Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 10 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 13 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 10/06/2022, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 00958/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2022, proposto da
Teleflex Medical S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Quartiroli e Valentina Vaccarisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di NT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Annachiara Putorti' e dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota prot. n. PI031957-22 trasmessa dalla A.S.L. di NT (Capofila) a Teleflex Medical S.r.l. via PEC il 15/02/2022, nella parte recante l'esclusione di Teleflex Medical S.r.l. dal Lotto 38 della “Procedura Aperta Telematica in unione temporanea d'acquisto per l'affidamento della fornitura di cateteri venosi centrali e relativi accessori per la durata di 5 anni per le necessità delle Aziende Sanitarie: A.O.U. “Policlinico di Bari”, A.O.U. “Riuniti di Foggia”, ASL Bari, ASL Barletta-Andria-Trani, ASL Foggia, ASL Lecce, ASL NT (in qualità di capofila), IRCSS “De Bellis”, IRCSS “G. Paolo II”;
- di tutti i verbali di gara e di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti, ivi inclusa l'aggiudicazione definitiva del Lotto 38, ove medio tempore disposta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di NT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to V. Vaccarisi e avv.to M. Nilo, in sostituzione dell'avv.to M. Carulli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, con ricorso notificato il 25/02/2022 e depositato in giudizio il 10/03/2022, impugna la nota prot. n. PI031957-22 trasmessa via p.e.c. il 15/02/2022 dalla A.S.L. di NT (Capofila) nella parte recante la sua esclusione dal Lotto 38 della “Procedura Aperta Telematica in unione temporanea d'acquisto per l'affidamento della fornitura di cateteri venosi centrali e relativi accessori per la durata di 5 anni per le necessità delle Aziende Sanitarie: A.O.U. “Policlinico di Bari”, A.O.U. “Riuniti di Foggia”, ASL Bari, ASL Barletta-Andria-Trani, ASL Foggia, ASL Lecce, ASL NT (in qualità di capofila), IRCSS “De Bellis”, IRCSS “G. Paolo II””, tutti i verbali di gara e tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusa l'aggiudicazione definitiva del Lotto 38, ove medio tempore disposta.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1) Sulla illegittimità dell’esclusione di Teleflex Medical S.r.l. dal Lotto 38 per violazione e/o falsa applicazione della Legge di gara. Illogicità ed irragionevolezza della motivazione di esclusione. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta in ragione della mancata rilevazione dell’errore materiale.
2) Sulla illegittimità dell’esclusione per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato in epigrafe.
Il 18/03/2022, si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di NT, depositando una memoria di costituzione, chiedendo di rigettare il ricorso, anche in ordine alla istanza cautelare, perché infondato in fatto ed in diritto.
In pari data 18/03/2022, l’Azienda Sanitaria Locale di NT ha depositato in giudizio un’istanza per il passaggio in decisione del ricorso senza preventiva discussione.
Ad esito della Camera di Consiglio del 22/03/2022, con ordinanza cautelare n. 141 del 23/03/2022, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente e, per l'effetto, sospeso l’efficacia del provvedimento di esclusione impugnato, fissando l’udienza pubblica di merito del 25 Maggio 2022, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto sembra condivisibile la principale censura di parte ricorrente, con cui si contesta l’impugnata esclusione disposta dalla Stazione Appaltante “attesa la mancata corrispondenza tra il prezzo unitario ed il prezzo complessivo riportati in offerta economica”, incentrata sulla sussistenza di un mero errore materiale nell’indicazione del prezzo complessivo contenuto nell’offerta economica (indicato in € 196.546,00), facilmente riconoscibile e superabile attraverso una semplice operazione matematica - ossia moltiplicando il prezzo unitario offerto ed indicato correttamente (€ 13.90) per le quantità richieste (10.100) - dalla quale si ricava un prezzo complessivo pari a € 140.390,00 (anziché € 196.546,00), ove si consideri che:
- dalla lettura della lex specialis (art. 8.3 del Disciplinare di gara) emerge che, nella specie, l’elemento fondamentale dell’offerta economica sembra essere il prezzo unitario (“L’Operatore economico, a pena di esclusione, all’interno del foglio prodotti csv, caricato sulla piattaforma Empulia come indicato all’articolo 10, dovrà: • indicare i prezzi unitari offerti per ciascun lotto cui si partecipa;”), che, peraltro, è ivi ripetuto per cinque volte;
- la giurisprudenza ha chiarito che è legittimo da parte della Stazione Appaltante provvedere alla correzione degli importi indicati in modo errato (anche dall’aggiudicatario) nell’offerta, recanti un errore nella moltiplicazione del prezzo unitario per le quantità, sulla base della previsione di cui al comma 7 dell’art. 119 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006, secondo cui: “La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2...” (T.A.R. Lombardia - Brescia, Sezione II, 03/12/2014, n. 1325).
Ritenuto, altresì, sussistente, sul piano del periculum in mora, il pregiudizio di estrema gravità ed urgenza allegato dalla parte ricorrente ”.
Il 09/05/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo l’accoglimento integrale del ricorso.
Il 09/05/2022, l’Azienda Sanitaria Locale di NT ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha chiesto di rinviare la data dell’udienza del merito del presente giudizio fissata per il 25/5/2022, a data successiva, per effetto della udienza cautelare disposta innanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 3091/2022) per la data del 19/05/2022 per l’impugnativa della ordinanza cautelare di questa Sezione n. 141/2022 e di rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Il 12/05/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria di merito depositata il 09/05/2022 da parte resistente, opponendosi alla richiesta di rinvio e insistendo per le conclusioni già rassegnate con il ricorso introduttivo, chiedendo l’accoglimento integrale dello stesso.
Il 13/05/2022, l’Azienda Sanitaria Locale di NT ha depositato in giudizio una memoria per replicare alla memoria difensiva prodotta dalla ricorrente, chiedendo di rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e insistendo per la richiesta di rinvio dell’udienza di merito per la denegata ipotesi in cui il Consiglio di Stato non si sia ancora pronunciato in ordine all’appello cautelare da essa promosso per l’impugnativa dell’ordinanza n. 141/2022.
Il 16/05/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza per il passaggio in decisione senza preventiva discussione della causa all’udienza di merito fissata per il 25 maggio 2022.
Nella pubblica udienza del 25/05/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, va accolto.
1. - Infatti, come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 141 del 23/03/2022 di questa Sezione -avverso la quale l’Azienda Sanitaria Locale di NT ha interposto appello, salvo poi rinunziarvi nella udienza in Camera di Consiglio del giorno 19 maggio 2022, come risulta dall’ordinanza cautelare n. 2355 del 20/05/2022, in cui “ Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dà atto della rinuncia della parte appellante all’appello cautelare ” (compensando le spese del giudizio cautelare di appello) - il Collegio ritiene condivisibile ed assorbente la principale censura di parte ricorrente, formulata nel primo motivo di gravame, con cui si contesta l’impugnata esclusione disposta dalla Stazione Appaltante resistente “ attesa la mancata corrispondenza tra il prezzo unitario ed il prezzo complessivo riportati in offerta economica ”, incentrata sulla sussistenza di un mero errore materiale nell’indicazione del prezzo complessivo contenuto nell’offerta economica (indicato in € 196.546,00), facilmente riconoscibile e superabile attraverso una semplice operazione matematica - ossia moltiplicando il prezzo unitario offerto ed indicato correttamente (€ 13,90) per le quantità richieste (10.100) - dalla quale si ricava un prezzo complessivo pari a € 140.390,00 (anziché € 196.546,00).
In particolare, la Società ricorrente ha indicato (per ben cinque volte), nella Dichiarazione di Offerta Economica del 26/05/2021 di cui all’Allegato 4 del Disciplinare di gara (nella quale, peraltro, si legge che “Inoltre, in caso di discordanza tra le indicazioni economiche, saranno ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per l’Amministrazione appaltante”), il prezzo unitario di € 13,90, a fronte di un fabbisogno pari a n. 10.100 pezzi, ma ha indicato (sia nella predetta Dichiarazione di Offerta economica che nel file foglio prodotti csv) un prezzo complessivo di € 196.546,00, anziché il prezzo complessivo di € 140.390,00, ricavabile dalla mera moltiplicazione del prezzo unitario offerto (pari a € 13,90) per le quantità richieste (pari a n. 10.100 pezzi).
Depongono a favore della tesi di parte ricorrente, che invoca la sussistenza di un mero errore materiale (riconoscibile, ictu oculi) nell’indicazione del prezzo complessivo contenuto nell’offerta economica, le previsioni della lex specialis , che attribuiscono una particolare rilevanza all’indicazione dei prezzi unitari offerti (contenuta nella Dichiarazione di Offerta Economica di cui all’Allegato 4 del Disciplinare di gara, che, peraltro, prevale in caso di discordanza fra il prezzo espresso nel file foglio prodotti csv e il prezzo espresso nella dichiarazione di offerta), rispetto all’indicazione del prezzo complessivo offerto, come riconosciuto dalla stessa Stazione appaltante (nella memoria di costituzione del 09/05/2022, p. 8), secondo la quale “ La richiesta dell’indicazione del prezzo unitario, è previsione di estrema importanza per la gestione della procedura ma, anche e soprattutto, per la futura esecuzione del contratto. Trattandosi di fornitura ad esecuzione continuata e periodica, di durata quinquennale, è naturale che la medesima sarà eseguita mediante emissione di plurimi ordinativi di acquisto da parte di ognuna delle Aziende Sanitarie partecipanti e in ognuno di questi dovrà essere riportato il prezzo unitario del dispositivo oltre che il quantitativo oggetto di ogni specifico ordine ”, pur evidenziando che “ Parimenti, l’indicazione dell’importo complessivo offerto, in relazione alla base d’asta fissata nel Disciplinare, rappresenta un dato oltremodo fondamentale ed assolve alla duplice funzione: garantire la verifica del rispetto della base d’asta, e consentire il calcolo del punteggio da assegnare all’offerta economica ”.
Infatti, l’art. 8.3 del Disciplinare di gara (“ BUSTA ECONOMICA ”), prevede, per quanto di interesse, che “ L’Operatore economico, a pena di esclusione, all’interno del foglio prodotti csv, caricato sulla piattaforma Empulia come indicato all’articolo 10, dovrà:
• indicare i prezzi unitari offerti per ciascun lotto cui si partecipa;
• […]
• allegare nell’apposito campo del foglio prodotti csv la Dichiarazione di Offerta Economica per singolo lotto, firmata digitalmente, utilizzando lo schema di dettaglio offerta presente negli atti di gara (allegato “4”).
• generare il pdf delle buste, dopo aver ultimato anche l’offerta tecnica in ogni sua parte, seguendo la procedura precedentemente descritta all’articolo 10 del presente Disciplinare di gara.
I prezzi da indicare nell’offerta economica devono essere espressi con non più di due cifre decimali dopo la virgola.
In caso di discordanza fra il prezzo espresso nel file foglio prodotti csv e il prezzo espresso nella dichiarazione di offerta sottoscritta dal legale rappresentante prevale quest’ultima . […]
I prezzi unitari non potranno essere superiori, pena l'automatica esclusione dalla gara, a quelli stabiliti dal Ministero della Salute o da altre disposizioni di legge, ovvero determinato come ‘prezzo di riferimento’ dalle Autorità competenti, né il prezzo complessivo offerto potrà essere in alcun caso superiore al prezzo complessivo posto a base di gara. ”.
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa prevalente ha, condivisibilmente, chiarito che è legittimo da parte della Stazione Appaltante provvedere alla correzione degli importi indicati in modo errato (anche dall’aggiudicatario) nell’offerta, recanti un errore nella moltiplicazione del prezzo unitario per le quantità, anche in forza della previsione di cui al comma 7 dell’art. 119 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, secondo cui: “ La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2... ” (T.A.R. Lombardia - Brescia, Sezione II, 03/12/2014, n. 1325).
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento di esclusione impugnato.
3. - Ricorrono, tuttavia, i presupposti di legge per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti (anche in considerazione dell’errore commesso dalla Società ricorrente nell’indicazione del prezzo complessivo, ripetuto sia nel file foglio prodotti csv che nella Dichiarazione di Offerta economica).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO