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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/11/2024, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 314/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il giorno 19/10/1965, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Ciriminna;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 20/01/1962, c.f.: Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Adamo;
appellato
In fatto e in diritto
1. Il Tribunale di Palermo. con sentenza del giorno 8.7.2021, n. 2961, ha condannato
[...]
, convenuta in giudizio dal coniuge separato , a rilasciare Parte_1 Controparte_1
l'immobile di proprietà di quest'ultimo sito al numero civico 11 della via Notarbartolo di
Palermo e al pagamento della somma di euro 250,00 mensili dal settembre 2016 fino al rilascio del bene, a titolo di risarcimento del danno.
La soccombente ha interposto appello, del quale l'appellato, costituendosi, ha dedotto l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza. 2
Il giorno 3.7.2024 la causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Due i motivi di censura enunciati dall'appellante, in ordine logico: 1) la violazione dell'art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, per avere il Tribunale, a fronte di una domanda di condanna al rilascio dell'immobile per occupazione sine titulo, da un lato accertato l'esistenza di un contratto, il comodato, idoneo a fungere da titolo di detenzione dell'occupante, e dall'altro valutato il contenuto e gli effetti del negozio per giungere alla conclusione della sua sopravvenuta cessazione;
2) l'erroneità della qualificazione del comodato come precario e suscettibile di cessazione ad nutum, anziché finalizzato a provvedere la comodataria e i figli di un'abitazione familiare e perciò destinato a durare fino al completo conseguimento dello scopo, salva la sopravvenienza, mancante però nel caso specifico, di un urgente e imprevisto bisogno del comodante.
3. Entrambi i motivi sono infondati.
3.1 Secondo l'ormai consolidato insegnamento di Cass. S.U. 7305/2014, mentre l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto in forza di negozio giuridico (es.: locazione, comodato, deposito) originariamente nullo o comunque privo di effetto ovvero dotato di un'efficacia poi cessata in conformità al regolamento negoziale (ad esempio, per sopraggiunta scadenza) o in virtù di un provvedimento giudiziale di caducazione, con l'azione di rivendicazione il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza originaria di un titolo.
Sicché la domanda con cui l'attore chiede di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene e al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione
(Cass. 18050/2023).
Il proprietario della cosa data in comodato può tuttavia avvalersi, al fine di conseguire il rilascio del bene concesso ad altri in godimento, sia dell'azione di rivendica che dell'azione 3
contrattuale di natura obbligatoria, e non essendo facoltà del giudice mutare il titolo della pretesa, la controversia va decisa con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall'interessato
(Cass. 2726/2013). È però evidente che, ove il convenuto in un giudizio di rivendicazione deduca un proprio titolo giustificativo della detenzione, la condanna alla restituzione del bene a favore dell'attore può far seguito solo all'accertamento dell'inesistenza o inefficacia del contratto costitutivo o traslativo del diritto di godimento vantato dal detentore (Cass.
2116/1987).
Al lume dei princìpi suesposti, nel caso in esame, pur essendo quella promossa da
[...]
senza dubbio un'azione di rivendicazione, l'eccezione di esistenza di un titolo CP_1
giustificativo della detenzione sollevata dalla convenuta ha imposto al giudice di controllare la natura e gli effetti dell'allegato contratto di comodato, onde verificarne l'idoneità a paralizzare la pretesa attorea.
3.2 E il convincimento al quale il Tribunale è pervenuto merita di essere condiviso, con le seguenti precisazioni.
Nel comodato di bene immobile stipulato senza determinazione di termine l'onere di provare la destinazione del bene a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario (Cass. 17332/2018). La volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può infatti essere presunta, ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione favorevole al rilascio (Cass. 20151/2017).
Il primo giudice ha ritenuto che dopo la separazione dalla moglie Controparte_1
avesse concesso a costei l'immobile in comodato perché vi abitasse con la figlia ma, Per_1
rilevando l'inidoneità del bene rispetto all'esigenza di conservare la “continuità e stabilità abitativa e domestica alla prole”, ha reputato che la concessione in godimento avesse le caratteristiche del comodato precario, risolubile ad nutum.
Un siffatto argomentare è poco convincente là dove postula un necessario legame tra la tipologia di comodato e l'esigenza di conservazione dell'habitat familiare. La concessione in godimento dell'immobile ben avrebbe potuto, infatti, essere preordinata al mero soddisfacimento di un bisogno abitativo della coniuge e/o della prole. 4
La conclusione cui il decidente è giunto è però da condividere, dal momento che è mancata una sufficiente prova che abbia mai voluto consentire a e/o CP_1 Parte_1
alla figlia per far fronte alle loro esigenze abitative, di stabilirsi senza limite di tempo Per_1 nell'immobile di via Notarbartolo.
Delle testimonianze assunte al giudizio, quelle di e della sorella Controparte_2 Per_1
se a una superficiale lettura sembrano confortare le difese della convenuta là dove alludono a un accordo tra i coniugi con carattere di stabilità e permanenza , alla Controparte_2 domanda “ vero è che dopo l'interruzione della convivenza Controparte_1 matrimoniale ha concesso in comodato verbale l'immobile di via Notarbartolo n. 11 alla e ai figli”, risponde: “sì, è vero;
si sono divisi gli immobili;
mio padre risiede in via Parte_1
Fondo Pistoia n. 5/C e mia madre con noi in via Notarbartolo 11”; , alla Controparte_3
medesima domanda dichiara: “sì, è vero;
mio padre subito dopo la separazione ha ceduto la casa a mia madre e a noi”), a un attento esame si rivelano con esse in contrasto perché inattendibilmente volte a sostenere la tesi estrema di una consensuale e definitiva ripartizione degli immobili tra i coniugi che neppure la convenuta , ferma sull'assunto del Parte_1
comodato con destinazione familiare, si è mai spinta a propugnare.
E ciò senza dire della destinazione urbanistica e delle caratteristiche dimensionali del bene
(uso ufficio e mq 25, v. atto di compravendita), incompatibili con un suo permanente uso residenziale (per l'art. 54.4, n. 7, del regolamento edilizio del Comune di Palermo, l'alloggio monostanza, se per una persona, deve avere una superficie utile abitabile minima, comprensiva di servizi, non inferiore a mq 28; se per due persone, non inferiore a mq 38), nonché della disponibilità, passata (immobile di Bellolampo alienato dall'appellante) e presente (disponibilità di ad accogliere la figlia nella sua abitazione di Persona_2
Capaci: v. verbale di testimonianza del 15.11.2019), di soluzioni abitative alternative: circostanze che rendono poco plausibile – al di là di quanto poi concretamente avvenuto – che la permanenza abitativa nell'immobile sia stata originariamente immaginata e voluta come potenzialmente non breve e transitoria.
4. Stante la cessazione ad nutum del comodato e la conseguente successiva illecita permanenza di nell'immobile, anche la condanna al risarcimento del danno Parte_1 5
dev'essere confermata, con reiezione dell'ultimo motivo di gravame, ancorato alla tesi della perdurante sussistenza di un titolo di detenzione non oneroso.
5. Segue all'integrale rigetto dell'impugnazione la condanna dell'appellante alle spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palermo Parte_1
del giorno 8.7.2021, n. 2961; condanna a rifondere a le spese di appello, che Parte_1 Controparte_1
liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a.
e all'i.v.a.
Così deciso in Palermo il giorno 13 novembre 2024
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 314/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il giorno 19/10/1965, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Ciriminna;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 20/01/1962, c.f.: Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Adamo;
appellato
In fatto e in diritto
1. Il Tribunale di Palermo. con sentenza del giorno 8.7.2021, n. 2961, ha condannato
[...]
, convenuta in giudizio dal coniuge separato , a rilasciare Parte_1 Controparte_1
l'immobile di proprietà di quest'ultimo sito al numero civico 11 della via Notarbartolo di
Palermo e al pagamento della somma di euro 250,00 mensili dal settembre 2016 fino al rilascio del bene, a titolo di risarcimento del danno.
La soccombente ha interposto appello, del quale l'appellato, costituendosi, ha dedotto l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza. 2
Il giorno 3.7.2024 la causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Due i motivi di censura enunciati dall'appellante, in ordine logico: 1) la violazione dell'art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, per avere il Tribunale, a fronte di una domanda di condanna al rilascio dell'immobile per occupazione sine titulo, da un lato accertato l'esistenza di un contratto, il comodato, idoneo a fungere da titolo di detenzione dell'occupante, e dall'altro valutato il contenuto e gli effetti del negozio per giungere alla conclusione della sua sopravvenuta cessazione;
2) l'erroneità della qualificazione del comodato come precario e suscettibile di cessazione ad nutum, anziché finalizzato a provvedere la comodataria e i figli di un'abitazione familiare e perciò destinato a durare fino al completo conseguimento dello scopo, salva la sopravvenienza, mancante però nel caso specifico, di un urgente e imprevisto bisogno del comodante.
3. Entrambi i motivi sono infondati.
3.1 Secondo l'ormai consolidato insegnamento di Cass. S.U. 7305/2014, mentre l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto in forza di negozio giuridico (es.: locazione, comodato, deposito) originariamente nullo o comunque privo di effetto ovvero dotato di un'efficacia poi cessata in conformità al regolamento negoziale (ad esempio, per sopraggiunta scadenza) o in virtù di un provvedimento giudiziale di caducazione, con l'azione di rivendicazione il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza originaria di un titolo.
Sicché la domanda con cui l'attore chiede di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene e al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione
(Cass. 18050/2023).
Il proprietario della cosa data in comodato può tuttavia avvalersi, al fine di conseguire il rilascio del bene concesso ad altri in godimento, sia dell'azione di rivendica che dell'azione 3
contrattuale di natura obbligatoria, e non essendo facoltà del giudice mutare il titolo della pretesa, la controversia va decisa con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall'interessato
(Cass. 2726/2013). È però evidente che, ove il convenuto in un giudizio di rivendicazione deduca un proprio titolo giustificativo della detenzione, la condanna alla restituzione del bene a favore dell'attore può far seguito solo all'accertamento dell'inesistenza o inefficacia del contratto costitutivo o traslativo del diritto di godimento vantato dal detentore (Cass.
2116/1987).
Al lume dei princìpi suesposti, nel caso in esame, pur essendo quella promossa da
[...]
senza dubbio un'azione di rivendicazione, l'eccezione di esistenza di un titolo CP_1
giustificativo della detenzione sollevata dalla convenuta ha imposto al giudice di controllare la natura e gli effetti dell'allegato contratto di comodato, onde verificarne l'idoneità a paralizzare la pretesa attorea.
3.2 E il convincimento al quale il Tribunale è pervenuto merita di essere condiviso, con le seguenti precisazioni.
Nel comodato di bene immobile stipulato senza determinazione di termine l'onere di provare la destinazione del bene a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario (Cass. 17332/2018). La volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può infatti essere presunta, ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione favorevole al rilascio (Cass. 20151/2017).
Il primo giudice ha ritenuto che dopo la separazione dalla moglie Controparte_1
avesse concesso a costei l'immobile in comodato perché vi abitasse con la figlia ma, Per_1
rilevando l'inidoneità del bene rispetto all'esigenza di conservare la “continuità e stabilità abitativa e domestica alla prole”, ha reputato che la concessione in godimento avesse le caratteristiche del comodato precario, risolubile ad nutum.
Un siffatto argomentare è poco convincente là dove postula un necessario legame tra la tipologia di comodato e l'esigenza di conservazione dell'habitat familiare. La concessione in godimento dell'immobile ben avrebbe potuto, infatti, essere preordinata al mero soddisfacimento di un bisogno abitativo della coniuge e/o della prole. 4
La conclusione cui il decidente è giunto è però da condividere, dal momento che è mancata una sufficiente prova che abbia mai voluto consentire a e/o CP_1 Parte_1
alla figlia per far fronte alle loro esigenze abitative, di stabilirsi senza limite di tempo Per_1 nell'immobile di via Notarbartolo.
Delle testimonianze assunte al giudizio, quelle di e della sorella Controparte_2 Per_1
se a una superficiale lettura sembrano confortare le difese della convenuta là dove alludono a un accordo tra i coniugi con carattere di stabilità e permanenza , alla Controparte_2 domanda “ vero è che dopo l'interruzione della convivenza Controparte_1 matrimoniale ha concesso in comodato verbale l'immobile di via Notarbartolo n. 11 alla e ai figli”, risponde: “sì, è vero;
si sono divisi gli immobili;
mio padre risiede in via Parte_1
Fondo Pistoia n. 5/C e mia madre con noi in via Notarbartolo 11”; , alla Controparte_3
medesima domanda dichiara: “sì, è vero;
mio padre subito dopo la separazione ha ceduto la casa a mia madre e a noi”), a un attento esame si rivelano con esse in contrasto perché inattendibilmente volte a sostenere la tesi estrema di una consensuale e definitiva ripartizione degli immobili tra i coniugi che neppure la convenuta , ferma sull'assunto del Parte_1
comodato con destinazione familiare, si è mai spinta a propugnare.
E ciò senza dire della destinazione urbanistica e delle caratteristiche dimensionali del bene
(uso ufficio e mq 25, v. atto di compravendita), incompatibili con un suo permanente uso residenziale (per l'art. 54.4, n. 7, del regolamento edilizio del Comune di Palermo, l'alloggio monostanza, se per una persona, deve avere una superficie utile abitabile minima, comprensiva di servizi, non inferiore a mq 28; se per due persone, non inferiore a mq 38), nonché della disponibilità, passata (immobile di Bellolampo alienato dall'appellante) e presente (disponibilità di ad accogliere la figlia nella sua abitazione di Persona_2
Capaci: v. verbale di testimonianza del 15.11.2019), di soluzioni abitative alternative: circostanze che rendono poco plausibile – al di là di quanto poi concretamente avvenuto – che la permanenza abitativa nell'immobile sia stata originariamente immaginata e voluta come potenzialmente non breve e transitoria.
4. Stante la cessazione ad nutum del comodato e la conseguente successiva illecita permanenza di nell'immobile, anche la condanna al risarcimento del danno Parte_1 5
dev'essere confermata, con reiezione dell'ultimo motivo di gravame, ancorato alla tesi della perdurante sussistenza di un titolo di detenzione non oneroso.
5. Segue all'integrale rigetto dell'impugnazione la condanna dell'appellante alle spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palermo Parte_1
del giorno 8.7.2021, n. 2961; condanna a rifondere a le spese di appello, che Parte_1 Controparte_1
liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a.
e all'i.v.a.
Così deciso in Palermo il giorno 13 novembre 2024
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo