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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10246/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Saverio D'Aleo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 16/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 agosto 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 12976/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza fin dalla data della proposizione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle considerazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in quanto “non sono da ritenersi corrette e
1 coerenti con il suo reale stato di salute”, lo stesso, infatti, “non ha correttamente valutato la documentazione sanitaria” (cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 25 giugno 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza e le patologie del ricorrente, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in cardiologia (cfr. ordinanza del 12 luglio 2024).
Ciò detto, l'opposizione va parzialmente accolta perché le conclusioni raggiunte dal secondo c.t.u. - secondo cui presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido con percentuale dell'80% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e dei benefici di cui art.3, comma 3, L.104/92 a decorrere dal 12 settembre
2024 - meritano di essere preferite rispetto a quelle del primo, non soltanto per la specializzazione in cardiologia della dott.ssa ma soprattutto per l'accuratezza Per_1
della disamina compiuta da quest'ultima.
Difatti, in sede di valutazione medico legale è emerso che “Da un attento esame della documentazione sanitaria agli atti, nonché dagli attuali accertamenti medico-legali, risulta che il
Sig. è affetto da: Cardiopatia ipertensiva in soggetto con pregressa dissezione Parte_1 aortica di tipo B e tromboembolia polmonare. Recente aneurisma aorto-bisiliaco protesizzato.
Ipostenia arti inf -sinistra con deficit funzionale (…) il ricorrente, per quanto sopra esposto, presenta un quadro clinico per il quale sono previste le seguenti percentuali invalidanti secondo le tabelle decreto ministeriale del 05 febbraio 1992: - Cardiopatia ipertensiva in II^ Classe NYHA
Cod. 6442 - 50% - Paraparesi con deficit di forza media (per analogia) Cod 7335 - 60% La scrivente
CTU si è avvalsa per il Calcolo delle menomazioni plurime coesistenti, del Calcolo riduzionistico a scalare di Balthazard con il quale al ricorrente si attribuisce una percentuale di invalidità pari all'80%. Il ricorrente presenta, altresì, i requisiti sanitari per il riconoscimento dello stato di portatore di Handicap in situazione di gravità in quanto le patologie di cui è affetto, riducono,
l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (cfr. relazione depositata il
6 novembre 2024).
2 Stante quanto esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido con percentuale dell'80% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e dei benefici di cui art. 3, comma 3, L.104/92 a decorrere dal 12 settembre 2024.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 Parte_1
c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza
(invalidità 80%) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e dei benefici di cui art. 3, comma 3, L.104/92 a decorrere dal 12 settembre 2024; condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Saverio D'Aleo, nella qualità di CP_1
procuratore antistatario di delle spese di lite di quest'ultimo, che si Parte_1 liquidano in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 16/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10246/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Saverio D'Aleo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 16/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 agosto 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 12976/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza fin dalla data della proposizione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle considerazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in quanto “non sono da ritenersi corrette e
1 coerenti con il suo reale stato di salute”, lo stesso, infatti, “non ha correttamente valutato la documentazione sanitaria” (cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 25 giugno 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza e le patologie del ricorrente, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in cardiologia (cfr. ordinanza del 12 luglio 2024).
Ciò detto, l'opposizione va parzialmente accolta perché le conclusioni raggiunte dal secondo c.t.u. - secondo cui presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido con percentuale dell'80% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e dei benefici di cui art.3, comma 3, L.104/92 a decorrere dal 12 settembre
2024 - meritano di essere preferite rispetto a quelle del primo, non soltanto per la specializzazione in cardiologia della dott.ssa ma soprattutto per l'accuratezza Per_1
della disamina compiuta da quest'ultima.
Difatti, in sede di valutazione medico legale è emerso che “Da un attento esame della documentazione sanitaria agli atti, nonché dagli attuali accertamenti medico-legali, risulta che il
Sig. è affetto da: Cardiopatia ipertensiva in soggetto con pregressa dissezione Parte_1 aortica di tipo B e tromboembolia polmonare. Recente aneurisma aorto-bisiliaco protesizzato.
Ipostenia arti inf -sinistra con deficit funzionale (…) il ricorrente, per quanto sopra esposto, presenta un quadro clinico per il quale sono previste le seguenti percentuali invalidanti secondo le tabelle decreto ministeriale del 05 febbraio 1992: - Cardiopatia ipertensiva in II^ Classe NYHA
Cod. 6442 - 50% - Paraparesi con deficit di forza media (per analogia) Cod 7335 - 60% La scrivente
CTU si è avvalsa per il Calcolo delle menomazioni plurime coesistenti, del Calcolo riduzionistico a scalare di Balthazard con il quale al ricorrente si attribuisce una percentuale di invalidità pari all'80%. Il ricorrente presenta, altresì, i requisiti sanitari per il riconoscimento dello stato di portatore di Handicap in situazione di gravità in quanto le patologie di cui è affetto, riducono,
l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (cfr. relazione depositata il
6 novembre 2024).
2 Stante quanto esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido con percentuale dell'80% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e dei benefici di cui art. 3, comma 3, L.104/92 a decorrere dal 12 settembre 2024.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 Parte_1
c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza
(invalidità 80%) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e dei benefici di cui art. 3, comma 3, L.104/92 a decorrere dal 12 settembre 2024; condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Saverio D'Aleo, nella qualità di CP_1
procuratore antistatario di delle spese di lite di quest'ultimo, che si Parte_1 liquidano in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 16/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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