseguito - è un ragionamento qualificato come inferenziale, in quanto si compone di due fasi: la prima induttiva (l'ermeneuta trae da una serie di casi conosciuti la regola che sembra regnarne la fenomenologia;
ragionamento che, criticato da in CP_3 ragione di una ontologica incapacità di offrire risultati assolutamente certi, potrebbe essere associato al modus cogitandi di e, la seconda, deduttiva (l'ermeneuta applica la Per_1 regola generale, così individuata, al caso speciale sottoposto al suo esame;
metodo di pensiero associabile al ragionamento di Aristotele). Il criterio che sostiene il procedimento inferenziale
è sempre lo stesso, quello dell'id quod plerumque accidit, ovvero quello che generalmente accade nel mondo reale. La violazione dei suddetti principi ermeneutici (come nel caso di specie) è sanzionata dalla Suprema Corte. Difatti, in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue
4 che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (cfr. Cassazione civile, sez. III,
Ordinanza 12/04/2018 n° 9059). Orbene, fatte queste doverose premesse, corre obbligo allo scrivente, al fine di dipanare la confusione creata ad arte dalle parti convenute, ripercorrere quali siano i fatti posti a fondamento delle reciproche ragioni: - credito Parte_1
CP_ vantato dalla sig.ra nei confronti dei sig.ri e fondato sulla qualità di Pt_1 CP_1 terzo datore di ipoteca a favore di questi ultimi;
- assenza di qualsivoglia prova di trasferimento CP_ di denaro dai sig.ri e alla sig.ra per un ingente importo pari ad €. CP_1 Pt_1
135.000,00 (importo presuntivamente riconosciuto dalla nel documento oggetto di Pt_1 querela di falso); - assenza di qualsivoglia prova in ordine alla presenza di motivazioni che giustificassero un trasferimento di danaro di tale portata (€. 135.000,00) dai sig.ri CP_1
CP_ e alla sig.ra - riconoscimento di debito della sig.ra nei confronti dei sig.ri Pt_1 Pt_1
CP_ e basato su di un foglio dattiloscritto con firma della sig.ra posizionata CP_1 Pt_1
“inusualmente” molto distante dall'ultima riga (assolutamente slegata dallo scritto); - riconoscimento di debito mai azionato per anni e mai pronunciato nell'atto di opposizione ma solo successivamente prodotto;
- assenza di qualsivoglia posizione debitoria in capo alla Pt_1 tale da giustificare un aiuto da parte degli allora suoceri ed oggi odierni appellati;
- presenza di numerose posizioni debitorie in capo al figlio degli appellati – Controparte_4 allora marito della appellante (i genitori aiutano la nuora che non ha debiti invece di aiutare il figlio che ne ha?); - assoluta fiducia (all'epoca) nei confronti dell'allora marito (figlio degli odierni appellati) tant'è che il medesimo si presentò innanzi al notaio rogante il mutuo (in favore degli appellati) come procuratore speciale della terza datrice di ipoteca (pag 3 Pt_1 atto notarile). Fu anche in tale occasione che la sig.ra firmò fogli in bianco Pt_1 consegnandoli al marito in quanto in degenza in ospedale per analisi per l'asportazione di un melanoma. - Riconoscimento di debito con firma Controparte_1 CP_2 della eccessivamente distante dal testo dattiloscritto ed oggetto di querela di falso. Alla Pt_1 luce di questa sintetica e riassuntiva esposizione dei fatti, al fine anche di non tediare l'Ill.mo
Collegio con il ripercorrere pedissequamente quanto già in atti, è di palmare evidenza come il
Giudice di prime cure abbia emesso una sentenza viziata sia sotto l'aspetto prettamente fattuale che sotto l'aspetto del procedimento logico deduttivo che ha portato il giudicante ad una statuizione sfavorevole alla odierna appellante.”
5
4. Osserva la Corte che nel giudizio di querela di falso l'onere della prova della falsità grava sul querelante, con la conseguenza che l'insufficiente della prova della falsità, in linea con le regole sull'onere della prova, non può che riverberare i propri effetti sulla domanda del querelante stesso determinandone il rigetto.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 2126/2019 “ Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”.
In realtà, come già evidenziato dal Tribunale e come questa Corte ribadisce richiamando la corretta motivazione della sentenza impugnata, il quadro indiziario non ha i requisiti di univocità, precisione e concordanza, indispensabili per ritenere non insufficiente la prova della falsità.
Com' è noto, infatti, nel caso di sottoscrizione di documento in bianco “absque pactis", il documento esce materialmente dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale.
In particolare, nella querela di falso per abusivo riempimento di fogli firmati absque pactis la mancanza di prova dell'esistenza di fogli firmati in bianco costituisce un dirimente elemento ostativo alla ricostruzione prospettata dall'appellante, nonché toglie univocità precisione e concordanza relativamente all'impianto indiziario e sostanzialmente ipotetico posto alla base della suddetta ricostruzione, in quanto ne fa venire meno un presupposto fondamentale del ragionamento inferenziale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in favore degli Parte_1 appellati che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art1 3 comma 1 quater T.U.115/2002.
6 Roma, 15.10.2025
IL PRESIDENTE EST
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 L'appellante si duole di una errata valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal tribunale .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4772/2021 posta in deliberazione all'udienza del 16/07/2025 ex art 127 ter c.p.c.
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. AZZARITO FRANCESCO;
E
( ) Controparte_1 C.F._2
( ) CP_2 C.F._3
Avv. FAIOLA FRANCA
E
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 935/2021 emessa dal Tribunale di Tivoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale era stata Parte_1 respinta la querela di falso – di cui infra -da lei proposta.
Si sono costituiti in giudizio e instando per il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello, come pure il Procuratore generale presso la corte di appello.
1 All'esito dell'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art1 27 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. La vicenda è stata così ricostruita nell'impugnata sentenza.
Con atto di citazione in riassunzione per querela di falso, a seguito di proposizione in via incidentale in sede di fronte alla Corte di Appello di Roma (R.G. n. 2337/2015) e di conseguente ordinanza di sospensione per consentire l'instaurazione del giudizio di falso, parte attrice chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la falsità della scrittura privata datata 13.3.2018, contestando la genuinità e la veridicità del contenuto del documento ovvero il riconoscimento di debito che la stessa avrebbe sottoscritto. A motivo della domanda, l'attrice adduceva: che il riempimento del documento era avvenuto absque pactis, essendo frutto di un riempimento interamente apocrifo in assenza di patti, che il reale debitore dell'importo vantato dagli odierni convenuti era il figlio degli odierni convenuti a cui l'attrice era legata da un rapporto di coniugio, e, infine, che la redazione con mezzi meccanici del documento presentava un eccessivo e anomalo distacco tra il testo e l'indicazione del luogo e della data nonché della sottoscrizione di parte attrice. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio gli odierni convenuti, eccependo l'inammissibilità della riassunzione per querela di falso per l'inesistenza della notifica della citazione in riassunzione e dell'inutile decorso del termine perentorio fissato dalla Corte di appello di Roma e, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda di querela di falso per difetto dei presupposti di legge necessari per l'introduzione del giudizio di falso ex artt. 221 ss c.p.c.; in ogni caso deducevano l'inidoneità dei mezzi di prova offerti dalla querelante a provare la falsità del documento, in particolare l'assenza di fatti gravi, precisi e concordanti (fatti noti) da cui desumere, per presunzione ex artt. 2727 e 2729 c.c., la prova dell'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco (fatto ignoto) e, inoltre, che la deduzione circa il rilascio dei fogli firmati in bianco fosse avvenuta in termini meramente probabilistici, anziché di certezza. Preliminarmente occorre osservare che non sussiste la lamentata inammissibilità considerata la regolare e tempestiva costituzione dei convenuti, i quali hanno peraltro provveduto a difendersi nel merito a seguito del rinnovo della notifica nulla. Quanto al merito giova ricordare che nel giudizio di falso la prova della falsità del documento impugnato, in applicazione del criterio di riparto dell'onere probatorio come sancito dall'art. 2697 c.c., grava sul querelante, la cui prova deve essere connotata dal carattere di univocità (Cass. sez. IV, 24.1.2019 n. 2126). Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio di questo Collegio, in disparte l'autografia della sottoscrizione, già accertata in sede di verificazione della scrittura, deve, dunque, valutarsi se le presunzioni di cui intende valersi l'attrice siano sufficienti ad assolvere l'onere probatorio e riguardo al fatto
2 che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito e riguardo al fatto che il riempimento sia avvenuto absque pactis. In altri termini, si tratta di stabilire se la circostanza che tra il testo stampato e la firma apposta vi sia un eccessivo ed anomalo distacco e se la circostanza che vi fosse un rapporto di coniugio tra la querelante ed il figlio dei convenuti possano essere considerati fatti idonei a dimostrare che i convenuti disponevano di almeno un foglio in bianco firmato da e che tale foglio è stato riempito formando un atto di Parte_1 riconoscimento di debito in suo nome, in assenza di qualunque accordo con la stessa. A tale interrogativo deve rispondersi negativamente. Invero, nessuna dimostrazione è stata data nemmeno della prima circostanza, ovvero che esistessero dei fogli firmati in bianco da Pt_1
e che questi fogli venissero messi a disposizione dei convenuti. Né sono state addotte
[...] circostanze ulteriori che anche in via presuntiva potessero consentire di ritenere che vi fosse una concreta prassi per l'attrice affidare al coniuge o ad altri dei fogli in bianco da lei sottoscritti, considerato altresì che tale prassi non appare nemmeno giustificata alla luce del ruolo ricoperto dalla querelante all'interno della società, considerato che l'attività faceva capo alla società di cui era amministratore unico il marito. Difatti, non può Parte_2 dirsi provato il fatto che l'odierna attrice abbia rilasciato all'ex marito fogli firmati in bianco né il fatto che l'ex marito abbia consegnato tali fogli agli odierni convenuti di talché questi o altri li abbiano riempiti con un contenuto avente ad oggetto la ricognizione di un debito. Ed infatti, pur essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio a una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (da ultimo Cass. sez. II, 12.2.2021n. 3692).
In altre parole, il fatto-base (o indizio), da cui risalire per presunzioni al fatto ignorato, a mente dell'art. 2727 c.c., non può essere a sua volta una presunzione (nel caso di specie, per le ragioni già esposte, nemmeno dotata dei requisiti legali di precisione, gravità e concordanza che devono governare il prudente apprezzamento del Giudice). Ciò comporterebbe, infatti, un eccessivo annacquamento dell'onere probatorio, dovendosi, in ogni caso, ponderare le probabilità che dal fatto base possano trarsi le conclusioni relative al fatto ignoto alla probabilità che il fatto base stesso si sia verificato sulla scorta di quanto desumibile da circostanze note. Pertanto, la querela di falso deve essere rigettata.
3 In particolare espone: “ La valutazione del materiale probatorio è effettuata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. Una simile discrezionalità, già in sé e per sé vincolata, incontra, talvolta, vincoli ancora più stringenti che sono diretti a ricondurre il giudicante entro le linee invalicabili di una data interpretazione (presunzioni legali assolute) o a restringere ulteriormente gli spazi di libertà (presunzioni legali semplici). Contrapposte a tali presunzioni si trovano le cosiddette presunzioni non previste dalla legge. Si tratta di presunzioni che, pertanto, operano ai fini probatori, non in forza dell'espresso richiamo del legislatore, ma in quanto al soggetto che procede alla valutazione dei fatti e delle prove, appaiono convincenti e degne di considerazione, ne deriva che, laddove le presunzioni in argomento, tradizionalmente considerate un quid minus rispetto a quelle legali e, a fortiori, rispetto alle prove dirette o rappresentative, risultino, gravi (persuasività, quindi resistenza alle obiezioni logiche), precise
(l'insuscettibilità di qualsiasi altra diversa interpretazione) e concordanti (unidirezionalità verso la medesima conclusione), il giudice ben potrà porle a fondamento della propria decisione. Quello eseguito dall'organo giurisdizionale - o che avrebbe dovuto eseguire nel caso de quo ma non è stato eseguito - è un ragionamento qualificato come inferenziale, in quanto si compone di due fasi: la prima induttiva (l'ermeneuta trae da una serie di casi conosciuti la regola che sembra regnarne la fenomenologia;
ragionamento che, criticato da in CP_3 ragione di una ontologica incapacità di offrire risultati assolutamente certi, potrebbe essere associato al modus cogitandi di e, la seconda, deduttiva (l'ermeneuta applica la Per_1 regola generale, così individuata, al caso speciale sottoposto al suo esame;
metodo di pensiero associabile al ragionamento di Aristotele). Il criterio che sostiene il procedimento inferenziale
