Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza dd. 29.04.25, nella causa di cui al n. 572/24 R.G., avanti al giudice del lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Lorenzo Ret in sostituzione dell'avv. Simone Forte per parte ricorrente , e l'avv. Franco Maria Foramiti per parte resistente;
nessuno Parte_1 CP_1
compare per , già costituita, e per Controparte_2 Controparte_3
già contumace.
[...]
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Lorenzo Ret conclude come da ricorso e si riporta alle note conclusive.
L'avv. Franco Maria Foramiti conclude come da memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 572/2024
Promossa da:
, (C.F. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_3 difeso dall'avv. Simone Forte
-ricorrente-
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Maria Foramiti, Paolo Bonetti e
Luca Iero;
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Agente della Riscossione per la Provincia di rappresentata e CP_3 difesa dall'avv. Alessandro Caprioli
-resistenti-
(P. IVA ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore,
-resistente, contumace-
oggetto: opposizione intimazioni di pagamento n. 115 2024 9002511791/000 e n. 115 2024
9002370574/000
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito: - In Via Pregiudiziale: disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
- In Via Preliminare: annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della
Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n.
241/1990;
- In Via Subordinata: dichiarare la decadenza dell'Ente Previdenziale dalla potestà di iscrizione a ruolo ex art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999 con riferimento, in particolare, all'Avviso di Addebito n. 415
2019 0002038490000, riguardante Contributi IVS per l'anno di imposta 2016 ed asseritamente notificato il 18.02.2020;
- dichiarare la prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9 l. 335/1995, dei contributi previdenziali portati negli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento ivi opposta, nonché dai crediti portati dalle Cartelle di Pagamento emarginate ai punti 1 e 9 delle premesse;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l' anche e Controparte_5
soprattutto ai fini dell'interruzione della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c.
- Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Controparte_6
Nel merito: con riguardo alle contestazioni mosse nei confronti di Controparte_2
si chiede - il rigetto del ricorso introduttivo essendo inammissibile, tardivo e privo di rilievo giuridico e di - dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato della Agente della , per le ragioni CP_2 meglio esplicitate nella presente memoria, e, per l'effetto, - dichiarare tenuto l'Ente Impositore a garantire esso Agente della Riscossione da ogni pretesa avversa, anche per questioni attinenti il merito, ivi compresa quella relativa alle spese di causa;
in caso di accoglimento dell'opposizione per motivi riguardanti l'operato dei suindicato ente condannare quest'ultimi al pagamento delle spese di lite anche in confronto della deducente. - Con vittoria di spese e compensi di lite.
CP_1
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito: rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto e, in ogni modo, accertare e dichiarare che l' è creditore dell'opponente di un importo pari alla somma ingiunta con i CP_1
provvedimenti opposti, ovvero del diverso importo che sarà accertata come dovuto in corso di causa, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento del credito accertato. Spese e compensi di lite integralmente rifusi, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.07.24 proponeva opposizione alle intimazioni di Parte_1
pagamento n. 115 2024 9002511791/000 e n. 115 2024 9002370574/000 notificate in data 20.06.24, relativamente alla sola quota di debito di natura previdenziale.
Parte ricorrente infatti lamentava, in primo luogo, la nullità derivata delle intimazioni di pagamento impugnate per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in esse indicati, nonché per difetto di motivazione delle intimazioni stesse, non essendo stati allegati gli atti prodromici, mai notificati al ricorrente, né essendo esplicitati i criteri di calcolo degli importi richiesti a titolo di interessi, sanzioni e aggio.
La difesa attorea evidenziava altresì l'intervenuta decadenza dalla potestà di iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46/92 rispetto all'avviso di addebito n. 415 2019 0002038490000, asseritamente notificato il 18.02.20 ed emesso da relativamente a Contributi IVS per l'anno CP_1
2016, ed eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e delle somme richieste a titolo di quota annuale dall'Ordine professionale dei periti.
