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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/10/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ID ZO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8/2023 promossa da:
nato il [...] ad [...] ed ivi residente, Parte_1 CodiceFiscale_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Minacapilli;
[...]
-opponente;
contro
, p.i. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cimino unitamente e disgiuntamente all'avv. Mariafrancesca
Calabrini;
-opposta;
avente a OGGETTO
pagina 1 di 8 opposizione all'esecuzione;
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 2.10.2025 le parti hanno discusso la causa come da verbale in atti.
Si riportano le conclusioni formulate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025.
Parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, in via gradatamente
subordinata, così giudicare: 1) Accerti e dichiari la nullità, la illegittimità e la erroneità del precetto
nella parte in cui intima il pagamento a titolo di interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 della
somma di Euro 11.931,45 su un capitale originario di Euro 4.826,67, rispetto al minor importo per
interessi di mora pari a Euro 7.978,33 calcolato dal CTU nella Relazione 3.7.2024, inferiore di ben
Euro 3.953,12 rispetto all'importo intimato ed errato di Euro 11.931,45 indicato nel precetto. 2)
Accerti e dichiari la richiesta di interessi moratori non dovuti, illegittimi e verosimilmente usurari, per
il maggior importo di Euro 3.953,12 risultato illegittimo e non dovuto in base alla CTU acquisita in
giudizio. 3) Accerti e dichiari che la preannunciata azione esecutiva in base al precetto notificato il
12.12.2022 da a è pertanto palesemente inammissibile, CP_2 Parte_1
improcedibile e illegittima per la erronea somma complessiva precettata, per tutti i motivi dedotti e
documentati nell'atto di opposizione e negli altri atti del giudizio. 4) Condanni la al CP_2
risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., stante la illegittima e la erronea
richiesta di interessi di mora, danni che si quantificano in Euro 3.953,12, e cioè in misura pari ai
maggiori interessi illegittimi e non dovuti, richiesti nel precetto qui opposto, o in subordine nella
misura che sarà equamente stabilità d'ufficio da codesto Giudice adito”.
Parte opposta: “attesa la rinuncia all'esecuzione forzata formalizzata dalla nella CP_2
procedura esecutiva forzata R.G. 86/2023 della Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Enna,
iniziata con atto di precetto oggetto di odierna opposizione, dichiarata estinta, la società CP_2 pagina 2 di 8 chiede a codesto Ecc.mo Tribunale adito, - in via preliminare, dichiarare la cessazione della materia
del contendere per rinuncia del creditore all'esecuzione forzata nel giudizio R.G.E.M. 86/2023 di
codesto Tribunale di Enna;
- in via subordinata, qualora codesto Tribunale dovesse ritenere di doversi
pronunciare nel merito dell'opposizione, rigettare l'atto di opposizione proposto dal sig. e, Parte_1
per l'effetto, dichiarare la validità dell'atto di precetto, per la somma accertatata all'esito della CTU,
pari ad € 4.826,67 a titolo di sorte capitale ed € 7.978,33 a titolo di interessi di mora alla data del
29/11/2022, per un totale pari ad € 12.805,00, ovvero per la maggiore o minore somma che codesto
Giudice vorrà ritenere di giustizia e condannare per l'effetto il sig. al pagamento delle Parte_1
somme dovute. Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese legali del presente giudizio,
valutate le gravi e diffamanti dichiarazioni circa la presunta usurarietà degli interessi di mora e le
paventate azioni giudiziarie penali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Basti solo rilevare che la presente decisione viene emessa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. all'esito della discussione della causa all'udienza del 2.10.2025.
spiega opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 12 dicembre Parte_1
2022 da Controparte_1
Deduce l'opponente, segnatamente, che l'importo portato dal precetto opposto è eccessivo essendo stati applicati interessi in misura illegittima, paventando altresì il carattere potenzialmente usurario e anatocistico degli interessi in questione. A dire di parte opponente, precisamente, gli interessi recati dal precetto sono superiori di euro 4.186,18 rispetto a quanto effettivamente dovuto.
dopo essersi costituita in giudizio sostenendo la correttezza degli interessi calcolati Controparte_1
in seno al precetto, conclude evidenziando che nelle more del presente giudizio l'azione esecutiva pagina 3 di 8 avviata sulla base del precetto opposto è stata estinta per dichiarazione negativa del terzo pignorato, di modo che andrebbe dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Anzitutto, non può accogliersi l'istanza volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dall'opposta e basata sull'intervenuta estinzione del procedimento esecutivo avviato con pignoramento presso terzi sulla base del precetto opposto.
Basti infatti osservare che l'opposizione sub iudice è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non già come opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c.
Come si è visto, infatti, l'opponente non contesta la regolarità formale del titolo o del precetto, sibbene il quantum della pretesa opposta, ossia il diritto del creditore di agire esecutivamente per la somma precettata.
Si versa, quindi, nella previsione di cui all'art. 615 comma 1, ultima parte c.p.c., che contempla la contestazione anche solo parziale (ossia relativa anche solo al quantum) del diritto del creditore.
Ne segue che l'estinzione dell'esecuzione avviata nelle more del giudizio di opposizione non comporta la cessazione della materia del contendere poiché, sebbene il procedimento esecutivo siasi estinto,
sussiste l'interesse delle parti all'accertamento dell'esistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente, nella specie in ordine al quantum.
È di tutta evidenza, in altri termini, che essendo l'opposto munito di titolo esecutivo, sussiste l'interesse delle parti all'accertamento, in via principale, del quantum che il creditore può pretendere sulla base del titolo in suo possesso e, quindi, della correttezza dei calcoli eseguiti in seno al precetto con riguardo agli interessi: benché l'esecuzione intrapresa sulla base di quest'ultimo sia già estinta, difatti, il creditore ben può intraprenderne una nuova.
pagina 4 di 8 Ciò chiarito, va rilevato che il precetto opposto reca, a titolo di sorte capitale, la somma di euro
4.826,67 e, a titolo di interessi di mora, la somma di euro 11.931,45, oltre ulteriori somme dovute a titolo di spese di giudizio e di precetto.
Alla base del precetto opposto il titolo esecutivo è costituito da un provvedimento monitorio che ingiunge all'opponente il pagamento di euro 4.826,67 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 (e oltre spese).
L'opposizione, come accennato, riguarda esclusivamente la somma di euro 11.931,45 richiesta a titolo di interessi.
L'importo degli interessi è stato calcolato dalla parte opposta in applicazione, oltre che del d.lgs.
231/2002, anche del d.lgs. 198/2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021 per dare attuazione alla direttiva UE 2019/633 e recante norme dirette a contrastare pratiche commerciali sleali tra le imprese della filiera agroalimentare col fine di tutelare i fornitori e gli operatori della filiera.
Segnatamente, il saggio applicato ex d.lgs. 231/2002 è del 7% sull'importo delle singole fatture, cui l'opposta ha aggiunto, in seno al precetto opposto, la maggiorazione del 4% prevista dall'art. 4 c. 2 del d.lgs. 198/2021 in ragione della natura dei prodotti oggetto delle transazioni commerciali concluse con l'opponente.
Ebbene, come si è già scritto in seno all'ordinanza del 22.5.2023, l'applicazione della maggiorazione del 4% ex art. 4 c. 2 d.lgs. 198/2021 è illegittima poiché la normativa in questione è sopravvenuta alle fattispecie da cui è originato il credito e non risulta munita di efficacia retroattiva.
Il credito portato dal titolo esecutivo attiene, infatti, a cessioni di prodotti agroalimentari avvenute tra il
2002 e il 2003, di modo che non v'è spazio per l'applicazione della maggiorazione del 4% ex d.lgs.
198/2021. Il decreto ingiuntivo, peraltro, non fa menzione alcuna del d.lgs. 198/2021, né potrebbe,
visto che è stato emesso nell'anno 2005, di modo che si conferma l'illegittimità dell'applicazione della maggiorazione in questione. pagina 5 di 8 La somma indicata in seno al precetto opposto è quindi illegittimamente determinata.
Il c.t.u. conseguentemente incaricato di calcolare la somma dovuta a titolo di interessi ex d.lgs.
231/2002 sulla sorte capitale azionata, a seguito dell'esame delle singole fatture poste a base del provvedimento monitorio costituente il titolo esecutivo, conclude quantificando la somma in questione nella misura di euro 7.978,33, avuto riguardo alla data di fine novembre 2022 (in ragione dell'avvenuta notificazione del precetto in data 12 dicembre 2022) e avuto riguardo al solo saggio di interessi applicabile ex d.lgs. 231/2002.
L'indicazione del c.t.u. non è contestata dalle parti, che invece vi prestano sostanziale acquiescenza.
Alla luce di quanto sinteticamente rassegnato, l'opposizione risulta fondata e va accolta dovendosi dichiarare l'inefficacia del precetto opposto nella parte in cui intima il pagamento della somma di euro
11.931,45 a titolo di interessi in luogo di quella di euro 7.978,33.
Chiaramente, come si è detto, la somma in questione cristallizza gli interessi dovuti sulla sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo posto a base del precetto alla data del 29.11.2022.
L'errata quantificazione della somma precettata, si noti, non travolge l'intero precetto, ma solo la porzione non dovuta. La eccessività della somma portata nel precetto, in altri termini, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938;
Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515).
Per ragioni di completezza occorre infine evidenziare che non si ravvisa l'applicazione di interessi usurari né anatocistici: nessuna indicazione in tal senso viene infatti fornita dall'opponente. L'erronea quantificazione degli interessi deriva unicamente dall'avvenuta applicazione di una disciplina, quella di pagina 6 di 8 cui all'art. 4 d.lgs. 198/2021, non applicabile ratione temporis.
Non sussistono, peraltro, gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'opponente ai danni dell'opposta non ravvisandosi né un abuso dello strumento processuale da parte dell'opposta -che non ha insistito sulla quantificazione degli interessi operata, prestando anzi acquiescenza alle indicazioni del c.t.u., come anche a quelle contenute nella menzionata ordinanza del 22.5.2023- né l'avvio di una azione esecutiva in difetto dei relativi presupposti (art. 96 c. 2 c.p.c.): come si è detto, infatti,
l'opposizione in esame riguarda solo il quantum della pretesa dell'opposta, mentre il diritto di agire esecutivamente è pacifico nell'an.
Sempre a fini di completezza, non si ritiene integrata alcuna fattispecie criminosa che esiga la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza.
Essendo l'opposizione fondata, le spese vanno poste a carico dell'opposta.
Dette spese si quantificano, ai sensi del d.m. 55/14 (e successive modifiche) nella misura di euro
2.552,00, oltre accessori di legge (scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 1.101,00
ed euro 5.200,00, in ragione della contestazione dell'importo contestato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara l'inefficacia del precetto opposto limitatamente alla parte relativa alla quantificazione degli interessi di mora;
accerta che, alla data del 22.11.2022, gli interessi di mora dovuti dall'opponente sulla base del titolo posto a base dell'atto di precetto ammontano a euro 7.978,33;
condanna parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di euro 2.552.00;
pagina 7 di 8 pone le spese di c.t.u. integralmente a carico dell'opposta.
Enna, 20.10.2025.
Il GIUDICE
ID ZO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ID ZO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8/2023 promossa da:
nato il [...] ad [...] ed ivi residente, Parte_1 CodiceFiscale_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Minacapilli;
[...]
-opponente;
contro
, p.i. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cimino unitamente e disgiuntamente all'avv. Mariafrancesca
Calabrini;
-opposta;
avente a OGGETTO
pagina 1 di 8 opposizione all'esecuzione;
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 2.10.2025 le parti hanno discusso la causa come da verbale in atti.
Si riportano le conclusioni formulate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025.
Parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, in via gradatamente
subordinata, così giudicare: 1) Accerti e dichiari la nullità, la illegittimità e la erroneità del precetto
nella parte in cui intima il pagamento a titolo di interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 della
somma di Euro 11.931,45 su un capitale originario di Euro 4.826,67, rispetto al minor importo per
interessi di mora pari a Euro 7.978,33 calcolato dal CTU nella Relazione 3.7.2024, inferiore di ben
Euro 3.953,12 rispetto all'importo intimato ed errato di Euro 11.931,45 indicato nel precetto. 2)
Accerti e dichiari la richiesta di interessi moratori non dovuti, illegittimi e verosimilmente usurari, per
il maggior importo di Euro 3.953,12 risultato illegittimo e non dovuto in base alla CTU acquisita in
giudizio. 3) Accerti e dichiari che la preannunciata azione esecutiva in base al precetto notificato il
12.12.2022 da a è pertanto palesemente inammissibile, CP_2 Parte_1
improcedibile e illegittima per la erronea somma complessiva precettata, per tutti i motivi dedotti e
documentati nell'atto di opposizione e negli altri atti del giudizio. 4) Condanni la al CP_2
risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., stante la illegittima e la erronea
richiesta di interessi di mora, danni che si quantificano in Euro 3.953,12, e cioè in misura pari ai
maggiori interessi illegittimi e non dovuti, richiesti nel precetto qui opposto, o in subordine nella
misura che sarà equamente stabilità d'ufficio da codesto Giudice adito”.
Parte opposta: “attesa la rinuncia all'esecuzione forzata formalizzata dalla nella CP_2
procedura esecutiva forzata R.G. 86/2023 della Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Enna,
iniziata con atto di precetto oggetto di odierna opposizione, dichiarata estinta, la società CP_2 pagina 2 di 8 chiede a codesto Ecc.mo Tribunale adito, - in via preliminare, dichiarare la cessazione della materia
del contendere per rinuncia del creditore all'esecuzione forzata nel giudizio R.G.E.M. 86/2023 di
codesto Tribunale di Enna;
- in via subordinata, qualora codesto Tribunale dovesse ritenere di doversi
pronunciare nel merito dell'opposizione, rigettare l'atto di opposizione proposto dal sig. e, Parte_1
per l'effetto, dichiarare la validità dell'atto di precetto, per la somma accertatata all'esito della CTU,
pari ad € 4.826,67 a titolo di sorte capitale ed € 7.978,33 a titolo di interessi di mora alla data del
29/11/2022, per un totale pari ad € 12.805,00, ovvero per la maggiore o minore somma che codesto
Giudice vorrà ritenere di giustizia e condannare per l'effetto il sig. al pagamento delle Parte_1
somme dovute. Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese legali del presente giudizio,
valutate le gravi e diffamanti dichiarazioni circa la presunta usurarietà degli interessi di mora e le
paventate azioni giudiziarie penali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Basti solo rilevare che la presente decisione viene emessa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. all'esito della discussione della causa all'udienza del 2.10.2025.
spiega opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 12 dicembre Parte_1
2022 da Controparte_1
Deduce l'opponente, segnatamente, che l'importo portato dal precetto opposto è eccessivo essendo stati applicati interessi in misura illegittima, paventando altresì il carattere potenzialmente usurario e anatocistico degli interessi in questione. A dire di parte opponente, precisamente, gli interessi recati dal precetto sono superiori di euro 4.186,18 rispetto a quanto effettivamente dovuto.
dopo essersi costituita in giudizio sostenendo la correttezza degli interessi calcolati Controparte_1
in seno al precetto, conclude evidenziando che nelle more del presente giudizio l'azione esecutiva pagina 3 di 8 avviata sulla base del precetto opposto è stata estinta per dichiarazione negativa del terzo pignorato, di modo che andrebbe dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Anzitutto, non può accogliersi l'istanza volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dall'opposta e basata sull'intervenuta estinzione del procedimento esecutivo avviato con pignoramento presso terzi sulla base del precetto opposto.
Basti infatti osservare che l'opposizione sub iudice è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non già come opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c.
Come si è visto, infatti, l'opponente non contesta la regolarità formale del titolo o del precetto, sibbene il quantum della pretesa opposta, ossia il diritto del creditore di agire esecutivamente per la somma precettata.
Si versa, quindi, nella previsione di cui all'art. 615 comma 1, ultima parte c.p.c., che contempla la contestazione anche solo parziale (ossia relativa anche solo al quantum) del diritto del creditore.
Ne segue che l'estinzione dell'esecuzione avviata nelle more del giudizio di opposizione non comporta la cessazione della materia del contendere poiché, sebbene il procedimento esecutivo siasi estinto,
sussiste l'interesse delle parti all'accertamento dell'esistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente, nella specie in ordine al quantum.
È di tutta evidenza, in altri termini, che essendo l'opposto munito di titolo esecutivo, sussiste l'interesse delle parti all'accertamento, in via principale, del quantum che il creditore può pretendere sulla base del titolo in suo possesso e, quindi, della correttezza dei calcoli eseguiti in seno al precetto con riguardo agli interessi: benché l'esecuzione intrapresa sulla base di quest'ultimo sia già estinta, difatti, il creditore ben può intraprenderne una nuova.
pagina 4 di 8 Ciò chiarito, va rilevato che il precetto opposto reca, a titolo di sorte capitale, la somma di euro
4.826,67 e, a titolo di interessi di mora, la somma di euro 11.931,45, oltre ulteriori somme dovute a titolo di spese di giudizio e di precetto.
Alla base del precetto opposto il titolo esecutivo è costituito da un provvedimento monitorio che ingiunge all'opponente il pagamento di euro 4.826,67 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 (e oltre spese).
L'opposizione, come accennato, riguarda esclusivamente la somma di euro 11.931,45 richiesta a titolo di interessi.
L'importo degli interessi è stato calcolato dalla parte opposta in applicazione, oltre che del d.lgs.
231/2002, anche del d.lgs. 198/2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021 per dare attuazione alla direttiva UE 2019/633 e recante norme dirette a contrastare pratiche commerciali sleali tra le imprese della filiera agroalimentare col fine di tutelare i fornitori e gli operatori della filiera.
Segnatamente, il saggio applicato ex d.lgs. 231/2002 è del 7% sull'importo delle singole fatture, cui l'opposta ha aggiunto, in seno al precetto opposto, la maggiorazione del 4% prevista dall'art. 4 c. 2 del d.lgs. 198/2021 in ragione della natura dei prodotti oggetto delle transazioni commerciali concluse con l'opponente.
Ebbene, come si è già scritto in seno all'ordinanza del 22.5.2023, l'applicazione della maggiorazione del 4% ex art. 4 c. 2 d.lgs. 198/2021 è illegittima poiché la normativa in questione è sopravvenuta alle fattispecie da cui è originato il credito e non risulta munita di efficacia retroattiva.
Il credito portato dal titolo esecutivo attiene, infatti, a cessioni di prodotti agroalimentari avvenute tra il
2002 e il 2003, di modo che non v'è spazio per l'applicazione della maggiorazione del 4% ex d.lgs.
198/2021. Il decreto ingiuntivo, peraltro, non fa menzione alcuna del d.lgs. 198/2021, né potrebbe,
visto che è stato emesso nell'anno 2005, di modo che si conferma l'illegittimità dell'applicazione della maggiorazione in questione. pagina 5 di 8 La somma indicata in seno al precetto opposto è quindi illegittimamente determinata.
Il c.t.u. conseguentemente incaricato di calcolare la somma dovuta a titolo di interessi ex d.lgs.
231/2002 sulla sorte capitale azionata, a seguito dell'esame delle singole fatture poste a base del provvedimento monitorio costituente il titolo esecutivo, conclude quantificando la somma in questione nella misura di euro 7.978,33, avuto riguardo alla data di fine novembre 2022 (in ragione dell'avvenuta notificazione del precetto in data 12 dicembre 2022) e avuto riguardo al solo saggio di interessi applicabile ex d.lgs. 231/2002.
L'indicazione del c.t.u. non è contestata dalle parti, che invece vi prestano sostanziale acquiescenza.
Alla luce di quanto sinteticamente rassegnato, l'opposizione risulta fondata e va accolta dovendosi dichiarare l'inefficacia del precetto opposto nella parte in cui intima il pagamento della somma di euro
11.931,45 a titolo di interessi in luogo di quella di euro 7.978,33.
Chiaramente, come si è detto, la somma in questione cristallizza gli interessi dovuti sulla sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo posto a base del precetto alla data del 29.11.2022.
L'errata quantificazione della somma precettata, si noti, non travolge l'intero precetto, ma solo la porzione non dovuta. La eccessività della somma portata nel precetto, in altri termini, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938;
Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515).
Per ragioni di completezza occorre infine evidenziare che non si ravvisa l'applicazione di interessi usurari né anatocistici: nessuna indicazione in tal senso viene infatti fornita dall'opponente. L'erronea quantificazione degli interessi deriva unicamente dall'avvenuta applicazione di una disciplina, quella di pagina 6 di 8 cui all'art. 4 d.lgs. 198/2021, non applicabile ratione temporis.
Non sussistono, peraltro, gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'opponente ai danni dell'opposta non ravvisandosi né un abuso dello strumento processuale da parte dell'opposta -che non ha insistito sulla quantificazione degli interessi operata, prestando anzi acquiescenza alle indicazioni del c.t.u., come anche a quelle contenute nella menzionata ordinanza del 22.5.2023- né l'avvio di una azione esecutiva in difetto dei relativi presupposti (art. 96 c. 2 c.p.c.): come si è detto, infatti,
l'opposizione in esame riguarda solo il quantum della pretesa dell'opposta, mentre il diritto di agire esecutivamente è pacifico nell'an.
Sempre a fini di completezza, non si ritiene integrata alcuna fattispecie criminosa che esiga la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza.
Essendo l'opposizione fondata, le spese vanno poste a carico dell'opposta.
Dette spese si quantificano, ai sensi del d.m. 55/14 (e successive modifiche) nella misura di euro
2.552,00, oltre accessori di legge (scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 1.101,00
ed euro 5.200,00, in ragione della contestazione dell'importo contestato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara l'inefficacia del precetto opposto limitatamente alla parte relativa alla quantificazione degli interessi di mora;
accerta che, alla data del 22.11.2022, gli interessi di mora dovuti dall'opponente sulla base del titolo posto a base dell'atto di precetto ammontano a euro 7.978,33;
condanna parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di euro 2.552.00;
pagina 7 di 8 pone le spese di c.t.u. integralmente a carico dell'opposta.
Enna, 20.10.2025.
Il GIUDICE
ID ZO
pagina 8 di 8