è sempre lo stesso, quello dell'id quod plerumque accidit, ovvero quello che generalmente accade nel mondo reale. La violazione dei suddetti principi ermeneutici (come nel caso di specie) è sanzionata dalla Suprema Corte. Difatti, in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue
4 che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (cfr. Cassazione civile, sez. III,
Ordinanza 12/04/2018 n° 9059). Orbene, fatte queste doverose premesse, corre obbligo allo scrivente, al fine di dipanare la confusione creata ad arte dalle parti convenute, ripercorrere quali siano i fatti posti a fondamento delle reciproche ragioni: - credito Parte_1
CP_ vantato dalla sig.ra nei confronti dei sig.ri e fondato sulla qualità di Pt_1 CP_1 terzo datore di ipoteca a favore di questi ultimi;
- assenza di qualsivoglia prova di trasferimento CP_ di denaro dai sig.ri e alla sig.ra per un ingente importo pari ad €. CP_1 Pt_1
135.000,00 (importo presuntivamente riconosciuto dalla nel documento oggetto di Pt_1 querela di falso); - assenza di qualsivoglia prova in ordine alla presenza di motivazioni che giustificassero un trasferimento di danaro di tale portata (€. 135.000,00) dai sig.ri CP_1
CP_ e alla sig.ra - riconoscimento di debito della sig.ra nei confronti dei sig.ri Pt_1 Pt_1
CP_ e basato su di un foglio dattiloscritto con firma della sig.ra posizionata CP_1 Pt_1
“inusualmente” molto distante dall'ultima riga (assolutamente slegata dallo scritto); - riconoscimento di debito mai azionato per anni e mai pronunciato nell'atto di opposizione ma solo successivamente prodotto;
- assenza di qualsivoglia posizione debitoria in capo alla Pt_1 tale da giustificare un aiuto da parte degli allora suoceri ed oggi odierni appellati;
- presenza di numerose posizioni debitorie in capo al figlio degli appellati – Controparte_4 allora marito della appellante (i genitori aiutano la nuora che non ha debiti invece di aiutare il figlio che ne ha?); - assoluta fiducia (all'epoca) nei confronti dell'allora marito (figlio degli odierni appellati) tant'è che il medesimo si presentò innanzi al notaio rogante il mutuo (in favore degli appellati) come procuratore speciale della terza datrice di ipoteca (pag 3 Pt_1 atto notarile). Fu anche in tale occasione che la sig.ra firmò fogli in bianco Pt_1 consegnandoli al marito in quanto in degenza in ospedale per analisi per l'asportazione di un melanoma. - Riconoscimento di debito con firma Controparte_1 CP_2 della eccessivamente distante dal testo dattiloscritto ed oggetto di querela di falso. Alla Pt_1 luce di questa sintetica e riassuntiva esposizione dei fatti, al fine anche di non tediare l'Ill.mo
Collegio con il ripercorrere pedissequamente quanto già in atti, è di palmare evidenza come il
Giudice di prime cure abbia emesso una sentenza viziata sia sotto l'aspetto prettamente fattuale che sotto l'aspetto del procedimento logico deduttivo che ha portato il giudicante ad una statuizione sfavorevole alla odierna appellante.”
5
4. Osserva la Corte che nel giudizio di querela di falso l'onere della prova della falsità grava sul querelante, con la conseguenza che l'insufficiente della prova della falsità, in linea con le regole sull'onere della prova, non può che riverberare i propri effetti sulla domanda del querelante stesso determinandone il rigetto.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 2126/2019 “ Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”.
In realtà, come già evidenziato dal Tribunale e come questa Corte ribadisce richiamando la corretta motivazione della sentenza impugnata, il quadro indiziario non ha i requisiti di univocità, precisione e concordanza, indispensabili per ritenere non insufficiente la prova della falsità.
Com' è noto, infatti, nel caso di sottoscrizione di documento in bianco “absque pactis", il documento esce materialmente dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale.
In particolare, nella querela di falso per abusivo riempimento di fogli firmati absque pactis la mancanza di prova dell'esistenza di fogli firmati in bianco costituisce un dirimente elemento ostativo alla ricostruzione prospettata dall'appellante, nonché toglie univocità precisione e concordanza relativamente all'impianto indiziario e sostanzialmente ipotetico posto alla base della suddetta ricostruzione, in quanto ne fa venire meno un presupposto fondamentale del ragionamento inferenziale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in favore degli Parte_1 appellati che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art1 3 comma 1 quater T.U.115/2002.
6 Roma, 15.10.2025
IL PRESIDENTE EST
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 L'appellante si duole di una errata valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal tribunale .