Ordinanza cautelare 20 novembre 2019
Sentenza 16 novembre 2020
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31/01/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00780/2025REG.PROV.COLL.
N. 04509/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4509 del 2021, proposto da GE LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Macerata, via Velluti n. 19;
contro
Comune di San Ginesio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Marche, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 664/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Ginesio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini, nessuno comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams”.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - GE LI s.r.l. chiede l’annullamento o la riforma della sentenza del TAR per le Marche n.664/2020 del 16 novembre 2020, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
Detta sentenza
2 - Il Comune di San Ginesio, costituitosi in giudizio, argomenta la infondatezza del ricorso in appello, ma prima ancora ne eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse, avendo la controparte gravato la delibera di approvazione della variante urbanistica, e per carenza di legittimazione, non avendo l’appellante un interesse differenziato, in mancanza di ogni progetto di realizzazione del -solo descritto- possibile impianto di compostaggio.
3 – Le parti hanno poi ulteriormente argomentato le rispettive difese con un ripetuto scambio di memorie.
4 – le due eccezioni proposte dal Comune devono essere dichiarate inammissibili e comunque devono essere respinte: nella impugnata sentenza di primo grado –non fatta oggetto di appello incidentale- il TAR ha già espressamente affermato: “ Va premesso che la presente domanda è ammissibile, atteso che, seppure GE LI abbia impugnato la deliberazione di adozione di una variante urbanistica, l’interesse a ricorrere discende dal fatto che dal momento dell’adozione scattano, ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 34/1992, le misure di salvaguardia, il che impedisce alla ricorrente di coltivare proficuamente il progetto di realizzazione dell’impianto per cui è causa” . Tale capo della sentenza, anche a prescindere dalla mancanza di un appello incidentale, è senza dubbio condivisibile anche alla luce della consolidata giurisprudenza (per tutte, Adunanza Plenaria, 9 marzo 1983, n. 1).
L’interesse all’annullamento dell’adozione della variante è altresì confermato, nel caso di specie, dall’interesse ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dello stesso provvedimento, che ha assertivamente impedito alla società appellante di poter realizzare il proprio progetto economico, restando inteso che un tale progetto economico evidentemente differisce dal ben diverso progetto tecnico –cui si riferisce l’eccezione comunale- che l’impresa interessata è onerata di predisporre e presentare solo ai fini della realizzazione dell’impianto dopo aver acclarato l’idoneità dell’area di sedime.
La ulteriore circostanza, dedotta dal Comune con propria memoria, secondo cui l’appellante ha instaurato anche un ulteriore contenzioso, gravando la deliberazione consiliare di approvazione della variante per cui è causa n.38 del 28.11.2020 con ricorso al TAR per le Marche n.140/2021), a propria volta non sembra inficiare la originaria ammissibilità del ricorso in esame e del relativo appello, ma casomai la loro improcedibilità in caso di previa decisione di quel ricorso (eventualità che non si è peraltro verificata) ed oggi potrebbe, al contrario forse condurre a una facile dichiarazione di improcedibilità o di infondatezza di quel ricorso ove le relative censure siano interamente definite in senso negativo con la presente sentenza.
5 – Nel merito le censure dedotte con l’appello non sono fondate.
5.1 1 In particolare, con il primo motivo d’appello viene dedotta la “ Errata valutazione in ordine al primo e al secondo motivo di primo grado con cui era stata dedotto l’eccesso di potere per sviamento e per difetto di motivazione” . 1.1. Con il primo dei motivi proposti in primo grado, infatti, l’odierna appellante aveva dedotto un eccesso di potere per sviamento, in quanto l’Amministrazione Comunale di San Ginesio, a dispetto della dichiarata volontà di voler attuare le linee programmatiche di mandato in tema di gestione del territorio risalenti all’ottobre 2018, aveva adottato l’impugnata variante “ con l’unico e reale fine di impedire alla GE LI la realizzazione del proprio progetto ”. Con il secondo motivo, invece, era stato dedotto un difetto di motivazione, in quanto, trattandosi di variante destinata ad incidere su aree specifiche, l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto indicare puntualmente le ragioni per le quali, “ a distanza di pochissimi anni dall’approvazione della variante generale del 2013, le aree all’epoca destinate all’insediamento di industrie insalubri sono improvvisamente divenute inidonee allo scopo”.
5.1.1 – Secondo il Comune resistente, a fronte di un impianto mai effettivamente progettato le deliberazioni di G.C. n.71 e 72 del 22.6.2019 e la delibera consiliare n. 26/2019 avevano “ dato ampia contezza delle ragioni urbanistiche, ambientali e di gestione del territorio che hanno determinato le scelte operate”, richiamando peraltro la delibera di C.C.n.35/2018 le cui linee programmatiche erano state “ specificatamente approvate (…) quale consigliere comunale (…) anche dal legale o rappresentante della GE LI s.r.l.”.
Risulta pertanto per tabulas , evidenzia il Comune, una attenta attività istruttoria e di ricognizione del territorio, evidenziante che “ in prossimità di realtà sensibili e dei nuclei insediativi si trovano diversi insediamenti produttivi più o meno consolidati che rendono l’area di per sé già satura di attività che hanno un impatto non trascurabile sull’ambiente circostante ” giungendo pertanto, non irragionevolmente, alla decisione di “porre limite al consumo di suolo nel territorio rurale a favore di attività insalubri o nocive, come specificato nel modificato art.21 delle NTA del PRG”, escludendo l’insediamento di nuove attività classificate insalubri solo in specifiche zone all’interno dell’area agricola (per la legittimità di una tale decisione, Cons.Stato, IV, 13.7.2011 n.4243).
5.1.2 – In ogni caso, le scelte urbanistiche relative alla zonizzazione delle aree del territorio comunale sono rimesse al potere ampiamente discrezionale dell'Ente locale, rispetto, quale Ente esponenziale delle esigenze di vita della intera Comunità locale secondo un principio di rappresentanza democratica, alle quali le posizioni dei privati suscettibili di pregiudicare tali esigenze sono necessariamente recessive.
5.1.3 - Neppure necessitava una specifica motivazione sul punto (Ad. plen. n. 24/99), non potendosi ritenere che l’appellante fosse titolare di un legittimo affidamento alla conservazione della destinazione urbanistica dell’area appena acquistata, non avendo, tra l’altro, neppure mai prodotto alcun progetto a altro documento circa l’impianto che asseritamente avrebbe voluto realizzare.
5.2 – Con il secondo motivo d’appello si deduce la violazione dell’art. 15, comma 5, della Legge Regionale Marche n. 34/1992, il quale stabilisce che “ le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.”
Si afferma, infatti, che l’impugnata variante modificava la dotazione degli standard, in quanto si passava da quelli previsti nell’art. 5 del D.M. 1444/1968 per le zone D a quelli previsti nell’art. 4 del D.M. 1444/1968 per le zone E. 20. Per tale ragione con il sesto motivo di ricorso dedotto in primo grado era stata dedotta la violazione dell’art. 15 della L.R. 34/1992, in quanto il Comune avrebbe dovuto attivare il procedimento ordinario di cui all’art. 26 della medesima legge regionale. 5.2.1 – Secondo il Comune, il motivo è infondato in quanto nelle zone agricole viene consentita la realizzazione di industrie insalubri solo negli edifici esistenti, riportandosi a destinazione agricola le aree deputate a tale scopo che ad oggi risultano inedificate, mentre nella zona del PIP viene eliminato il comparto per l’insediamento delle industrie insalubri di 1°classe, mantenendo per tutti i lotti la possibilità di insediare attività insalubri di 1° o 2° classe dimostrando caso per caso, che ciò non rechi nocumento alla salute del vicinato.
Afferma pertanto il Comune che, come riconosciuto dalla Provincia di Macerata (ente vigilante), la variante in esame non incide sul dimensionamento globale, non aggrava la capacità insediativa ed edificatoria e non modifica la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard, riduce le previsioni di espansione delle aree edificabili (eliminazione zona D3) e non comporta consumo di nuovo suolo agricolo, risultando coerente al quadro degli strumenti della pianificazione sovraordinata.
5.2.2 – Alla stregua delle contrapposte deduzioni delle parti, risulta quindi l’esattezza della la considerazione del TAR secondo cui ” la variante qui contestata è sicuramente da inquadrare fra quelle c.d. minori di cui all’art. 15 della L.R. n. 34/1992, come del resto ha riconosciuto il Presidente della Provincia nel parere rilasciato ai sensi dell’art. 30, c.3 L.R. n. 34/1992. Infatti, con riguardo all’unico profilo contestato (ossia la asserita modifica degli standards urbanistici, legata alla diversa destinazione impressa alla proprietà), si osserva che anche in questo caso la norma di riferimento va interpretata nel senso che sono rilevanti solo modifiche in senso peggiorativo degli standards. Ma, in questo senso, non si può ritenere che la retrocessione di un’area edificabile in area agricola implichi un peggioramento complessivo degli standards, in quanto, se è vero che si ha una riduzione di alcuni standards (ad esempio, quelli relativi alle aree a parcheggio, non necessari nelle zone agricole - art.4 D.M.1444/1968, in relazione al precedente art. 3), è altrettanto vero che tale riduzione è conseguenza del fatto che quella parte del territorio non può più essere oggetto di trasformazione edilizia”.
6 – in conclusione, indipendentemente dal dibattito fra le parti circa pretesi contatti fra organi politici e rappresentanti dell’impresa ed indipendentemente dalla intervenuta archiviazione, da parte della Procura della Repubblica, della denuncia querela di parte appellante concernente i medesimi fatti, l’appello è non fondato, rientrando la zonizzazione proposta, che limita la realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività produttive insalubri, nell’ambito del legittimo svolgimento dell’ampia discrezionalità dell’ente territoriale nella organizzazione urbanistica del proprio territorio, e neppure emergendo concreti elementi volti a comprovare l’affermato sviamento di potere.
7 – L’appello deve essere quindi respinto.
8 - la novità e complessità delle questioni controverse giustifica tuttavia la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO