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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/12/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5664/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone di dr. TO AM Presidente dr.ssa LU UT Giudice Rel. dr.ssa Daniela Culotta Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 5664/2025 avente ad oggetto adozione di persona di maggiore età, promossa da:
, con il patrocinio degli avv. VERGNANO ANNA CARLA e BARBIERI Parte_1 ANGELA in forza di procura speciale in atti;
parte adottante nei confronti di
CP_1 CP_2
parti adottande
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note depositate il 15.12.2025
“Dichiarare l'adozione da parte della sig.ra Parte_1
- della sig.ra (c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1 residente in [...]
- della sig.ra (cf. ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2 residente in [...] lett. B int. 1, disponendo che le stesse aggiungano di seguito al loro cognome originario -Acuti-, quello dell'adottante e così divenendo , per le ragioni già tutte rappresentate, Parte_1 Parte_2 ordinando, in ogni caso, agli Ufficiali di Stato Civile competenti di provvedere ad ogni conseguente adempimento”. Per il PM: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.03.2025, adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di e CP_1
CP_2
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare , in particolare, è stata coniugata con CP_1 CP_2 Pt_1
sino al 4.1.2018, data del decesso del marito. aveva due figlie – CP_3 CP_3 CP_1 e - nate dal suo precedente matrimonio con . Dopo le nozze con , le CP_2 Persona_1 Pt_1 figlie di iniziavano a frequentarne la casa, così conoscendo l'adottante ed instaurando un CP_3 legame affettivo profondo e duraturo, che continuava anche dopo la morte del padre CP_3
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e delle adottande nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 14.05.2025 celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parti adottande manifestavano il consenso all'adozione. Parimenti, la madre delle adottande, sig.ra
, presente all'udienza, prestava il proprio assenso all'adozione. CP_4
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle conclusioni. La causa veniva rimessa al Collegio, previa acquisizione del parere del pubblico ministero. Il Tribunale, con ordinanza del 24.11.2025, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando nuovo termine affinchè le parti chiarissero meglio la richiesta formulata nelle proprie conclusioni, di conservare – in capo alle adottande - unicamente il proprio cognome Le parti depositavano, CP_1 nel nuovo termine assegnato, note contenenti le conclusioni indicate in epigrafe ed il giudice si riservava di riferire al Collegio.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione. Quanto a , risulta rispettata la differenza CP_2 di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge.
Benchè il divario di età tra e risulti inferiore ai 18 anni, ciò Parte_1 CP_1 non appare ostativo all'accoglimento della domanda di adozione. Come noto, la Corte Costituzionale è recentemente intervenuta sul tema, con la sentenza n. 5 del 2024, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 co.1 c.c. nella parte in cui non permette al giudice di ridurre l'intervallo minimo di età di 18 anni, nei casi di esiguo scostamento e purchè sussistano motivi meritevoli.
Orbene, nel caso di specie, lo scostamento rispetto all'intervallo indicato dalla legge è oggettivamente minimo (16 anni), e sussistono motivi che rendono meritevole la valorizzazione del legame affettivo- solidaristico esistente tra e le adottande. Pt_1
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e le adottande hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti ha prestato il proprio assenso il genitore naturale delle adottande, la madre , e cioè tutte le persone CP_4 tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., avendo l'adottante dichiarato di non avere figli;
l'altro genitore naturale delle adottande, sig. risulta deceduto in Rivoli il 04.01.2018. CP_3
Il P.M. nulla ha opposto al ricorso. L'adozione è sicuramente nell'interesse delle adottande nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per le adottande stesse.
In punto cognome, entrambe le adottande hanno manifestato la volontà di aggiungere al loro cognome originario quello dell'adottante , posponendolo, divenendo così . CP_1 Pt_1 Parte_2
Il dato legislativo di cui all'art. 299 comma 1 c.c., soprattutto se confrontato col disposto di cui all'art. 262 c.c., esprime infatti una forte indicazione nel senso della necessaria assunzione del cognome dell'adottante, indicazione non smentita ma indirettamente confermata dalla pronuncia della Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135 (che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto"), la quale, proprio al fine di evitare l'irragionevole compressione del diritto inviolabile all'identità personale, ha previsto la possibilità per le parti di richiedere che il cognome dell'adottante venga posposto anziché anteposto al cognome originario.
Ritiene pertanto il Collegio che, tenuto conto dell'accordo delle parti e della necessità di tutelare il diritto all'identità personale delle adottande, possa accogliersi la domanda formulata, stabilendo che il cognome dell'adottante venga aggiunto (anziché anteposto) al cognome originario delle adottate.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di ata a Bolzano il 10.03.1964 e CP_1 CP_2 nata a [...] il [...], da parte di nata a [...], il
[...] Parte_1 24.11.1948;
DISPONE che e aggiungano di seguito al loro cognome CP_1 CP_2 originario -Acuti-, quello dell'adottante e così divenendo . Parte_1 Parte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 23/12/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU UT TO AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone di dr. TO AM Presidente dr.ssa LU UT Giudice Rel. dr.ssa Daniela Culotta Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 5664/2025 avente ad oggetto adozione di persona di maggiore età, promossa da:
, con il patrocinio degli avv. VERGNANO ANNA CARLA e BARBIERI Parte_1 ANGELA in forza di procura speciale in atti;
parte adottante nei confronti di
CP_1 CP_2
parti adottande
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note depositate il 15.12.2025
“Dichiarare l'adozione da parte della sig.ra Parte_1
- della sig.ra (c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1 residente in [...]
- della sig.ra (cf. ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2 residente in [...] lett. B int. 1, disponendo che le stesse aggiungano di seguito al loro cognome originario -Acuti-, quello dell'adottante e così divenendo , per le ragioni già tutte rappresentate, Parte_1 Parte_2 ordinando, in ogni caso, agli Ufficiali di Stato Civile competenti di provvedere ad ogni conseguente adempimento”. Per il PM: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.03.2025, adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di e CP_1
CP_2
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare , in particolare, è stata coniugata con CP_1 CP_2 Pt_1
sino al 4.1.2018, data del decesso del marito. aveva due figlie – CP_3 CP_3 CP_1 e - nate dal suo precedente matrimonio con . Dopo le nozze con , le CP_2 Persona_1 Pt_1 figlie di iniziavano a frequentarne la casa, così conoscendo l'adottante ed instaurando un CP_3 legame affettivo profondo e duraturo, che continuava anche dopo la morte del padre CP_3
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e delle adottande nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 14.05.2025 celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parti adottande manifestavano il consenso all'adozione. Parimenti, la madre delle adottande, sig.ra
, presente all'udienza, prestava il proprio assenso all'adozione. CP_4
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle conclusioni. La causa veniva rimessa al Collegio, previa acquisizione del parere del pubblico ministero. Il Tribunale, con ordinanza del 24.11.2025, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando nuovo termine affinchè le parti chiarissero meglio la richiesta formulata nelle proprie conclusioni, di conservare – in capo alle adottande - unicamente il proprio cognome Le parti depositavano, CP_1 nel nuovo termine assegnato, note contenenti le conclusioni indicate in epigrafe ed il giudice si riservava di riferire al Collegio.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione. Quanto a , risulta rispettata la differenza CP_2 di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge.
Benchè il divario di età tra e risulti inferiore ai 18 anni, ciò Parte_1 CP_1 non appare ostativo all'accoglimento della domanda di adozione. Come noto, la Corte Costituzionale è recentemente intervenuta sul tema, con la sentenza n. 5 del 2024, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 co.1 c.c. nella parte in cui non permette al giudice di ridurre l'intervallo minimo di età di 18 anni, nei casi di esiguo scostamento e purchè sussistano motivi meritevoli.
Orbene, nel caso di specie, lo scostamento rispetto all'intervallo indicato dalla legge è oggettivamente minimo (16 anni), e sussistono motivi che rendono meritevole la valorizzazione del legame affettivo- solidaristico esistente tra e le adottande. Pt_1
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e le adottande hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti ha prestato il proprio assenso il genitore naturale delle adottande, la madre , e cioè tutte le persone CP_4 tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., avendo l'adottante dichiarato di non avere figli;
l'altro genitore naturale delle adottande, sig. risulta deceduto in Rivoli il 04.01.2018. CP_3
Il P.M. nulla ha opposto al ricorso. L'adozione è sicuramente nell'interesse delle adottande nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per le adottande stesse.
In punto cognome, entrambe le adottande hanno manifestato la volontà di aggiungere al loro cognome originario quello dell'adottante , posponendolo, divenendo così . CP_1 Pt_1 Parte_2
Il dato legislativo di cui all'art. 299 comma 1 c.c., soprattutto se confrontato col disposto di cui all'art. 262 c.c., esprime infatti una forte indicazione nel senso della necessaria assunzione del cognome dell'adottante, indicazione non smentita ma indirettamente confermata dalla pronuncia della Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135 (che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto"), la quale, proprio al fine di evitare l'irragionevole compressione del diritto inviolabile all'identità personale, ha previsto la possibilità per le parti di richiedere che il cognome dell'adottante venga posposto anziché anteposto al cognome originario.
Ritiene pertanto il Collegio che, tenuto conto dell'accordo delle parti e della necessità di tutelare il diritto all'identità personale delle adottande, possa accogliersi la domanda formulata, stabilendo che il cognome dell'adottante venga aggiunto (anziché anteposto) al cognome originario delle adottate.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di ata a Bolzano il 10.03.1964 e CP_1 CP_2 nata a [...] il [...], da parte di nata a [...], il
[...] Parte_1 24.11.1948;
DISPONE che e aggiungano di seguito al loro cognome CP_1 CP_2 originario -Acuti-, quello dell'adottante e così divenendo . Parte_1 Parte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 23/12/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU UT TO AM