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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2873/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Il Tribunale di RA, nella persona del Giudice Onorario di Pace Dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2873/2020 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Ponzano n.18, elettivamente domiciliato in Firenze, via Cavour n. 106, presso lo studio dell'avvocato Francesco Zei del foro di Firenze ATTORE contro
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23 ed elettivamente domiciliata in
RA Viale della Repubblica n. 279 presso lo studio dell'Avvocato Giampaolo Vitiello
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Indennizzo da polizza infortuni
CONCLUSIONI
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte attrice, come da atto di citazione;
per parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di RA , con cui aveva stipulato, in data 02/07/2018, la polizza Controparte_1 assicurativa infortuni “ ” n. 142B7913, con decorrenza dal 10/07/2018, al fine di sentir CP_2 accolte le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di per i motivi di cui in Controparte_1 narrativa e per gli effetti 2. condannare a corrispondere al Sig. in Controparte_1 Parte_1 forza della polizza assicurativa di cui in atto, complessivi euro 14.999,19 (ovvero la diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia ad istruttoria espletata) quale ristoro dei danni dallo stesso patiti e patiendi per effetto del sinistro di cui è causa nonché per effetto dell'inadempimento contrattuale della convenuta, già considerato detratto l'importo (euro 800,00) corrisposto dalla convenuta ante causam, complessivo importo così costituito:
- euro 5.849,19 quale ristoro delle spese mediche sostenute a causa dell'infortunio, come in narrativa;
pagina 1 di 9 - euro 8.850,00 a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente;
- euro 1.100,00 a titolo di rimborso spese legali stragiudiziali.
Quanto sopra oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di competenze e spese legali, oltre IVA e CPA di legge.”.
1.1 L'attore ha esposto che in data 1.11.2018, durante un rapporto sessuale con la compagna, era caduto dal letto, restando incastrato con la gamba destra tra la rete e la struttura del letto, provocandosi così un infortunio al ginocchio, per il quale era stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso di RA, dal quale era stato dimesso con prognosi di 15 giorni.
A fronte di tale incidente aveva attivato la sua polizza infortunistica richiedendo l'apertura del sinistro presso l'agenzia di riferimento della . Controparte_1
Egli aveva effettuato il giorno successivo una risonanza magnetica che aveva evidenziato “la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco mediale del ginocchio destro a manico di secchio” ed era stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento e per il trattamento della lesione al menisco, con una prognosi di 30 giorni.
La visita medico legale aveva accertato la permanenza di postumi nella misura del 9%. Stanti le conseguenze lesive riportate aveva quantificato un indennizzo di € 8.850,00 che aveva chiesto a
[...] di corrispondere in suo favore in forza della polizza assicurativa stipulata. A seguito del CP_1 mancato riscontro della compagnia in sede stragiudiziale, parte attrice ha instaurato il procedimento di mediazione obbligatorio presso l'Organismo di Conciliazione di Firenze, alla quale però la convenuta non ha aderito.
aveva provveduto a liquidare l'importo di € 800,00 a favore del Sig. il quale Controparte_1 Pt_1 ha trattenuto tale somma in acconto del maggior avere.
In ragione di quanto esposto, il Sig. ha domandato l'accertamento dell'inadempimento Pt_1 contrattuale della compagnia e, conseguentemente, la condanna di questa al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro occorsogli, quantificati nella complessiva somma di €
14.999,19, comprensivi di ristoro per danno biologico da invalidità permanente (€ 8.850,00), rimborso delle spese mediche sostenute (€ 5.849,19), nonché il rimborso delle spese legali stragiudiziali e per l'attivazione del procedimento di mediazione, alla quale parte convenuta non ha partecipato (€ 1.100,00).
2. si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, contestando la Controparte_1 dinamica dei fatti così come riferita dall'attore ed osservando che le lesioni lamentate non potevano considerarsi in rapporto di derivazione causale con il fatto occorso il 1.11.2018, a causa del quadro clinico preesistente. La compagnia aveva disposto l'esecuzione di una consulenza radiologica, all'esito della quale il medico incaricato aveva rilevato quanto segue:
La RM esaminata evidenzia alterazioni a carico del legamento crociato anteriore e del menisco mediale. Le alterazioni a carico del legamento crociato anteriore risultano costituite da una struttura completa in esiti stabilizzati, in assenza di elementi diretti ed indiretti di una rottura in fase acuta o recente e pertanto da ritenersi antecedente all'evento infortunistico in oggetto.”
Sulla base delle risultanze mediche la convenuta ha ritenuto che la lamentata rottura del legamento crociato anteriore non era casualmente riconducibile al fatto denunciato. pagina 2 di 9 Con riferimento alla lesione meniscale ha dedotto che questa, pur potendo derivare da un evento improvviso (quindi acuto), si era prodotta su una preesistente rottura meniscale composta, circostanza che, dal punto di vista della causalità unica ed esclusiva, giustificava la non indennizzabilità.
Parte convenuta aveva comunque inviato all'attore, ai soli fini transattivi, la somma di € 800,00, ritenuta pienamente satisfattiva alla luce degli esiti della visita presso il medico fiduciario della compagnia ed in virtù delle clausole contrattuali che limitano e/o escludono l'operatività della polizza nel caso in esame.
ha affermato che la difesa del Sig. non aveva fornito la prova rigorosa del nesso Controparte_1 Pt_1 causale tra i danni lamentati e il fatto denunciato, non essendo sufficiente l'allegazione di una perizia medico-legale di parte e delle spese mediche sostenute. Ha poi genericamente indicato che l'attore avrebbe tenuto una condotta imprudente, incidente sull'entità dell'asserita lesione ex art. 1227 c.c., per aver compiuto movimenti incompatibili con le condizioni di chi è affetto da rottura del legamento crociato.
Nello specifico la compagnia assicurativa ha eccepito la non operatività della polizza “Fortuna 2.0” richiamando la clausola prevista nel relativo contratto secondo cui “L'Assicurazione non è operante per le Invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell'Assicurazione nonché per quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti”. Ha inoltre richiamato, in via d'eccezione, la clausola limitativa della garanzia che prevede contrattualmente una “franchigia del 3% in relazione alla invalidità permanente da infortunio”, così come la franchigia di € 150,00 per le spese di cura, nonché la clausola secondo la quale “Sono escluse dal rimborso le spese per l'acquisto degli apparecchi protesici in genere”.
Ha contestato infine la debenza di quanto richiesto da parte attrice quale ristoro delle spese legali stragiudiziali sostenute dal Sig. per l'assistenza stragiudiziale resa in suo favore per la fase di Pt_1 trattazione stragiudiziale del sinistro, sia per la procedura di mediazione obbligatoria.
La convenuta ha pertanto concluso chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea, ritenuta satisfattiva la somma già versata di € 800,00, con vittoria di spese.
3. La causa è stata istruita mediante la prova testimoniale ammessa a seguito delle richieste formulate nell'udienza celebrata in forma cartolare del 6.7.2021. All'esito dello sfogo della prova orale, è stata accolta la richiesta di CTU medico-legale formulata da parte attrice.
Respinta la richiesta di rinnovazione della CTU, avanzata dall'attore, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate a verbale di udienza del 23.09.2024, assegnando i termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
4. La domanda di parte attrice merita accoglimento nei termini che seguono. L'episodio che ha causato le lesioni di cui ha domandato l'indennizzo è stato descritto nel corso dell'istruttoria. Pt_1
La testimone escussa, compagna dell'attore, ha riferito che in data 01/11/2018 si era Parte_1 infortunato ad un ginocchio durante un rapporto sessuale nel corso del quale era caduto dal letto, rimanendo incastrato con la gamba destra tra la rete e la struttura del letto.
Le modalità dell'evento occorso non hanno trovato contestazioni e devono ritenersi pertanto effettivamente avvenute. pagina 3 di 9 Anche l'attore nella visita espletata dal CTU ha ribadito la dinamica dichiarando : il I novembre 2018 di notte verso le ore 01.00-02.00 mi trovavo in casa, stavo avendo un rapporto sessuale con la mia ragazza ed il ginocchio destro è rimasto incastrato tra il materasso ed il bordo del letto, ho effettuato una rotazione ed ho sentito crack … ho dovuto chiamare l'ambulanza”
La controversia si è appuntata sulle conseguenze derivate dall'infortunio e sulla possibile indennizzabilità dei postumi derivati.
La polizza emessa da Zurich Assicurazioni in data 2.7.2018 con decorrenza dal 10.7.2018 aveva ad oggetto l'assicurazione delle conseguenze degli infortuni occorsi nello svolgimento delle attività professionali dichiarate nella polizza e nello svolgimento di ogni altra attività senza carattere di professionalità. Ai sensi delle condizioni generali è però esclusa l'operatività dell'assicurazione per le
Invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell'Assicurazione nonché per quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti della persona assicurata.
Con riferimento alla garanzia infortuni l'indennizzo è corrisposto dalla compagnia per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio denunciato. Anche in questa parte è stabilito che laddove l'Infortunio colpisca una persona che non è fisicamente integra o sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Analoga regolamentazione riguarda la garanzia invalidità permanente, per effetto della quale la compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette causate dalla singola malattia denunciata, con esclusione di indennizzo per il maggior pregiudizio, derivante da condizioni menomative coesistenti che abbiano interessato la parte affetta da altre patologie .
5. Alla luce delle condizioni contenute nel contratto stipulato tra le parti e stante la contestazione sulla natura dei postumi derivati e sulla loro indennizzabilità ai sensi della disciplina convenuta si è rivelato necessario disporre CTU medico legale sui seguenti quesiti:
“ Descriva ( il CTU) le lesioni riportate dalla parte lesa nel sinistro oggetto di causa, ne indichi le cause e/o la compatibilità con gli eventi denunciati, i trattamenti praticati, lo stato attuale delle lesioni e la loro presumibile evoluzione;
- tenuto conto degli eventuali precedenti che abbiano in qualunque modo concorso a cagionare una diminuzione dell'integrità psico-fisica della parte ed avuto riguardo al contratto di polizza in atti, determini la durata dell'inabilità temporanea, assoluta e parziale, precisi se sussistono esiti di carattere permanente ed il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psicofisica, valutando
a tal fine anche le eventuali ripercussioni sulla vita di relazione e sulla capacità lavorativa generica, indicando altresì se lo stato della parte sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
- nel caso sussistano esiti di carattere permanente, dica se essi siano tali da incidere sulla capacità produttiva della parte e li valuti percentualmente;
a tal fine tenga presente l'effettiva attività esercitata, nonché quelle diverse con essa compatibili e coerenti, avuto riguardo all'età della parte stessa e alle sue condizioni psicofisiche e attitudini professionali;
- indichi, infine, l'ammontare delle spese mediche che fu necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali.”
Il medico legale nominato, esaminando la documentazione, aveva verificato che la parte, a causa dell'evento, aveva subito un trauma al ginocchio destro che aveva comportato un improvviso blocco e pagina 4 di 9 che a causa del dolore ingravescente si era recato a mezzo ambulanza presso il Pronto Soccorso
Ospedale S. Stefano di RA. La visita ivi svolta aveva riscontrato blocco articolare in assenza di versamento, mentre l'esame radiografico eseguito era risultato negativo per fratture.
La diagnosi fu quella di dolore al ginocchio destro mentre la prognosi formulata fu di 15 giorni.
La risonanza magnetica eseguita il 2.11.2018 al ginocchio destro non aveva evidenziato alterazioni dei capi articolari ed aveva rilevato che la rotula era in asse rispetto alla troclea femorale con segni di iperpressione esterna e un po' più bassa che di norma. La cartilagine articolare era regolarmente rappresentata e nessuna evidenza era stata rinvenuta al legamento crociato posteriore. In quella sede il legamento crociato anteriore non era stato visualizzato nella sua sede anatomica in rapporto a pregressa lesione, “ribaltato nella gola”.
Era stata però evidenziata al corno posteriore del menisco interno stria di alterato segnale che affiora sulla limitante articolare in rapporto a lesione. Alterazioni degenerative erano state rinvenute anche nel corno anteriore del menisco esterno per fenomeni di fissurazione slaminamento.
Era stato riscontrato un versamento articolare di discreta entità senza significativa distensione delle borse mucose.
Il 3.11.2018 aveva eseguito in nuovo accesso al Pronto Soccorso a causa del dolore al ginocchio. Il Pt_1 medico che lo aveva visitato aveva fatto riferimento alla RM eseguita dal paziente. La lettura della risonanza magnetica aveva rilevato una rottura del crociato anteriore ed una verosimile lesione del menisco mediale ginocchio destro a manico di secchio.
Era stato evidenziato ginocchio destro tumefatto e dolente seppure non bloccato, ma non visitabile per valutare l'entità delle lesioni del LCA peraltro senza trauma efficiente. La diagnosi era stata lesione menisco mediale ginocchio con sospetta lesione LCA. Era stata prescritta la prosecuzione della borsa del ghiaccio per 7 giorni + fans al bisogno ed era stata indicata una prognosi ulteriore di 20 giorni.
Il 12.11.2018 dopo altra visita ortopedica presso Ortopedia ospedale S. Stefano di RA per lesione
LCA con sospetto menisco mediale ginocchio ed esaminata la RM ginocchio era stato consigliato intervento chirurgico artroscopia e plastica LCA.
L'intervento chirurgico era stato effettuato il 23.1.2019. Nell'occasione fu repertata lesione completa del legamento crociato anteriore e lesione a manico di secchio del menisco mediale che fu bonificata mediante strumenti motorizzati. Fino all'intervento il paziente aveva indossato un tutore stabilizzatore del ginocchio.
Il 24.01.2019 l'attore fu dimesso con diagnosi di “Lesione crociato anteriore e lesione a manico di secchio ginocchio destro”; egli era stato operato il 23.01.2019 per ricostruzione legamento crociato, meniscectomia selettiva menisco mediale ed aveva avuto una prognosi 30 giorni .
La visita di controllo del 13.03.2019 aveva rilevato recupero completo del ROM, recupero muscolare e l'assenza di sintomi soggettivi. Il medico aveva prescritto la prosecuzione di fisioterapia e programmato visita di controllo a 6 mesi dall'intervento con RMN di controllo eseguita. Il paziente risultava clinicamente guarito con postumi clinici stabili da valutare in altra sede.
Il CTU ha annotato altre due visite di controllo. Il 9.7.2019, dopo circa 6 mesi dall'intervento di ricostruzione LCA e di rimozione manico di secchio manico era stata esaminata la risonanza eseguita il
2.07.2019 la quale mostrava i normali esiti della chirurgia e non aveva evidenziato problematiche al pagina 5 di 9 menisco interno eccetto gli esiti della meniscectomia. A fronte degli episodi di blocco articolare riferiti dal paziente il medico aveva manifestato perplessità sui sintomi narrati in quanto il menisco era stato tolto in maniera quasi radicale e non erano visibili frammenti in risonanza;
quindi aveva stabilito una rivalutazione del quadro sintomatologico.
Nell'ambito dell'accertamento svolto il CTU, viste le opposte posizioni dei CTP, aveva ritenuto necessario richiedere le immagini della RM del 02.11.2018 e del 02.07.2019 e nominare all'uopo specialista in radiologia per procedere ad una rilettura delle stesse.
L'ausiliario radiologo ha consegnato le proprie considerazioni sugli esami di risonanza magnetica del ginocchio destro effettuati dal Sig. in data 2/11/2018 e 2/07/2019, al fine di valutare Parte_1 eventuale correlazione tra reperti radiologici riscontrati e l'evento traumatico denunciato, occorso in data 1/11/2018.
Con riferimento alla prima risonanza del 2 novembre 2018 (eseguita un giorno dopo il sinistro)
l'ausiliario ha verificato che, pur essendo la qualità dell'esame non ottimale, i rapporti articolari dei capi ossei in esame si presentavano congrui senza alterazioni morfologiche e senza edema della spongiosa ossea, fatto salvo per una tenue e sfumata area di iperintensità nella sequenza con soppressione del grasso a carico del versante laterale dell'epifisi tibiale. Aveva rilevato che la rotula era in asse ma con iniziali segni di iperpressione esterna. L'esame non consentiva di visualizzare nella sua sede anatomica il legamento crociato anteriore, che appariva irriconoscibile al III superiore e presentava aspetto retratto in relazione a pregressa lesione completa, mentre quello posteriore ed il legamento collaterale mediale si presentavano nei limiti. Il legamento collaterale aveva un aspetto deteso ed appariva lievemente tumefatto ed iperintenso in relazione alla presenza di edema.
I reperti evidenziati erano correlabili a fenomeni distrattivi non ulteriormente quantificabili a causa della presenza del suddetto edema stesso. Egli aveva però notato marcati e diffusi segni degenerativi a carico del menisco interno, in particolare a livello del corpo-corno posteriore con interessamento delle limitanti articolari da riferirsi a lesione fratturativa completa “a manico di secchio” ed alterazioni degenerative anche al passaggio corpo-corno anteriore del menisco esterno in quadro di iniziale meniscosi.
La RM del 2 luglio 2019, eseguita a distanza di 8 mesi dal sinistro, era stata giudicata di buona qualità.
L'ausiliario ha indicato che erano conservati i rapporti articolari dei segmenti ossei in esame, che la rotula era in asse con iniziali segni di iperpressione esterna. Il tecnico ha rilevato iniziali segni di sofferenza condrale femoro-tibiale a carico del compartimento mediale e la presenza di artefatti paramagnetici a significato post-chirurgico in esiti di ricostruzione del legamento crociato anteriore con tunnellizzazione femoro-tibiale. Ha constatato che il neoligamento crociato anteriore appariva normoinserito e che erano posti nei limiti il legamento crociato posteriore e il legamento collaterale mediale. Era presente una piccola area di tenue iperintensità al III prossimale del legamento collaterale esterno che in tale sede appare moderatamente ispessito ma con profilo conservato e margini netti. Era verificabile una lieve falda di versamento articolare, localizzato prevalentemente nel recesso sovra-rotuleo. Inoltre ha individuato alterazioni degenerative a carico del corpo-corno anteriore del menisco esterno con associata millimetrica formazione di natura cistico-pseudocistica.
pagina 6 di 9 Nei limiti si presentava il tendine rotuleo eccetto per focale alterazione di segnale ed irregolarità dei profili all'inserzione prossimale sul versante esterno da correlare agli esiti dell'intervento chirurgico.
6. Le evidenze analizzate hanno condotto l'ausiliario a concludere che, già all'esame eseguito in data
2/11/2018, tramite il quale era stata accertata la rottura completa del legamento crociato anteriore, vi fosse una lesione preesistente al trauma denunciato. Ha ritenuto che la lesione fratturativa a manico di secchio del menisco interno era insorta su un quadro avanzato di degenerazione meniscale (presente, ancorché di minore entità, anche a carico del menisco esterno).
Di talché il trauma che aveva comportato la lesione fratturativa aveva inciso su un quadro già compromesso e tale condizione comportava che la componente meta-traumatica doveva essere considerata di natura concausale nella determinazione della lesione fratturativa.
Diversamente le alterazioni morfostrutturali e di segnale a carico del III superiore del legamento collaterale laterale per fenomeni distrattivi erano correlabili cronologicamente al trauma denunciato.
7. Dall'excursus della vicenda lesiva sopra riportata il CTU ha tratto le seguenti considerazioni:
- trattandosi di una polizza privata infortuni l'indennizzabilità implica che la lesione debba essere diretta ed esclusiva conseguenza dell'infortunio in quanto sono escluse le concause d'infortunio, le concause di lesione e di menomazione, quindi le preesistenze;
- la rottura completa del legamento crociato anteriore, che appare retratto e “ribaltato” nella gola intercondiloidea, in assenza di edema del legamento stesso, di versamento peri-ligamentoso e di altri segni flogistici a carico delle parti molli della troclea femorale, è stata ritenuta preesistente al trauma denunciato;
- la lesione fratturativa a manico di secchio del menisco interno, seppur di non sicura datazione risulta insorta su un quadro avanzato di degenerazione meniscale, pertanto la componente meta-traumatica deve essere considerata di natura concausale nella determinazione della lesione fratturativa;
- il trauma contusivo del piatto tibiale esterno menzionato dal CT dell'attore non è causalmente collegato all'evento descritto dal ciò in quanto la dinamica riferita da quest'ultimo (“ stavo Pt_1 avendo un rapporto sessuale con la mia ragazza ed il ginocchio destro è rimasto incastrato tra il materasso ed il bordo del letto, ho effettuato una rotazione ed ho sentito crack …”) porta ad escludere un trauma contusivo che invece può verificarsi in seguito ad un movimento errato/brusco che porta il ginocchio a battere fortemente contro una superficie dura;
- non essendo stato riferito un urto contro una superficie dura non poteva essere ravvisabile un trauma contusivo del piatto tibiale esterno ;
- il trauma distorsivo di grado medio del legamento collaterale esterno è stato verificato, come indicato dal consulente radiologo, ma è correlato ad una iperestensione delle fibre e non è stato più riscontrato durante l'intervento chirurgico;
pertanto non era suscettibile di trattamento chirurgico.
Sulla base dell'accertamento medico eseguito il CTU ha riconosciuto l'infortunio ma ha ritenuto che da esso fosse derivato esclusivamente un trauma distorsivo di grado lieve del legamento collaterale, uno stiramento del legamento stesso che non aveva prodotto la rottura di nessuna fibra, visto che al tavolo operatorio era stato indicato indenne.
L'infortunio ha comportato ad avviso del CTU solo un periodo di inabilità temporanea per complessivi
30 (trenta) giorni di cui 10 (dieci) giorni di inabilità temporanea assoluta ed ulteriori 20 (venti) giorni pagina 7 di 9 di inabilità temporanea al 50%, senza postumi conseguenti che possano essere riconoscibili. Le spese ritenute congrue riconosciute dal CTU ammontano ad € 696,48.
Le conclusioni raggiunte dal CTU risultano ben argomentate, sorrette da un'approfondita disamina di documentazione medica costituita da cartella clinica, dall'analisi di relazioni mediche e di esami specialistici. Rispetto a quest'ultimo profilo, che si è rivelato determinante, il CTU si è avvalso di ausiliario radiologo che ha fornito il suo parere tecnico indispensabile per la lettura delle risonanze magnetiche che aveva eseguito l'attore.
Inoltre non va trascurata la dinamica riferita dall'attore che è risultata compatibile solo con un trauma distorsivo di grado lieve del legamento collaterale, con uno stiramento del legamento stesso che non ha prodotto la rottura di nessuna fibra, dato che nessuna evidenza fratturativa era stata ravvisata sul tavolo operatorio.
Le altre lesioni riscontrate del menisco e del legamento crociato anteriore non sono indennizzabili ai sensi della polizza stipulata in quanto fin dal 2.11.2018 (giorno immediatamente successivo all'evento) la prima risonanza magnetica eseguita aveva ravvisato una degenerazione del tessuto meniscale, manifestazione questa che è legata all'invecchiamento del tessuto (.. al corno posteriore del menisco interno stria di alterato segnale che affiora sulla limitante articolare in rapporto a lesione.
Alterazioni degenerative erano state rinvenute anche nel corno anteriore del menisco esterno per fenomeni di fissurazione slaminamento).
L'accertamento condotto in corso di causa non consente pertanto di accogliere la domanda nei termini indicati nell'atto di citazione e nella quantificazione ivi operata.
In materia di assicurazione contro i danni, alla quale può essere ricondotta la presente controversia, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera. E' pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n.
17; Cass., 4/3/1978, n. 1081). In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697
c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, 4426). .
Nella vicenda in esame l'attore non ha dimostrato che le conseguenze derivate dall'infortunio siano esclusivamente derivate dall'infortunio a lui occorso attesa la presenza di un quadro preesistente di degenerazione legata all'invecchiamento del tessuto.
In conclusione, come ha evidenziato il CTU, è possibile riconoscere l'indennizzo solo per il trauma distorsivo e limitatamente all'invalidità temporanea senza generazione di postumi.
Giungendo a determinare l'indennizzo dovuto all'attore si ritiene di applicare con riferimento all'invalidità temporanea la tabella delle lesioni micropermanenti, non essendo indicati nella polizza altri parametri da applicare e non potendo ricorrere alla misura della diaria giornaliera da ricovero, pagina 8 di 9 dato che l'intervento chirurgico non è stato riconosciuto dal CTU. Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (di 36 anni) ed in assenza di postumi di invalidità permanente si quantifica quanto segue:
10Giorni di invalidità temporanea parziale al 100%, 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al
50%; Indennità giornaliera€ 55,24.
CALCOLO dell'indennizzo:
Invalidità temporanea totale € 552,40
Invalidità temporanea parziale al 50%€ 552,40
Totale danno biologico temporaneo € 1.104,80
Le spese riconosciute dal CTU ammontano a € 696, 48; ma dall'importo suddetto va esclusa la cifra di
€ 366,00 per la relazione del consulente medico di parte attrice che non è rimborsabile secondo le condizioni della polizza.
Tenuto conto dell'importo di € 800,00 già corrisposto dalla Compagnia e defalcata la franchigia di €
150,00 per le spese mediche ritenute congrue si giunge a determinare la debenza in favore dell'attore della cifra di € 304,80 a titolo di danno biologico temporaneo ed € 180,48 per spese mediche.
Su tale importo sono dovuti gli interessi decorrenti dalla data dell'evento (1.11.2018) fino all'odierna pronuncia, posto che il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore assolve una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato ed ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 cod. civ..
Dalla data della presente pronuncia sono, poi, dovuti gli interessi moratori al saggio legale fino al saldo.
Stante l'esito della causa che ha portato a non riconoscere gran parte delle voci di indennizzo richieste si ritiene di operare una completa compensazione delle spese di lite comprese quelle della CTU.
PQM
Il Tribunale di RA, definitivamente pronunciando, nella causa civile r.g. 2873/2020, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1 Parte_1 minore somma di € 485,28 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in parte motiva.
Spese legali interamente compensate tra le parti comprese quelle di CTU.
RA il 14 febbraio 2025
IL GOT Maria Carmen Napolitano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Il Tribunale di RA, nella persona del Giudice Onorario di Pace Dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2873/2020 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Ponzano n.18, elettivamente domiciliato in Firenze, via Cavour n. 106, presso lo studio dell'avvocato Francesco Zei del foro di Firenze ATTORE contro
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23 ed elettivamente domiciliata in
RA Viale della Repubblica n. 279 presso lo studio dell'Avvocato Giampaolo Vitiello
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Indennizzo da polizza infortuni
CONCLUSIONI
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte attrice, come da atto di citazione;
per parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di RA , con cui aveva stipulato, in data 02/07/2018, la polizza Controparte_1 assicurativa infortuni “ ” n. 142B7913, con decorrenza dal 10/07/2018, al fine di sentir CP_2 accolte le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di per i motivi di cui in Controparte_1 narrativa e per gli effetti 2. condannare a corrispondere al Sig. in Controparte_1 Parte_1 forza della polizza assicurativa di cui in atto, complessivi euro 14.999,19 (ovvero la diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia ad istruttoria espletata) quale ristoro dei danni dallo stesso patiti e patiendi per effetto del sinistro di cui è causa nonché per effetto dell'inadempimento contrattuale della convenuta, già considerato detratto l'importo (euro 800,00) corrisposto dalla convenuta ante causam, complessivo importo così costituito:
- euro 5.849,19 quale ristoro delle spese mediche sostenute a causa dell'infortunio, come in narrativa;
pagina 1 di 9 - euro 8.850,00 a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente;
- euro 1.100,00 a titolo di rimborso spese legali stragiudiziali.
Quanto sopra oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di competenze e spese legali, oltre IVA e CPA di legge.”.
1.1 L'attore ha esposto che in data 1.11.2018, durante un rapporto sessuale con la compagna, era caduto dal letto, restando incastrato con la gamba destra tra la rete e la struttura del letto, provocandosi così un infortunio al ginocchio, per il quale era stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso di RA, dal quale era stato dimesso con prognosi di 15 giorni.
A fronte di tale incidente aveva attivato la sua polizza infortunistica richiedendo l'apertura del sinistro presso l'agenzia di riferimento della . Controparte_1
Egli aveva effettuato il giorno successivo una risonanza magnetica che aveva evidenziato “la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco mediale del ginocchio destro a manico di secchio” ed era stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento e per il trattamento della lesione al menisco, con una prognosi di 30 giorni.
La visita medico legale aveva accertato la permanenza di postumi nella misura del 9%. Stanti le conseguenze lesive riportate aveva quantificato un indennizzo di € 8.850,00 che aveva chiesto a
[...] di corrispondere in suo favore in forza della polizza assicurativa stipulata. A seguito del CP_1 mancato riscontro della compagnia in sede stragiudiziale, parte attrice ha instaurato il procedimento di mediazione obbligatorio presso l'Organismo di Conciliazione di Firenze, alla quale però la convenuta non ha aderito.
aveva provveduto a liquidare l'importo di € 800,00 a favore del Sig. il quale Controparte_1 Pt_1 ha trattenuto tale somma in acconto del maggior avere.
In ragione di quanto esposto, il Sig. ha domandato l'accertamento dell'inadempimento Pt_1 contrattuale della compagnia e, conseguentemente, la condanna di questa al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro occorsogli, quantificati nella complessiva somma di €
14.999,19, comprensivi di ristoro per danno biologico da invalidità permanente (€ 8.850,00), rimborso delle spese mediche sostenute (€ 5.849,19), nonché il rimborso delle spese legali stragiudiziali e per l'attivazione del procedimento di mediazione, alla quale parte convenuta non ha partecipato (€ 1.100,00).
2. si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, contestando la Controparte_1 dinamica dei fatti così come riferita dall'attore ed osservando che le lesioni lamentate non potevano considerarsi in rapporto di derivazione causale con il fatto occorso il 1.11.2018, a causa del quadro clinico preesistente. La compagnia aveva disposto l'esecuzione di una consulenza radiologica, all'esito della quale il medico incaricato aveva rilevato quanto segue:
La RM esaminata evidenzia alterazioni a carico del legamento crociato anteriore e del menisco mediale. Le alterazioni a carico del legamento crociato anteriore risultano costituite da una struttura completa in esiti stabilizzati, in assenza di elementi diretti ed indiretti di una rottura in fase acuta o recente e pertanto da ritenersi antecedente all'evento infortunistico in oggetto.”
Sulla base delle risultanze mediche la convenuta ha ritenuto che la lamentata rottura del legamento crociato anteriore non era casualmente riconducibile al fatto denunciato. pagina 2 di 9 Con riferimento alla lesione meniscale ha dedotto che questa, pur potendo derivare da un evento improvviso (quindi acuto), si era prodotta su una preesistente rottura meniscale composta, circostanza che, dal punto di vista della causalità unica ed esclusiva, giustificava la non indennizzabilità.
Parte convenuta aveva comunque inviato all'attore, ai soli fini transattivi, la somma di € 800,00, ritenuta pienamente satisfattiva alla luce degli esiti della visita presso il medico fiduciario della compagnia ed in virtù delle clausole contrattuali che limitano e/o escludono l'operatività della polizza nel caso in esame.
ha affermato che la difesa del Sig. non aveva fornito la prova rigorosa del nesso Controparte_1 Pt_1 causale tra i danni lamentati e il fatto denunciato, non essendo sufficiente l'allegazione di una perizia medico-legale di parte e delle spese mediche sostenute. Ha poi genericamente indicato che l'attore avrebbe tenuto una condotta imprudente, incidente sull'entità dell'asserita lesione ex art. 1227 c.c., per aver compiuto movimenti incompatibili con le condizioni di chi è affetto da rottura del legamento crociato.
Nello specifico la compagnia assicurativa ha eccepito la non operatività della polizza “Fortuna 2.0” richiamando la clausola prevista nel relativo contratto secondo cui “L'Assicurazione non è operante per le Invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell'Assicurazione nonché per quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti”. Ha inoltre richiamato, in via d'eccezione, la clausola limitativa della garanzia che prevede contrattualmente una “franchigia del 3% in relazione alla invalidità permanente da infortunio”, così come la franchigia di € 150,00 per le spese di cura, nonché la clausola secondo la quale “Sono escluse dal rimborso le spese per l'acquisto degli apparecchi protesici in genere”.
Ha contestato infine la debenza di quanto richiesto da parte attrice quale ristoro delle spese legali stragiudiziali sostenute dal Sig. per l'assistenza stragiudiziale resa in suo favore per la fase di Pt_1 trattazione stragiudiziale del sinistro, sia per la procedura di mediazione obbligatoria.
La convenuta ha pertanto concluso chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea, ritenuta satisfattiva la somma già versata di € 800,00, con vittoria di spese.
3. La causa è stata istruita mediante la prova testimoniale ammessa a seguito delle richieste formulate nell'udienza celebrata in forma cartolare del 6.7.2021. All'esito dello sfogo della prova orale, è stata accolta la richiesta di CTU medico-legale formulata da parte attrice.
Respinta la richiesta di rinnovazione della CTU, avanzata dall'attore, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate a verbale di udienza del 23.09.2024, assegnando i termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
4. La domanda di parte attrice merita accoglimento nei termini che seguono. L'episodio che ha causato le lesioni di cui ha domandato l'indennizzo è stato descritto nel corso dell'istruttoria. Pt_1
La testimone escussa, compagna dell'attore, ha riferito che in data 01/11/2018 si era Parte_1 infortunato ad un ginocchio durante un rapporto sessuale nel corso del quale era caduto dal letto, rimanendo incastrato con la gamba destra tra la rete e la struttura del letto.
Le modalità dell'evento occorso non hanno trovato contestazioni e devono ritenersi pertanto effettivamente avvenute. pagina 3 di 9 Anche l'attore nella visita espletata dal CTU ha ribadito la dinamica dichiarando : il I novembre 2018 di notte verso le ore 01.00-02.00 mi trovavo in casa, stavo avendo un rapporto sessuale con la mia ragazza ed il ginocchio destro è rimasto incastrato tra il materasso ed il bordo del letto, ho effettuato una rotazione ed ho sentito crack … ho dovuto chiamare l'ambulanza”
La controversia si è appuntata sulle conseguenze derivate dall'infortunio e sulla possibile indennizzabilità dei postumi derivati.
La polizza emessa da Zurich Assicurazioni in data 2.7.2018 con decorrenza dal 10.7.2018 aveva ad oggetto l'assicurazione delle conseguenze degli infortuni occorsi nello svolgimento delle attività professionali dichiarate nella polizza e nello svolgimento di ogni altra attività senza carattere di professionalità. Ai sensi delle condizioni generali è però esclusa l'operatività dell'assicurazione per le
Invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell'Assicurazione nonché per quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti della persona assicurata.
Con riferimento alla garanzia infortuni l'indennizzo è corrisposto dalla compagnia per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio denunciato. Anche in questa parte è stabilito che laddove l'Infortunio colpisca una persona che non è fisicamente integra o sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Analoga regolamentazione riguarda la garanzia invalidità permanente, per effetto della quale la compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette causate dalla singola malattia denunciata, con esclusione di indennizzo per il maggior pregiudizio, derivante da condizioni menomative coesistenti che abbiano interessato la parte affetta da altre patologie .
5. Alla luce delle condizioni contenute nel contratto stipulato tra le parti e stante la contestazione sulla natura dei postumi derivati e sulla loro indennizzabilità ai sensi della disciplina convenuta si è rivelato necessario disporre CTU medico legale sui seguenti quesiti:
“ Descriva ( il CTU) le lesioni riportate dalla parte lesa nel sinistro oggetto di causa, ne indichi le cause e/o la compatibilità con gli eventi denunciati, i trattamenti praticati, lo stato attuale delle lesioni e la loro presumibile evoluzione;
- tenuto conto degli eventuali precedenti che abbiano in qualunque modo concorso a cagionare una diminuzione dell'integrità psico-fisica della parte ed avuto riguardo al contratto di polizza in atti, determini la durata dell'inabilità temporanea, assoluta e parziale, precisi se sussistono esiti di carattere permanente ed il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psicofisica, valutando
a tal fine anche le eventuali ripercussioni sulla vita di relazione e sulla capacità lavorativa generica, indicando altresì se lo stato della parte sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
- nel caso sussistano esiti di carattere permanente, dica se essi siano tali da incidere sulla capacità produttiva della parte e li valuti percentualmente;
a tal fine tenga presente l'effettiva attività esercitata, nonché quelle diverse con essa compatibili e coerenti, avuto riguardo all'età della parte stessa e alle sue condizioni psicofisiche e attitudini professionali;
- indichi, infine, l'ammontare delle spese mediche che fu necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali.”
Il medico legale nominato, esaminando la documentazione, aveva verificato che la parte, a causa dell'evento, aveva subito un trauma al ginocchio destro che aveva comportato un improvviso blocco e pagina 4 di 9 che a causa del dolore ingravescente si era recato a mezzo ambulanza presso il Pronto Soccorso
Ospedale S. Stefano di RA. La visita ivi svolta aveva riscontrato blocco articolare in assenza di versamento, mentre l'esame radiografico eseguito era risultato negativo per fratture.
La diagnosi fu quella di dolore al ginocchio destro mentre la prognosi formulata fu di 15 giorni.
La risonanza magnetica eseguita il 2.11.2018 al ginocchio destro non aveva evidenziato alterazioni dei capi articolari ed aveva rilevato che la rotula era in asse rispetto alla troclea femorale con segni di iperpressione esterna e un po' più bassa che di norma. La cartilagine articolare era regolarmente rappresentata e nessuna evidenza era stata rinvenuta al legamento crociato posteriore. In quella sede il legamento crociato anteriore non era stato visualizzato nella sua sede anatomica in rapporto a pregressa lesione, “ribaltato nella gola”.
Era stata però evidenziata al corno posteriore del menisco interno stria di alterato segnale che affiora sulla limitante articolare in rapporto a lesione. Alterazioni degenerative erano state rinvenute anche nel corno anteriore del menisco esterno per fenomeni di fissurazione slaminamento.
Era stato riscontrato un versamento articolare di discreta entità senza significativa distensione delle borse mucose.
Il 3.11.2018 aveva eseguito in nuovo accesso al Pronto Soccorso a causa del dolore al ginocchio. Il Pt_1 medico che lo aveva visitato aveva fatto riferimento alla RM eseguita dal paziente. La lettura della risonanza magnetica aveva rilevato una rottura del crociato anteriore ed una verosimile lesione del menisco mediale ginocchio destro a manico di secchio.
Era stato evidenziato ginocchio destro tumefatto e dolente seppure non bloccato, ma non visitabile per valutare l'entità delle lesioni del LCA peraltro senza trauma efficiente. La diagnosi era stata lesione menisco mediale ginocchio con sospetta lesione LCA. Era stata prescritta la prosecuzione della borsa del ghiaccio per 7 giorni + fans al bisogno ed era stata indicata una prognosi ulteriore di 20 giorni.
Il 12.11.2018 dopo altra visita ortopedica presso Ortopedia ospedale S. Stefano di RA per lesione
LCA con sospetto menisco mediale ginocchio ed esaminata la RM ginocchio era stato consigliato intervento chirurgico artroscopia e plastica LCA.
L'intervento chirurgico era stato effettuato il 23.1.2019. Nell'occasione fu repertata lesione completa del legamento crociato anteriore e lesione a manico di secchio del menisco mediale che fu bonificata mediante strumenti motorizzati. Fino all'intervento il paziente aveva indossato un tutore stabilizzatore del ginocchio.
Il 24.01.2019 l'attore fu dimesso con diagnosi di “Lesione crociato anteriore e lesione a manico di secchio ginocchio destro”; egli era stato operato il 23.01.2019 per ricostruzione legamento crociato, meniscectomia selettiva menisco mediale ed aveva avuto una prognosi 30 giorni .
La visita di controllo del 13.03.2019 aveva rilevato recupero completo del ROM, recupero muscolare e l'assenza di sintomi soggettivi. Il medico aveva prescritto la prosecuzione di fisioterapia e programmato visita di controllo a 6 mesi dall'intervento con RMN di controllo eseguita. Il paziente risultava clinicamente guarito con postumi clinici stabili da valutare in altra sede.
Il CTU ha annotato altre due visite di controllo. Il 9.7.2019, dopo circa 6 mesi dall'intervento di ricostruzione LCA e di rimozione manico di secchio manico era stata esaminata la risonanza eseguita il
2.07.2019 la quale mostrava i normali esiti della chirurgia e non aveva evidenziato problematiche al pagina 5 di 9 menisco interno eccetto gli esiti della meniscectomia. A fronte degli episodi di blocco articolare riferiti dal paziente il medico aveva manifestato perplessità sui sintomi narrati in quanto il menisco era stato tolto in maniera quasi radicale e non erano visibili frammenti in risonanza;
quindi aveva stabilito una rivalutazione del quadro sintomatologico.
Nell'ambito dell'accertamento svolto il CTU, viste le opposte posizioni dei CTP, aveva ritenuto necessario richiedere le immagini della RM del 02.11.2018 e del 02.07.2019 e nominare all'uopo specialista in radiologia per procedere ad una rilettura delle stesse.
L'ausiliario radiologo ha consegnato le proprie considerazioni sugli esami di risonanza magnetica del ginocchio destro effettuati dal Sig. in data 2/11/2018 e 2/07/2019, al fine di valutare Parte_1 eventuale correlazione tra reperti radiologici riscontrati e l'evento traumatico denunciato, occorso in data 1/11/2018.
Con riferimento alla prima risonanza del 2 novembre 2018 (eseguita un giorno dopo il sinistro)
l'ausiliario ha verificato che, pur essendo la qualità dell'esame non ottimale, i rapporti articolari dei capi ossei in esame si presentavano congrui senza alterazioni morfologiche e senza edema della spongiosa ossea, fatto salvo per una tenue e sfumata area di iperintensità nella sequenza con soppressione del grasso a carico del versante laterale dell'epifisi tibiale. Aveva rilevato che la rotula era in asse ma con iniziali segni di iperpressione esterna. L'esame non consentiva di visualizzare nella sua sede anatomica il legamento crociato anteriore, che appariva irriconoscibile al III superiore e presentava aspetto retratto in relazione a pregressa lesione completa, mentre quello posteriore ed il legamento collaterale mediale si presentavano nei limiti. Il legamento collaterale aveva un aspetto deteso ed appariva lievemente tumefatto ed iperintenso in relazione alla presenza di edema.
I reperti evidenziati erano correlabili a fenomeni distrattivi non ulteriormente quantificabili a causa della presenza del suddetto edema stesso. Egli aveva però notato marcati e diffusi segni degenerativi a carico del menisco interno, in particolare a livello del corpo-corno posteriore con interessamento delle limitanti articolari da riferirsi a lesione fratturativa completa “a manico di secchio” ed alterazioni degenerative anche al passaggio corpo-corno anteriore del menisco esterno in quadro di iniziale meniscosi.
La RM del 2 luglio 2019, eseguita a distanza di 8 mesi dal sinistro, era stata giudicata di buona qualità.
L'ausiliario ha indicato che erano conservati i rapporti articolari dei segmenti ossei in esame, che la rotula era in asse con iniziali segni di iperpressione esterna. Il tecnico ha rilevato iniziali segni di sofferenza condrale femoro-tibiale a carico del compartimento mediale e la presenza di artefatti paramagnetici a significato post-chirurgico in esiti di ricostruzione del legamento crociato anteriore con tunnellizzazione femoro-tibiale. Ha constatato che il neoligamento crociato anteriore appariva normoinserito e che erano posti nei limiti il legamento crociato posteriore e il legamento collaterale mediale. Era presente una piccola area di tenue iperintensità al III prossimale del legamento collaterale esterno che in tale sede appare moderatamente ispessito ma con profilo conservato e margini netti. Era verificabile una lieve falda di versamento articolare, localizzato prevalentemente nel recesso sovra-rotuleo. Inoltre ha individuato alterazioni degenerative a carico del corpo-corno anteriore del menisco esterno con associata millimetrica formazione di natura cistico-pseudocistica.
pagina 6 di 9 Nei limiti si presentava il tendine rotuleo eccetto per focale alterazione di segnale ed irregolarità dei profili all'inserzione prossimale sul versante esterno da correlare agli esiti dell'intervento chirurgico.
6. Le evidenze analizzate hanno condotto l'ausiliario a concludere che, già all'esame eseguito in data
2/11/2018, tramite il quale era stata accertata la rottura completa del legamento crociato anteriore, vi fosse una lesione preesistente al trauma denunciato. Ha ritenuto che la lesione fratturativa a manico di secchio del menisco interno era insorta su un quadro avanzato di degenerazione meniscale (presente, ancorché di minore entità, anche a carico del menisco esterno).
Di talché il trauma che aveva comportato la lesione fratturativa aveva inciso su un quadro già compromesso e tale condizione comportava che la componente meta-traumatica doveva essere considerata di natura concausale nella determinazione della lesione fratturativa.
Diversamente le alterazioni morfostrutturali e di segnale a carico del III superiore del legamento collaterale laterale per fenomeni distrattivi erano correlabili cronologicamente al trauma denunciato.
7. Dall'excursus della vicenda lesiva sopra riportata il CTU ha tratto le seguenti considerazioni:
- trattandosi di una polizza privata infortuni l'indennizzabilità implica che la lesione debba essere diretta ed esclusiva conseguenza dell'infortunio in quanto sono escluse le concause d'infortunio, le concause di lesione e di menomazione, quindi le preesistenze;
- la rottura completa del legamento crociato anteriore, che appare retratto e “ribaltato” nella gola intercondiloidea, in assenza di edema del legamento stesso, di versamento peri-ligamentoso e di altri segni flogistici a carico delle parti molli della troclea femorale, è stata ritenuta preesistente al trauma denunciato;
- la lesione fratturativa a manico di secchio del menisco interno, seppur di non sicura datazione risulta insorta su un quadro avanzato di degenerazione meniscale, pertanto la componente meta-traumatica deve essere considerata di natura concausale nella determinazione della lesione fratturativa;
- il trauma contusivo del piatto tibiale esterno menzionato dal CT dell'attore non è causalmente collegato all'evento descritto dal ciò in quanto la dinamica riferita da quest'ultimo (“ stavo Pt_1 avendo un rapporto sessuale con la mia ragazza ed il ginocchio destro è rimasto incastrato tra il materasso ed il bordo del letto, ho effettuato una rotazione ed ho sentito crack …”) porta ad escludere un trauma contusivo che invece può verificarsi in seguito ad un movimento errato/brusco che porta il ginocchio a battere fortemente contro una superficie dura;
- non essendo stato riferito un urto contro una superficie dura non poteva essere ravvisabile un trauma contusivo del piatto tibiale esterno ;
- il trauma distorsivo di grado medio del legamento collaterale esterno è stato verificato, come indicato dal consulente radiologo, ma è correlato ad una iperestensione delle fibre e non è stato più riscontrato durante l'intervento chirurgico;
pertanto non era suscettibile di trattamento chirurgico.
Sulla base dell'accertamento medico eseguito il CTU ha riconosciuto l'infortunio ma ha ritenuto che da esso fosse derivato esclusivamente un trauma distorsivo di grado lieve del legamento collaterale, uno stiramento del legamento stesso che non aveva prodotto la rottura di nessuna fibra, visto che al tavolo operatorio era stato indicato indenne.
L'infortunio ha comportato ad avviso del CTU solo un periodo di inabilità temporanea per complessivi
30 (trenta) giorni di cui 10 (dieci) giorni di inabilità temporanea assoluta ed ulteriori 20 (venti) giorni pagina 7 di 9 di inabilità temporanea al 50%, senza postumi conseguenti che possano essere riconoscibili. Le spese ritenute congrue riconosciute dal CTU ammontano ad € 696,48.
Le conclusioni raggiunte dal CTU risultano ben argomentate, sorrette da un'approfondita disamina di documentazione medica costituita da cartella clinica, dall'analisi di relazioni mediche e di esami specialistici. Rispetto a quest'ultimo profilo, che si è rivelato determinante, il CTU si è avvalso di ausiliario radiologo che ha fornito il suo parere tecnico indispensabile per la lettura delle risonanze magnetiche che aveva eseguito l'attore.
Inoltre non va trascurata la dinamica riferita dall'attore che è risultata compatibile solo con un trauma distorsivo di grado lieve del legamento collaterale, con uno stiramento del legamento stesso che non ha prodotto la rottura di nessuna fibra, dato che nessuna evidenza fratturativa era stata ravvisata sul tavolo operatorio.
Le altre lesioni riscontrate del menisco e del legamento crociato anteriore non sono indennizzabili ai sensi della polizza stipulata in quanto fin dal 2.11.2018 (giorno immediatamente successivo all'evento) la prima risonanza magnetica eseguita aveva ravvisato una degenerazione del tessuto meniscale, manifestazione questa che è legata all'invecchiamento del tessuto (.. al corno posteriore del menisco interno stria di alterato segnale che affiora sulla limitante articolare in rapporto a lesione.
Alterazioni degenerative erano state rinvenute anche nel corno anteriore del menisco esterno per fenomeni di fissurazione slaminamento).
L'accertamento condotto in corso di causa non consente pertanto di accogliere la domanda nei termini indicati nell'atto di citazione e nella quantificazione ivi operata.
In materia di assicurazione contro i danni, alla quale può essere ricondotta la presente controversia, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera. E' pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n.
17; Cass., 4/3/1978, n. 1081). In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697
c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, 4426). .
Nella vicenda in esame l'attore non ha dimostrato che le conseguenze derivate dall'infortunio siano esclusivamente derivate dall'infortunio a lui occorso attesa la presenza di un quadro preesistente di degenerazione legata all'invecchiamento del tessuto.
In conclusione, come ha evidenziato il CTU, è possibile riconoscere l'indennizzo solo per il trauma distorsivo e limitatamente all'invalidità temporanea senza generazione di postumi.
Giungendo a determinare l'indennizzo dovuto all'attore si ritiene di applicare con riferimento all'invalidità temporanea la tabella delle lesioni micropermanenti, non essendo indicati nella polizza altri parametri da applicare e non potendo ricorrere alla misura della diaria giornaliera da ricovero, pagina 8 di 9 dato che l'intervento chirurgico non è stato riconosciuto dal CTU. Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (di 36 anni) ed in assenza di postumi di invalidità permanente si quantifica quanto segue:
10Giorni di invalidità temporanea parziale al 100%, 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al
50%; Indennità giornaliera€ 55,24.
CALCOLO dell'indennizzo:
Invalidità temporanea totale € 552,40
Invalidità temporanea parziale al 50%€ 552,40
Totale danno biologico temporaneo € 1.104,80
Le spese riconosciute dal CTU ammontano a € 696, 48; ma dall'importo suddetto va esclusa la cifra di
€ 366,00 per la relazione del consulente medico di parte attrice che non è rimborsabile secondo le condizioni della polizza.
Tenuto conto dell'importo di € 800,00 già corrisposto dalla Compagnia e defalcata la franchigia di €
150,00 per le spese mediche ritenute congrue si giunge a determinare la debenza in favore dell'attore della cifra di € 304,80 a titolo di danno biologico temporaneo ed € 180,48 per spese mediche.
Su tale importo sono dovuti gli interessi decorrenti dalla data dell'evento (1.11.2018) fino all'odierna pronuncia, posto che il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore assolve una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato ed ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 cod. civ..
Dalla data della presente pronuncia sono, poi, dovuti gli interessi moratori al saggio legale fino al saldo.
Stante l'esito della causa che ha portato a non riconoscere gran parte delle voci di indennizzo richieste si ritiene di operare una completa compensazione delle spese di lite comprese quelle della CTU.
PQM
Il Tribunale di RA, definitivamente pronunciando, nella causa civile r.g. 2873/2020, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1 Parte_1 minore somma di € 485,28 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in parte motiva.
Spese legali interamente compensate tra le parti comprese quelle di CTU.
RA il 14 febbraio 2025
IL GOT Maria Carmen Napolitano
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