Articolo 2 della Legge 27 dicembre 1973, n. 852
Articolo 1Articolo 3
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15 gennaio 1974
Art. 2.
I lavoratori agricoli beneficiari dell'indennita' ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione hanno diritto di versare i contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, attraverso trattenute sulle indennita' predette da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione.
Le modalita' attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale con accordo diretto che dovra' prevedere il rimborso all'INPS delle spese incontrate per l'espletamento del servizio.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1974
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