CA
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai magistrati: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 41/2024 R.G., introdotta da
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Liana Serafino – appellante nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Antonio Cannarile appellato
OGGETTO e CONCLUSIONI: appello avverso la sentenza n.848/2023 del Tribunale di Brindisi pubblicata il 31.5.2023. Le parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e all'udienza del 4.2.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c..
MOTIVAZIONE
Il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1 emesso dal Tribunale di Brindisi n. 1367-2018, ottenuto dal dott. Pt_1
, geologo, recante l'ingiunzione al pagamento di euro 20.000 oltre
[...] accessori e spese. Il Comune opponente deduceva l'inefficacia della cessione del credito effettuata in favore del dalla Costruzioni CC Vincenzo srl, Pt_1 posta a base dell'ingiunzione, in quanto non accettata dall'ente e perché effettuata non con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
deduceva inoltre l'inesistenza del credito oggetto di cessione, in quanto il Comune aveva corrisposto l'intera somma spettante alla impresa cedente.
Istruita la causa, il Tribunale di Brindisi, con sentenza pubblicata il 31.5.23, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opposto al pagamento delle spese di lite. Il primo giudice, rigettate le eccezioni sollevate dal relative alla forma dell'atto di CP_1 cessione del credito, ha nel merito accertato la mancanza di prova che al
12/03/2014 (data dell'atto di cessione) la società CC vantasse nei confronti del il credito di euro 20.000,00 da essa ceduto al . Controparte_1 Pt_1
Inoltre, ha ritenuto mancante la prova della precisa entità del minor credito eventualmente vantato, alla data anzidetta, dalla medesima società nei confronti del In definitiva, l'opposto non aveva dimostrato l'esistenza CP_1 del credito azionato in via monitoria. Avverso la sentenza ha proposto appello articolando i Parte_1 motivi che di seguito verranno esposti. Il si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
** ** **
Con il primo motivo di appello l'impugnante deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt.115 e 116 cpc in quanto il Tribunale avrebbe commesso errori di percezione sul contenuto delle prove documentali e delle risultanze testimoniali;
ha dedotto inoltre l'errata interpretazione delle prove e la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. in tema di onere della prova.
A sostegno assume, in primo luogo, che il con l'atto Controparte_1 di opposizione ha formulato esclusivamente contestazioni in merito alla validità ed efficacia della intervenuta cessione del credito e della sua opponibilità al limitandosi a contestare genericamente il quantum CP_1 debeatur.
In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il credito è risultato provato sia attraverso la produzione documentale sia attraverso le prove testimoniali. Il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'opposizione stante l'assoluta carenza di contestazioni complete e specifiche supportate da elementi probatori idonei, “senza che possa valere alcuna inversione dell'onere probatorio a carico dell'opposto”.
Il motivo è infondato.
pag. 2/9 La prima censura, relativa alla mancata contestazione del credito azionato dal , è palesemente infondata in quanto risulta per tabulas che il Pt_1
, nel secondo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, Controparte_1 ha espressamente contestato l'esistenza del credito azionato dal . Si Pt_1 legge infatti a pag. 3 dell'atto di opposizione depositato il 15 gennaio 2019: “Il ricorso per decreto ingiuntivo è illegittimo, pretestuoso ed infondato: la somma di € 20.000 richiesta dal dr. non risulta affatto Parte_1 dovuta ed anzi è del tutto inesistenze. Al riguardo si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente comunale di ”. Segue, nello stesso CP_1 atto, la precisa deduzione sulla inesistenza del credito ceduto dalla società
CC al , con specifica indicazione del contratto di appalto intercorso Pt_1 tra la società medesima e il e dell'avvenuto adempimento delle CP_1 obbligazioni gravanti sull'Ente, corroborato attraverso la produzione dell'elenco mandati afferenti detto appalto, emessi dall'1.1.2000 al 31.12.18. Aveva quindi concluso il Comune opposto che “la società cedente … ha ceduto un credito che non aveva né vantava nei confronti del Comune di ”. CP_1
Parimenti infondata la seconda censura afferente la valutazione delle prove.
Assume l'appellante che il credito è provato sia attraverso la produzione documentale sia attraverso le prove testimoniali. Deduce in particolare che:
a) “nell'atto dirigenziale della Regione Puglia n.00746 rep. del 4/12/2013 si legge, nella elencazione delle spese approvate, la voce “spese per studio geologico e geotecnico Euro 20.000,00” e si quantifica in euro
64.079,26 la somma disponibile a favore del , Controparte_1 somma che è stata accreditata con mandato n. 18242 del 10/12/2013;
b) con determinazione n.748 del 12/12/2013 il - nel Controparte_1 premettere “vista la propria determinazione n.398 dell'08/08/2012 esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva definito: si approvava la contabilità finale e le risultanze del certificato di collaudo dei lavori di adeguamento e completamento del sistema di smaltimento delle acque piovane nel Comune di , eseguiti CP_1 dalla impresa con Controparte_2 sede in Lecce alla via Braccio Martello n.36 ammontanti a complessivi
Euro 2.119.803,70, si dava atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto Finale e certificato di collaudo, ammonta a Euro 2.119.803,70, deducendo i pagamenti già effettuati, pari a Euro 2.047.200,00, restava un residuo credito
pag. 3/9 liquidabile dell'impresa appaltatrice di Euro 72.603,70= oltre IVA;
di dare atto che la somma residua a credito dell' impresa, come innanzi determinato, di Euro 72.603,70= più IVA al 10% per un totale di Euro
79.864,07= è finanziata con contributo della Regione Puglia nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 e che le relative somme trovano imputazione sul cap. 1655 (…)” - così testualmente provvedeva:
”ritenuto di dover liquidare, alla predetta ditta, la somma complessiva di Euro 47.010,64 IVA compresa quale ulteriore acconto sulla fattura
n.01/a del 21/02/2012 approvato con la predetta determinazione, determina di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di liquidare come in effetti liquida, alla ditta
[...] con sede in Lecce alla via Controparte_2
Braccio Martello n.36 P.IVA la somma complessiva di P.IVA_2
Euro 47.010,65= IVA compresa, quale ulteriore acconto sulla fattura n.01/a del 21/02/2012 riguardante la contabilità finale e risultanze di collaudo dei lavori “adeguamento e completamente del sistema di smaltimento delle acque piovane nel Comune di ”; di CP_1 imputare la complessiva spesa di Euro 47.010,65= al Cap 1655 (…)”.
Sulla base di questi atti, l'appellante deduce che la Regione Puglia con la determina sub a) prendeva atto della spesa sostenuta dal Controparte_1 ammessa per quasi tutto l'importo a finanziamento regionale ad eccezione di uro 8.773,81 a carico del;
la Regione erogava quindi al Controparte_1
Comune, a saldo di tale finanziamento, la somma di euro 64.079,26; il
Comune stesso erogava all'Impresa CC la somma di euro 47.010,65 quale
“ulteriore acconto”. Ne consegue che, alla data della cessione del credito in favore del , l'impresa CC aveva ancora un credito da esigere, quanto Pt_1 meno pari ad euro 17.068,61, corrispondente alla differenza tra 64.079,26
(somma erogata dalla Regione al Comune) e 47.010,65 (somma pagata dal alla ditta CC). CP_1
Sostiene quindi l'appellante che la somma residua, rappresentata da questa differenza, corrisponde ad un credito in capo all'impresa appaltatrice e, poiché non sono stati emessi ulteriori mandati in favore di quest'ultima, detta somma è rimasta nella disponibilità del e coincide col credito o parte CP_1 del credito ceduto al dott. . Parte_1
Aggiunge l'appellante che le deposizioni testimoniali sono state interpretate in maniera erronea dal Tribunale, che ha ritenuto di addossare le eventuali incertezze ed imprecisioni dei dichiaranti a svantaggio del creditore pag. 4/9 , gravandolo di un onere probatorio che certamente non gli competeva, Pt_1 in violazione dei principi in tema di onere della prova.
Viene richiamata la deposizione della teste , la quale Testimone_1 ha dichiarato: “posso affermare che la ditta CC è stata quasi completamente pagata per i lavori svolti ad eccezione del saldo di una fattura di circa Euro 3,000,00 a fronte della quale manca il pagamento di Euro
3,000,00”. Da ciò si desume che, quanto meno alla data cessione del credito, l'impresa CC vantava un credito pari ad Euro 3,000,00. La teste ha aggiunto che “La fattura non ancora completamente saldata è la n.01/a del 21/02/2012. Non ricordo con quali mandati fu pagata la suddetta fattura ma esaminando il prospetto in mio possesso posso affermare che si tratta del mandato n.1408 dell'08/08/2012 di Euro 41.425= e il mandato n.2163 del
12/12/2012 di Euro 47,010,85...”.
Secondo la difesa, queste ultime affermazioni contrastano con le risultanze della deliberazione n.748 del 12/12/2012 adottata in seguito all'atto dirigenziale del 4/12/2013 della Regione Puglia con cui veniva liquidata con mandato del 10/10/2012 la somma di euro 64.079,26. Nella determinazione n.748 il dà atto che con precedente determinazione Controparte_1
n.398 dell'8/8/2012 era stata già liquidata la somma di euro 41,724,00, sempre in acconto alla fattura n.01/a del 21/02/2012, e nel contempo disponeva la liquidazione, con i fondi pervenuti dalla Regione con mandato n.18242 del 10/12/2012, della ulteriore somma di euro 47,010,65, iva compresa. Quindi, se il ha incassato dalla Regione euro Controparte_1
64,079,26 ed ha versato all'impresa CC la somma di euro 47.010,65, la differenza pari ad euro 17.068,61, rappresenta la maggior parte della somma ceduta al dott. . Pt_1
La doglianza è infondata e deve essere disattesa.
In sostanza, la difesa basa la propria tesi sulla somma erogata dalla
Regione con il mandato n.18242 del 10/12/2012 e pretende di rinvenire la prova della esistenza del credito nella differenza tra l'importo di euro
64,079,26, oggetto di tale mandato, e il pagamento di euro 47.010,65 effettuato alla ditta CC sull'ultima fattura relativa ai lavori appaltati.
Risultano corrette invece le conclusioni del primo giudice, perché basate sulla ricostruzione contabile effettuata dalla teste e sulla Tes_1 documentazione prodotta dal . La teste ha dichiarato che Controparte_1
l'ultima fattura emessa dall'impresa appaltatrice nei confronti del è la CP_1
pag. 5/9 n.01/a del 21/02/2012 e ha precisato che sulla base del prospetto dei mandati di pagamento del il pagamento della fattura in questione è stato CP_1 effettuato col mandato n.1408 dell' 08/08/2012 di euro 41.425 e col mandato
n.2163 del 12/12/2012 di euro 47,010,85.
Sulla correttezza di questa ricostruzione non vi sono dubbi alla luce della documentazione in atti. Infatti, dalla determinazione n.748 del di CP_1
si evince che con precedente determinazione n.398 dell'8/8/2012 CP_1 era stata già liquidata la somma di euro 41.724 in acconto sulla fattura n.01/A del 21/02/2012, e nel contempo, con la stessa determina n.748, veniva disposta la liquidazione, con i fondi pervenuti dalla Regione con mandato n.18242 del 10/12/2012, della ulteriore somma di euro 47.010,65.
Non vi è prova che, oltre alla fattura n.01/A del 21.2.12, l'impresa appaltatrice abbia emesso ulteriori fatture in relazione all'esecuzione dell'appalto. Solo in questa ipotesi potrebbe argomentarsi circa la sussistenza di un residuo credito dell'impresa nei confronti del insoluto e quindi CP_1 suscettibile di cessione. L'ultima fattura emessa risulta interamente pagata con i due mandati di pagamento n.1408 dell'8/8/2012 di Euro 41.425 e
n.2163 del 12/12/2012 di Euro 47,010,85 e non vi è pertanto modo di affermare che all'impresa fossero dovute altre somme.
L'assunto della difesa fa leva sulla somma erogata dalla Regione con il mandato n.18242 del 10/12/2012 per euro 64.079,26 e pretende di ricavare la prova della esistenza del credito dalla differenza tra questa somma e l'ultimo acconto pagato dal all'impresa CC, pari ad euro CP_1
47.010,65. Si tratta però di un argomento inconferente, in quanto mette in relazione tra loro due rapporti autonomi e distinti, quello di finanziamento tra la Regione e il e quello di appalto tra il e l'impresa CC. CP_1 CP_1
Risulta evidente che soltanto con riferimento a quest'ultimo rapporto sarebbe possibile verificare la sussistenza di ulteriori crediti in capo all'impresa in relazione all'esecuzione dell'appalto. Non può l'appaltatore accampare alcuna pretesa fondata sulle somme ottenute dall'ente appaltante sulla base di finanziamenti, contributi o somme ottenute ad altro titolo, essendo egli, rispetto a questi rapporti, totalmente estraneo. Nel caso di specie, peraltro,
l'appellante ha richiamato soltanto l'ultima tranche erogata dalla Regione
Puglia al , senza una compiuta ricostruzione dell'intero CP_1 CP_1 finanziamento regionale, per cui anche la differenza evidenziata nell'atto di gravame – tra mandato della Regione e somma pagata dal CP_1
pag. 6/9 all'impresa CC – rappresenta un dato frammentario, avulso dalla determinazione e destinazione dell'intero importo finanziato dalla Regione.
