Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/02/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO A SEGUITO DI
DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 576/2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente e cumulativamente dai coniugi sig.ra - CF - nata a [...] – ora Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme - in data 24/11/1959 e sig. - CF - nato a [...] Parte_2 C.F._2
(CZ) – ora Lamezia Terme, in data 16/11/1951, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NOTARIANNI
GIUSEPPE - CF - presso il cui Studio in VIA G. MARCONI 62 88046 LAMEZIA C.F._3
TERME ITALIA, sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 4 febbraio 2025.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto e cumulativo in atti, depositato in data 10/07/2024 - che i ricorrenti, in Lamezia Terme ed in data 18/12/1977, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, di seguito annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 2, serie A, Vol. 0, Uff. 3, anno 1977, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato, adottando il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
che, dalla predetta unione coniugale nascevano i figli , in data 29.10.1978, e Persona_1
in data 24.09.1985 – entrambi ormai maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti;
che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, era nell'attualità definitivamente venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa, un tempo adibita a residenza familiare, ubicata a Lamezia Terme, Via Peter Benenson n. 60, di proprietà della sig.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella piena e Parte_1 assoluta disponibilità di quest'ultima, la quale vi continuerà a vivere ed a risiedere stabilmente in via esclusiva.
3. Entrambi i coniugi si impegnano, in ogni caso, a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza.
4. Ciascuno dei coniugi provvederà per suo conto alle proprie esigenze di mantenimento, esonerando l'altro coniuge dall'obbligo di contribuirvi;
I ricorrenti, con la sottoscrizione del ricorso in oggetto, dichiaravano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta e - unitamente a ciò – chiedevano, inoltre, cumulativamente, sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.
Tutto ciò premesso, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, Giudice
Delegato alla trattazione della controversia in esame, alla luce del disposto di cui all'art. 473- bis 21 c.p.c., e in esito all'udienza cartolare del 23 luglio 2024, TRATTENEVA la causa per la decisione, RISERVANDOSI
DI RIFERIRE AL COLLEGIO per la decisione stessa.
Il Tribunale in composizione collegiale, con parere favorevole del P.M., ed in esito alla relativa procedura, con sentenza emessa il 23 luglio 2024, omologava la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni concordate.
Con ordinanza emessa in pari data e nello stesso contesto decisionale – inoltre – così statuiva: ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni
GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
FISSANDO, quale data di udienza figurata di prosecuzione, quella del 4 febbraio 2025, ore 9,00; CONCEDE alle parti i termini di cui all'articolo 127 ter c.p.c. fino alla data del 30 gennaio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in oggetto, con le quali le parti dovranno altresì rendere le seguenti dichiarazioni: a) CONFERMARE di avere letto e di condividere le condizioni già formulate all'atto della separazione consensuale, anche relativamente al divorzio;
b) CONFERMARE di non volersi riconciliare e se intendano o meno rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.; c) RINUNCIARE alla comparizione personale, e di essere per tale verso rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori costituiti dal 3
comune procuratore costituito;
d) COMUNICARE di non essere intenzionati a conciliarsi;
e) RINUNCIARE alla formulazione dell'appello avverso la sentenza di divorzio.
Ne deriva che, in previsione della detta udienza cartolare del 04/02/2025 ed in ottemperanza alla citata ordinanza interlocutoria (udienza, come premesso, deputata alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
n.d.r.), le parti depositavano – congiuntamente ed in data 28 gennaio 2025 – sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno per come espressamente richieste e sollecitate, ribadendo di volersi divorziare alle medesime condizioni di cui alla pregressa sentenza di separazione consensuale, di rinunciare (anche stavolta) alla comparizione personale in udienza;
ribadivano – altresì - di non volersi riconciliare e rinunciavano sia al deposito di documentazione a sostegno, che al gravame avverso la sentenza di divorzio.
Ciò posto, il Giudice, all'udienza del 04/02/2025, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire all'uopo al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 18/12/1977 presso il Comune di Lamezia Terme, trascritto nei registri dello stato civile del relativo Comune, atto n. 2, parte 2, serie A, Vol. 0, Uff. 3, anno 1977 (vedi allegato in atti).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati, in maniera figurata, dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 23 luglio 2024 nella medesima procedura, pendente per entrambe le domande in oggetto e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza (da reputarsi parziale e non definitiva) di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 23 luglio 2024; data di definizione della presente controversia: 4 febbraio 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta anche in questa sede ed in tale fase processuale, per l'accertamento delle domande in rito cumulativamente avanzate.
A parte ciò, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente – anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, identiche rispetto a quelle della separazione stessa;
la domanda – all'epoca non ancora procedibile, non essendo decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett.
B, della legge n. 898/70 e succ. mod. – lo è nelle more divenuta ai sensi di legge. 4
Ed invero, lo scrivente Giudice Delegato, una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza (dunque, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte), ha infatti provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti hanno anche espressamente confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e reso le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale (vedi allegati in atti).
Infatti, come in precedenza precisato, la modifica unilaterale di dette condizioni sarebbe stata ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473-bis. 29, secondo comma,
c.p.c. in tale ipotesi, ove le parti non avessero raggiunto un nuovo accordo che consentisse loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale avrebbe infatti rigettato la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.; circostanza negativa nella specie non verificatasi.
Ed allora, in definitiva, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti formalizzati nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro obbligatoriamente identici – stante la natura cumulativa della domanda - a quelli di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrari a norme imperative ed alle esigenze della famiglia complessivamente considerate.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine – comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – già in data 15 luglio 2024 e nella precedente procedura – aveva espresso – infatti – parere favorevole al divorzio;
detto parere può senza dubbio essere esteso anche alla fase in oggetto, in costanza delle condizioni concordate, del tutto identiche – come già più volte premesso – a quelle conseguenti la pronuncia di separazione consensuale.
A siffatto accertamento consegue, pertanto, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stipulato dalle parti, da accertarsi con sentenza definitiva.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, relativamente alle distinte domande avanzate, atteso che le spese della prima procedura erano state espressamente rimesse al definitivo per la liquidazione complessiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 576/2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente e cumulativamente dai coniugi sig.ra
- CF - nata a [...] – ora Lamezia Terme - ed in Parte_1 C.F._1 data 24/11/1959, e sig. - CF - nato a [...] – Parte_2 C.F._2 5
ora Lamezia Terme - ed in data 16/11/1951, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NOTARIANNI
GIUSEPPE - CF - presso il cui Studio in VIA G. MARCONI 62 88046 LAMEZIA C.F._3
TERME ITALIA, sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede–
-interventore ex lege-
Così provvede:
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come sopra già meglio generalizzati, rappresentati e difesi, sig.ra - CF - nata a [...] – Parte_1 C.F._1 ora Lamezia Terme - ed in data 24/11/1959, e sig. - CF - Parte_2 C.F._2 nato a [...] – ora Lamezia Terme - ed in data 16/11/1951;
CONFERMA
Le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in data 23 luglio 2024 tra i coniugi in oggetto generalizzati e che sono del seguente tenore:
1. La casa, un tempo adibita a residenza familiare, ubicata a Lamezia Terme, Via Peter Benenson n. 60, di proprietà della sig.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella piena e Parte_1 assoluta disponibilità di quest'ultima, la quale vi continuerà a vivere ed a risiedere stabilmente in via esclusiva.
2. Entrambi i coniugi si impegnano, in ogni caso, a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza.
3. Ciascuno dei coniugi provvederà per suo conto alle proprie esigenze di mantenimento, esonerando l'altro coniuge dall'obbligo di contribuirvi
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 2, parte 2, serie A, Vol. 0, Uff. 3, anno 1977- per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO