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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6257/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6257/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Oscar Caroselli del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 28 agosto 2024 e premettevano di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in Parma, il 25 agosto 2007, e che dalla loro unione è nato (il 12 novembre 2012) il figlio . Persona_1
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, dando conto della cessazione del legame di coabitazione, nonché fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (e afferenti all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione preferenziale presso la madre, ai tempi di permanenza presso il padre, al suo mantenimento, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 3 Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Va accolta la domanda di separazione presentata dai ricorrenti.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, prima ancora che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, poi, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
Si precisa infine che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Controparte_1 Parte_1 matrimonio civile in Parma, il 25 agosto 2007, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 192, p. 1, anno 2007.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate tra le parti di cui al ricorso presentato il 28 agosto 2024 e alle successive note scritte depositate il 5 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Parma, 30 dicembre 2024
pagina 2 di 3 Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6257/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Oscar Caroselli del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 28 agosto 2024 e premettevano di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in Parma, il 25 agosto 2007, e che dalla loro unione è nato (il 12 novembre 2012) il figlio . Persona_1
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, dando conto della cessazione del legame di coabitazione, nonché fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (e afferenti all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione preferenziale presso la madre, ai tempi di permanenza presso il padre, al suo mantenimento, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 3 Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Va accolta la domanda di separazione presentata dai ricorrenti.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, prima ancora che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, poi, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
Si precisa infine che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Controparte_1 Parte_1 matrimonio civile in Parma, il 25 agosto 2007, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 192, p. 1, anno 2007.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate tra le parti di cui al ricorso presentato il 28 agosto 2024 e alle successive note scritte depositate il 5 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Parma, 30 dicembre 2024
pagina 2 di 3 Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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