Risulta inconferente anche il dato desumibile dalla deposizione del teste
, il quale ha confermato che la ditta CC è stata quasi Tes_2 integralmente saldata residuando, a suo dire, un credito quanto meno pari ad euro 3.900. Il teste, anche se non ricorda in che data fu effettuato l'ultimo pagamento alla ditta CC, precisa che si trattò di un importo sempre finanziato dalla Regione Puglia e ammontante a circa Euro 47.000.
Il fatto che l'ultimo pagamento in favore della impresa sia stato effettuato utilizzando i fondi pervenuti dalla Regione, di cui al mandato n.18042 del
10/12/2012 in esecuzione dell'atto dirigenziale del 03/12/2012 n.746, non dimostra che l'intero importo erogato con tale mandato fosse destinato all'impresa appaltatrice, dal momento che si ignora quali somme siano state anticipate dal inoltre, risulta per tabulas che una quota CP_1 dell'intervento, oggetto dell'appalto, non era “coperto” dalla Regione, ma rimaneva a carico del Anche in questo si opera, da parte del teste, CP_1 un intreccio inappropriato tra il rapporto di finanziamento Regione-Comune e quello di appalto tra e Impresa CC. CP_1
Come evidenziato dal primo giudice (con motivazione puntuale ed esaustiva, alla quale si rinvia), risulta più precisa e attendibile la deposizione della teste (sopra richiamata), le cui affermazioni sono riscontrate Tes_1 dai dati desumibili dall'elenco dei mandati di pagamento esibito dal CP_1
Ne consegue che alla data della cessione del credito (12.3.2014) non vi è prova che la ditta CC vantasse un credito di euro 20.000 nei confronti del in ragione dell'esecuzione del contratto di appalto. Né vi è precisa CP_1 contezza di una somma minore, rimasta insoluta.
Anche la censura che lamenta una illegittima inversione dell'onere della prova risulta infondata, in quanto non vi è dubbio che chi asserisce di essere creditore di una somma deve innanzitutto provare l'esistenza del credito. Nella specie, il ha agito in via monitoria facendo valere nei confronti del Pt_1
non il proprio credito al corrispettivo per la consulenza geologica da CP_1 lui prestata per l'intervento oggetto dell'appalto (credito, questo, sorto nei confronti dell'impresa appaltatrice), ma il credito a lui ceduto dall'impresa
CC in relazione all'esecuzione dell'appalto medesimo. Ne discende che, a prescindere della sua posizione processuale nel giudizio di opposizione a pag. 7/9 decreto ingiuntivo, era un preciso onere del , in quanto cessionario, Pt_1 fornire la prova dell'esistenza del credito ceduto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta il regolamento delle spese processuali adottato dal Tribunale, poiché, in applicazione del principio della soccombenza, avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese del grado, in quanto le eccezioni sollevate da controparte di inefficacia ed illegittimità della intervenuta cessione sono state rigettate e quindi su tale punto il è risultato soccombente. CP_1
Anche questo motivo di doglianza deve essere disatteso.
L'art. 92 c.p.c. statuisce: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
Nella specie, non sussiste alcuno dei presupposti per compensare le spese, in quanto l'appellante è risultato soccombente sui motivi di merito inerenti alla domanda proposta. Il rigetto delle eccezioni relative alla forma della cessione del credito sollevate dalla parte opponente non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda (rappresentata nella specie dal credito azionato in via monitoria), la quale invece è stata rigettata integralmente. Né tale rigetto assume una valenza tale da integrare un giusto motivo atto a legittimare la compensazione, totale o parziale, delle spese legali, in quanto non risulta che la parte opponente abbia adottato posizioni difensive pretestuose, né la decisione sull'eccezione ha comportato un particolare impegno sul piano deduttivo e istruttorio (le prove assunte hanno riguardato esclusivamente il merito della pretesa fatta valere). Per queste ragioni, nella specie non si profila una soccombenza reciproca.
