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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/12/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2214/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2214/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OCONE VINCENZO Parte_1 P.IVA_1 ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSINA Controparte_1 C.F._1 SARA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'appellante In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso - ex art. 8 D.M. 12.19.2000 - dei buoni fruttiferi postali per cui è causa,
- conseguentemente, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dal signor , ivi inclusa la domanda volta ad ottenere il Controparte_1 risarcimento del danno, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto;
- conseguentemente: condannare il signor alla restituzione di quanto già Controparte_1 corrisposto da in esecuzione dell'impugnata sentenza. Parte_1 Con vittoria di spese e competenze professionali del grado del giudizio.
Per l'appellato Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza numero 4/24 Giudice di Pace Parte_1 di Como con conseguente conferma della stessa. Con vittoria di spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello alla sentenza n. Parte_1
4/2024 del Giudice di Pace di Como pubblicata il 3/1/2024, che in accoglimento della domanda di
, l'aveva condannata al pagamento di € 8.032,92 a titolo di risarcimento danni, per Controparte_1 non aver potuto venire a conoscenza del termine di prescrizione dei propri buoni fruttiferi postali “a termine”, avendo violato gli obblighi informativi e in particolare, per la mancata Parte_1
pagina 1 di 4 consegna del foglio informativo, contenente la descrizione delle caratteristiche dei buoni, per i seguenti motivi:
1) errata motivazione per violazione dell'art. 9 co. 3 dm 19.12.2000 sull'indicazione della durata/scadenza, dei buoni, degli art. 3 co. 1 e art. 6 dm cit sulla idonea informazione e consegna del foglio informativo e dell'art. 2697 c.c. in materia dell'onere della prova.
2) assenza di nesso causale tra l'asserito inadempimento informativo di e la tardiva Parte_1 richiesta di liquidazione;
decorrenza del termine di prescrizione della domanda risarcitoria e, in ogni caso, assenza dei requisiti per la condanna al risarcimento del danno.
Si costituiva che negava il fondamento dell'appello e chiedeva la conferma Controparte_1 della sentenza di primo grado.
All'udienza del giorno 8/10/2025 la causa venia trattenuta in decisione.
I buoni postali non sono titoli di credito, ma di legittimazione ex art. 2002 c.c. (Cass. 27809/2005; S.U.
13979/2007), con la conseguente inapplicabilità dei principi dell'incorporazione del diritto, dell'autonomia causale e della letteralità, dal che discende l'onere del risparmiatore di attivarsi per la conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto, non espressamente indicati nel titolo.
Il giudice di pace ha ritenuto che: “esaminando le copie dei buoni fruttiferi allegate, in nessuno risulta indicata la durata e/o la data di scadenza (o di prescrizione).
Addirittura nei due buoni del 19.2.01 la serie AA1 è inserita a penna, nonostante la diversa dicitura stampata sul titolo, che risulta sbarrata, mentre in quelli del 31.8.21 non risulta neppure la serie.
Deve ritenersi, dunque, che, in alcun modo, l'investitore, esaminando i titoli in suo possesso, poteva avere contezza della “scadenza degli stessi”, laddove è verosimile che, se adeguatamente informato, il ricorrente avrebbe agito nei termini per recuperare gli importi investiti e gli interessi maturati.” (pag 2 righe 17/25).
Secondo l'appellante, la conclusione raggiunta dal giudice di pace sull'assenza delle indicazioni relative alla durata e alla scadenza sui buoni sarebbe oltre che errata, anche del tutto inidonea a impedire all'investitore di conoscere il termine di durata del buono, in quanto era tenuto a CP_1 leggere non solo il fronte ma anche il retro del buono acquistato, che riporta la disciplina delle condizioni di rimborso dell'investimento e l'indicazione del decreto ministeriale di emissione, contenente tutte le condizioni dei buoni fruttiferi postali a termine, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e quindi, conoscibile da chiunque.
Il primo buono della serie AE, sottoscritto il 28/9/1996, riporta nell'angolo in alto a destra, il timbro
(sbiadito) “a termine” e sul retro è stampata la scritta “buono fruttifero postale a termine”, con la data di sottoscrizione e, al di sotto, l'avvertenza: “Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di pagina 2 di 4 prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”.
Sotto la precedente avvertenza è apposto il timbro che indica la serie “AE” e l'indicazione che
“l'importo [del capitale] raddoppia dopo 8 anni e triplica dopo 12 al lordo delle ritenute erariali”.
Di conseguenza la prescrizione decorre dal 1° gennaio successivo al dodicesimo anno dalla sottoscrizione del buono, quando cessa di produrre interessi, anche se l'originaria durata di cinque anni
è stata poi prorogata a dieci anni dall'art. 8 dm del Tesoro 19/12/2000.
Deve pertanto escludersi che , dalla semplice lettura del buono della serie AE, non avesse CP_1 elementi utili e sufficienti per comprendere che il buono postale era a termine e che la somma investita doveva essere richiesta entro il termine di prescrizione.
In seguito l'art. 2 co. 2 D. Lgs. 284/1999 ha previsto che “con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Pt_2 depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b),nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza
e comunicazioni periodiche ai risparmiatori”.
Il d.m. 19 dicembre 2000 del Ministro del Tesoro, ha disposto all'art 2 co 1 che: “l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”, all'art
3 co 1 che “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”, all'art 4 co. 1 che “I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall'articolo 5”, all'art.
6 - Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori, che Parte_1 espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli
[...] informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (…)”, infine, all'art 8 – Prescrizione che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Ciò premesso, sui due buoni fruttiferi a termine della serie AF, poi modificata a penna in AA1, sottoscritti il 19/3/2001 e sui tre buoni fruttiferi a termine (privi dell'indicazione della serie) sottoscritti il 31/8/2001, non è indicata, né è previsto che lo sia dai dm che li hanno istituiti, la decorrenza del termine di prescrizione, risultante invece dal foglio informativo della cui effettiva consegna, al pagina 3 di 4 momento della loro sottoscrizione, non è stata data prova, come affermato dal Giudice di Pace, che sul punto, non risulta smentito.
Occorre tuttavia osservare che su tutti i buoni in questione è presente la dicitura “a termine” (sul retro di quelli AA1 e, sul secondo, apposta anche con timbro, nell'angolo in alto a destra) che avrebbe dovuto indurre l'appellante, che già aveva sottoscritto il primo buono della serie AE, a verificarne l'effettiva scadenza, per evitare il decorso della prescrizione.
A tale proposito la giurisprudenza della Cassazione è concorde nel ritenere che per effetto del rinvio operato dall'art. 2 co. 2 D. Lgs. 284/1999 ai dm istitutivi dei buoni fruttiferi, questi ultimi - le cui disposizioni sono conoscibili anche dal risparmiatore perché pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - integrano ai sensi dell'art 1339 cc, il contenuto del contratto, per cui è a tali decreti che le parti (e il giudice) devono necessariamente far riferimento per individuare la scadenza dei buoni postali e il successivo termine di prescrizione (Cass 18831, 18688 e 18207/2025).
La conoscibilità ex lege dei dm istitutivi dei buoni postali sottoscritti da (dm 19/12/2000 per i CP_1 primi due, serie AA1; il successivo dm 29/3/2001 per gli ultimi tre, serie AA2) rende pertanto irrilevante, per l'informazione sulla loro scadenza e quindi, la conoscenza del termine di prescrizione,
l'effettiva consegna del foglio informativo, ritenuta invece indispensabile dalla sentenza appellata, che dev'essere pertanto riformata sul punto.
Ne consegue la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme eventualmente ricevute per effetto della precedente sentenza.
In considerazione del contrasto esistente in materia nella giurisprudenza di merito (vd, tra le ultime,
Trib. Ivrea sent. n. 467 del 27 marzo 2025), vi sono le condizioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio anche per questo grado.
PQM
1. in parziale riforma della sentenza appellata, n. 4/2024 emessa il 3/1/2024 dal Giudice di Pace di
Como, respinge la domanda di e lo condanna alla restituzione delle Controparte_1 somme eventualmente ricevute per effetto di detta sentenza;
2. compensa le spese di giudizio anche di questo grado.
Como, 23/12/2025
Il giudice
(NN LU RE)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2214/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OCONE VINCENZO Parte_1 P.IVA_1 ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSINA Controparte_1 C.F._1 SARA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'appellante In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso - ex art. 8 D.M. 12.19.2000 - dei buoni fruttiferi postali per cui è causa,
- conseguentemente, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dal signor , ivi inclusa la domanda volta ad ottenere il Controparte_1 risarcimento del danno, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto;
- conseguentemente: condannare il signor alla restituzione di quanto già Controparte_1 corrisposto da in esecuzione dell'impugnata sentenza. Parte_1 Con vittoria di spese e competenze professionali del grado del giudizio.
Per l'appellato Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza numero 4/24 Giudice di Pace Parte_1 di Como con conseguente conferma della stessa. Con vittoria di spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello alla sentenza n. Parte_1
4/2024 del Giudice di Pace di Como pubblicata il 3/1/2024, che in accoglimento della domanda di
, l'aveva condannata al pagamento di € 8.032,92 a titolo di risarcimento danni, per Controparte_1 non aver potuto venire a conoscenza del termine di prescrizione dei propri buoni fruttiferi postali “a termine”, avendo violato gli obblighi informativi e in particolare, per la mancata Parte_1
pagina 1 di 4 consegna del foglio informativo, contenente la descrizione delle caratteristiche dei buoni, per i seguenti motivi:
1) errata motivazione per violazione dell'art. 9 co. 3 dm 19.12.2000 sull'indicazione della durata/scadenza, dei buoni, degli art. 3 co. 1 e art. 6 dm cit sulla idonea informazione e consegna del foglio informativo e dell'art. 2697 c.c. in materia dell'onere della prova.
2) assenza di nesso causale tra l'asserito inadempimento informativo di e la tardiva Parte_1 richiesta di liquidazione;
decorrenza del termine di prescrizione della domanda risarcitoria e, in ogni caso, assenza dei requisiti per la condanna al risarcimento del danno.
Si costituiva che negava il fondamento dell'appello e chiedeva la conferma Controparte_1 della sentenza di primo grado.
All'udienza del giorno 8/10/2025 la causa venia trattenuta in decisione.
I buoni postali non sono titoli di credito, ma di legittimazione ex art. 2002 c.c. (Cass. 27809/2005; S.U.
13979/2007), con la conseguente inapplicabilità dei principi dell'incorporazione del diritto, dell'autonomia causale e della letteralità, dal che discende l'onere del risparmiatore di attivarsi per la conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto, non espressamente indicati nel titolo.
Il giudice di pace ha ritenuto che: “esaminando le copie dei buoni fruttiferi allegate, in nessuno risulta indicata la durata e/o la data di scadenza (o di prescrizione).
Addirittura nei due buoni del 19.2.01 la serie AA1 è inserita a penna, nonostante la diversa dicitura stampata sul titolo, che risulta sbarrata, mentre in quelli del 31.8.21 non risulta neppure la serie.
Deve ritenersi, dunque, che, in alcun modo, l'investitore, esaminando i titoli in suo possesso, poteva avere contezza della “scadenza degli stessi”, laddove è verosimile che, se adeguatamente informato, il ricorrente avrebbe agito nei termini per recuperare gli importi investiti e gli interessi maturati.” (pag 2 righe 17/25).
Secondo l'appellante, la conclusione raggiunta dal giudice di pace sull'assenza delle indicazioni relative alla durata e alla scadenza sui buoni sarebbe oltre che errata, anche del tutto inidonea a impedire all'investitore di conoscere il termine di durata del buono, in quanto era tenuto a CP_1 leggere non solo il fronte ma anche il retro del buono acquistato, che riporta la disciplina delle condizioni di rimborso dell'investimento e l'indicazione del decreto ministeriale di emissione, contenente tutte le condizioni dei buoni fruttiferi postali a termine, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e quindi, conoscibile da chiunque.
Il primo buono della serie AE, sottoscritto il 28/9/1996, riporta nell'angolo in alto a destra, il timbro
(sbiadito) “a termine” e sul retro è stampata la scritta “buono fruttifero postale a termine”, con la data di sottoscrizione e, al di sotto, l'avvertenza: “Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di pagina 2 di 4 prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”.
Sotto la precedente avvertenza è apposto il timbro che indica la serie “AE” e l'indicazione che
“l'importo [del capitale] raddoppia dopo 8 anni e triplica dopo 12 al lordo delle ritenute erariali”.
Di conseguenza la prescrizione decorre dal 1° gennaio successivo al dodicesimo anno dalla sottoscrizione del buono, quando cessa di produrre interessi, anche se l'originaria durata di cinque anni
è stata poi prorogata a dieci anni dall'art. 8 dm del Tesoro 19/12/2000.
Deve pertanto escludersi che , dalla semplice lettura del buono della serie AE, non avesse CP_1 elementi utili e sufficienti per comprendere che il buono postale era a termine e che la somma investita doveva essere richiesta entro il termine di prescrizione.
In seguito l'art. 2 co. 2 D. Lgs. 284/1999 ha previsto che “con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Pt_2 depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b),nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza
e comunicazioni periodiche ai risparmiatori”.
Il d.m. 19 dicembre 2000 del Ministro del Tesoro, ha disposto all'art 2 co 1 che: “l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”, all'art
3 co 1 che “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”, all'art 4 co. 1 che “I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall'articolo 5”, all'art.
6 - Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori, che Parte_1 espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli
[...] informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (…)”, infine, all'art 8 – Prescrizione che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Ciò premesso, sui due buoni fruttiferi a termine della serie AF, poi modificata a penna in AA1, sottoscritti il 19/3/2001 e sui tre buoni fruttiferi a termine (privi dell'indicazione della serie) sottoscritti il 31/8/2001, non è indicata, né è previsto che lo sia dai dm che li hanno istituiti, la decorrenza del termine di prescrizione, risultante invece dal foglio informativo della cui effettiva consegna, al pagina 3 di 4 momento della loro sottoscrizione, non è stata data prova, come affermato dal Giudice di Pace, che sul punto, non risulta smentito.
Occorre tuttavia osservare che su tutti i buoni in questione è presente la dicitura “a termine” (sul retro di quelli AA1 e, sul secondo, apposta anche con timbro, nell'angolo in alto a destra) che avrebbe dovuto indurre l'appellante, che già aveva sottoscritto il primo buono della serie AE, a verificarne l'effettiva scadenza, per evitare il decorso della prescrizione.
A tale proposito la giurisprudenza della Cassazione è concorde nel ritenere che per effetto del rinvio operato dall'art. 2 co. 2 D. Lgs. 284/1999 ai dm istitutivi dei buoni fruttiferi, questi ultimi - le cui disposizioni sono conoscibili anche dal risparmiatore perché pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - integrano ai sensi dell'art 1339 cc, il contenuto del contratto, per cui è a tali decreti che le parti (e il giudice) devono necessariamente far riferimento per individuare la scadenza dei buoni postali e il successivo termine di prescrizione (Cass 18831, 18688 e 18207/2025).
La conoscibilità ex lege dei dm istitutivi dei buoni postali sottoscritti da (dm 19/12/2000 per i CP_1 primi due, serie AA1; il successivo dm 29/3/2001 per gli ultimi tre, serie AA2) rende pertanto irrilevante, per l'informazione sulla loro scadenza e quindi, la conoscenza del termine di prescrizione,
l'effettiva consegna del foglio informativo, ritenuta invece indispensabile dalla sentenza appellata, che dev'essere pertanto riformata sul punto.
Ne consegue la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme eventualmente ricevute per effetto della precedente sentenza.
In considerazione del contrasto esistente in materia nella giurisprudenza di merito (vd, tra le ultime,
Trib. Ivrea sent. n. 467 del 27 marzo 2025), vi sono le condizioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio anche per questo grado.
PQM
1. in parziale riforma della sentenza appellata, n. 4/2024 emessa il 3/1/2024 dal Giudice di Pace di
Como, respinge la domanda di e lo condanna alla restituzione delle Controparte_1 somme eventualmente ricevute per effetto di detta sentenza;
2. compensa le spese di giudizio anche di questo grado.
Como, 23/12/2025
Il giudice
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