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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 10033 /2024 vertente tra:
nato a [...] il 1^ gennaio 1963 (Cod. Fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), nato
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
a Torre Annunziata (NA) il 15 settembre 1957 (Cod. Fisc. , CodiceFiscale_3 Parte_4 nato a [...] al Vesuvio (NA) il 29 settembre 1959 (Cod. Fisc. ), tutti CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Luigi Mazza (Cod. Fisc.
[...]
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ottaviano (Na), via Piediterra C.F._5
n.24, ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso i ricorrenti, a seguito di passaggio di cantiere e con decorrenza dal 21 novembre 2012,
[... sono stati assunti alle dipendenze della – comodato poi incorporata nella CP_2 CP_3
, società operante nel settore del trasporto di passeggeri su gomma e su Controparte_1 rotaia;
I ricorrenti deducevano che , così come emerge dalle buste paga allegate (all. n. 1), risultano assunti rispettivamente:
➢ il sig. con mansioni di operatore di esercizio ed inquadramento con il parametro Parte_2
n. 175 e poi n. 183 del ccnl di categoria;
➢ il sig. con mansioni di operatore di esercizio ed inquadramento con il parametro Parte_1
n. 183 del ccnl di categoria;
➢ il sig. con mansioni di operatore di esercizio ed inquadramento con il parametro n. Parte_3
183 del ccnl di categoria;
➢ il sig. con mansioni di ausiliario ed inquadramento con il parametro n. 110 del ccnl di Parte_4
categoria e da ultimo, a decorrere dal mese di ottobre 2018, con mansioni di operatore di esercizio con il parametro n. 183 del ccnl di categoria;
che, per effetto delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, i ricorrenti percepivano la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL Autoferrotranvieri, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali ed una retribuzione accessoria che trovava la sua fonte principale nel citato CCNL, nonché, in accordi integrativi di II livello;
che, con accordo del
15 dicembre 2011 (all. n. 2), anche al fine di omogeneizzare il costo del lavoro tra le diverse società operanti nel settore del Trasporto Pubblico Locale, nel corso degli anni incorporate nella
[...]
, le OO.SS. e la società datrice prevedevano all'art. 2 del menzionato accordo che, Controparte_1
a decorrere dal 1° gennaio 2012 la struttura della retribuzione mensile fosse articolata nelle seguenti voci:
a) Retribuzione tabellare;
b) Ex indennità di contingenza;
c) Aumenti periodici di anzianità;
d) Importi del T.D.R.;
e) Indennità di mensa;
Indennità di funzione per i quadri;
Competenze accessorie unificate;
Trattamenti sostituivi;
Assegno ad personam.
Che, sempre con il medesimo accordo, all'art. 3, le parti dichiaravano la cessazione dell'efficacia degli accordi di II livello vigenti nelle aziende del nonché, la cessazione di disposizioni aziendali che Pt_5 prevedessero l'erogazione di trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva e, contestualmente, disciplinavano l'erogazione di una indennità perequativa e una indennità compensativa legandone la corresponsione alle mansioni svolte e/o alla presenza in misura equivalente nell'intero al trattamento economico in vigore prima dell'intervenuto accordo (come da stralcio che si riporta di seguito in formato immagine); Che la previsione di “legare” la corresponsione della indennità perequativa e una indennità compensativa alla effettiva prestazione lavorativa, oltre che nell'accordo del 15 dicembre 2011, veniva, altresì, ribadita nell'accordo del 19 febbraio 2023 (all. n. 3) ove, espressamente, le parti dichiaravano che “in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo regionale sarà corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione lavorata, una indennità perequativa e una indennità compensativa”; che i valori delle menzionate indennità perequativa e compensativa sarebbero stati pari, per ciò che concerne la indennità perequativa, a quelli indicati nella tabella allegata all'accordo sindacale del 19 febbraio 2013, mentre, per ciò che concerne l'indennità compensativa l'importo a corrispondersi doveva essere pari alla differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto al valore dell'indennità perequativa (come da stralcio che si riporta di seguito in formato immagine); che , benché la corresponsione della prevista indennità perequativa e indennità compensativa fosse “legata” alle giornate di lavoro effettivamente prestate e, pertanto, da ritenersi quale parte integrante della retribuzione mensile, ciascun lavoratore non si è visto corrispondere alcunché a tale titolo relativamente al godimento delle ferie;
che a quanto sopra dedotto aggiungansi, che a ciascun ricorrente è corrisposta una indennità di turno, ex art. 5 dell' 1 maggio 1981, nella misura di €.0,52 giornaliere, CP_4 competente al personale che presta servizio in turni avvicendati. Essa è anche la menzionata indennità non risulta inclusa nella base di calcolo delle ferie atteso che, come si rileva dall'Allegato 1 all'accordo sindacale del 19 febbraio 2013, la struttura della retribuzione normale veniva così articolata:
- Retribuzione minima conglobata;
- Indennità di contingenza;
- Indennità di mensa;
- Aumenti periodici di anzianità;
- Trattamento distinto dalla Retribuzione (TDR);
- Indennità di funzione;
- Competenze accessorie unificate (CAU);
- Trattamenti sostituivi;
- Ad personam ccnl 2000;
- Assegno inidonei ex Acc. Naz. 1987;
- Assegno ex Acc. Naz. 2004; Persona_1
- Ad Personam Acc. Reg. 16/12/2011;
Che, premessi tali aspetti sulla struttura della retribuzione dei ricorrenti, si passa a dedurre che la retribuzione corrisposta dall'azienda per il periodo feriale non computa, come poc'anzi riportato, nella base di calcolo della retribuzione dovuta a tale titolo le voci retributive: “indennità perequativa”,
“indennità compensativa” e “indennità di turno”, ragion per cui nei periodi in cui i ricorrenti hanno goduto annualmente dei giorni di ferie (vedasi busta paga del mese di dicembre ove viene indicato il totale delle ferie godute per ogni anno da ciascun ricorrente), hanno ricevuto una somma di gran lunga inferiore rispetto alla retribuzione percepita nei giorni in cui hanno (invece) prestato la propria attività lavorativa;
che per le dette causali, i ricorrenti sono creditori nei confronti della società datrice, rispettivamente, il sig. dell'importo di €.1.505,99, il sig. Parte_1 Parte_2 dell'importo di €.1.444,45, il sig. dell'importo di €.1.667,73, il sig. Parte_3 Parte_4 dell'importo di €.1.205,28,
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Nel merito, la controversia ha ad oggetto il diritto del lavoratore all'inclusione nella retribuzione feriale dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa e dell'indennità di turno. La questione deve essere esaminata alla luce della “nozione europea di retribuzione” riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 17/05/2019, n. 13425, Cass.
15/10/2020, n. 22401) sulla base dell'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE fornita dalla
Corte di Giustizia dell'Unione europea. Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con le sentenze Williams C-155/10 e Lock C-539/12, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”. Ne consegue che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore. Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia.
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del D. Lgs. n. 66 del 2003. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta emerge inequivocabilmente che le indennità rivendicate sono strettamente correlate alla specificità delle mansioni svolte e al particolare regime di turnazione. L'indennità perequativa, introdotta con l'Accordo Regionale del 16 dicembre 2011 sulla base dell'esigenza di armonizzare il trattamento economico dei lavoratori nelle diverse società pubbliche di trasporto, viene determinata in cifra fissa, varia in base al profilo professionale del lavoratore e ha natura pensionabile, confluendo nella base di calcolo del TFR. Questi elementi ne evidenziano la natura di elemento stabile e continuativo della retribuzione, non di voce accessoria o occasionale.
L'indennità compensativa, anch'essa prevista dall'accordo del 2011, è stata stabilita per garantire il mantenimento del trattamento economico precedentemente goduto dal personale in servizio e presenta analoghe caratteristiche di stabilità e continuità.
L'indennità di turno trova il suo fondamento nell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, che ne ha previsto la corresponsione giornaliera nella misura originaria di 500 lire (oggi rivalutata a 0,52 euro) per il personale viaggiante di macchina, di guida e per tutti i lavoratori che prestano servizio in turni avvicendati. L'istituzione di tale indennità è collegata alla particolare organizzazione del lavoro nel settore del trasporto pubblico, che richiede una copertura del servizio in fasce orarie diverse nell'arco della giornata, inclusi i giorni festivi. La circostanza che il lavoratore abbia comunque fruito delle ferie non è di per sé sufficiente ad escludere l'effetto dissuasivo, dovendosi considerare che il diritto alle ferie
è costituzionalmente garantito e che la sua effettività non può essere valutata solo in termini di concreto godimento, ma anche di adeguatezza del trattamento economico correlato. Come affermato dalla Corte di Giustizia, “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (sent. Williams, punto 21).
La stessa contrattazione collettiva di settore ha recentemente riconosciuto la necessità di includere tali voci nella retribuzione feriale: l'art. 4 dell'Accordo di rinnovo del CCNL del 10 maggio 2022 ha infatti istituito, con decorrenza 1° luglio 2022, una “indennità retribuzione ferie” di euro 8,00 giornalieri proprio al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita durante i periodi di lavoro.
Deve pertanto riconoscersi il diritto dei ricorrenti a percepire, per i periodi indicati in ricorso , una retribuzione feriale comprensiva dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa e dell'indennità di turno, per gli importi indicati in dispositivo , come analiticamente documentato nei conteggi allegati al ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del sig.
2. €.1.505,99 lordi in favore di;
Parte_1 3. ➢ €.1.444,45 lordi in favore di;
Parte_2
4. ➢ €.1.667,73 lordi in favore di;
Parte_3
5. ➢ €.1.205,28 lordi in favore di Parte_4
. Condanna l' a corrispondere ai ricorrenti le somme indicate oltre Controparte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2500,00 Controparte_1 oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli, 10/04/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 10033 /2024 vertente tra:
nato a [...] il 1^ gennaio 1963 (Cod. Fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), nato
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
a Torre Annunziata (NA) il 15 settembre 1957 (Cod. Fisc. , CodiceFiscale_3 Parte_4 nato a [...] al Vesuvio (NA) il 29 settembre 1959 (Cod. Fisc. ), tutti CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Luigi Mazza (Cod. Fisc.
[...]
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ottaviano (Na), via Piediterra C.F._5
n.24, ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso i ricorrenti, a seguito di passaggio di cantiere e con decorrenza dal 21 novembre 2012,
[... sono stati assunti alle dipendenze della – comodato poi incorporata nella CP_2 CP_3
, società operante nel settore del trasporto di passeggeri su gomma e su Controparte_1 rotaia;
I ricorrenti deducevano che , così come emerge dalle buste paga allegate (all. n. 1), risultano assunti rispettivamente:
➢ il sig. con mansioni di operatore di esercizio ed inquadramento con il parametro Parte_2
n. 175 e poi n. 183 del ccnl di categoria;
➢ il sig. con mansioni di operatore di esercizio ed inquadramento con il parametro Parte_1
n. 183 del ccnl di categoria;
➢ il sig. con mansioni di operatore di esercizio ed inquadramento con il parametro n. Parte_3
183 del ccnl di categoria;
➢ il sig. con mansioni di ausiliario ed inquadramento con il parametro n. 110 del ccnl di Parte_4
categoria e da ultimo, a decorrere dal mese di ottobre 2018, con mansioni di operatore di esercizio con il parametro n. 183 del ccnl di categoria;
che, per effetto delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, i ricorrenti percepivano la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL Autoferrotranvieri, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali ed una retribuzione accessoria che trovava la sua fonte principale nel citato CCNL, nonché, in accordi integrativi di II livello;
che, con accordo del
15 dicembre 2011 (all. n. 2), anche al fine di omogeneizzare il costo del lavoro tra le diverse società operanti nel settore del Trasporto Pubblico Locale, nel corso degli anni incorporate nella
[...]
, le OO.SS. e la società datrice prevedevano all'art. 2 del menzionato accordo che, Controparte_1
a decorrere dal 1° gennaio 2012 la struttura della retribuzione mensile fosse articolata nelle seguenti voci:
a) Retribuzione tabellare;
b) Ex indennità di contingenza;
c) Aumenti periodici di anzianità;
d) Importi del T.D.R.;
e) Indennità di mensa;
Indennità di funzione per i quadri;
Competenze accessorie unificate;
Trattamenti sostituivi;
Assegno ad personam.
Che, sempre con il medesimo accordo, all'art. 3, le parti dichiaravano la cessazione dell'efficacia degli accordi di II livello vigenti nelle aziende del nonché, la cessazione di disposizioni aziendali che Pt_5 prevedessero l'erogazione di trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva e, contestualmente, disciplinavano l'erogazione di una indennità perequativa e una indennità compensativa legandone la corresponsione alle mansioni svolte e/o alla presenza in misura equivalente nell'intero al trattamento economico in vigore prima dell'intervenuto accordo (come da stralcio che si riporta di seguito in formato immagine); Che la previsione di “legare” la corresponsione della indennità perequativa e una indennità compensativa alla effettiva prestazione lavorativa, oltre che nell'accordo del 15 dicembre 2011, veniva, altresì, ribadita nell'accordo del 19 febbraio 2023 (all. n. 3) ove, espressamente, le parti dichiaravano che “in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo regionale sarà corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione lavorata, una indennità perequativa e una indennità compensativa”; che i valori delle menzionate indennità perequativa e compensativa sarebbero stati pari, per ciò che concerne la indennità perequativa, a quelli indicati nella tabella allegata all'accordo sindacale del 19 febbraio 2013, mentre, per ciò che concerne l'indennità compensativa l'importo a corrispondersi doveva essere pari alla differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto al valore dell'indennità perequativa (come da stralcio che si riporta di seguito in formato immagine); che , benché la corresponsione della prevista indennità perequativa e indennità compensativa fosse “legata” alle giornate di lavoro effettivamente prestate e, pertanto, da ritenersi quale parte integrante della retribuzione mensile, ciascun lavoratore non si è visto corrispondere alcunché a tale titolo relativamente al godimento delle ferie;
che a quanto sopra dedotto aggiungansi, che a ciascun ricorrente è corrisposta una indennità di turno, ex art. 5 dell' 1 maggio 1981, nella misura di €.0,52 giornaliere, CP_4 competente al personale che presta servizio in turni avvicendati. Essa è anche la menzionata indennità non risulta inclusa nella base di calcolo delle ferie atteso che, come si rileva dall'Allegato 1 all'accordo sindacale del 19 febbraio 2013, la struttura della retribuzione normale veniva così articolata:
- Retribuzione minima conglobata;
- Indennità di contingenza;
- Indennità di mensa;
- Aumenti periodici di anzianità;
- Trattamento distinto dalla Retribuzione (TDR);
- Indennità di funzione;
- Competenze accessorie unificate (CAU);
- Trattamenti sostituivi;
- Ad personam ccnl 2000;
- Assegno inidonei ex Acc. Naz. 1987;
- Assegno ex Acc. Naz. 2004; Persona_1
- Ad Personam Acc. Reg. 16/12/2011;
Che, premessi tali aspetti sulla struttura della retribuzione dei ricorrenti, si passa a dedurre che la retribuzione corrisposta dall'azienda per il periodo feriale non computa, come poc'anzi riportato, nella base di calcolo della retribuzione dovuta a tale titolo le voci retributive: “indennità perequativa”,
“indennità compensativa” e “indennità di turno”, ragion per cui nei periodi in cui i ricorrenti hanno goduto annualmente dei giorni di ferie (vedasi busta paga del mese di dicembre ove viene indicato il totale delle ferie godute per ogni anno da ciascun ricorrente), hanno ricevuto una somma di gran lunga inferiore rispetto alla retribuzione percepita nei giorni in cui hanno (invece) prestato la propria attività lavorativa;
che per le dette causali, i ricorrenti sono creditori nei confronti della società datrice, rispettivamente, il sig. dell'importo di €.1.505,99, il sig. Parte_1 Parte_2 dell'importo di €.1.444,45, il sig. dell'importo di €.1.667,73, il sig. Parte_3 Parte_4 dell'importo di €.1.205,28,
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Nel merito, la controversia ha ad oggetto il diritto del lavoratore all'inclusione nella retribuzione feriale dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa e dell'indennità di turno. La questione deve essere esaminata alla luce della “nozione europea di retribuzione” riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 17/05/2019, n. 13425, Cass.
15/10/2020, n. 22401) sulla base dell'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE fornita dalla
Corte di Giustizia dell'Unione europea. Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con le sentenze Williams C-155/10 e Lock C-539/12, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”. Ne consegue che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore. Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia.
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del D. Lgs. n. 66 del 2003. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta emerge inequivocabilmente che le indennità rivendicate sono strettamente correlate alla specificità delle mansioni svolte e al particolare regime di turnazione. L'indennità perequativa, introdotta con l'Accordo Regionale del 16 dicembre 2011 sulla base dell'esigenza di armonizzare il trattamento economico dei lavoratori nelle diverse società pubbliche di trasporto, viene determinata in cifra fissa, varia in base al profilo professionale del lavoratore e ha natura pensionabile, confluendo nella base di calcolo del TFR. Questi elementi ne evidenziano la natura di elemento stabile e continuativo della retribuzione, non di voce accessoria o occasionale.
L'indennità compensativa, anch'essa prevista dall'accordo del 2011, è stata stabilita per garantire il mantenimento del trattamento economico precedentemente goduto dal personale in servizio e presenta analoghe caratteristiche di stabilità e continuità.
L'indennità di turno trova il suo fondamento nell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, che ne ha previsto la corresponsione giornaliera nella misura originaria di 500 lire (oggi rivalutata a 0,52 euro) per il personale viaggiante di macchina, di guida e per tutti i lavoratori che prestano servizio in turni avvicendati. L'istituzione di tale indennità è collegata alla particolare organizzazione del lavoro nel settore del trasporto pubblico, che richiede una copertura del servizio in fasce orarie diverse nell'arco della giornata, inclusi i giorni festivi. La circostanza che il lavoratore abbia comunque fruito delle ferie non è di per sé sufficiente ad escludere l'effetto dissuasivo, dovendosi considerare che il diritto alle ferie
è costituzionalmente garantito e che la sua effettività non può essere valutata solo in termini di concreto godimento, ma anche di adeguatezza del trattamento economico correlato. Come affermato dalla Corte di Giustizia, “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (sent. Williams, punto 21).
La stessa contrattazione collettiva di settore ha recentemente riconosciuto la necessità di includere tali voci nella retribuzione feriale: l'art. 4 dell'Accordo di rinnovo del CCNL del 10 maggio 2022 ha infatti istituito, con decorrenza 1° luglio 2022, una “indennità retribuzione ferie” di euro 8,00 giornalieri proprio al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita durante i periodi di lavoro.
Deve pertanto riconoscersi il diritto dei ricorrenti a percepire, per i periodi indicati in ricorso , una retribuzione feriale comprensiva dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa e dell'indennità di turno, per gli importi indicati in dispositivo , come analiticamente documentato nei conteggi allegati al ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del sig.
2. €.1.505,99 lordi in favore di;
Parte_1 3. ➢ €.1.444,45 lordi in favore di;
Parte_2
4. ➢ €.1.667,73 lordi in favore di;
Parte_3
5. ➢ €.1.205,28 lordi in favore di Parte_4
. Condanna l' a corrispondere ai ricorrenti le somme indicate oltre Controparte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2500,00 Controparte_1 oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli, 10/04/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)