L'appello deve pertanto essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.848/2023 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 31.5.2023, proposto da nei Parte_1 confronti del , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna l'appellante a pagare al le spese del Controparte_1 grado, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo. Lecce, 4 marzo 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai magistrati: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 41/2024 R.G., introdotta da
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Liana Serafino – appellante nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Antonio Cannarile appellato
OGGETTO e CONCLUSIONI: appello avverso la sentenza n.848/2023 del Tribunale di Brindisi pubblicata il 31.5.2023. Le parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e all'udienza del 4.2.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c..
MOTIVAZIONE
Il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1 emesso dal Tribunale di Brindisi n. 1367-2018, ottenuto dal dott. Pt_1
, geologo, recante l'ingiunzione al pagamento di euro 20.000 oltre
[...] accessori e spese. Il Comune opponente deduceva l'inefficacia della cessione del credito effettuata in favore del dalla Costruzioni CC Vincenzo srl, Pt_1 posta a base dell'ingiunzione, in quanto non accettata dall'ente e perché effettuata non con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
deduceva inoltre l'inesistenza del credito oggetto di cessione, in quanto il Comune aveva corrisposto l'intera somma spettante alla impresa cedente.
Istruita la causa, il Tribunale di Brindisi, con sentenza pubblicata il 31.5.23, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opposto al pagamento delle spese di lite. Il primo giudice, rigettate le eccezioni sollevate dal relative alla forma dell'atto di CP_1 cessione del credito, ha nel merito accertato la mancanza di prova che al
12/03/2014 (data dell'atto di cessione) la società CC vantasse nei confronti del il credito di euro 20.000,00 da essa ceduto al . Controparte_1 Pt_1
Inoltre, ha ritenuto mancante la prova della precisa entità del minor credito eventualmente vantato, alla data anzidetta, dalla medesima società nei confronti del In definitiva, l'opposto non aveva dimostrato l'esistenza CP_1 del credito azionato in via monitoria. Avverso la sentenza ha proposto appello articolando i Parte_1 motivi che di seguito verranno esposti. Il si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
** ** **
Con il primo motivo di appello l'impugnante deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt.115 e 116 cpc in quanto il Tribunale avrebbe commesso errori di percezione sul contenuto delle prove documentali e delle risultanze testimoniali;
ha dedotto inoltre l'errata interpretazione delle prove e la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. in tema di onere della prova.
A sostegno assume, in primo luogo, che il con l'atto Controparte_1 di opposizione ha formulato esclusivamente contestazioni in merito alla validità ed efficacia della intervenuta cessione del credito e della sua opponibilità al limitandosi a contestare genericamente il quantum CP_1 debeatur.
In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il credito è risultato provato sia attraverso la produzione documentale sia attraverso le prove testimoniali. Il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'opposizione stante l'assoluta carenza di contestazioni complete e specifiche supportate da elementi probatori idonei, “senza che possa valere alcuna inversione dell'onere probatorio a carico dell'opposto”.
Il motivo è infondato.
pag. 2/9 La prima censura, relativa alla mancata contestazione del credito azionato dal , è palesemente infondata in quanto risulta per tabulas che il Pt_1
, nel secondo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, Controparte_1 ha espressamente contestato l'esistenza del credito azionato dal . Si Pt_1 legge infatti a pag. 3 dell'atto di opposizione depositato il 15 gennaio 2019: “Il ricorso per decreto ingiuntivo è illegittimo, pretestuoso ed infondato: la somma di € 20.000 richiesta dal dr. non risulta affatto Parte_1 dovuta ed anzi è del tutto inesistenze. Al riguardo si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente comunale di ”. Segue, nello stesso CP_1 atto, la precisa deduzione sulla inesistenza del credito ceduto dalla società
CC al , con specifica indicazione del contratto di appalto intercorso Pt_1 tra la società medesima e il e dell'avvenuto adempimento delle CP_1 obbligazioni gravanti sull'Ente, corroborato attraverso la produzione dell'elenco mandati afferenti detto appalto, emessi dall'1.1.2000 al 31.12.18. Aveva quindi concluso il Comune opposto che “la società cedente … ha ceduto un credito che non aveva né vantava nei confronti del Comune di ”. CP_1
Parimenti infondata la seconda censura afferente la valutazione delle prove.
Assume l'appellante che il credito è provato sia attraverso la produzione documentale sia attraverso le prove testimoniali. Deduce in particolare che:
a) “nell'atto dirigenziale della Regione Puglia n.00746 rep. del 4/12/2013 si legge, nella elencazione delle spese approvate, la voce “spese per studio geologico e geotecnico Euro 20.000,00” e si quantifica in euro
64.079,26 la somma disponibile a favore del , Controparte_1 somma che è stata accreditata con mandato n. 18242 del 10/12/2013;
b) con determinazione n.748 del 12/12/2013 il - nel Controparte_1 premettere “vista la propria determinazione n.398 dell'08/08/2012 esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva definito: si approvava la contabilità finale e le risultanze del certificato di collaudo dei lavori di adeguamento e completamento del sistema di smaltimento delle acque piovane nel Comune di , eseguiti CP_1 dalla impresa con Controparte_2 sede in Lecce alla via Braccio Martello n.36 ammontanti a complessivi
Euro 2.119.803,70, si dava atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto Finale e certificato di collaudo, ammonta a Euro 2.119.803,70, deducendo i pagamenti già effettuati, pari a Euro 2.047.200,00, restava un residuo credito
pag. 3/9 liquidabile dell'impresa appaltatrice di Euro 72.603,70= oltre IVA;
di dare atto che la somma residua a credito dell' impresa, come innanzi determinato, di Euro 72.603,70= più IVA al 10% per un totale di Euro
79.864,07= è finanziata con contributo della Regione Puglia nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 e che le relative somme trovano imputazione sul cap. 1655 (…)” - così testualmente provvedeva:
”ritenuto di dover liquidare, alla predetta ditta, la somma complessiva di Euro 47.010,64 IVA compresa quale ulteriore acconto sulla fattura
n.01/a del 21/02/2012 approvato con la predetta determinazione, determina di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di liquidare come in effetti liquida, alla ditta
[...] con sede in Lecce alla via Controparte_2
Braccio Martello n.36 P.IVA la somma complessiva di P.IVA_2
Euro 47.010,65= IVA compresa, quale ulteriore acconto sulla fattura n.01/a del 21/02/2012 riguardante la contabilità finale e risultanze di collaudo dei lavori “adeguamento e completamente del sistema di smaltimento delle acque piovane nel Comune di ”; di CP_1 imputare la complessiva spesa di Euro 47.010,65= al Cap 1655 (…)”.
Sulla base di questi atti, l'appellante deduce che la Regione Puglia con la determina sub a) prendeva atto della spesa sostenuta dal Controparte_1 ammessa per quasi tutto l'importo a finanziamento regionale ad eccezione di uro 8.773,81 a carico del;
la Regione erogava quindi al Controparte_1
Comune, a saldo di tale finanziamento, la somma di euro 64.079,26; il
Comune stesso erogava all'Impresa CC la somma di euro 47.010,65 quale
“ulteriore acconto”. Ne consegue che, alla data della cessione del credito in favore del , l'impresa CC aveva ancora un credito da esigere, quanto Pt_1 meno pari ad euro 17.068,61, corrispondente alla differenza tra 64.079,26
(somma erogata dalla Regione al Comune) e 47.010,65 (somma pagata dal alla ditta CC). CP_1
Sostiene quindi l'appellante che la somma residua, rappresentata da questa differenza, corrisponde ad un credito in capo all'impresa appaltatrice e, poiché non sono stati emessi ulteriori mandati in favore di quest'ultima, detta somma è rimasta nella disponibilità del e coincide col credito o parte CP_1 del credito ceduto al dott. . Parte_1
Aggiunge l'appellante che le deposizioni testimoniali sono state interpretate in maniera erronea dal Tribunale, che ha ritenuto di addossare le eventuali incertezze ed imprecisioni dei dichiaranti a svantaggio del creditore pag. 4/9 , gravandolo di un onere probatorio che certamente non gli competeva, Pt_1 in violazione dei principi in tema di onere della prova.
Viene richiamata la deposizione della teste , la quale Testimone_1 ha dichiarato: “posso affermare che la ditta CC è stata quasi completamente pagata per i lavori svolti ad eccezione del saldo di una fattura di circa Euro 3,000,00 a fronte della quale manca il pagamento di Euro
3,000,00”. Da ciò si desume che, quanto meno alla data cessione del credito, l'impresa CC vantava un credito pari ad Euro 3,000,00. La teste ha aggiunto che “La fattura non ancora completamente saldata è la n.01/a del 21/02/2012. Non ricordo con quali mandati fu pagata la suddetta fattura ma esaminando il prospetto in mio possesso posso affermare che si tratta del mandato n.1408 dell'08/08/2012 di Euro 41.425= e il mandato n.2163 del
12/12/2012 di Euro 47,010,85...”.
Secondo la difesa, queste ultime affermazioni contrastano con le risultanze della deliberazione n.748 del 12/12/2012 adottata in seguito all'atto dirigenziale del 4/12/2013 della Regione Puglia con cui veniva liquidata con mandato del 10/10/2012 la somma di euro 64.079,26. Nella determinazione n.748 il dà atto che con precedente determinazione Controparte_1
n.398 dell'8/8/2012 era stata già liquidata la somma di euro 41,724,00, sempre in acconto alla fattura n.01/a del 21/02/2012, e nel contempo disponeva la liquidazione, con i fondi pervenuti dalla Regione con mandato n.18242 del 10/12/2012, della ulteriore somma di euro 47,010,65, iva compresa. Quindi, se il ha incassato dalla Regione euro Controparte_1
64,079,26 ed ha versato all'impresa CC la somma di euro 47.010,65, la differenza pari ad euro 17.068,61, rappresenta la maggior parte della somma ceduta al dott. . Pt_1
La doglianza è infondata e deve essere disattesa.
In sostanza, la difesa basa la propria tesi sulla somma erogata dalla
Regione con il mandato n.18242 del 10/12/2012 e pretende di rinvenire la prova della esistenza del credito nella differenza tra l'importo di euro
64,079,26, oggetto di tale mandato, e il pagamento di euro 47.010,65 effettuato alla ditta CC sull'ultima fattura relativa ai lavori appaltati.
Risultano corrette invece le conclusioni del primo giudice, perché basate sulla ricostruzione contabile effettuata dalla teste e sulla Tes_1 documentazione prodotta dal . La teste ha dichiarato che Controparte_1
l'ultima fattura emessa dall'impresa appaltatrice nei confronti del è la CP_1
pag. 5/9 n.01/a del 21/02/2012 e ha precisato che sulla base del prospetto dei mandati di pagamento del il pagamento della fattura in questione è stato CP_1 effettuato col mandato n.1408 dell' 08/08/2012 di euro 41.425 e col mandato
n.2163 del 12/12/2012 di euro 47,010,85.
Sulla correttezza di questa ricostruzione non vi sono dubbi alla luce della documentazione in atti. Infatti, dalla determinazione n.748 del di CP_1
si evince che con precedente determinazione n.398 dell'8/8/2012 CP_1 era stata già liquidata la somma di euro 41.724 in acconto sulla fattura n.01/A del 21/02/2012, e nel contempo, con la stessa determina n.748, veniva disposta la liquidazione, con i fondi pervenuti dalla Regione con mandato n.18242 del 10/12/2012, della ulteriore somma di euro 47.010,65.
Non vi è prova che, oltre alla fattura n.01/A del 21.2.12, l'impresa appaltatrice abbia emesso ulteriori fatture in relazione all'esecuzione dell'appalto. Solo in questa ipotesi potrebbe argomentarsi circa la sussistenza di un residuo credito dell'impresa nei confronti del insoluto e quindi CP_1 suscettibile di cessione. L'ultima fattura emessa risulta interamente pagata con i due mandati di pagamento n.1408 dell'8/8/2012 di Euro 41.425 e
n.2163 del 12/12/2012 di Euro 47,010,85 e non vi è pertanto modo di affermare che all'impresa fossero dovute altre somme.
L'assunto della difesa fa leva sulla somma erogata dalla Regione con il mandato n.18242 del 10/12/2012 per euro 64.079,26 e pretende di ricavare la prova della esistenza del credito dalla differenza tra questa somma e l'ultimo acconto pagato dal all'impresa CC, pari ad euro CP_1
47.010,65. Si tratta però di un argomento inconferente, in quanto mette in relazione tra loro due rapporti autonomi e distinti, quello di finanziamento tra la Regione e il e quello di appalto tra il e l'impresa CC. CP_1 CP_1
Risulta evidente che soltanto con riferimento a quest'ultimo rapporto sarebbe possibile verificare la sussistenza di ulteriori crediti in capo all'impresa in relazione all'esecuzione dell'appalto. Non può l'appaltatore accampare alcuna pretesa fondata sulle somme ottenute dall'ente appaltante sulla base di finanziamenti, contributi o somme ottenute ad altro titolo, essendo egli, rispetto a questi rapporti, totalmente estraneo. Nel caso di specie, peraltro,
l'appellante ha richiamato soltanto l'ultima tranche erogata dalla Regione
Puglia al , senza una compiuta ricostruzione dell'intero CP_1 CP_1 finanziamento regionale, per cui anche la differenza evidenziata nell'atto di gravame – tra mandato della Regione e somma pagata dal CP_1
pag. 6/9 all'impresa CC – rappresenta un dato frammentario, avulso dalla determinazione e destinazione dell'intero importo finanziato dalla Regione.
Risulta inconferente anche il dato desumibile dalla deposizione del teste
, il quale ha confermato che la ditta CC è stata quasi Tes_2 integralmente saldata residuando, a suo dire, un credito quanto meno pari ad euro 3.900. Il teste, anche se non ricorda in che data fu effettuato l'ultimo pagamento alla ditta CC, precisa che si trattò di un importo sempre finanziato dalla Regione Puglia e ammontante a circa Euro 47.000.
Il fatto che l'ultimo pagamento in favore della impresa sia stato effettuato utilizzando i fondi pervenuti dalla Regione, di cui al mandato n.18042 del
10/12/2012 in esecuzione dell'atto dirigenziale del 03/12/2012 n.746, non dimostra che l'intero importo erogato con tale mandato fosse destinato all'impresa appaltatrice, dal momento che si ignora quali somme siano state anticipate dal inoltre, risulta per tabulas che una quota CP_1 dell'intervento, oggetto dell'appalto, non era “coperto” dalla Regione, ma rimaneva a carico del Anche in questo si opera, da parte del teste, CP_1 un intreccio inappropriato tra il rapporto di finanziamento Regione-Comune e quello di appalto tra e Impresa CC. CP_1
Come evidenziato dal primo giudice (con motivazione puntuale ed esaustiva, alla quale si rinvia), risulta più precisa e attendibile la deposizione della teste (sopra richiamata), le cui affermazioni sono riscontrate Tes_1 dai dati desumibili dall'elenco dei mandati di pagamento esibito dal CP_1
Ne consegue che alla data della cessione del credito (12.3.2014) non vi è prova che la ditta CC vantasse un credito di euro 20.000 nei confronti del in ragione dell'esecuzione del contratto di appalto. Né vi è precisa CP_1 contezza di una somma minore, rimasta insoluta.
Anche la censura che lamenta una illegittima inversione dell'onere della prova risulta infondata, in quanto non vi è dubbio che chi asserisce di essere creditore di una somma deve innanzitutto provare l'esistenza del credito. Nella specie, il ha agito in via monitoria facendo valere nei confronti del Pt_1
non il proprio credito al corrispettivo per la consulenza geologica da CP_1 lui prestata per l'intervento oggetto dell'appalto (credito, questo, sorto nei confronti dell'impresa appaltatrice), ma il credito a lui ceduto dall'impresa
CC in relazione all'esecuzione dell'appalto medesimo. Ne discende che, a prescindere della sua posizione processuale nel giudizio di opposizione a pag. 7/9 decreto ingiuntivo, era un preciso onere del , in quanto cessionario, Pt_1 fornire la prova dell'esistenza del credito ceduto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta il regolamento delle spese processuali adottato dal Tribunale, poiché, in applicazione del principio della soccombenza, avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese del grado, in quanto le eccezioni sollevate da controparte di inefficacia ed illegittimità della intervenuta cessione sono state rigettate e quindi su tale punto il è risultato soccombente. CP_1
Anche questo motivo di doglianza deve essere disatteso.
L'art. 92 c.p.c. statuisce: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
Nella specie, non sussiste alcuno dei presupposti per compensare le spese, in quanto l'appellante è risultato soccombente sui motivi di merito inerenti alla domanda proposta. Il rigetto delle eccezioni relative alla forma della cessione del credito sollevate dalla parte opponente non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda (rappresentata nella specie dal credito azionato in via monitoria), la quale invece è stata rigettata integralmente. Né tale rigetto assume una valenza tale da integrare un giusto motivo atto a legittimare la compensazione, totale o parziale, delle spese legali, in quanto non risulta che la parte opponente abbia adottato posizioni difensive pretestuose, né la decisione sull'eccezione ha comportato un particolare impegno sul piano deduttivo e istruttorio (le prove assunte hanno riguardato esclusivamente il merito della pretesa fatta valere). Per queste ragioni, nella specie non si profila una soccombenza reciproca.
L'appello deve pertanto essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.848/2023 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 31.5.2023, proposto da nei Parte_1 confronti del , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna l'appellante a pagare al le spese del Controparte_1 grado, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo. Lecce, 4 marzo 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 9/9