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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.9695 r.g. dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(NA) alla Via Gaetano Poli, n. 48 (C.F. ) rapp.to e difesa C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Pasquale Montesarchio (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei costui sito in Torre C.F._2 del RE (NA) alla Via Cimaglia, n. 112, giusta procura allegata al fascicolo d'ufficio. Si dichiara, ex art. 176, 2°co. c.p.c. di voler ricevere tutte le comunicazioni da parte della cancelleria al numero di fax 0818491273 o al seguente indirizzo PEC: Email_1
E
Part
l (cod. fisc. 78 75 05 87), in Controparte_1
persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22 marzo 2024, numero Repertorio n. 37875, a rogito del Notaio Persona_1 dall' avv. Amodio Marzocchella (P.E.C. t - Email_2
cod. fisc. ed elettivamente domiciliato ai fini del presente CodiceFiscale_3
giudizio in Napo-li alla Via A. De Gasperi n. 55, Ufficio di Avvocatura dell'Ente nonché
, P. IVA e C.F. , con sede in ROMA Controparte_2 P.IVA_2
alla Via Giuseppe Grezar n. 14, nella persona del Sig. in qualità di Controparte_3
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura Pt_2
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma, Rep. n. 180134 Racc. n. Persona_2
pagina1 di 4 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariapina Nunziata, C.F.
e con la stessa elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Palma Campania (NA) alla Via Nola n. 75, posta elettronica certificata:
giusta procura rilasciata su foglio separato dal Email_3
quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 22.4.24 parte ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto il 04/04/2024 avviso di addebito n. 37120240001804291000 per asseriti contributi non pagati, relativi al periodo da Gennaio 2010 ad Agosto 2010, per n. 2 dipendenti. CP_4
In particolare, l'importo totale richiesto ammonta ad € 14.743,01 ed è comprensivo dei contributi chiesti in pagamento per € 8.843,96 e gli interessi legali e sanzioni per €
5.899,05.
Riferiva che aveva regolarmente pagato i contributi suddetti e chiedeva comunque e in subordine di annullare l'avviso di addebito in quanto il credito ivi riportato è estinto per intervenuta prescrizione.
Concludeva chiedendo: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare e/o revocare l'avviso di addebito n. 37120240001804291000, notificato al ricorrente in data
04.04.2024, per inesistenza della relativa pretesa creditoria vantata dall' , avendo il CP_4
ricorrente versato puntualmente i contributi previdenziali in contestazione
IN SUBORDINE
2. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare e/o revocare l'avviso di addebito n. 37120240001804291000, notificato al ricorrente in data 04.04.2024, per intervenuta prescrizione ex art. 3 comma 9 L. 335/1995 del presunto credito vantato dall' . CP_4
3. Condannare l in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e CP_4
compensi professionali del presente giudizio calcolate ai sensi di parametri forensi vigenti da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario. In caso di compensazione o riduzione dei compensi rispetto ai valori indicati, nel rispetto delle norme vigenti, si chiede specifica ed analitica motivazione.” CP_ Si costituiva l' che chiedeva e otteneva rinvio per la pronunzia di cessata materia del contendere “In via del tutto dirimente, si rappresenta che l – anche nella più CP_5 ampia ottica di deflazione del contenzioso – sta provvedendo all'esercizio dell'autotutela con riferimento alla domanda di controparte.”
pagina2 di 4 Si costituiva l' che chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione Controparte_2
passiva e la sua estromissione dal giudizio.
All'odierna udienza, esaminate le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In via preliminare va affermata la legittimazione passiva di entrambi i convenuti posto che l' opposizione si incentra sia sull' insussistenza ex post della pretesa impositiva essendo stata eccepita la prescrizione sia sulla carenza di regolare attività di notifica.
CP_ Pertanto correttamente sono stati evocati in giudizio sia l' , titolare dei crediti previdenziali in questione, sia il Concessionario alla riscossione, che ha curato l' attività di notifica degli atti esecutivi.
Per il principio della “ragione più liquida” - in forza del quale è consentito al giudicante di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. - reputa questo Giudice che la causa possa essere decisa sulla base delle questioni che seguono, ritenute di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso, fra le più recenti, Cass. nn. 17214/16, 23160/15; Sez. Un. n. 9936/14).
In tema di prescrizione dei crediti contributivi vantati dagli istituti previdenziali l'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 ha sostituito il termine quinquennale a quello decennale, a partire dal 1 gennaio 1996, ed il successivo comma 10 estende tale abbreviazione anche alle contribuzioni precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), facendo eccezione solo per i casi di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente alla stessa entrata in vigore. Con ciò il legislatore ha escluso che atti interruttivi o di inizio di procedure di recupero dei contributi, compiuti dopo il 17 agosto 1995, abbiano potuto conservare il termine decennale dopo il 1 gennaio 1996
(v. , da ultimo, Cass. 15-2-2007 n°3484; Cass. 13-12-2006 n°26621 e Cass. 17-12-2003
n°19334, secondo cui “In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, l'art. 3 comma 9 della legge 335 del pagina3 di 4 1995 stabilisce tra l'altro: a) che la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1 gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza;
b) che per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall' atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante CP_5 la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) che il periodo di sospensione triennale, di cui all'art. 2 comma 19 della legge n. 638 del
1983, e' soppresso, ma continua ad applicarsi qualora in precedenza siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure di recupero”).
I crediti oggetto dell' avviso di addebito n. 37120240001804291000 sono relativi al periodo da Gennaio 2010 ad Agosto 2010 e non v'è prova vi siano stati nelle more atti interruttivi. Pertanto sono estinti per intervenuta prescrizione.
Il ricorso va accolto e per l'effetto va annullato l'avviso di addebito n.
37120240001804291000, notificato al ricorrente in data 04.04.2024, per intervenuta prescrizione ex art. 3 comma 9 L. 335/1995.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
il G.L. definitivamente pronunziando così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.37120240001804291000, notificato al ricorrente in data 04.04.2024, e dichiara non dovute le somme ivi riportate;
CP_
- condanna l alla refusione delle spese di lite a favore del ricorrente e le liquida in euro 1800,00 oltre IVA CPA e spese generali con attribuzione
- compensa per il resto
Napoli, 10.4.24
Napoli, 10/04/2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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