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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 30/5/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13605/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. ad RR (NA) il 22.12.1984 e n. OL Parte_1 Parte_2
(NA) il 26.10.1989 nella qualità di genitori della minore n. Persona_1
a OL (NA) il 29.08.2014 rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Padricelli e Pietro Striano, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappr. e dif. come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 25 ottobre 2023, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di frequenza, non riconosciuto a seguito di domanda. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la non sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato il 3 novembre 2024, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o da altra data accertata in corso di giudizio.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, ammessa ed espletata nuova consulenza tecnica, la causa appare matura per la decisione.
***
Quanto al requisito sanitario il consulente tecnico ha accertato che la minore
è affetta dalle patologie di cui alla relazione di consulenza che Persona_1 qui si intende espressamente richiamata.
Tali stati patologici determinano la minore ritenersi soggetto Persona_1 che presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età a decorrere dal MARZO 2024.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
È inammissibile, invece, la domanda di pagamento dei ratei della prestazione per la quale il ricorrente ha manifestato interesse, atteso che l'oggetto del procedimento di ATP e di opposizione conseguente è da identificarsi nell'accertamento del requisito sanitario e non nella spettanza della prestazione.
Stante il riconoscimento parziale della pretesa, tenuto conto della natura e del valore del presente giudizio, compensa al 50% le spese, condanna l' alla CP_1 rifusione del restante 50% in favore dei ricorrenti, che si liquidano in € 1000,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di OL Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accerta che la minore è da ritenersi soggetto che presenta Persona_1 difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ed ha diritto all'indennità di frequenza dal MARZO 2024;
b) dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei;
c) Stante il riconoscimento parziale della pretesa, tenuto conto della natura e del valore del presente giudizio, compensa al 50% le spese, condanna l' alla CP_1 rifusione del restante 50% in favore dei ricorrenti, che si liquidano in € 1000,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione;
d) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 13097 del 2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese delle C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Aversa, 4/6/2025 il Giudice del Lavoro dott. Marco Bottino