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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/07/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1724/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to AMBROSIO C.F._1
FILOMENA
RICORRENTE
E
, nato il 03/09/1982 in SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) (C.F. CP_1
); C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza al 06.05.2023;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27.02.2023, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio il 03.09.2011 e dal quale è CP_1 nato il figlio (n. 24.01.2013). Chiedeva altresì di affidare il minore congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, di assegnare la casa coniugale sita in AN US ES alla ricorrente, di regolamentare il diritto di visita e l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore.
2. Seppure ritualmente citato, l' on si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia. CP_1
3. A seguito della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data 18.10.2023, adottati i provvedimenti provvisori e rimessa la parte dinanzi al Giudice Istruttore, lette le note depositate in data
04.03.2024, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.01.2025. Rinviata per carico di ruolo, lette le note depositate con scadenza termine al 06.05.2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione previa concessione del termine per il deposito delle sole comparse conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la mancata costituzione del resistente.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass.
Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave
2 pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Dall'unione è nato il [...] il figlio . Per_1
Nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione, l'istruzione e alla crescita dei figli minori.
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'affidamento condiviso sia conforme all'interesse del figlio minore , il quale deve essere collocato in via privilegiata presso Per_1 la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio.
C) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Tenuto conto che, in base alle dichiarazioni di parte ricorrente, l' lavora fuori Regione come CP_1 corriere, i tempi di permanenza del minore presso il padre andranno definiti tra le parti di comune accordo. In mancanza di accordo, ritiene il Collegio di confermare le statuizioni assunte dal Presidente del Tribunale in data 18.10.2023 e, in particolare, fino a quando il marito lavorerà fuori regione, dalla sera del venerdì alla sera della domenica di ogni fine settimana, ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 2 gennaio, sempre ad anni alterni a Pasqua dalle 10.00 alle 20.00 e per quindici giorni consecutivi a luglio o ad agosto da stabilire in accordo con il coniuge entro la fine di maggio;
successivamente, il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 20,00, a settimane alterne dalle 16.00 del sabato (o dall'uscita di scuola nel periodo scolastico) alle 20.00 della domenica, ad anni alterni dal 24 al
26 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 2 gennaio, sempre ad anni alterni a Pasqua dalle 10.00 alle 20.00
3 e per quindici giorni consecutivi a luglio o ad agosto da stabilire in accordo con il coniuge entro la fine di maggio.
D) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in AN US ES alla Via Ferraiolo n. 87 deve essere assegnata, ai sensi dell'art. 337sexies c.c., a che vi abiterà unitamente al figlio minore. Ed infatti, come Parte_1 graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-bis
c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2 agosto 2023 n. 23501; Cass. civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023 n. 5738; Cass. civ., sez. I, ord. 31 marzo
2022, n.10453).
E) MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Con riferimento al mantenimento di , giova rammentare che l'obbligo di mantenimento grava Per_1 solidamente su entrambi i genitori e che quest'obbligo ricomprende tanto le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze delle figlie. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337-ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez.
VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024, n. 14760).
Convivendo il minore con la madre questa provvederà direttamente al mantenimento dello stesso mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337ter c.c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico onde contribuire in maniera indiretta al mantenimento delle stesse. 4 Tanto premesso, occorre osservare che, secondo le dichiarazioni rese dalla ricorrente, il ricorrente lavora quale corriere fuori Regione ma nulla è emerso né dalle dichiarazioni della ricorrente né dagli atti di causa in merito allo specifico guadagno dell La peraltro, percepisce il reddito di CP_1 Pt_1 inclusione e sulla stessa grava il pagamento del canone di locazione della casa coniugale
Ebbene, in mancanza di documentazione integrativa in merito alle condizioni reddituali dell CP_1 il Collegio ritiene che debba essere confermato l'ammontare del mantenimento già previsto in sede presidenziale, pari ad € 250,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, in capo all' a versarsi entro il 5 di ogni mese alla per il mantenimento di . CP_1 Pt_1 Per_1
Dispone altresì che ciascun genitore sia tenuto alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola.
F) SPESE
Tenuto conto della mancata costituzione dell' e della natura necessitata della pronuncia, CP_1 nonché delle ragioni della decisione, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) pronuncia la separazione tra e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio il 03.09.2011 in AN US ES (NA), trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (Atto n. 93, Parte II, Serie A, Anno 2011);
c) affida il minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre;
Per_1
d) disciplina il diritto di visita paterno nei termini previsti in parte motiva;
e) assegna la casa coniugale sita in AN US ES (NA), Via Ferraiolo n. 87 alla via a
Miranda Rosa;
f) dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico CP_1 Parte_1 bancario, la somma pari ad € 250,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento Istat, per il mantenimento del minore;
Per_1
g) dispone che ciascun genitore sia tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate da Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola, ove documentate, concordate o urgenti;
h) dichiara irripetibili le spese di lite;
5 i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di AN US ES (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1724/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to AMBROSIO C.F._1
FILOMENA
RICORRENTE
E
, nato il 03/09/1982 in SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) (C.F. CP_1
); C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza al 06.05.2023;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27.02.2023, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio il 03.09.2011 e dal quale è CP_1 nato il figlio (n. 24.01.2013). Chiedeva altresì di affidare il minore congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, di assegnare la casa coniugale sita in AN US ES alla ricorrente, di regolamentare il diritto di visita e l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore.
2. Seppure ritualmente citato, l' on si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia. CP_1
3. A seguito della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data 18.10.2023, adottati i provvedimenti provvisori e rimessa la parte dinanzi al Giudice Istruttore, lette le note depositate in data
04.03.2024, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.01.2025. Rinviata per carico di ruolo, lette le note depositate con scadenza termine al 06.05.2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione previa concessione del termine per il deposito delle sole comparse conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la mancata costituzione del resistente.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass.
Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave
2 pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Dall'unione è nato il [...] il figlio . Per_1
Nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione, l'istruzione e alla crescita dei figli minori.
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'affidamento condiviso sia conforme all'interesse del figlio minore , il quale deve essere collocato in via privilegiata presso Per_1 la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio.
C) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Tenuto conto che, in base alle dichiarazioni di parte ricorrente, l' lavora fuori Regione come CP_1 corriere, i tempi di permanenza del minore presso il padre andranno definiti tra le parti di comune accordo. In mancanza di accordo, ritiene il Collegio di confermare le statuizioni assunte dal Presidente del Tribunale in data 18.10.2023 e, in particolare, fino a quando il marito lavorerà fuori regione, dalla sera del venerdì alla sera della domenica di ogni fine settimana, ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 2 gennaio, sempre ad anni alterni a Pasqua dalle 10.00 alle 20.00 e per quindici giorni consecutivi a luglio o ad agosto da stabilire in accordo con il coniuge entro la fine di maggio;
successivamente, il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 20,00, a settimane alterne dalle 16.00 del sabato (o dall'uscita di scuola nel periodo scolastico) alle 20.00 della domenica, ad anni alterni dal 24 al
26 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 2 gennaio, sempre ad anni alterni a Pasqua dalle 10.00 alle 20.00
3 e per quindici giorni consecutivi a luglio o ad agosto da stabilire in accordo con il coniuge entro la fine di maggio.
D) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in AN US ES alla Via Ferraiolo n. 87 deve essere assegnata, ai sensi dell'art. 337sexies c.c., a che vi abiterà unitamente al figlio minore. Ed infatti, come Parte_1 graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-bis
c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2 agosto 2023 n. 23501; Cass. civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023 n. 5738; Cass. civ., sez. I, ord. 31 marzo
2022, n.10453).
E) MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Con riferimento al mantenimento di , giova rammentare che l'obbligo di mantenimento grava Per_1 solidamente su entrambi i genitori e che quest'obbligo ricomprende tanto le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze delle figlie. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337-ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez.
VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024, n. 14760).
Convivendo il minore con la madre questa provvederà direttamente al mantenimento dello stesso mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337ter c.c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico onde contribuire in maniera indiretta al mantenimento delle stesse. 4 Tanto premesso, occorre osservare che, secondo le dichiarazioni rese dalla ricorrente, il ricorrente lavora quale corriere fuori Regione ma nulla è emerso né dalle dichiarazioni della ricorrente né dagli atti di causa in merito allo specifico guadagno dell La peraltro, percepisce il reddito di CP_1 Pt_1 inclusione e sulla stessa grava il pagamento del canone di locazione della casa coniugale
Ebbene, in mancanza di documentazione integrativa in merito alle condizioni reddituali dell CP_1 il Collegio ritiene che debba essere confermato l'ammontare del mantenimento già previsto in sede presidenziale, pari ad € 250,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, in capo all' a versarsi entro il 5 di ogni mese alla per il mantenimento di . CP_1 Pt_1 Per_1
Dispone altresì che ciascun genitore sia tenuto alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola.
F) SPESE
Tenuto conto della mancata costituzione dell' e della natura necessitata della pronuncia, CP_1 nonché delle ragioni della decisione, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) pronuncia la separazione tra e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio il 03.09.2011 in AN US ES (NA), trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (Atto n. 93, Parte II, Serie A, Anno 2011);
c) affida il minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre;
Per_1
d) disciplina il diritto di visita paterno nei termini previsti in parte motiva;
e) assegna la casa coniugale sita in AN US ES (NA), Via Ferraiolo n. 87 alla via a
Miranda Rosa;
f) dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico CP_1 Parte_1 bancario, la somma pari ad € 250,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento Istat, per il mantenimento del minore;
Per_1
g) dispone che ciascun genitore sia tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate da Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola, ove documentate, concordate o urgenti;
h) dichiara irripetibili le spese di lite;
5 i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di AN US ES (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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