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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZZ RI, LA
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 497/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8586/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 561344-2023 FERMO AMM.VO TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 561344-2023 FERMO AMM.VO TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 561344-2023 FERMO AMM.VO TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5354/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8586/2024, depositata il 3 giugno 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli accoglieva il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 avverso il fermo amministrativo n. 561344 del 6 dicembre 2023, emanato e notificato dalla SO.G.E.T. S.p.A.
Il ricorso era incentrato sui seguenti motivi:
- violazione dell'art.86 DPR 602-73 poiché la iscrizione di fermo sarebbe stato il primo atto notificato;
- carenza di legittimazione della GE spa per scadenza di contratto;
- decorrenza termine decadenziale e prescrizione;
- violazione principio di proporzionalità;
- difetto di motivazione;
- omissione metodo calcoli importi pretesi.
Il ricorrente invocava l'annullamento dell'atto impugnato con condanna della SO.G.E.T. al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. spa, contestando l'integrale contenuto del ricorso in opposizione e chiedendone il totale rigetto, con ogni conseguenza di legge.
Il giudice di prime cure riteneva l'attestazione della data del 17 aprile 2024 riportata sul preavviso di fermo prodotto in giudizio dalla SO.G.E.T. non idonea a certificarne la conformità all'originale, poiché l'atto essere formato ben prima dell'asserita notifica del 13 marzo 2023.
In sostanza, secondo il giudice di prime cure: “il preavviso appare essere stato confezionato in data 17/04/2024; inoltre la stessa cartolina postale che dovrebbe attestare la notifica del preavviso si rivela inidonea;
manca in definitiva la prova della notifica dell'atto pregresso, sicchè il procedimento si palesa viziato”.
Il preavviso di fermo veniva quindi annullato e la SO.G.E.T. condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in € 800,00.
Avverso la sentenza ha proposto appello la SO.G.E.T. eccependo:
- error in iudicando per avere il giudice di primo grado omesso di valutare che gli atti depositati dalla GE sono una ristampa, con data nuova attuale, in quanto gli originali sono stati spediti al destinatario e non sono in possesso del mittente;
-error in procedendo et iudicando per aver ritenuto insufficienti le attività di notificazione del soggetto destinatario, nonostante l'evidente correlazione tra avvisi di notifica, buste, riepiloghi postali, depositi comunali, etc.;
-error in iudicando per aver ritenuto e dichiarato che tutti gli atti prodromici all'atto impugnato non fossero mai stati notificati all'appellato;
-error in iudicando, affermando di condividere le doglianze del Resistente_1, attinenti al difetto di prova delle notifiche degli atti ivi elencati, quando invece ad ogni atto vi è allegato l'avviso di ricevimento con la dicitura compiuta giacenza.
Deduce l'impugnante che la regolare notifica del preavviso di iscrizione di fermo ha reso inammissibile la proposizione del ricorso del Resistente_1 al fermo amministrativo. Inoltre sono stati prodotti tutti gli atti prodromici al fermo ovvero le ingiunzioni nn.134895, 134896 e 134897 del 13.12.2021, che, in quanto non opposte dal contribuente, hanno reso il credito definitivo.
Chiede accogliersi l'appello e condannare l'appellato Resistente_1 al pagamento delle spese e competenze di lite, del doppio grado di giudizio, con rimborso, IVA e CPA in favore della SO.
Si è costituito in giudizio il contribuente che chiede la conferma della sentenza impugnata, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per genericità, reitera i motivi di ricorso formulati in primo grado e conclude per il rigetto, nel merito, del gravame.
La SO ha depositato memoria illustrativa in data 28 luglio 2025 con la quale eccepisce l'inammissibilità dei motivi articolati dalla controparte in sede di costituzione, trattandosi di questioni sulle quali si è formato il giudicato in assenza di appello incidentale.
Contesta l'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi di appello e ribadisce tutte le questioni già formulate nell'atto di gravame.
Con memoria illustrativa del 29 luglio 2025 il contribuente eccepisce l'inammissibilità ai sensi dell'art. 58 D.
Lgs. n. 546/1992 della documentazione prodotta da SO (ingiunzione n.134897/2021 e relativa notifica prodotta da SO in data 21.07.2025), trattandosi di documenti nuovi di cui la SO già disponeva in primo grado.
Inoltre, la parte disconosce detto documento ai sensi degli artt. 2719 C.c. e 214 e 215 C.p.c., evidenziando che non è possibile verificare l'autenticità e/o la paternità dello stesso, essendo privo di attestazione di conformità all'originale nonché di qualsiasi timbro o sottoscrizione delle Poste Italiane.
Ribadisce tutte le questioni già articolate in primo grado. Chiede di condannare la SO.G.E.T. al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio, con riconoscimento della responsabilità ex art. 96 C.p.c. e maggiorazione ex art. 15 comma 1 septies D.Lgs. 546/1992, a carico della parte appellante e condanna della stessa al risarcimento dei danni previsto dalla norma da liquidarsi equitativamente come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Difensore_2, antistatario.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, si richiama il principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.> (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1161 del 27/01/2003).
Sull'eccezione inerente alla carenza di legittimazione della SO.GE.T. S.p.a. per scadenza di contratto, si osserva che la documentazione prodotta dalla società sin dal primo grado e richiamata sia nell'atto di gravame sia nella memoria illustrativa depositata in data 28 luglio 2025, non pone dubbi sulla legittimazione della stessa alla emissione delle ingiunzioni, del preavviso e, da ultimo, del fermo amministrativo oggetto di impugnazione.
Ed invero, in data 26/05/2016 è stato stipulato tra il Comune di Castellammare di Stabia e la società SO
SPA il contratto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva e di tutti i servizi connessi e complementari con riferimento alle entrate comunali, per un periodo di anni cinque con scadenza 27/05/2021; In data 21/10/2019 è stato sottoscritto il contratto Reр. 90/2019 per l'affidamento dei servizi complementari e aggiuntivi rispetto al contratto Rep. 51/2016.
In seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con determinazione n. 35, adottata dal Dirigente del
Settore "Servizi Economici Finanziari" in data 24/05/2021 - DSG n. 1134/2021, si disponeva l'estensione della durata del contratto Rep. 51/2016 sino al 29/08/2022.
Nelle more della nuova procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie e di tutti i servizi connessi e complementari, conclusasi in data 17/01/2023 con l'aggiudicazione alla Società_2.p. A., con determinazione n. 82/2022, si disponeva l'estensione della durata del contratto Rep. 51/2016 sino al 31/12/2022.
Con determinazione DSG N° 1386/2023 DEL 20/07/2023 e Protocollo d'intesa del 23 luglio 2023 il Comune di Castellammare riconosceva alla SO.GE.T. la facoltà di proseguire e completare le attività di riscossione coattiva di atti notificati ed esecutivi emessi dalla stessa sino al 31-12-2022 per il recupero del credito.
Alla luce del contratto di concessione intercorso con il Comune di Castellammare di Stabia e delle successive determine comunali, va, pertanto, confermata la legittimazione della SO.GE.T., essendo stata riconosciuta alla stessa la facoltà di riscuotere, anche dopo il 01 Gennaio 2023, i crediti non ancora riscossi, ma già avviati con le attività di riscossione in corso prima di detta data e fino alla effettiva conclusione, crediti tra i quali rientrano anche quelli oggetto di causa.
Ciò posto, si rileva che l'atto oggetto di impugnazione, ovvero il fermo amministrativo n. 561444/2023, è stato preceduto dal preavviso di iscrizione di fermo n.140921 emesso il 14 febbraio 2023 e notificato al Resistente_1 in data 13 marzo 2023 con le modalità della c.d. compiuta giacenza.
Sulle modalità di formazione del preavviso, è appena il caso di evidenziare che esso viene generato da sistemi informatici in uso all'Agente della Riscossione, tramite il quali identifica i debitori che possiedono veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). I sistemi producono un documento informatico riportante il numero e la data di emissione originaria, riproducibile in formato cartaceo a mezzo stampa, contenente i dati del veicolo, l'importo del debito e l'avviso che, se il debito non viene saldato entro 30 giorni, verrà eseguita l'iscrizione del fermo amministrativo. Indi,
l'Agente della Riscossione notifica l'atto al debitore tramite posta raccomandata, PEC o ufficiali giudiziari, per avvisarlo e invitarlo a saldare il debito entro 30 giorni.
Il preavviso di fermo generato dal sistema informativo automatizzato è quindi un documento originale e ha piena validità legale;
è autonomamente impugnabile e la sua notifica è considerata un atto valido ai fini dell'interruzione della prescrizione del debito tributario.
Tale premessa rende evidente che nel caso in esame l'originale del preavviso di fermo, legittimamente emesso da SO.G.E.T. il 14 febbraio 2023 nell'ambito dell'attività di riscossione in corso di espletamento, è stato ristampato alla data del 17 aprile 2024 allo scopo di produrlo nel giudizio promosso dal Resistente_1 con ricorso del 19 febbraio 2024, sicché in quella data è stata apposta l'attestazione di conformità dell'atto al documento informatico, che, come si è detto, costituisce unico originale.
Alcun dubbio si pone, dunque, sull'autenticità del preavviso generato dal sistema automatizzato il 14 febbraio
2023 e ristampato il 17 aprile 2024.
Riguardo poi alla procedura di notificazione, dalla copia della raccomandata prodotta da SO.G.E.T. si rileva che l'atto n. 000140921del 2023, corrispondente al numero del preavviso di fermo in oggetto (lo stesso, infatti, risulta riportato sulla prima pagina contestualizzato al 14 febbraio 2023, data della originaria emissione), è stato inviato a Resistente_1 al domicilio fiscale ovvero in Luogo_1
con raccomandata di Poste Italiane n. 00233\AG P.IVA_1-6 del 24 febbraio 2023 e risulta notificato mediante compiuta giacenza il 13 marzo 2023, per omesso ritiro nel termine di dieci giorni.
Il dato si evince altresì dalla "lista di carico" relativa alla posizione debitoria del Resistente_1 in cui vengono specificate le somme dovute, incluse sanzioni e interessi, oggetto delle ingiunzioni e del preavviso di fermo.
Ne consegue che l'esistenza del rapporto obbligatorio, la prescrizione dei crediti tributari e la decadenza dall'esercizio del potere di riscossione sono questioni che il contribuente avrebbe dovuto far valere con l'impugnazione del preavviso di iscrizione di fermo notificato e non opposto e, prima ancora, delle ingiunzioni fiscali nn.134895, 134896 e 134897 del 13.12.2021.
Invero, tali ultimi atti sono divenuti definitivi, essendo stato notificati ma non impugnati entro i termini di legge, precludendo al contribuente la possibilità di impugnarli con il fermo amministrativo.
Sul piano contenutistico l'atto impugnato è compiutamente motivato e completo dei requisiti essenziali per porre il contribuente in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale e per consentirgli così di opporre adeguate contestazioni.
Occorre poi osservare che non vi è alcuna violazione del principio di proporzionalità avuto riguardo al contenuto importo del credito vantato dall'Amministrazione (euro 3.615,44) rispetto al bene sottoposto alla misura (un motociclo) né risultando in alcun modo provata la sproporzione tra l'importo del credito non assolto e il valore del veicolo oggetto del fermo.
L'appello di SO.G.E.T. va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso del contribuente. Condanna il Resistente_1 al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate in complessive Euro 310,00 per il I grado ed Euro 410,00 per il secondo grado, oltre accessori
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZZ RI, LA
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 497/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8586/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 561344-2023 FERMO AMM.VO TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 561344-2023 FERMO AMM.VO TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 561344-2023 FERMO AMM.VO TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5354/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8586/2024, depositata il 3 giugno 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli accoglieva il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 avverso il fermo amministrativo n. 561344 del 6 dicembre 2023, emanato e notificato dalla SO.G.E.T. S.p.A.
Il ricorso era incentrato sui seguenti motivi:
- violazione dell'art.86 DPR 602-73 poiché la iscrizione di fermo sarebbe stato il primo atto notificato;
- carenza di legittimazione della GE spa per scadenza di contratto;
- decorrenza termine decadenziale e prescrizione;
- violazione principio di proporzionalità;
- difetto di motivazione;
- omissione metodo calcoli importi pretesi.
Il ricorrente invocava l'annullamento dell'atto impugnato con condanna della SO.G.E.T. al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. spa, contestando l'integrale contenuto del ricorso in opposizione e chiedendone il totale rigetto, con ogni conseguenza di legge.
Il giudice di prime cure riteneva l'attestazione della data del 17 aprile 2024 riportata sul preavviso di fermo prodotto in giudizio dalla SO.G.E.T. non idonea a certificarne la conformità all'originale, poiché l'atto essere formato ben prima dell'asserita notifica del 13 marzo 2023.
In sostanza, secondo il giudice di prime cure: “il preavviso appare essere stato confezionato in data 17/04/2024; inoltre la stessa cartolina postale che dovrebbe attestare la notifica del preavviso si rivela inidonea;
manca in definitiva la prova della notifica dell'atto pregresso, sicchè il procedimento si palesa viziato”.
Il preavviso di fermo veniva quindi annullato e la SO.G.E.T. condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in € 800,00.
Avverso la sentenza ha proposto appello la SO.G.E.T. eccependo:
- error in iudicando per avere il giudice di primo grado omesso di valutare che gli atti depositati dalla GE sono una ristampa, con data nuova attuale, in quanto gli originali sono stati spediti al destinatario e non sono in possesso del mittente;
-error in procedendo et iudicando per aver ritenuto insufficienti le attività di notificazione del soggetto destinatario, nonostante l'evidente correlazione tra avvisi di notifica, buste, riepiloghi postali, depositi comunali, etc.;
-error in iudicando per aver ritenuto e dichiarato che tutti gli atti prodromici all'atto impugnato non fossero mai stati notificati all'appellato;
-error in iudicando, affermando di condividere le doglianze del Resistente_1, attinenti al difetto di prova delle notifiche degli atti ivi elencati, quando invece ad ogni atto vi è allegato l'avviso di ricevimento con la dicitura compiuta giacenza.
Deduce l'impugnante che la regolare notifica del preavviso di iscrizione di fermo ha reso inammissibile la proposizione del ricorso del Resistente_1 al fermo amministrativo. Inoltre sono stati prodotti tutti gli atti prodromici al fermo ovvero le ingiunzioni nn.134895, 134896 e 134897 del 13.12.2021, che, in quanto non opposte dal contribuente, hanno reso il credito definitivo.
Chiede accogliersi l'appello e condannare l'appellato Resistente_1 al pagamento delle spese e competenze di lite, del doppio grado di giudizio, con rimborso, IVA e CPA in favore della SO.
Si è costituito in giudizio il contribuente che chiede la conferma della sentenza impugnata, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per genericità, reitera i motivi di ricorso formulati in primo grado e conclude per il rigetto, nel merito, del gravame.
La SO ha depositato memoria illustrativa in data 28 luglio 2025 con la quale eccepisce l'inammissibilità dei motivi articolati dalla controparte in sede di costituzione, trattandosi di questioni sulle quali si è formato il giudicato in assenza di appello incidentale.
Contesta l'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi di appello e ribadisce tutte le questioni già formulate nell'atto di gravame.
Con memoria illustrativa del 29 luglio 2025 il contribuente eccepisce l'inammissibilità ai sensi dell'art. 58 D.
Lgs. n. 546/1992 della documentazione prodotta da SO (ingiunzione n.134897/2021 e relativa notifica prodotta da SO in data 21.07.2025), trattandosi di documenti nuovi di cui la SO già disponeva in primo grado.
Inoltre, la parte disconosce detto documento ai sensi degli artt. 2719 C.c. e 214 e 215 C.p.c., evidenziando che non è possibile verificare l'autenticità e/o la paternità dello stesso, essendo privo di attestazione di conformità all'originale nonché di qualsiasi timbro o sottoscrizione delle Poste Italiane.
Ribadisce tutte le questioni già articolate in primo grado. Chiede di condannare la SO.G.E.T. al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio, con riconoscimento della responsabilità ex art. 96 C.p.c. e maggiorazione ex art. 15 comma 1 septies D.Lgs. 546/1992, a carico della parte appellante e condanna della stessa al risarcimento dei danni previsto dalla norma da liquidarsi equitativamente come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Difensore_2, antistatario.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, si richiama il principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.> (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1161 del 27/01/2003).
Sull'eccezione inerente alla carenza di legittimazione della SO.GE.T. S.p.a. per scadenza di contratto, si osserva che la documentazione prodotta dalla società sin dal primo grado e richiamata sia nell'atto di gravame sia nella memoria illustrativa depositata in data 28 luglio 2025, non pone dubbi sulla legittimazione della stessa alla emissione delle ingiunzioni, del preavviso e, da ultimo, del fermo amministrativo oggetto di impugnazione.
Ed invero, in data 26/05/2016 è stato stipulato tra il Comune di Castellammare di Stabia e la società SO
SPA il contratto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva e di tutti i servizi connessi e complementari con riferimento alle entrate comunali, per un periodo di anni cinque con scadenza 27/05/2021; In data 21/10/2019 è stato sottoscritto il contratto Reр. 90/2019 per l'affidamento dei servizi complementari e aggiuntivi rispetto al contratto Rep. 51/2016.
In seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con determinazione n. 35, adottata dal Dirigente del
Settore "Servizi Economici Finanziari" in data 24/05/2021 - DSG n. 1134/2021, si disponeva l'estensione della durata del contratto Rep. 51/2016 sino al 29/08/2022.
Nelle more della nuova procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie e di tutti i servizi connessi e complementari, conclusasi in data 17/01/2023 con l'aggiudicazione alla Società_2.p. A., con determinazione n. 82/2022, si disponeva l'estensione della durata del contratto Rep. 51/2016 sino al 31/12/2022.
Con determinazione DSG N° 1386/2023 DEL 20/07/2023 e Protocollo d'intesa del 23 luglio 2023 il Comune di Castellammare riconosceva alla SO.GE.T. la facoltà di proseguire e completare le attività di riscossione coattiva di atti notificati ed esecutivi emessi dalla stessa sino al 31-12-2022 per il recupero del credito.
Alla luce del contratto di concessione intercorso con il Comune di Castellammare di Stabia e delle successive determine comunali, va, pertanto, confermata la legittimazione della SO.GE.T., essendo stata riconosciuta alla stessa la facoltà di riscuotere, anche dopo il 01 Gennaio 2023, i crediti non ancora riscossi, ma già avviati con le attività di riscossione in corso prima di detta data e fino alla effettiva conclusione, crediti tra i quali rientrano anche quelli oggetto di causa.
Ciò posto, si rileva che l'atto oggetto di impugnazione, ovvero il fermo amministrativo n. 561444/2023, è stato preceduto dal preavviso di iscrizione di fermo n.140921 emesso il 14 febbraio 2023 e notificato al Resistente_1 in data 13 marzo 2023 con le modalità della c.d. compiuta giacenza.
Sulle modalità di formazione del preavviso, è appena il caso di evidenziare che esso viene generato da sistemi informatici in uso all'Agente della Riscossione, tramite il quali identifica i debitori che possiedono veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). I sistemi producono un documento informatico riportante il numero e la data di emissione originaria, riproducibile in formato cartaceo a mezzo stampa, contenente i dati del veicolo, l'importo del debito e l'avviso che, se il debito non viene saldato entro 30 giorni, verrà eseguita l'iscrizione del fermo amministrativo. Indi,
l'Agente della Riscossione notifica l'atto al debitore tramite posta raccomandata, PEC o ufficiali giudiziari, per avvisarlo e invitarlo a saldare il debito entro 30 giorni.
Il preavviso di fermo generato dal sistema informativo automatizzato è quindi un documento originale e ha piena validità legale;
è autonomamente impugnabile e la sua notifica è considerata un atto valido ai fini dell'interruzione della prescrizione del debito tributario.
Tale premessa rende evidente che nel caso in esame l'originale del preavviso di fermo, legittimamente emesso da SO.G.E.T. il 14 febbraio 2023 nell'ambito dell'attività di riscossione in corso di espletamento, è stato ristampato alla data del 17 aprile 2024 allo scopo di produrlo nel giudizio promosso dal Resistente_1 con ricorso del 19 febbraio 2024, sicché in quella data è stata apposta l'attestazione di conformità dell'atto al documento informatico, che, come si è detto, costituisce unico originale.
Alcun dubbio si pone, dunque, sull'autenticità del preavviso generato dal sistema automatizzato il 14 febbraio
2023 e ristampato il 17 aprile 2024.
Riguardo poi alla procedura di notificazione, dalla copia della raccomandata prodotta da SO.G.E.T. si rileva che l'atto n. 000140921del 2023, corrispondente al numero del preavviso di fermo in oggetto (lo stesso, infatti, risulta riportato sulla prima pagina contestualizzato al 14 febbraio 2023, data della originaria emissione), è stato inviato a Resistente_1 al domicilio fiscale ovvero in Luogo_1
con raccomandata di Poste Italiane n. 00233\AG P.IVA_1-6 del 24 febbraio 2023 e risulta notificato mediante compiuta giacenza il 13 marzo 2023, per omesso ritiro nel termine di dieci giorni.
Il dato si evince altresì dalla "lista di carico" relativa alla posizione debitoria del Resistente_1 in cui vengono specificate le somme dovute, incluse sanzioni e interessi, oggetto delle ingiunzioni e del preavviso di fermo.
Ne consegue che l'esistenza del rapporto obbligatorio, la prescrizione dei crediti tributari e la decadenza dall'esercizio del potere di riscossione sono questioni che il contribuente avrebbe dovuto far valere con l'impugnazione del preavviso di iscrizione di fermo notificato e non opposto e, prima ancora, delle ingiunzioni fiscali nn.134895, 134896 e 134897 del 13.12.2021.
Invero, tali ultimi atti sono divenuti definitivi, essendo stato notificati ma non impugnati entro i termini di legge, precludendo al contribuente la possibilità di impugnarli con il fermo amministrativo.
Sul piano contenutistico l'atto impugnato è compiutamente motivato e completo dei requisiti essenziali per porre il contribuente in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale e per consentirgli così di opporre adeguate contestazioni.
Occorre poi osservare che non vi è alcuna violazione del principio di proporzionalità avuto riguardo al contenuto importo del credito vantato dall'Amministrazione (euro 3.615,44) rispetto al bene sottoposto alla misura (un motociclo) né risultando in alcun modo provata la sproporzione tra l'importo del credito non assolto e il valore del veicolo oggetto del fermo.
L'appello di SO.G.E.T. va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso del contribuente. Condanna il Resistente_1 al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate in complessive Euro 310,00 per il I grado ed Euro 410,00 per il secondo grado, oltre accessori