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14 settembre 1961
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3 novembre 1962
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1 gennaio 1967
1 gennaio 1967
Art. 8.
Agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, nonche' ai loro familiari in caso di morte, e' riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e per gli insegnanti di ruolo.
Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualita' di incaricato dal 1 ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento. Per coloro che abbiano prestato servizio senza trattamento di cattedra o con meno di 18 ore settimanali la pensione deve essere ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.
Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1 ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini di pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli insegnanti di ruolo. Gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento. ((Ai fini della liquidazione, la pensione afferente a questi ultimi servizi e' ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio))
Sono anche riscattabili a norma dell' articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari.
Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo e' liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui l'insegnante abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo, valutabili a tal fine. Negli altri casi compete l'indennita' per una volta tanto, in luogo di pensione, secondo le norme vigenti, purche' l'insegnante abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.
L'insegnante incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia piu' favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di studio. All'insegnante incaricato, riassunto in servizio statale, al quale gia' in precedenza sia stata liquidata l'indennita' per una volta tanto in luogo di pensione, si applica l' articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 .
L'insegnante di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non puo' essere inferiore a quello precedentemente goduto.
Il personale insegnante di cui al primo comma e' assoggettato; dal 1 ottobre 1961, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato; dalla stessa data cessa per il personale medesimo la iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini del trattamento di quiescenza, l'istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia.
Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sono applicabili le norme del presente articolo e del precedente articolo 7, fermo restando - per i suddetti insegnanti tecnico-pratici - il diritto agli aumenti gia' maturati per effetto delle precedenti disposizioni.
Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidita' e vecchiaia, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, nonche' ai loro familiari in caso di morte, e' riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e per gli insegnanti di ruolo.
Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualita' di incaricato dal 1 ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento. Per coloro che abbiano prestato servizio senza trattamento di cattedra o con meno di 18 ore settimanali la pensione deve essere ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.
Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1 ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini di pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli insegnanti di ruolo. Gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento. ((Ai fini della liquidazione, la pensione afferente a questi ultimi servizi e' ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio))
Sono anche riscattabili a norma dell' articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari.
Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo e' liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui l'insegnante abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo, valutabili a tal fine. Negli altri casi compete l'indennita' per una volta tanto, in luogo di pensione, secondo le norme vigenti, purche' l'insegnante abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.
L'insegnante incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia piu' favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di studio. All'insegnante incaricato, riassunto in servizio statale, al quale gia' in precedenza sia stata liquidata l'indennita' per una volta tanto in luogo di pensione, si applica l' articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 .
L'insegnante di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non puo' essere inferiore a quello precedentemente goduto.
Il personale insegnante di cui al primo comma e' assoggettato; dal 1 ottobre 1961, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato; dalla stessa data cessa per il personale medesimo la iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini del trattamento di quiescenza, l'istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia.
Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sono applicabili le norme del presente articolo e del precedente articolo 7, fermo restando - per i suddetti insegnanti tecnico-pratici - il diritto agli aumenti gia' maturati per effetto delle precedenti disposizioni.
Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidita' e vecchiaia, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 03/05/1999 n. 100 - INPSINPS · 3 maggio 1999 · 0.9183122
1. Premessa. L\'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell\'imposta sul valore aggiunto, nonche\' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, ha sostituito l\'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In forza della predetta norma, a partire dalle dichiarazioni relative all\'anno 1998, da presentarsi nel 1999, i soggetti indicati nel titolo III (del DPR 600/73) che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, …
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Giurisprudenza • 8
- 1. Corte Cost., sentenza 07/05/1975, n. 104Provvedimento: […] ha proposto ricorso in sede giurisdizionale davanti al Consiglio di Stato, con atto del 2 e 3 settembre 1969 ed ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati con il riconoscimento del diritto all'indennità di anzianità nella misura che sarebbe stata accertata, ed in subordine, in accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 831 del 1961 in riferimento agli artt. 3,35 e 38 della Costituzione, che fosse sollevata la relativa questione, con la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. […]Leggi di più...
- indennità per cessazione dal servizio·
- trattamento di quiescenza·
- art. 8 legge 831/1961·
- art. 18 d.l.C.P.S. 207/1947·
- art. 36 Costituzione·
- opzione trattamento INPS·
- art. 3 Costituzione·
- personale insegnante non di ruolo·
- legittimità costituzionale·
- indennità di anzianità·
- art. 9 d.l.C.P.S. 207/1947