Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 29/09/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01340/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Richetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida emesso dalla Prefettura di Torino del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 14.01.2025, Prefettura Torino - AREA III - Prot. Uscita N.-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale è stata respinta l’istanza dal medesimo presentata volta a conseguire l’autorizzazione a richiedere una nuovamente patente di guida, in precedenza revocatagli come conseguenza dell’applicazione di una misura di prevenzione e sull’assunto che, per ottenere l’autorizzazione, egli dovrebbe preventivamente conseguire la riabilitazione.
Lamenta parte ricorrente la violazione dell’art. 120 del Codice della Strada; sostiene che il comma 3 del citato articolo 120 consente a colui che abbia subito la revoca della patente di guida e non sia più soggetto a misure di prevenzione di inoltrare una nuova istanza di autorizzazione a conseguire il titolo abilitativo alla guida una volta decorsi tre anni dalla revoca, a prescindere da una intervenuta riabilitazione.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo e preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente avrebbe già presentato analoghe precedenti istanze, respinte con identiche motivazioni con provvedimenti ormai consolidati.
Alla camera di consiglio del 5.3.2025 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare a fronte di una rapida fissazione del merito.
All’udienza del 24.9.2025 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
L’eccezione preliminare di inammissibilità deve essere respinta.
Ritiene il Collegio che l’istanza di cui oggi si discute sia stata presentata sulla scorta di nuovi ed ulteriori elementi di fatto e diritto. Tanto è vero che la motivazione reca l’esplicita e rinnovata valutazione di una modifica normativa entrata in vigore a dicembre 2024 la quale, evidentemente, non poteva essere stata oggetto di valutazione nei precedenti procedimenti.
Né la circostanza che, in relazione a quella che in concreto è una pretesa/interesse persistente e di durata a beneficiare delle possibilità di guidare, l’amministrazione ritenga di pervenire ad esiti sempre identici, pur in presenza di un diverso contesto normativo, consente di concludere per l’assenza di elementi di novità; si può quindi qualificare come non meramente confermativo il provvedimento; a rigore l’elemento di novità manca infatti solo nella posizione finale assunta dell’amministrazione mentre sussiste nel contesto (e si è infatti riverberato sulla motivazione). Diversamente opinando si dovrebbe concludere che, in una situazione di durata, un privato che si sia già visto respingere una istanza non possa beneficiare di alcuna successiva modifica normativa incidente sul contesto, ogni volta che, pur a fronte della nuova norma, la valutazione in sede amministrativa del caso specifico resti immutata.
L’eccezione preliminare deve quindi essere respinta.
Ciò posto, quanto al merito il ricorso è fondato.
Recita l’attuale art. 120 del d.lgs. 30.4.1992, n. 285 (codice della strada), per quanto qui di interesse:
“ 1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.853 859 861
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1.”.
Occorre innanzitutto osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione nei propri atti, se una omogeneità di posizioni presupposte deve essere ricercata, essa non sussiste tra i casi di cui al comma 1 (che interessa soggetti che non hanno mai avuto la patente e, pertanto, neppure hanno maturato una qualche aspettativa a conservarla) e i casi di cui al comma 3 (che interessa soggetti che la patente la avevano conseguita e ne hanno subito la revoca), quanto piuttosto tra i casi di cui al comma 2 e quelli di cui al comma 3, tutti volti a regolare la posizione di persone già titolari di patente e, come tali, quantomeno portatori di una presupposta abilità alla guida e di un legittimo affidamento ad avvalersene, anche per la propria gestione di vita.
Alla luce di tale identità di presupposti in fatto dei commi 2 e 3 occorre considerare una copiosa giurisprudenza costituzionale che ha interessato il comma 2 e che, sostanzialmente, ha riorientato l’interpretazione normativa (il comma 2 contiene il termine “provvede” che, astrattamente, si presterebbe anche a ritenere sussistente un automatismo) e la conseguente prassi amministrativa, nel senso di considerare la revoca della patente al soggetto che ha subito una misura di prevenzione non come un automatismo ma quale possibile esito di una valutazione discrezionale che tenga conto, da un lato, della pericolosità sociale del soggetto (cristallizzata dalla misura) e, dall’altro, delle sue concrete esigenze di vita (ivi incluse quelle di recupero rieducativo valorizzabili, ad esempio, anche ai fini della riabilitazione); qualora emerga la plausibile esigenza di guidare (ad esempio per ragioni di lavoro) resta consentito anche al soggetto colpito dalla misura di prevenzione conservare la patente di guida ( ex pluribus Corte Costituzionale n. 22/2018; Corte Costituzionale n. 24/2020; Corte Costituzionale n. 88/2020, specificamente riferita ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione).
Ha in particolare evidenziato il giudice delle leggi, con riferimento ai soggetti sottoposti a misura di prevenzione, che: “ Possono essere sottoposti a misure di prevenzione soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità - che vanno dai reati di elevato allarme sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso pericolo sociale - ovvero anche "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" (art. 1, lettera b, del D.Lgs. n. 159 del 2011).
E tale diversità delle fattispecie, che rilevano come indice di pericolosità sociale, coerentemente si riflette, sul piano giudiziario, nella diversa durata (da uno a cinque anni) e nella differente modulabilità della misura di prevenzione adottata dal Tribunale (artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 159 del 2011).
Dal che, anche riguardo a tali misure, l'irragionevolezza del meccanismo, previsto dal censurato art. 120, comma 2, cod. strada, che ricollega in via automatica a tale varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale, l'identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida. Effetto, quest'ultimo, suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla "ricerca di un lavoro" che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011 .”
Ha altresì ricordato la Corte, richiamando la simmetrica pronuncia relativa ai destinatari di misure di sicurezza, che un sistema automatico rischia di creare un cortocircuito istituzionale in cui le misure possono essere gestite in modo flessibile, con autorizzazione, ad esempio, al lavoro, e tale autorizzazione può essere vanificata dalla mancanza dell’indispensabile patente.
Ora è del tutto evidente come le esigenze rieducative e di recupero con le quali si effettua un bilanciamento ai fini della revoca della patente non possono essere del tutto ignorate rispetto a chi, magari, al momento della revoca, non vantava specifiche esigenze di guida ma, in un momento successivo e decorso un congruo lasso di tempo, è venuto poi a vantarle.
Ancora il comma 2 prevede che, decorsi tre anni dall’applicazione della misura di prevenzione senza che la revoca sia intervenuta, quest’ultima non si possa più disporre, con una sorta di consolidamento della pretesa al titolo abilitativo alla guida da parte del soggetto pur sottoposto alla misura. Il tutto, ex lege , a prescindere dalla riabilitazione.
Il comma tre prevede: “ La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1 .”
A seguire la tesi dell’amministrazione che inserisce la mancanza di riabilitazione tra le condizioni preclusive si potrebbe allora dare il caso in cui, per la primigenia concreta valutazione di sussistenza di un valido interesse al mantenimento del titolo abilitativo, un soggetto sottoposto a misura di prevenzione applicata da più di tre anni, anche in mancanza di una rinnovata valutazione di concrete esigenze di guida, manterrà la patente; al contrario un soggetto che ha subito la revoca perché, nell’immediatezza, non vantava una concreta esigenza di guidare (ad esempio lavorativa) e che tale esigenza viene a maturare dopo tre anni dall’applicazione della misura non potrebbe ottenere la patente, se non previo conseguimento della riabilitazione, con una incomprensibile quanto arbitraria disparità di trattamento tra situazioni sovrapponibili.
Ancora, lo stesso tenore letterale della modifica normativa legittima una lettura più coerente con la giurisprudenza costituzionale in materia, lettura che deve essere certamente preferita a risulta quella prospettata dalla difesa di parte ricorrente.
Il novellato comma 3 effettua riferimento, quale causa ostativa all’autorizzazione alla guida, “ alle situazioni preclusive di cui al comma 1 ”; a rigore le “situazioni preclusive” menzionate dal comma 1 sono: determinate condanne, le misure di sicurezza e quelle di prevenzione; la riabilitazione è, se mai, una situazione abilitativa che elide l’effetto preclusivo.
Ancora il novellato comma 3 può rileggersi in termini di non frontale contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia intendendosi che: il soggetto che ha subito la revoca non può chiedere una nuova patente se non siano decorsi almeno tre anni dalla revoca stessa e, comunque, se nei suoi confronti, pur decorsi tre anni dalla revoca, siano ancora in corso le misure di prevenzione, la cui durata ben può eccedere i tre anni. Nessuna riabilitazione risulta tuttavia necessaria.
Fermo che siffatta interpretazione, pur risultando più aderente agli orientamenti costituzionali in essere, farebbe residuare possibili dubbi di irragionevole disparità di interessi identici in relazione ai già analizzati casi disciplinati dal comma 2 (da cui discende che non è escluso che un soggetto sottoposto a misure di prevenzione in essere conservi il titolo abilitativo alla guida, ancorché possa in teoria predicarsi una sorta di ulteriore gradualità dell’affidamento tra chi la patente non la ha mai conseguita, chi ne ha già subito la revoca e chi la ha mantenuta senza soluzione di continuità e ferma restando, tuttavia, l’identità delle esigenze riabilitative e di recupero), resta il fatto che, ai fini del presente giudizio il ricorrente è soggetto nei cui confronti risulta dagli atti che la sorveglianza speciale non solo è stata applicata ma è anche cessata da ben più di tre anni.
In siffatto specifico contesto, anche seguendo l’assunto di una ratio legis intesa comunque ad inasprire la disciplina, resta che la necessità di una esplicita riabilitazione per conseguire un nuovo titolo abilitativo alla guida da parte del soggetto nei cui confronti la misura di prevenzione sia stata applicata da più di tre anni e sia cessata, non solo non è letteralmente prevista né necessariamente evincibile dal dettato normativo ma finirebbe anche per urtare con quella giurisprudenza costituzionale che ha analizzato posizioni comparabili.
Alla luce delle sovraesposte considerazioni ritiene il Collegio che il ricorso debba trovare accoglimento, con annullamento del provvedimento impugnato e onere dell’amministrazione di valutare, in concreto, le esigenze del ricorrente in relazione all’istanza di autorizzazione a conseguire un nuovo titolo abilitativo alla guida.
Considerata la novità della normativa le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Oppure
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.