Quindi, il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Costituitosi in causa, ha, invece, evidenziato in primo luogo la mancata contestazione da parte CP_1 del ricorrente dell'obbligazione contributiva sottesa alle intimazioni di pagamento, sottolineando di aver notificato a mezzo del servizio postale all'indirizzo di residenza del ricorrente tutti gli avvisi di addebito cui le intimazioni di pagamento si riferiscono e contestando, di conseguenza,
l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 24, comma 5, del
D.lgs. n. 46/99.
Precisava, inoltre, l'Istituto l'infondatezza della eccezione in ordine alla decadenza – di carattere, peraltro, solo processuale, per pacifica giurisprudenza – del potere di iscrivere a ruolo rispetto all'avviso di addebito n. 415 2019 0002038490000, in quanto riferito alla maggiore contribuzione a percentuale dovuta dal ricorrente per l'anno 2016 in seguito ad accertamento reddituale dell'
[...]
notificato il 28.05.19. CP_2
Si costituiva tempestivamente in giudizio anche l' , che parimenti Controparte_6
insisteva per il rigetto del ricorso.
Infatti, l' , premettendo che unico titolare della situazione sostanziale dedotta in Controparte_2
CP_ giudizio era l' ribadiva la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi inerenti alle intimazioni di pagamento opposte, sussistendo, peraltro, rispetto a tali titoli, delle rateizzazioni concesse al ricorrente.
Inoltre, evidenziava che gli atti impugnati contenevano puntuale indicazione dei crediti e del calcolo degli interessi, essendo stati redatti secondo i modelli ministeriali.
L'ordine dei , pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio Controparte_3
e veniva pertanto dichiarato contumace.
Le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 29.04.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che l'opposizione sia infondata e non possa trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
1. In ordine all'ammissibilità del ricorso.
Il ricorrente propone opposizione avverso le intimazioni di pagamento n. 115 2024 9002511791/000
e n. 115 2024 9002370574/000, che dichiara aver ricevuto in data 20.06.24, limitatamente alla quota di debito di natura previdenziale, eccependo la nullità degli avvisi di addebito in essa contenuti e, di conseguenza, l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria, la decadenza del potere impositivo di iscrivere a ruolo rispetto all'avviso di n. 41520190002038490000, nonché la nullità delle stesse per carenza di motivazione.
Si deve in primo luogo osservare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, ai fini della tutela oppositiva, “… il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa che nel caso in esame è l'intimazione di pagamento notificata. Rispetto alla quale occorre, quindi, verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme
e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035). …” (v., in motivazione, Cass civ. - Sez.
6-L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016).
Di conseguenza, la presente opposizione risulta tempestiva sia con riferimento a vizi formali, essendo stata proposta con ricorso giudiziale depositato in data 1.07.24 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formale dei titoli opposti, in quanto disciplinata dagli art. 617 e 618-bis cod. proc. civ. per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2 del D. Lgs. n. 46/1999, sia rispetto ai vizi di merito della pretesa creditoria (tra cui la prescrizione antecedente alla notifica), in quanto proposta entro il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. appena citato.
Infatti, posto che parte ricorrente contesta in primo luogo la mancata notifica degli atti prodromici, i termini di venti e quaranta giorni decorrono dalla notifica delle intimazioni di pagamento, essendo onere del soggetto impositore dimostrare di aver correttamente notificato gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento sottesi alle intimazioni qui impugnate e, pertanto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da non può trovare accoglimento. CP_1
2.Sulla nullità derivata per mancata notifica degli atti prodromici
Chiarita l'ammissibilità del ricorso, si premette che verranno esaminate solo le contestazioni ed eccezioni tempestivamente sollevate da parte ricorrente in ricorso e alla prima udienza, quale prima
CP_ difesa utile successiva alla costituzione di e , e non anche le ulteriori Controparte_2
contestazioni contenute nelle note conclusive, da ritenersi tardive. Queste ultime, infatti, costituiscono per le parti l'occasione per meglio illustrare le proprie difese, non potendo viceversa diventare strumento per introdurre nuove eccezioni o per integrare contestazioni generiche.
Ciò premesso, si deve ritenere che l' abbia assolto al proprio onere probatorio, producendo in CP_1
giudizio gli avvisi di addebito di cui si tratta e la prova della notifica degli stessi, avvenuta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (v. doc. ti da 1 a 7, allegati alla memoria difensiva ). CP_1
In particolare, l'Ente ha provato di aver notificato il 13.05.16 l'avviso di addebito n. 415-2016-
0000675186000 (doc. 1 di ), il 25.11.16 l'avviso di addebito n. 415-2016-0001601449000 (doc. CP_1
2 di ), il 29.09.17 l'avviso di addebito n. 415-2017-0000981766000 (doc. 3 di ), il 9.07.18 CP_1 CP_1
l'avviso di addebito n. 415-2018-0000323570000 (doc. 4 di ), il 23.01.19 l'avviso di addebito CP_1
n. 415-2018-0002280012000 (doc. 5 di ), il 1.08.19 l'avviso di addebito n. 415-2019- CP_1
0000776627000 (doc. 6 di ), il 18.02.20 (per compiuta giacenza, sussistendo, quindi, prova che CP_1
l'atto è giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, difettando anche l'ipotesi di irreperibilità)
l'avviso di addebito n. 415-2019-0002038490000 (doc. 7 di ). CP_1 Sul punto, il ricorrente contesta che dagli avvisi di ricevimento prodotti non è dato evincere il destinatario, essendovi apposta una firma indecifrabile e mancando l'indicazione degli elementi di identificazione del soggetto cui l'avviso è stato consegnato.
Tali contestazioni appaiono tuttavia prive di pregio.
CP_ Infatti, la notifica è stata effettuata dall' nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.L. n.
78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, nell'ambito di misure volte al «Potenziamento dei processi di riscossione dell' », che ha previsto che, a decorrere dal primo gennaio 2011, CP_1
“l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche CP_1
a seguito di accertamenti degli uffici”, sia “effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”, disponendo poi, quanto alle modalità di notifica, che “4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi CP_1
comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nel caso di specie, l' si è avvalso di quest'ultima modalità, che gli concede di notificare CP_4
l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali, non essendo imposto il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982 (si veda, sul punto, anche Cass. n. 31369/2024).
Qualora, peraltro, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto deve ritenersi comunque valido, in quanto la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946/20 e 19680/20 ed ivi ulteriori precedenti).
Da ultimo, si rammenta anche che, secondo la Corte di Cassazione, non è nemmeno necessario che la raccomandata riporti il numero di riferimento dell'atto di cui si tratta, spettando al destinatario del plico allegare e dimostrare che l'atto proveniente dall'amministrazione conteneva altro (cfr. Cass.
17841/23). Peraltro, nel caso concreto, gli avvisi di addebito depositati da riportano nella prima CP_1
pagina in alto a sinistra un codice a barre con al di sotto un numero che corrisponde proprio al numero riportato nella raccomandata (cfr. doc. da 1 a 7 di ). CP_1
CP_ Generica appare, poi, anche l'eccezione in ordine alla produzione da parte dell' di un avviso di ricevimento totalmente in bianco, non essendo indicato (nemmeno nelle note conclusive) a quale degli avvisi di addebito impugnati ci si riferisca. Quanto poi all'eccezione, sollevata da parte ricorrente, di decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.
n. 46/1999 rispetto all'ultimo degli avvisi di addebito sopra citati (n. 415-2019-0002038490000), si ritiene che alcuna decadenza possa ritenersi maturata, trovando applicazione la lettera b) della disposizione citata (“….i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:….b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”). CP_ Infatti, come chiarito dall' e come risulta dallo stesso avviso prodotto in giudizio (doc. 7), tale avviso di addebito si riferisce alla maggiore contribuzione a percentuale dovuta dal ricorrente per l'anno 2016 emersa in seguito di accertamento reddituale dell' , notificato in Controparte_2
data 28.05.19; nell'avviso si legge infatti “LIQUIDAZIONE AUTOMATICA ART. 36 BIS DEL DPR
600/73 ANNO 2016 C.A.33220771712 NOTIFICATO IL 28/05/2019”, avendo poi l'Ente prodotto anche l'atto di accertamento emesso dall' citato (v. doc. 9 allegato alla memoria Controparte_2
difensiva ). CP_1
In ogni caso, si evidenzia altresì che trattasi di un'eccezione avente carattere processuale e non sostanziale, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, come affermato da
Cass. n. 1558/2020, “…numerosi precedenti di questa Corte (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018,
Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del
2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva
(quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale (v., fra le altre, Cass. nn.22663, e 32885 del 2018; Cass. n. 29294 del 2019); la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto è stata, dunque, correttamente ritenuta dalla Corte territoriale non preclusiva dell'accertamento della sussistenza o meno dell'obbligazione azionata;
se dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati) …”.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità derivata delle ingiunzioni di pagamento rispetto alle cartelle di pagamento n. 11520160014261889000 e n. 1152019001142068400, relative all'omesso pagamento delle quote annuali da versarsi all' avendo l' Controparte_3 CP_2
prodotto in giudizio le predette cartelle unitamente alla prova della loro rituale notifica a
[...]
mezzo pec, rispettivamente, in data 21.07.16 e 14.05.19 (v. doc. ti 25 e 27, allegati alla memoria dell' ). Controparte_2
A tal proposito, priva di pregio appare l'eccezione di parte ricorrente, sempre a verbale di udienza dd.
21.01.25, in ordine alla mancata prova, da parte dell' , della riconducibilità Controparte_2 dell'indirizzo pec al contribuente. Parte ricorrente, infatti, a ben vedere, non ha contestato che l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato da parte dell' sia a lui Controparte_2
riconducibile, ma, a fronte della notifica a mezzo pec ad indirizzo che riporta proprio il nome e cognome del ricorrente, si è limitato a pretendere che l'Ente di riscossione provasse la riconducibilità dell'indirizzo pec al contribuente (circostanza quest'ultima, peraltro, facilmente verificabile da chiunque semplicemente consultando INI-PEC, come fatto dal Giudice).
3.In ordine al vizio di motivazione delle intimazioni di pagamento impugnate
È altresì infondata l'eccezione di carenza di motivazione delle intimazioni di pagamento sollevata da parte ricorrente, per non essere alle stesse allegati gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento cui si riferiscono, nonché per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Da un lato, infatti, e hanno prodotto i titoli su cui si fondano le intimazioni CP_1 Controparte_2
oggetto della presente opposizione e la prova della loro notifica, non dovendo pertanto essere nuovamente allegati gli stessi, e, dall'altro, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, le intimazioni di pagamento sono state redatte in conformità al modello ministeriale previsto.
L'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che:
“
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.”
Sul punto è intervenuta, anche di recedente, la Cassazione osservando che “l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata;
la «ratio» di tale norma, come è stato affermato da questa Corte, va ravvisata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass., Sez. U., 25 giugno 2009, n. 14878)”, e ribadendo il principio di diritto secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass., 9 novembre 2018, n. 28689)” (Cass., ordinanza n.
10692/2024).
4.In ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale
Chiarito quindi che le intimazioni di pagamento non possono ritenersi affette da nullità, nemmeno derivata, deve essere affrontata l'ulteriore questione dell'asserita prescrizione quinquennale maturata dopo la formazione dei titoli per cui si procede.
Anche la predetta eccezione deve ritenersi infondata.
Infatti, l' ha prodotto in giudizio gli atti interruttivi dalla stessa posti in essere e Controparte_2
assumono in particolare rilevanza le richieste di rateizzazione effettuate dal ricorrente rispetto a tutti gli avvisi di addebito e alle cartelle di pagamento cui le intimazioni si riferiscono.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, pur non potendosi parlare di acquiescenza definitiva, “attraverso la richiesta di rateizzazione delle cartelle esattoriali, il contribuente di fatto riconosce il debito verso l e, quindi, Controparte_2 interrompe il termine di prescrizione” (Cass. n. 37389/2022).
In particolare, l' ha provveduto a depositare: -la dichiarazione di adesione alla Controparte_2
definizione agevolata sottoscritta dal ricorrente rispetto alla cartella di pagamento n.
11520160014261889000 e all'avviso di addebito n. 41520160000675186000, e dallo stesso Cont trasmessa a mezzo pec in data 11.01.18 (doc. 19 allegato alla memoria difensiva dell' ); -la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sottoscritta dal ricorrente rispetto all'avviso di addebito n. 41520170000981766000 e trasmessa dallo stesso a mezzo pec in data 11.01.18 (doc. 20);
-la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sottoscritta in data 2.03.19 dal ricorrente rispetto agli avvisi di addebito nn. 41520160000675186000 e 41520170000981766000 e alla cartella di pagamento n. 11520160014261889000 (v. doc. 21).
Quanto agli ulteriori avvisi di addebito e all'ulteriore cartella di pagamento non si pongono problemi di prescrizione quinquennale, in quanto le intimazioni impugnate sono state ricevute dal ricorrente il
20.06.24, dovendo considerare i periodi di sospensione che hanno interessato i debiti esattoriali.
Infatti, l'avviso di addebito n. 41520180000323570000 è stato notificato il 9.07.18 (doc. 4 ), CP_1
l'avviso di addebito n. 41520180002280012000 il 23.01.19 (doc. 5 ), l'avviso di addebito n. CP_1
41520190000776627000 il 1.08.19 (doc. 6), l'avviso di addebito n. 41520190002038490000 il
18.02.20 (doc. 7 ) e la cartella di pagamento n. 1152019001142068400 il 14.05.19 (doc. 27 CP_1
Contr
.
Si precisa che trova nello specifico applicazione la sospensione, durata dal giorno 8.03.20 fino al
31.08.21, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid, come previsto dal D.L. n. 18/2020, artt. 67 e 68 (e dai successivi decreti legge che hanno sospeso a più riprese i termini di notifica, versamento e riscossione delle cartelle di pagamento), che richiamano l'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del
2015. In particolare, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, sospendendo il versamento dei tributi nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, ha sospeso allo stesso modo anche il corso della prescrizione per lo stesso periodo di tempo.
Tali considerazioni rendono superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni formulate da parte ricorrente alla prima udienza rispetto alla documentazione depositata dall' (relative, Controparte_2
peraltro, anche a un generico disconoscimento delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento, privo dei requisiti di chiarezza e specificità richiesti dalla giurisprudenza), potendo ritenere superate le questioni inerenti alla validità o meno delle notifiche effettuate dall'ente della riscossione sulla base delle dichiarazioni di adesione presentate dallo stesso ricorrente e dovendo considerarsi sufficiente il recapito delle intimazioni di pagamento quale valido atto interruttivo del decorso della prescrizione. Dunque, in definitiva, nel confermare, per i motivi sopra evidenziati, il rigetto dell'opposizione, il ricorrente andrà condannato al pagamento delle spese di lite, come in dispositivo liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 (tenuto conto che non si è proceduto ad istruttoria ulteriore rispetto all'esame della documentazione), a favore dell' e dell' . CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre accessori di legge, in favore di , e in € Controparte_8
1.700,00 per compensi, oltre accessori di legge, in favore di . CP_1
Udine, 29.04.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia