Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 918/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Mario Fallica
Appellante
CONTRO già ( ), in CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Patrizia Gurrieri e Francesco Gurrieri
Appellata
OGGETTO: appello - licenziamento disciplinare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3888 del 4.10.2023 (notificata il 5.10.2023), il giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava il ricorso con cui aveva Parte_1
chiesto dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimatogli da
[...]
[...]
[...]
(oggi in data 23 giugno 2022, a seguito della Controparte_3 CP_1
contestazione disciplinare del 13 giugno 2022, per insussistenza dei fatti addebitati - sospensione, senza permesso, dell'attività lavorativa per effettuare chiamate personali giorno 8.06.2022, dalle ore 9:15 alle ore 10:00, e risposte ingiuriose e minacciose al richiamo rivoltogli dal supervisore
[...]
-, con conseguente condanna della società datrice di lavoro alla CP_4
reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione, o in subordine, alla sola reintegra e al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n.
23/2015 nella misura massima consentita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e in ogni caso al pagamento delle spese del giudizio.
Il primo giudice anzitutto osservava, richiamando i principi affermati al riguardo dalla Suprema Corte, che la mancata ostensione degli atti della procedura disciplinare, in pendenza della stessa, non era causa di invalidità del successivo recesso, potendo il datore di lavoro dimostrarne la legittimità anche in sede processuale, e che i fatti contestati al ricorrente in sede disciplinare risultavano provati dai testi e . Controparte_4 Testimone_1
Alla luce di quanto confermato dai suddetti testi e ritenute non rilevanti le dichiarazioni rese dai testi e in quanto Testimone_2 Testimone_3
entrambi si trovavano in un posto “distante” dal luogo ove era avvenuta la discussione tra il l , rilevava il Tribunale che non erano emersi Pt_1 CP_4
elementi oggettivi per mettere in discussione le dichiarazioni contestate al lavoratore, il quale, anche precedentemente, aveva tenuto con i superiori condotte simili a quelle contestate, subendo sanzioni disciplinari documentate in atti e mai impugnate. 3
Riteneva quindi provato quanto oggetto di contestazione, ovvero che in data
8 giugno 2022 il veva interrotto più volte la prestazione lavorativa per Pt_1
effettuare diverse conversazioni telefoniche senza alcun permesso e che, al richiamo ricevuto da parte del suo supervisore ), aveva Controparte_4
tenuto una condotta integrante una evidente insubordinazione nei riguardi di quest'ultimo - ciò che appariva già bastevole ai fini della giustificatezza del recesso - attraverso un comportamento denotante grave violazione delle regole elementari del vivere civile, obbligatorie nel posto di lavoro (artt. 220 e 217 del
CCNL di categoria).
Ribadiva ancora il decidente che tali fatti non risultavano isolati, avendo in precedenza il icevuto sanzioni disciplinari per comportamenti analoghi, Pt_1
ovvero ingiurie e minacce nei confronti dei superiori (biasimo scritto, in data 7 maggio 2021, e sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno, in data 24 febbraio 2022).
Precisava indi che l'ulteriore comportamento tenuto l'8 giugno 2022, volto a disattendere il richiamo del supervisore delegato dall'azienda, con frasi volgari, che esprimevano un atteggiamento di sfida, di insubordinazione e di inosservanza delle regole del vivere civile, oltre che di quelle derivanti dagli obblighi lavorativi, non poteva che determinare l'interruzione del rapporto fiduciario, a maggior ragione trattandosi non già di condotta isolata bensì preceduta da altre di contenuto analogo. Evidenziava infatti che, se pur la gravità del comportamento integrato l'8.06.2022 fosse di per sé evidente, la stessa non poteva che ritenersi ancora maggiore se si consideravano i precedenti disciplinari del anche di poco anteriori ai comportamenti Pt_1
contestati che avevano poi condotto la società al licenziamento.
Riteneva altresì non probanti, a fronte anche di quanto confermato dai testi e , i tabulati prodotti dal ricorrente, non essendovi prova del Tes_1 CP_4
fatto che il lavoratore, quando conversava al telefono, utilizzasse l'utenza 4
telefonica cui i predetti tabulati si riferivano. Dichiarava per tale motivo irrilevanti i capitoli di prova del ricorso introduttivo (artt. 12 e ss.), volti a dimostrare che il ricorrente utilizzasse l'utenza telefonica intestata alla moglie, ovvero che tale numero fosse quello utilizzato nei gruppi whatsapp di lavoro o negli archivi aziendali o sindacali, e riteneva valutativa, generica e inammissibile perché tesa a provare una circostanza negativa la deduzione istruttoria formulata all'art. 16 (“vero che non ho mai visto il sig. Parte_1
con un altro telefonino o numero di telefono”).
Reputava parimenti irrilevanti le rimanenti istanze istruttorie, in quanto non destinate a confutare le risultanze processuali bensì a introdurre elementi di mera congettura, che, quand'anche provati, non avrebbero potuto escludere la gravità del comportamento integrato dal lavoratore e provato dalla CP_2
resistente.
Ritenuta pertanto evidente la rilevanza dei fatti posti in essere dal Pt_1
che, costituendo gravi violazioni del vivere civile, non abbisognavano di pubblicazione nel codice disciplinare e legittimavano la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 222, punto 4, sub “grave violazione degli obblighi di cui all'art. 217, 1 e 2 comma” del CCNL di categoria, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato il 4 novembre 2023; resisteva al gravame CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante - premesso che i problemi con la società appellata sarebbero insorti a seguito dell'arrivo di un rappresentante della società (Sgarioto Ugo) presso il deposito di Belpasso, cui il era addetto, e dell'iscrizione del Pt_1 5
edesimo a una sigla sindacale e al suo nuovo ruolo di R.S.U. -, dopo Pt_1
aver riportato testualmente la contestazione disciplinare del 13 giugno 2022, le controdeduzioni alla stessa del 19 giugno 2022 e la lettera di licenziamento del
23 giugno 2022, nonché i motivi posti a fondamento del ricorso di primo grado e ricostruito l'iter della prima fase di giudizio, con il primo motivo di gravame censura la sentenza per aver il Tribunale rigettato il primo motivo di impugnazione del licenziamento, ritenendo, alla luce dell'orientamento della
Suprema Corte, che la mancata ostensione degli atti della procedura disciplinare, in pendenza della stessa, non fosse causa di invalidità del successivo recesso.
Rileva che la pronuncia della Suprema Corte cui ha fatto riferimento il
Tribunale è la n. 23408/2017, la quale, se interamente letta, sancisce che, sebbene l'art. 7 della L. 300/1970 non preveda l'obbligo per il datore di lavoro di mettere spontaneamente a disposizione del lavoratore nei cui confronti è stata elevata una contestazione la documentazione sulla quale quest'ultima si basa, tuttavia, il datore di lavoro è tenuto, in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, a offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali, laddove l'esame degli stessi sia necessario per predisporre un'adeguata difesa.
Ribadisce l'appellante di aver dimostrato, in seno alla richiesta del 16 giugno
2022 e in seno al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
l'indispensabilità dei documenti richiesti alla società al fine di una tempestiva e adeguata difesa. Precisa di aver richiesto copia delle dichiarazioni rese da
, sulle quali si fondava il procedimento disciplinare, Controparte_4
ribadendo che le stesse sono false e non rispendenti al vero. Aggiunge che la stessa ha riconosciuto, sia nella lettera di contestazione del 13 giugno CP_1
2022, sia nella lettera di licenziamento del 23 giugno 2022, che il procedimento disciplinare si fondava unicamente sulle dichiarazioni rese dall . CP_4 6
Ribadisce che il teste è 'apparso' soltanto in sede Testimone_1
giudiziaria, mentre la società non si è curata di sentire, al fine di verificare la veridicità di quanto affermato dall , l'unico lavoratore presente nel CP_4
luogo e nel momento del fatto contestato, Testimone_2
Assume che il comportamento omissivo della società avrebbe compromesso il proprio diritto di difesa, in quanto, se gli avesse permesso di visionare CP_1
quanto richiesto, egli avrebbe potuto denunciare penalmente Controparte_4
per le false dichiarazioni rese, chiedendo l'acquisizione in sede penale delle registrazioni effettuate dalla società di sorveglianza. Precisa di non aver potuto procedere in tal senso per evitare una controquerela per calunnia in ipotesi di eventuale inesistenza delle presunte dichiarazioni dell . CP_4
Insiste quindi nella nullità del procedimento disciplinare e del licenziamento.
Aggiunge di aver richiesto in primo grado di ordinare a la produzione CP_1
in giudizio delle suddette dichiarazioni ma che tale richiesta è stata disattesa.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza per aver ritenuto provati i fatti contestati.
Lamenta che il primo decidente si è basato sulla presunta attendibilità dei testi e , senza tener conto di quanto Controparte_4 Testimone_1
emerso complessivamente nel corso del giudizio e di quanto allegato dalle parti.
Assume che il giudice di prime cure sarebbe stato influenzato dalla dichiarazione resa spontaneamente dal e riportata in sentenza, con la Tes_1
quale il teste ha rappresentato di essere stato contattato da terze persone, ricollegabili al al fine di non deporre in udienza. Pt_1
Rileva che il decidente non ha considerato che un'identica dichiarazione
“fotocopia” avrebbe reso il teste e lamenta che tali accuse su Controparte_4
presunti soggetti intimidatori ricollegabili all'appellante sarebbero meramente strumentali e finalizzate a intaccare la dignità ed onorabilità del con Pt_1
conseguente inattendibilità di entrambi i testi, e . Tes_1 CP_4 7
Evidenzia che il giudice di prime cure avrebbe aderito acriticamente alle dichiarazioni dei testi dell'odierna parte appellata, senza svolgere alcun approfondimento, nemmeno alla luce delle osservazioni formulate dal Pt_1
nelle note autorizzate e nelle note cartolari depositate per l'udienza del 20 settembre 2023.
Precisa, ancora, di aver avuto prova del contenuto delle dichiarazioni rese da solo in sede di prova testimoniale, e che ciò - a suo dire - Controparte_4
giustificherebbe il dubbio circa la loro esistenza al momento dell'avvio del procedimento disciplinare.
Ribadisce che la presenza del sul luogo dei fatti oggetto di Tes_1
contestazione è emersa solo in occasione della prova testimoniale, non avendo lo stesso fatto riferimento alla presenza di un altro soggetto nell'arco CP_4
temporale e sul luogo dei fatti addebitati.
Lamenta, altresì, che il Tribunale avrebbe ritenuto inattendibili, acriticamente e senza alcuna motivazione concreta, i testi del ricorrente, nonostante gli stessi abbiano escluso qualsiasi diverbio tra il l , Pt_1 CP_4
e che risulterebbe “incomprensibile” come, “a parere del Decidente … il Pt_1
si curi di far intimidire i testi di controparte e non i propri”.
2.1. Contesta, altresì, la sentenza per essersi ritenute irrilevanti le allegazioni e le richieste istruttorie in ordine ai tabulati telefonici.
Assume che la prova che il osse al telefono incombeva sul datore di Pt_1
lavoro. Precisa, inoltre, di aver dimostrato con i tabulati telefonici allegati l'assenza sia di chiamate via voce che di chiamate via internet nel giorno e nell'arco temporale dei fatti addebitati (dalle ore 9:15 alle ore 10:00 dell'8 giugno 2022) e di aver formulato specifiche istanze istruttorie (ordine di esibizione e prova testimoniale) - a detta dell'appellante illegittimamente rigettate dal giudice -, sulle quali insiste in questo grado di giudizio. 8
Lamenta inoltre che le espressioni ingiuriose attribuite al non sono Pt_1
state confermate nemmeno dal teste , nonostante lo stesso abbia Tes_1
dichiarato di essersi trovato a poca distanza dal luogo dei fatti addebitati al
Pt_1
Ribadisce che l'8 giugno 2022, dalle ore 9:15 alle ore 10:00, non ha sospeso l'attività lavorativa e non ha effettuato alcuna chiamata telefonica né personale né di altro tipo, come documentato e a suo dire confermato dai testi Tes_2
e .
[...] Testimone_3
2.2 Aggiunge che la recidiva non può applicarsi alla fattispecie in esame, poiché i fatti contestati non esistono e la sanzione del biasimo scritto non è utile, essendo decorso oltre un anno dalla sua irrogazione, e che non sussistono i requisiti previsti dal CCNL Distribuzione Moderna Organizzata, in particolare dall'art. 225 CCNL TDS 18 luglio 2008 e dall'art. 238 CCNL TDS 30 luglio
2019.
Evidenzia, infine, che i capitolati di prova non ammessi hanno lo scopo di dimostrare il contesto ambientale in cui si sono verificati i fatti, e di conseguenza, l'inattendibilità dei testi della società appellata.
Chiede in via istruttoria alla Corte di: acquisire gli atti del procedimento penale avviato a seguito dell'ordinanza resa dal Tribunale di Catania il 21 giugno 2023 e/o, in subordine, richiedere informazioni;
ordinare alla società appellata la produzione in giudizio delle dichiarazioni rese da
[...]
, poste alla base del procedimento disciplinare, nonché delle CP_4
timbrature del cartellino del relativamente alla giornata dell'8 giugno Pt_1
2022; ordinare alla Wind Tre S.p.a. l'esibizione e/o la produzione in giudizio dei tabulati telefonici, anche con il numero parzialmente o totalmente oscurato, relativi all'utenza indicata nel ricorso in appello, traffico in entrata e in uscita, riferiti all'8 giugno 2022. 9
Reitera la prova testimoniale formulata in primo grado e chiede ammettersi prova testimoniale di sull'articolato formulato alla Testimone_4
penultima pagina del ricorso in appello (concernente quanto riferito dal teste in ordine al fatto di essere stato contattato da terze persone, Tes_1
ricollegabili al al fine di non deporre in udienza). Pt_1
3. Così riassunti i motivi di gravame, è anzitutto infondato il primo motivo.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (richiamata nella sentenza impugnata e anche dalla stessa difesa di parte appellante), nel procedimento disciplinare, l'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non prevede un obbligo per il datore di lavoro di mettere spontaneamente a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione, la documentazione su cui essa si basa;
tuttavia, in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, il datore di lavoro è tenuto a offrire in consultazione i documenti aziendali all'incolpato che ne faccia richiesta, “laddove l'esame degli stessi sia necessario per predisporre un'adeguata difesa”.
Nel caso di specie non è seriamente dubitabile che il lavoratore fosse stato edotto dell'esatto contenuto delle dichiarazioni di poste a Controparte_4
fondamento dell'addebito in quanto compiutamente riportate nella lettera di contestazione (e successivamente confermate in sede giudiziale), sicché deve senz'altro escludersi che la mancata consultazione del documento richiesto abbia potuto incidere sulla predisposizione di un'adeguata difesa (come del resto comprovano, indubitabilmente, le giustificazioni fornite dall'appellante in sede disciplinare, riportate nelle premesse dell'atto di appello).
4. Anche il secondo motivo è infondato.
Diversamente da quanto apoditticamente affermato da parte appellante - secondo cui la valutazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi sarebbe dipesa dal fatto che il giudice di prime cure si sarebbe lasciato 'influenzare' da 10
quella spontaneamente resa dal , con la quale il teste aveva Tes_1
rappresentato di essere stato contattato da terze persone, ricollegabili al Pt_1
al fine di non deporre in udienza (il Tribunale - rileva il collegio - ha disposto semmai, con ordinanza del 21 giugno 2023 - doverosamente -, la trasmissione alla Procura della Repubblica del verbale di udienza istruttoria del 16.06.20203 per le eventuali valutazioni del caso) -, l'esame delle risultanze probatorie acquisite e le conseguenti argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione appaiono del tutto condivisibili.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto provati i fatti oggetto di contestazione disciplinare alla luce delle dichiarazioni rese del teste all'udienza del CP_4
16 giugno 2023, riportate a pag. 2 della sentenza impugnata.
Tali dichiarazioni, nota il collegio particolarmente precise e circostanziate, hanno trovato riscontro in quelle rese dagli altri testi ovvero non solo in quelle del teste (come esattamente riportate alle pp.
2-3 della sentenza Tes_1
impugnata: “quest'ultimo ha ricordato la discussione intercorsa tra il Pt_1
e l , nonché il fatto che l si fosse lamentato con il teste del CP_4 CP_4
fatto che il ricorrente fosse sempre al telefono (“mi ricordo che l mi CP_4
disse una frase del tipo: mi sempre al telefono è!”), chiamando quindi il ricorrente;
il ha anche confermato che l' , nel richiamare Tes_1 CP_4
il ricorrente, “non fu scontroso”, dunque non integrò un comportamento suscettibile di provocare una specifica reazione da parte del lavoratore;
… è vero che il teste ha dichiarato anche di non ricordare se il Tes_1
ricorrente abbia proferito letteralmente la frase riportata nell'articolato 6 della memoria di costituzione, sopra riscritta, ma è anche vero che non ha neppure escluso tale circostanza, confermando peraltro che una discussione vi fu proprio per l'appunto sollevato dall circa il contegno integrato dal CP_4
lavoratore, costituito dall'essere stato più volte trovato a conversare al telefono, anziché lavorare;
ed il ha anche confermato che il Tes_1 11
ricorrente non riscontrò positivamente la richiesta del supervisore, tanto da rispondergli malamente: “tu non sei nessuno per dirmi queste cose”), ma anche nelle dichiarazioni rese dai testi indicati dal lavoratore, i quali hanno comunque confermato di ricordare che, il giorno 8 giugno 2022, vi era stata una discussione tra il e l' , il cui contenuto, tuttavia, non sono stati Pt_1 CP_4
entrambi in grado di riferire (“Ero distante e quindi non ho sentito il contenuto della discussione, ma ricordo che fu tranquilla, nessuno ha alzato la voce.
D.R.: non so se il ricorrente precedentemente alla discussione aveva sospeso la propria attività lavorativa ovvero parlava al cellulare, poiché io ero distante”: cfr. teste ); “ricordo che nel giugno 2022 il ricorrente ebbe Tes_2
una discussione con l' . Ero distante per cui non sentii il contenuto. Da CP_4
quello che si poteva vedere era una discussione abbastanza tranquilla. Non so dire se il ricorrente prima di questa discussione aveva sospeso la sua attività lavorativa”: teste . Tes_3
Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto prive di rilievo le deposizioni dei testi indicati dal lavoratore.
4.1 Inoltre - fermo restando che, diversamente a quanto insistentemente ribadito nell'atto di appello, il (il quale soltanto, a dire Tes_2
dell'appellante, avrebbe potuto attestare la veridicità di quanto affermato dall ) non era affatto l'unico lavoratore presente nel luogo e nel CP_4
momento del fatto contestato, avendo invero lo stesso dichiarato Tes_2
esattamente il contrario (ovvero di trovarsi distante e di non essere in grado per tal motivo di riferire alcunché sul contenuto della discussione) -, contrariamente a quanto in assunto, è stato peraltro lo stesso in sede di CP_5
interrogatorio formale, a confermare che “il giorno 8 giugno effettivamente
l' mi accusò di utilizzare più volte il telefono, anche facendo riferimento CP_4
ai giorni recedenti”. 12
Non è affatto vero, poi, che i testi indicati dal lavoratore avrebbero smentito
“telefonate e alterco”, avendo i suddetti testi, come si è visto, semplicemente affermato di non essere in grado di riferire, in quanto si trovavano entrambi distanti, se il precedentemente alla discussione con l avesse Pt_1 CP_4
sospeso o meno la propria attività lavorativa ovvero parlasse al cellulare.
Fermo restando, come appena detto, che è stato dunque lo stesso in CP_5
sede di interrogatorio formale, ad ammettere che “il giorno 8 giugno effettivamente l ” lo aveva accusato “di utilizzare più volte il telefono, CP_4
anche facendo riferimento ai giorni recedenti”, l'appellante non ha poi specificamente censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha evidenziato l'irrilevanza probatoria dei “tabulati prodotti dalla parte ricorrente, posto che non vi è prova che il ricorrente, allorquando conversava al telefono, utilizzasse l'utenza telefonica a cui i predetti tabulati si riferiscono”.
Il primo giudice altresì evidenziava: “del resto, risulta confermato dalla deposizione del teste che il ricorrente fosse al telefono il giorno Tes_1
8 giugno 2022, così come risulta provato dalla deposizione dell che CP_4
il ricorrente si esprimeva in modo gravemente oltraggioso e sprezzante nei riguardi del proprio supervisore (“che cazzo vuoi? Tu ancora non hai l'età per poter parlare con me – tanto tu non mi puoi fare niente”), senza che l CP_4
avesse integrato alcuna provocazione, ma per il semplice fatto di aver richiamato il lavoratore per chiedere chiarimenti e fornire istruzioni circa la necessità di richiedere, ove occorresse, un apposito permesso;
… per tale motivo, appaiono irrilevanti i capitoli di prova del ricorso (artt. 12 e ss.) tesi a dimostrare che il ricorrente utilizzasse l'utenza telefonica intestata alla di lui moglie ovvero che tale numero fosse quello utilizzato nei gruppi whatsapp di lavoro o negli archivi aziendali o sindacali, mentre all'evidenza valutativa, generica e tesa a provare una circostanza negativa - e dunque inammissibile - 13
è la deduzione istruttoria formulata all'art. 16 (“vero che non ho mai visto il
Sig. con un altro telefonino o numero di telefono”)”. Parte_1
Contrariamente a quanto in doglianza, correttamente poi il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevanti “le rimanenti istanze istruttorie, poiché non destinate a confutare le risultanze processuali, ma solo ad introdurre elementi di mera congettura, che non potrebbero, anche se provati, escludere la gravità del comportamento integrato e provato dalla società” (v. anche i capitoli di prova che riguardano il dott. Ugo Sgarioto).
Piuttosto, il Tribunale, del tutto correttamente, ha ritenuto che la condotta addebitata al risultata senz'altro provata dalle dichiarazioni del teste CP_5
, le quali hanno altresì trovato conferma in quelle del (il quale CP_4 Tes_1
ultimo ha comunque riferito di aver sentito il ricorrente dire al primo “tu non sei nessuno per dirmi queste cose”), integrasse “un'evidente insubordinazione” nei confronti del supervisore e, in particolare, “un comportamento di grave negazione delle regole elementari del vivere civile, condotta il cui obbligo nel posto di lavoro - ove mai fosse stato necessario - veniva ribadito dall'art. 217 del CCNL di categoria”.
E invero, va osservato che, anche ove, per ipotesi, il supervisore avesse contestato al lavoratore un fatto non veritiero, ciò che rileva ai fini della legittimità del licenziamento, in conformità alle previsioni del CCNL, è la condotta d'insubordinazione, come accertata in giudizio.
4.2 Sono infine inammissibili sia il motivo concernente la recidiva che la doglianza in ordine all'asserita insussistenza delle ipotesi legittimanti il licenziamento disciplinare secondo le previsioni del CCNL.
In ordine a tale ultimo profilo la sentenza ha ritenuto che i fatti posti in essere dal lavoratore “legittimano la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 222, punto 4, sub “grave violazione degli obblighi di cui all'art. 217, 1 e 2 comma” del CCNL'”. 14
L'appellante non ha censurato tale valutazione, limitandosi a elencare le mancanze previste dal CCNL quali ipotesi legittimanti il licenziamento disciplinare, tra le quali lo stesso appellante indica, per l'appunto, anche la
“grave violazione degli obblighi” del prestatore di lavoro.
In ordine alla prima doglianza si legge poi nella sentenza impugnata (pp. 4-
5): “… tali fatti non risultano isolati, posto che, anche precedentemente, il ricorrente risulta essere stato colpito da sanzioni disciplinari (rispettivamente, biasimo scritto, sospensione dal lavoro); in particolare, in data 7 maggio 2021, veniva data applicazione alla sanzione del biasimo scritto, per avere il ricorrente ingiuriato e minacciato il proprio superiore, sig. Sgarioto;
in data
24.2.2022, veniva applicata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno, per avere il ricorrente integrato nuovamente condotte ingiuriose e minacciose nei riguardi del proprio superiore;
il fatto posto in essere in data 8 giugno 2022 costituisce pertanto l'ulteriore condotta posta in essere in violazione degli obblighi di cui all'art. 217 del contratto, senza peraltro che siano state acquisiti elementi che possano renderlo giustificabile ovvero che possano ridimensionarne la gravità; … un comportamento, come quello integrato, volto a disattendere il richiamo del supervisore delegato dall'azienda, con frasi volgari, che esprimono un chiaro atteggiamento di sfida, di insubordinazione, di inosservanza delle regole del vivere civile, oltre che di quelle derivanti dagli obblighi lavorativi, non può che determinare l'interruzione del rapporto fiduciario, a maggior ragione osservando, come già più volte evidenziato, che non trattasi di condotta isolata, ma preceduta da altre di contenuto analogo (v. sanzioni disciplinari, in atti)”, incontestatamente, neppure oggetto di impugnazione, per come dato atto a pag.
4 della sentenza impugnata.
Invero, il Tribunale ha evidenziato che - “indipendentemente dal fatto che le precedenti sanzioni possano rappresentare elementi costitutivi dell'atto di 15
recesso, o siano state oggetto di contestazione (come nel caso di specie)” -,
“queste costituiscono, in ogni modo, parametro per il giudice per valutare la gravità del comportamento ai fini della verifica della sussistenza della giusta causa (Cassazione civile sez. lav., 26/11/2018, n.30564) e nel caso di specie, se pur la gravità del comportamento integrato l'8.6.2022 sia di per sé evidente, la stessa non può che ritenersi ancora maggiore se si considerano i precedenti disciplinari del ricorrente, anche di poco precedenti alle condotte contestate che hanno poi condotto al licenziamento”.
Il Tribunale, pertanto, ha valutato la gravità del comportamento ai fini della verifica della giusta causa anche alla luce dei precedenti disciplinari del lavoratore per illeciti omogenei, per di più di poco precedenti alle condotte che avevano portato al licenziamento.
E invero, la ripetizione della condotta - a prescindere dalla contestazione o meno della recidiva - non è irrilevante, incidendo comunque sulla gravità del comportamento posto in essere dal lavoratore, che, essendo ripetuto nel tempo, realizza una più intensa violazione degli obblighi posti a carico dello stesso
(cfr. anche, al riguardo, Cass. 14453/2017: “In tema di licenziamento disciplinare, il principio di cui all'art. 7, ultimo comma, della l. n. 300 del 1970, secondo il quale non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, non vieta di considerare fatti non contestati, e collocantisi a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità, o meno, del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore”; Cass. 27104/2006: “In materia disciplinare, soltanto la rilevanza autonoma, attribuita dalle fonti di regolazione del rapporto di lavoro alla recidiva, presuppone l'irrogazione di una sanzione disciplinare ed 16
incontra il limite del biennio, mentre la valutazione della gravità dell'inadempimento (per giusta causa o, comunque, "notevole", ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966) si estende a tutti i fatti contestati al dipendente con l'avvio della procedura di licenziamento disciplinare, anche concernenti comportamenti tenuti in precedenza e per i quali il datore di lavoro non abbia ritenuto, nella sua autonomia, di irrogare sanzioni disciplinari, salva l'operatività del limite costituito dal principio di tempestività e senza che tale determinazione datoriale possa ritenersi idonea ad arrecare pregiudizio al diritto del lavoratore alla difesa, atteso che l'incidenza disciplinare dei fatti contestati nel procedimento abbandonato deve essere autonomamente apprezzata nel giudizio sulla giustificatezza del licenziamento” - nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha confermato la sentenza impugnata di rigetto dell'impugnazione di licenziamento disciplinare di una dipendente con la quale era stato riconosciuto che nella motivazione del provvedimento espulsivo, fondato su giustificato motivo soggettivo, erano state legittimamente valutate tutte le condotte tenute dalla lavoratrice e specificamente contestate in precedenza, sebbene, tranne una, non fossero state seguite dall'inflizione di sanzioni disciplinari).
5. L'appello va pertanto rigettato, ogni altra questione assorbita (ivi compresa quella da ultimo sollevata dall'appellante nelle note cartolari del
25.02.2025 in ordine al provvedimento disciplinare a carico , Controparte_4
questione del tutto irrilevante nel presente giudizio a fronte della prova acquisita sui fatti posti a fondamento del licenziamento per cui è causa).
6. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022) tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. 17
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese processuali del grado, che liquida in euro 6.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA.
Dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis del medesimo articolo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese