TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 6047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6047 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11963/2024
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CA, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 11963/2024 promosso da numero d'immatricolazione del registro nazionale Parte_1 delle imprese polacco 0000475344, in persona del legale rapp.te pro tempore, quale mandataria di e rappresentata e difesa dall'AVV. FRANCESCO LO Parte_2 Parte_3
PRESTI, C.F. , e dall'AVV. CARLO DI GIORGI, C.F. C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Via E. Amari, n. 76, Palermo;
C.F._2 appellante contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. ENRICO BRANCATO, C.F. , e dal C.F._3
SOLICITOR e AVV. STABILITO IN IRLANDA E , C.F. Controparte_2
, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificati C.F._4
e Email_1 Email_2 appellata avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di trasporto aereo – compensazione pecuniaria – circostanze eccezionali – tentativo obbligatorio di conciliazione.
All'odierna udienza del 15.12.2025 le parti discusso il procedimento ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. come da verbale che precede. La presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante sottoscrizione digitale e deposito telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Svolgimento del giudizio di primo grado e sentenza impugnata
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da quale Parte_4 mandataria di e nei confronti della sentenza n. 854/2024, con cui il Parte_2 Parte_3
Giudice di pace di CA ha rigettato la domanda, proposta dall'odierna appellante nei confronti di
, di condanna al pagamento della somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciscun CP_1 passeggero, trattandosi di tratta inferiore ai 1.500 km) a titolo di compensazione pecuniaria, a causa del ritardo superiore a tre ore del volo FR1160 del 09.06.2022, con tratta CA-Roma e partenza programmata per le h. 21.00.
Nel giudizio di primo grado ha chiesto dichiararsi la Parte_5 responsabilità di per inadempimento del contratto di trasporto aereo (volo FR1160 CP_1
CA-Roma del 09.06.2022 h. 21.00), con condanna al pagamento della suddetta compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento UE n. 261/2004 nella misura di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun passeggero), in relazione al ritardo di oltre tre ore del suddetto volo, in assenza di circostanze eccezionali.
La compagnia aerea si è costituita ed ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione;
nel merito ha invocato l'esimente delle circostanze eccezionali di cui dell'art. 5 par. 3 Regolamento UE n. 261/2004, precisando che il ritardo del volo FR1160 è dipeso da circostanze eccezionali, ovverosia l'avversità meteorologica che ha determinato la restrizione del traffico aereo sull'aeroporto di Eindhoven e la variazione degli ATC
Slot imposti dall'agenzia europea del traffico aereo Eurocontrol.
In particolare, secondo la ricostruzione dei fatti prospettata dalla compagnia aerea, l'aeromobile
9H-QCH Boeing 737-800 di base a CA, in data 09.06.2022 avrebbe dovuto operare quattro voli:
CA-Eindhoven andata e ritorno (volo FR 4061/4062) e a seguire CA-Roma andata e ritorno
(FR1160/1170). Tuttavia, a causa di un allarme sicurezza diramato all'aeroporto di Eindhoven, il suddetto aeromobile sarebbe stato costretto ad atterrare presso un altro aeroporto (Colonia).
La compagnia aerea avrebbe pertanto deciso di destinare il Boeing 737-800 9H-QCH al fine di operare un altro volo FR46P CA-Colonia, destinando un altro aeromobile (9HQD) al volo
FR1160 CA-Roma, che è dunque giunto a destinazione con un ritardo superiore a tre ore.
La causa del ritardo andrebbe quindi ritrovata nell'allarme sicurezza diramato presso l'eroporto di
Eindhoven e nella variazione degli Slot ATC.
Il Giudice di pace di CA, sulla scorta dei documenti allegati dal vettore aereo, ha rigettato la domanda attorea di compensazione, ritenendo provata la sussistenza delle circostanze eccezionali ed imprevedibili che escudono il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, ed ha compensato le spese di lite tra le parti, stante la peculiarità della fattispecie trattata.
2. Motivi di appello ha impugnato la sentenza emessa dal Giudice di pace di CA Parte_5 nelle parti in cui ha ritenuto sussistenti le circostanze eccezionali, ha escluso il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri ed ha compensato le spese di lite.
L'appellante ha contestato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie ex art. 116 c.p.c., nonché la contraddittoria ed illogica motivazione adottata dal Giudice di pace.
Il Giudice di primo grado, infatti, sulla base di un'interpretazione non condivisibile dei documenti di causa, avrebbe errato nel ritenere provata la variazione dello Slot ATC imposto da Eurocontrol, nonché il nesso causale tra la detta variazione ed il ritardo del volo FR1160 CA-Roma; inoltre, non avrebbe considerato che il vettore aereo non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il ritardo.
In particolare, parte appellante, premessa l'appellabilità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 113 e 339 c.p.c., ha contestato l'assenza di prova della circostanze eccezionali invocate dal vettore aereo, in quanto non ha prodotto alcun documento attestante la restrizione del CP_1 traffico aereo sull'aeroporto di Eindhoven, che avrebbe comportato la variazione degli orari di partenza imposti da Eurocontrol, né il nesso causale tra le suddette circostanze ed il ritardo del volo
FR 1160 CA-Roma.
L'appellante ha poi contestato la rilevanza probatoria attribuita dal Giudice di pace alla documentazione prodotta da (ATC Slot History, all. 1 fascicolo primo grado) in quanto CP_1 documentazione non ufficiale, di provenienza unilterale e inidonea ad assolvere l'onere probatorio incombente sul vettore aereo.
L'appellante ha altresì censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha il Giudice di pace ha compensato le spese di lite.
Aircashback poland sp z.o.o. ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma parziale della sentenza appellata, Contr
- accertare e dichiarare che non è stato prodotto in giudizio il e che non dà prova CP_1 in giudizio che l'aeromobile operante il volo FR1160 CA-Roma in partenza programmata il giorno 09/06/2022 alle ore 21.00;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, relativamente al ritardo superiore alle tre ore – in assenza di circostanze eccezionali esimenti – del volo aereo FR1160 CA-Roma in partenza programmata il giorno 09/06/2022 alle ore 21.00;
- accertare e dichiarare – anche nella denegata e non temuta ipotesi che il Giudice ritenga che sussistevano circostanze eccezionali – che il vettore aereo non ha dimostrato, in virtù del doppio binario probatorio a carico del vettore aereo, di avere adottato ogni misura avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva (in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie) per arginare gli effetti impeditivi della circostanza e riuscire a contenere la cancellazione/ritardo entro i termini previsti dal regolamento;
- per l'effetto, condannare l'appellata compagnia aerea al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 500,00 (€ 250,00 ciascuno) oltre interessi legali, a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo superiore alle tre ore – in assenza di circostanze eccezionali – del volo aereo FR1160 CA-Roma in partenza programmata il giorno 09/06/2022 alle ore 21.00 ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 7 del Regolamento Comunitario n. 261/2004 e della giurisprudenza del consesso europeo”.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
In particolare, la compagnia appellata ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'atto d'appello per violazione degli articoli 342 e 348 bis c.p.c. nonché per violazione dell'art. 345 c.p.c. in quanto l'appellante, nel primo grado di giudizio, non avrebbe contestato la mancanza di prova, sollevando la relativa eccezione per la prima volta nell'odierno grado.
Nel merito, ha argomentato circa la corretta valutazione delle prove da parte del CP_1
Giudice di pace, deducendo in ordine alla valenza probatoria privilegiata di cui gode il documento
ACT Slot History, in quanto proveniente da Eurocontrol;
la compagnia ha dunque riproposto le medesime difese svolte in primo grado.
Infine, l'appellata ha argomentando in ordine al nesso causale tra la circostanza eccezionale invocata (restrizione del traffico aereo sull'aeroporto di Eindhoven e variazione degli Slot ATC) ed il ritardo del volo FR 1160 CA-Roma, da individuare nel c.d. effetto a catena. ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO
Reiectis adversis.
-Preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dagli appellati ai sensi degli artt. 339, 342 e 348 bis c.p.c.;
- Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare inammissibile l'appello per il divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c.
- Nel merito, ritenere e dichiarare infondati tutti i motivi d'appello proposti dall'odierna parte appellante;
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 854/2024, emessa dal Giudice di Pace di CA in data 15/04/2024.
- Nel merito, accertare e dichiarare che il ritardo del volo n. FR1160, del 09/06/2022 da CP_1
CA (CTA) a Roma (FCO), lamentato da parte attrice era l'inevitabile conseguenza di una circostanza eccezionale con l'esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla compagnia appellata, e per l'effetto rigettare integralmente la domanda di parte appellante formulata nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, per CP_1 le motivazioni di cui in narrativa”.
3. Sull'ammissibilità dell'odierno appello
Non può innanzitutto condividersi l'eccezione preliminare, formulata da parte appellata, concernente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, l'atto deve contenere l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel caso di specie, parte appellante ha esposto motivi idonei a delimitare l'oggetto dell'impugnazione in conformità al principio tantum devolutum quantum appellatum e, dunque, le singole parti della sentenza investite dai motivi di censura ed ha indicato i vizi della pronuncia di primo grado, così da consentire una valutazione dei motivi di appello e delle modifiche da apportare al provvedimento: la specificità dei motivi di appello non deve essere, infatti, intesa in senso formalistico, ma deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire la delimitazione in modo esatto dell'ambito di riesame invocato dall'appellante nei termini predetti (per tutte, Cass. civ.,
Sez. un., 16.11.2017 n. 27199).
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello può, dunque, pervenirsi solo quando dal corpo dell'atto non sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza sufficientemente identificati, mentre, nel caso in esame, dalle argomentazioni svolte dall'appellante e dall'esame della sentenza appellata si comprendono con chiarezza le doglianze in punto di diritto avanzate, senza che rilevi l'utilizzo di formule sacramentali.
E' parimenti infondata l'ulteriore eccezione d'inammissibilità per violazione del divieto di jus nova in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Sul punto va in ogni caso osservato che i documenti prodotti dalla compagnia area sono stati contestati già in primo grado, sin dalle note depositate in sostituzione della prima udienza di comparizione (11.10.2023). Nell'odierno giudizio d'appello ha altresì reiterato la medesima eccezione sollevata in primo grado Parte_5 contestando la valenza probatoria dell'ATC Slot History.
4. Sul tentativo obbligatorio di conciliazione
L'art 10 della L 118/2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale delle controversi tra gli operatori che gestiscono reti, infrastrutture e i relativi utenti o consumatori ed ha delegato all'Autorità di
Regolazione dei Trasporti (ART) la disciplina attuativa.
Con delibera n. 21/2023 l'ART ha adottato la disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti. L'art. 2 della suddetta delibera, nel definire oggetto ed ambito di applicazione della disciplina, specifica, per ciò che concerne il trasporto aereo, che le fattispecie sottoposte a tentativo obbligatorio di conciliazione sono esclusivamente quelle derivanti dal
Regolamento UE n. 261/2004. Il successivo art. 3 precisa che il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, i cui termini rimangono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla proposizione della domanda di conciliazione, l'istante può agire in sede giurisdizionale.
La recente sentenza del n. 1093/2024, annullando parzialmente la delibera Controparte_4 dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 21/2023, ha escluso l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione allorquando si agisca esclusivamente per ottenere la compensazione pecuniaria, consentendo quindi il ricorso diretto all'autorità giudiziaria.
Il T.A.R. ha infatti chiarito che la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento UE n.
261/2004 è predeterminata forfettariamente;
si tratta, dunque, di un indennizzo che spetta in automatico al verificarsi dell'evento e quindi non può essere oggetto di trattativa e di conciliazione.
A seguito di tale pronuncia il tentativo di conciliazione resta quindi obbligatorio solo per il passeggero che in seguito a ritardo o cancellazione del volo intende ottenere un rimborso o risarcimento aggiuntivo;
di conseguenza, nel caso di specie non si configura alcuna ipotesi di improcedibilità.
5. Sul diritto alla compensazione pecuniaria
Va osservato in premessa che, in caso di cancellazione ovvero ritardo superiore a tre ore di un volo (nel caso di specie, del volo FR1160, CA-Roma, ore 21.00, operato da ) l'art. CP_1
5 del Regolamento UE n. 261/2004 prevede che ai passeggeri spetti una compensazione pecuniaria a carico del vettore aereo, conformemente all'articolo 7 par. I. Tuttavia, l'articolo 5, par. 3, del
Regolamento consente al vettore di esonerarsi dall'obbligo di compensazione pecuniaria dimostrando che la cancellazione del volo è dipesa da “circostanze eccezionali”, che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
La suddetta nozione di “circostanze eccezionali” deve essere interpretata restrittivamente e designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, condizioni, queste due, che sono cumulative ed il cui rispetto deve essere oggetto di valutazione caso per caso (si rinvia alla sentenza CGUE, 23.03.2021, Airhelp, C-28/20, punti 23 e 24, nonché alle sentenze emesse nelle cause C-159/18 e C-402/09). Si osserva che, dal punto di vista dell'onere della prova, trattandosi di responsabilità contrattuale (ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., quali interpretati, per tutti, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001), il passeggero che agisca deducendo l'inadempimento deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto ed è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione, oppure, come nel caso di specie, l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore (ex multis, Tribunale Roma, Sez. XVII, 26.01.2021, n. 1339 e
Tribunale Taranto, Sez. II, 16.06.2020, n. 1029). Secondo la giusprudenza della CGUE, per poter escludere l'obbligo di compensazione, il vettore aereo deve dimostrare che, anche adottando misure ed avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva (in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie), non avrebbe potuto evitare (se non a pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione) il ritardo.
Alla luce di tali principi, la circostanza richiamata dall'odierna appellata – ovverosia l'allarme sicurezza sull'aeroporto di Eindhoven a causa delle avverse condizioni metereologiche – in linea generale rientra tra le circostanze eccezionali ed imprevedibili di esonero della responsabilità del vettore per la cancellazione o il ritardo prolungato del volo. Lo stesso considerando n. 14 del
Regolamento n. 261/2004 prevede che “gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”, quali “condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza”.
Tanto premesso, la compagnia odierna appellata ha depositato in primo grado (all. 1 e 2 comparsa di costituzione) un rapporto redatto dalla stessa , in cui vengono descritti i fatti accaduti CP_1 il 09.06.2022, nei termini seguenti:
“On the 09th June 2022, a aircraft 9H-QCH, a Boeing 737-800 series aircraft based in CP_1
CTA was scheduled to operate 4 flights, the FR4061/4062 CTA-EIN and back, Followed by the
FR1160/1170 CTA-FCO and back.
However, due to a security alert in EIN airport the aircraft was unable to make an approach into
EIN due to a security incident, and the crew were forced to divert to CGN, one of the nominated alternate airports for this flight, arriving on stand in CGN at 1718 UTC.
The captain has a choice of alternate airports for every flight destination and in the event of a diversion he/she will divert to the best available alternative and during this critical stage of flying he/she will only contact Ryanair Operations once the aircraft is safely on the ground. A decision regarding the aircrafts remaining flight duties would therefore not have been made by
[...] until it was confirmed that the aircraft had landed at the alternate airport, in this Controparte_5 case CGN and the current situation was evaluated for EIN and discussed with the flight crew. Upon landing the Captain contacted Ryanair Operations and discussions took place regarding the transportation of passengers from CGN-EIN. Operations arranged coaches for the passengers to bring them from CGN-EIN.
Due to large slots and congestion in EIN, were forced to cancel flight FR4062 EIN-CTA CP_1 and the decision was made between the Capt. and operations to position aircraft 9H-QCH from
as the FR46P. Aircraft 9H-QCH departed CGN as the FR46P at 2034 UTC and arrived CP_6 on stand in CTA at 2245 UTC.
As a result of the large delay following the slot restrictions due to EIN security incident, Ryanair operations performed an aircraft change, utilised aircraft 9H-QD and a FCO based crew and operated the flight in question FR1160 CTA-FCO and 1170 CTA-FCO and back as a reverse rotation. This is where the 2nd flight is operated first, in this instance the FR . The C.F._5
FR departed FCO at 2152 UTC and arrived in CTA at 2300 UTC. The crew performed the standard turnaround and the flight in question FR1160 departed CTA at 2325 UTC and arrived back in FCO at 0040 UTC.
The regrettable enforced delay of FR1160 CTA-EIN was due to a ATC slot restrictions in EIN as
a result of a security alert, which was out of the control of the airline. However, did CP_1 everything possible to ensure all passengers reached their intended destination as quickly as possible on the day”.
Premesso che (da ultima, Cass. civ., Sez. III, 27.02.2025, n. 5200) il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti (con la conseguenza che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il Giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può farsi a meno allorché non vi sia contestazione sul significato), si riporta di seguito la traduzione del suddetto passaggio:
“Il 9 giugno 2022, un aeromobile 9H-QCH, un Boeing 737-800 di base a CTA, era CP_1 programmato per operare 4 voli: FR4061/4062 CTA-EIN e ritorno, seguiti da FR1160/1170 CTA-
FCO e ritorno.
Tuttavia, a causa di un'allerta di sicurezza presso l'aeroporto EIN, l'aeromobile non è riuscito ad effettuare l'avvicinamento a EIN per via dell'incidente di sicurezza, e l'equipaggio è stato costretto a deviare su CGN, uno degli aeroporti alternativi indicati per questo volo, arrivando in piazzola a
CGN alle 17:18 UTC.
Il comandante ha la possibilità di scegliere tra diversi aeroporti alternativi per ogni destinazione
e, in caso di deviazione, opterà per la migliore alternativa disponibile. Durante questa fase critica del volo, il contatto con le Operazioni avviene solo dopo che l'aeromobile è atterrato in CP_1 sicurezza. Pertanto, una decisione riguardo ai successivi compiti dell'aeromobile non sarebbe stata presa dalle Operazioni fino alla conferma dell'atterraggio presso l'aeroporto alternativo, in CP_1 questo caso CGN, e dopo aver valutato la situazione corrente a EIN e discusso con l'equipaggio.
Dopo l'atterraggio, il comandante ha contattato le Operazioni e si è discusso del CP_1 trasporto dei passeggeri da CGN a EIN. Le Operazioni hanno organizzato autobus per trasferire i passeggeri da CGN a EIN.
A causa delle lunghe attese e della congestione a EIN, è stata costretta a cancellare il CP_1 volo FR4062 EIN-CTA e si è deciso, tra il comandante e le operazioni, di riposizionare l'aeromobile
9H-QCH da CGN a CTA come FR46P. L'aeromobile 9H-QCH è partito da CGN come FR46P alle
20:34 UTC ed è arrivato in piazzola a CTA alle 22:45 UTC.
A seguito del grande ritardo dovuto alle restrizioni di slot causate dall'incidente di sicurezza a
EIN, le operazioni hanno effettuato un cambio di aeromobile, utilizzando il velivolo 9H- CP_1
QD e un equipaggio basato a FCO, operando il volo in questione FR1160 CTA-FCO e 1170 CTA-
FCO e ritorno come rotazione inversa. Questo significa che il secondo volo viene operato per primo, in questo caso il FR CTA-FCO. Il FR è partito da FCO alle 21:52 UTC ed è arrivato a
CTA alle 23:00 UTC. L'equipaggio ha effettuato il normale turnaround e il volo in questione
FR1160 è partito da CTA alle 23:25 UTC ed è arrivato nuovamente a FCO alle 00:40 UTC.
Il ritardo forzato del volo FR1160 CTA-EIN è stato causato dalle restrizioni di slot ATC a EIN dovute a un'allerta di sicurezza, evento fuori dal controllo della compagnia aerea. Tuttavia, CP_1 ha fatto tutto il possibile per garantire che tutti i passeggeri raggiungessero la loro destinazione il più rapidamente possibile nella giornata”.
ha altresì depositato un estratto della schermata di un programma (di cui non risulta CP_1 la provenienza) da cui si evince il CTOT (lo slot ovvero il permesso necessario per decollare e/o atterrare ed utilizzare l'intera gamma delle infrastrutture aeroportuali) relativamente al volo FR4061
(volo diverso da quello per cui è causa) diretto a CA con slot concesso per le h. 17.18 e, nella pagina successiva della schermata, l'orario di decollo da CA ed atterraggio a Roma del volo
FR1160, oggetto dell'odierno giudizio.
I suddetti documenti, contestati in primo grado dalla parte odierna appellante, lungi dall'assurgere al rango di prova legale alla stregua del nostro ordinamento processuale, provenendo dalla stessa compagnia appellata, sono connotati da una ridotta valenza probatoria (sul tema, si veda Cass. civ.,
Sez. VI, 27.04.2016, n. 8290: “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio”) e riportano circostanze che, per valere come prove piene dei fatti, avrebbero dovuto formare oggetto di altra prova (ad esempio, prova documentale proveniente da soggetto ufficiale o prova testimoniale).
Tuttavia, a prescindere dalle considerazioni circa il valore probatorio della suddetta documentazione, deve osservarsi che la stessa non proverebbe, in ogni caso, l'esistenza e il legame eziologico tra le circostanze eccezionali e il ritardo del volo per cui è causa, nè gli elementi di fatto a supporto del carattere inevitabile del ritardo nonostante l'avvenuta adozione di tutte le ragionevoli misure del caso.
In generale, la giurisprudenza UE esclude che si possano richiedere al vettore sacrifici insopportabili, alla luce delle capacità dell'impresa nel momento preso in considerazione (in tal senso, sentenza 04.05.2017, e , causa C-315/15, punti 29 e 34). Per altro verso, l'art. Per_1 Per_2
5, par. 3, del Regolamento n. 261/2004 non può essere interpretato come idoneo ad imporre, quali misure del caso, che si pianifichi, in modo generale e indifferenziato, un margine di tempo minimo tra un volo e l'altro in modo da evitare ritardi, applicabile indistintamente a tutti i vettori aerei in tutte le situazioni in cui si verifichino circostanze eccezionali;
occorre, invece, analizzare, caso per caso ed in concreto, le circostanze rispetto alle quali il vettore aereo è tenuto a programmare le sue risorse in tempo utile per poter disporre di un determinato margine di tempo, in modo tale da essere in grado, ove possibile, di effettuare il volo dopo che le circostanze eccezionali siano venute meno (sentenza
CGUE 12.05.2011, GL e NI, causa C-294/10).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza UE, “non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero” e “spetta a colui che vuole avvalersene dimostrare che esse non si sarebbero comunque potute evitare con misure idonee alla situazione, ossia mediante le misure che, nel momento in cui si verificano tali circostanze eccezionali, rispondono, in particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo in questione” (CGUE, sentenza 04.05.2017, C-
315/15; analogamente sentenza 26.06.2019, C-159/2018, punti 25 e 26, e sentenza 04.04.2019,
Germanwings, C-501/17).
Di conseguenza, per poter invocare l'evento eccezionale quale causa di esonero della responsabilità del vettore, ai sensi dell'art. 5 Regolamento UE n. 261/2004, è necessario valutare, caso per caso, se esso sia estraneo al normale esercizio dell'attività del vettore aereo o se sfugga all'effettivo controllo di quest'ultimo, al fine di delibera se esso rientri tra le circostanze eccezionali e se, una volta verificatesi tali circostanze, la cancellazione o il ritardo superiore alle tre ore non si sarebbero potuti comunque evitare anche se il vettore avesse adottato tutte le misure del caso, ragionevoli ed economicamente sopportabili.
Applicati i superiori principi al caso di specie, non ha allegato né provato le ragioni CP_1 per cui il velivolo 9H-QCH che dall'aeroporto di Eindhoven avrebbe dovuto arrivare a CA per poi effettuare il volo FR1160 CA-Roma è stato utilizzato per operare un altro volo (FR46P
Colonia-CA), né ha spiegato per quale ragione ha destinato un altro aeromobile al fine di effettuare il volo FR 1160 CA-Roma, che comunque è arrivato a destinazione con un ritardo di oltre tre ore. In ogni caso, la compagnia appellata non ha allegato alcun elemento volto a dimostrare di avere adottato tutte le misure organizzative del caso, che potessero assicurare un tempestivo intervento per consentire di operare il volo FR1160 in tempo utile;
non ha provato che, nelle condizioni date e nell'incertezza circa l'assegnazione degli slot di partenza, non fossero adottabili altre ragionevoli misure per evitare il prolungato ritardo;
non ha chiarito né tanto meno provato, da un lato, l'esistenza e il nesso causale tra le circostanze eccezionali (avverse condizioni metereologiche presso l'aeropoto di Eindhoven) e il ritardo del volo oggetto del presente giudizio e, dall'altro, il carattere inevitabile del ritardo anche nell'ipotesi di adozione di tutte le misure del caso.
In sintesi, la compagnia aerea non ha dato conto di una pluralità di elementi di fatto e questioni che attengono alle scelte da essa effettuate, che dunque rientrano nella sua sfera di controllo, in tema di organizzazione dei servizi, predisposizione di mezzi, reclutamento e gestione del personale, anche in previsione di eventi ricorrenti e suscettibili di valutazione in termini di probabilità statistica. Al contrario, è stato dimostrato che il ritardo è dipeso dalla concreta scelte organizzative della compagnia aerea e dall'omessa predisposizione di misure volte evitare il ritardo.
In conclusione, benché le avverse condizioni metereologiche siano astrattamente riconducibili ad un evento eccezionale, l'effetto determinato deve consistere nell'impossibilità di utilizzo di quel velivolo o di altro velivolo per effettuare la tratta programmata;
la variazione degli Slot per il volo
FR 4061 (peraltro volo differente da quello oggetto di causa), in assenza di prova circa l'impossibilità di destinare altro velivolo, non soddisfa la seconda delle due condizioni cumulative che devono sussistere per invocare l'esonero di responsabilità del vettore previsto dall'art. 5
Regolamento UE n. 261/2004, con la conseguenza che deve accertarsi il diritto dei passaggeri odierni appellanti alla compensazione pecunaria prevista.
In conclusione, l'appello deve essere accolto, la sentenza appellata deve essere annullata e va condannata a corrispondere a n.q euro 500,00 (pari ad CP_1 Parte_5 euro 250,00 per ciascun passeggero, stante la lunghezza della tratta in esame, inferiore a 1.500 km) a titolo di compensazione pecunaria, ai sensi degli artt. 5 par. 1 lett. b) e 7 par. 1 lett. a) Regolamento
UE n. 261/2004, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data della domanda (21.07.2023, data della notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e pedissequo decreto di fissazione udienza).
6. Sulle spese dei due gradi di giudizio
Le doglianze di parte appellante in merito alle spese sono meritevoli di accoglimento.
Infatti, con la sentenza impugnata il Giudice di pace avrebbe dovuto accogliere la domanda avanzata da condannare la compagnia aerea soccombente alla Parte_5 Parte_6 rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art 91 c.p.c., non ricorrendo nessuna delle ipotesi di compensazione conteplate dall'art. 92 c.p.c., pur a seguito della sentenza Corte cost., n. 77/2018.
Anche per il presente grado di appello, la compagnia appellata è risultata integralmente soccombente, con la conseguenza che la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio.
La liquidazione, per entrambi i gradi, viene operata nel dispositivo in applicazione dei parametri medi per le prime due fasi e dei parametri minimi per le ultime due, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto delle questioni giuridiche esaminate, della limitata attività processuale svolta in entrambi i gradi, del carattere documentale del giudizio e, per il presente grado, delle modalità di assunzione della decisione. Deve infine disporsi la distrazione a favore del procuratore di parte appellante avv. Carlo Di Giorgi, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., per il primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 11963/2024, così decide:
- in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza n. 854/2024 emessa dal Giudice di pace di
CA e condanna a corrispondere a quale CP_1 Parte_5 mandataria di e a titolo di compensazione pecuniaria, euro Parte_2 Parte_3
500,00 (euro 250,00 per ciascun mandante), oltre interessi al tasso legale a decorrere dal
21.07.2023;
- condanna a corrispondere a le spese del primo CP_1 Parte_5 grado di giudizio, liquidate in euro 241,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge, con distrazione a favore dell'avv. Carlo Di Giorgi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
- condanna a corrispondere a le spese del presente CP_1 Parte_5 giudizio di appello, liquidate in euro 462,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
CA, 15/12/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CA, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 11963/2024 promosso da numero d'immatricolazione del registro nazionale Parte_1 delle imprese polacco 0000475344, in persona del legale rapp.te pro tempore, quale mandataria di e rappresentata e difesa dall'AVV. FRANCESCO LO Parte_2 Parte_3
PRESTI, C.F. , e dall'AVV. CARLO DI GIORGI, C.F. C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Via E. Amari, n. 76, Palermo;
C.F._2 appellante contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. ENRICO BRANCATO, C.F. , e dal C.F._3
SOLICITOR e AVV. STABILITO IN IRLANDA E , C.F. Controparte_2
, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificati C.F._4
e Email_1 Email_2 appellata avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di trasporto aereo – compensazione pecuniaria – circostanze eccezionali – tentativo obbligatorio di conciliazione.
All'odierna udienza del 15.12.2025 le parti discusso il procedimento ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. come da verbale che precede. La presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante sottoscrizione digitale e deposito telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Svolgimento del giudizio di primo grado e sentenza impugnata
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da quale Parte_4 mandataria di e nei confronti della sentenza n. 854/2024, con cui il Parte_2 Parte_3
Giudice di pace di CA ha rigettato la domanda, proposta dall'odierna appellante nei confronti di
, di condanna al pagamento della somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciscun CP_1 passeggero, trattandosi di tratta inferiore ai 1.500 km) a titolo di compensazione pecuniaria, a causa del ritardo superiore a tre ore del volo FR1160 del 09.06.2022, con tratta CA-Roma e partenza programmata per le h. 21.00.
Nel giudizio di primo grado ha chiesto dichiararsi la Parte_5 responsabilità di per inadempimento del contratto di trasporto aereo (volo FR1160 CP_1
CA-Roma del 09.06.2022 h. 21.00), con condanna al pagamento della suddetta compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento UE n. 261/2004 nella misura di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun passeggero), in relazione al ritardo di oltre tre ore del suddetto volo, in assenza di circostanze eccezionali.
La compagnia aerea si è costituita ed ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione;
nel merito ha invocato l'esimente delle circostanze eccezionali di cui dell'art. 5 par. 3 Regolamento UE n. 261/2004, precisando che il ritardo del volo FR1160 è dipeso da circostanze eccezionali, ovverosia l'avversità meteorologica che ha determinato la restrizione del traffico aereo sull'aeroporto di Eindhoven e la variazione degli ATC
Slot imposti dall'agenzia europea del traffico aereo Eurocontrol.
In particolare, secondo la ricostruzione dei fatti prospettata dalla compagnia aerea, l'aeromobile
9H-QCH Boeing 737-800 di base a CA, in data 09.06.2022 avrebbe dovuto operare quattro voli:
CA-Eindhoven andata e ritorno (volo FR 4061/4062) e a seguire CA-Roma andata e ritorno
(FR1160/1170). Tuttavia, a causa di un allarme sicurezza diramato all'aeroporto di Eindhoven, il suddetto aeromobile sarebbe stato costretto ad atterrare presso un altro aeroporto (Colonia).
La compagnia aerea avrebbe pertanto deciso di destinare il Boeing 737-800 9H-QCH al fine di operare un altro volo FR46P CA-Colonia, destinando un altro aeromobile (9HQD) al volo
FR1160 CA-Roma, che è dunque giunto a destinazione con un ritardo superiore a tre ore.
La causa del ritardo andrebbe quindi ritrovata nell'allarme sicurezza diramato presso l'eroporto di
Eindhoven e nella variazione degli Slot ATC.
Il Giudice di pace di CA, sulla scorta dei documenti allegati dal vettore aereo, ha rigettato la domanda attorea di compensazione, ritenendo provata la sussistenza delle circostanze eccezionali ed imprevedibili che escudono il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, ed ha compensato le spese di lite tra le parti, stante la peculiarità della fattispecie trattata.
2. Motivi di appello ha impugnato la sentenza emessa dal Giudice di pace di CA Parte_5 nelle parti in cui ha ritenuto sussistenti le circostanze eccezionali, ha escluso il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri ed ha compensato le spese di lite.
L'appellante ha contestato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie ex art. 116 c.p.c., nonché la contraddittoria ed illogica motivazione adottata dal Giudice di pace.
Il Giudice di primo grado, infatti, sulla base di un'interpretazione non condivisibile dei documenti di causa, avrebbe errato nel ritenere provata la variazione dello Slot ATC imposto da Eurocontrol, nonché il nesso causale tra la detta variazione ed il ritardo del volo FR1160 CA-Roma; inoltre, non avrebbe considerato che il vettore aereo non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il ritardo.
In particolare, parte appellante, premessa l'appellabilità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 113 e 339 c.p.c., ha contestato l'assenza di prova della circostanze eccezionali invocate dal vettore aereo, in quanto non ha prodotto alcun documento attestante la restrizione del CP_1 traffico aereo sull'aeroporto di Eindhoven, che avrebbe comportato la variazione degli orari di partenza imposti da Eurocontrol, né il nesso causale tra le suddette circostanze ed il ritardo del volo
FR 1160 CA-Roma.
L'appellante ha poi contestato la rilevanza probatoria attribuita dal Giudice di pace alla documentazione prodotta da (ATC Slot History, all. 1 fascicolo primo grado) in quanto CP_1 documentazione non ufficiale, di provenienza unilterale e inidonea ad assolvere l'onere probatorio incombente sul vettore aereo.
L'appellante ha altresì censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha il Giudice di pace ha compensato le spese di lite.
Aircashback poland sp z.o.o. ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma parziale della sentenza appellata, Contr
- accertare e dichiarare che non è stato prodotto in giudizio il e che non dà prova CP_1 in giudizio che l'aeromobile operante il volo FR1160 CA-Roma in partenza programmata il giorno 09/06/2022 alle ore 21.00;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, relativamente al ritardo superiore alle tre ore – in assenza di circostanze eccezionali esimenti – del volo aereo FR1160 CA-Roma in partenza programmata il giorno 09/06/2022 alle ore 21.00;
- accertare e dichiarare – anche nella denegata e non temuta ipotesi che il Giudice ritenga che sussistevano circostanze eccezionali – che il vettore aereo non ha dimostrato, in virtù del doppio binario probatorio a carico del vettore aereo, di avere adottato ogni misura avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva (in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie) per arginare gli effetti impeditivi della circostanza e riuscire a contenere la cancellazione/ritardo entro i termini previsti dal regolamento;
- per l'effetto, condannare l'appellata compagnia aerea al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 500,00 (€ 250,00 ciascuno) oltre interessi legali, a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo superiore alle tre ore – in assenza di circostanze eccezionali – del volo aereo FR1160 CA-Roma in partenza programmata il giorno 09/06/2022 alle ore 21.00 ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 7 del Regolamento Comunitario n. 261/2004 e della giurisprudenza del consesso europeo”.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
In particolare, la compagnia appellata ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'atto d'appello per violazione degli articoli 342 e 348 bis c.p.c. nonché per violazione dell'art. 345 c.p.c. in quanto l'appellante, nel primo grado di giudizio, non avrebbe contestato la mancanza di prova, sollevando la relativa eccezione per la prima volta nell'odierno grado.
Nel merito, ha argomentato circa la corretta valutazione delle prove da parte del CP_1
Giudice di pace, deducendo in ordine alla valenza probatoria privilegiata di cui gode il documento
ACT Slot History, in quanto proveniente da Eurocontrol;
la compagnia ha dunque riproposto le medesime difese svolte in primo grado.
Infine, l'appellata ha argomentando in ordine al nesso causale tra la circostanza eccezionale invocata (restrizione del traffico aereo sull'aeroporto di Eindhoven e variazione degli Slot ATC) ed il ritardo del volo FR 1160 CA-Roma, da individuare nel c.d. effetto a catena. ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO
Reiectis adversis.
-Preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dagli appellati ai sensi degli artt. 339, 342 e 348 bis c.p.c.;
- Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare inammissibile l'appello per il divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c.
- Nel merito, ritenere e dichiarare infondati tutti i motivi d'appello proposti dall'odierna parte appellante;
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 854/2024, emessa dal Giudice di Pace di CA in data 15/04/2024.
- Nel merito, accertare e dichiarare che il ritardo del volo n. FR1160, del 09/06/2022 da CP_1
CA (CTA) a Roma (FCO), lamentato da parte attrice era l'inevitabile conseguenza di una circostanza eccezionale con l'esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla compagnia appellata, e per l'effetto rigettare integralmente la domanda di parte appellante formulata nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, per CP_1 le motivazioni di cui in narrativa”.
3. Sull'ammissibilità dell'odierno appello
Non può innanzitutto condividersi l'eccezione preliminare, formulata da parte appellata, concernente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, l'atto deve contenere l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel caso di specie, parte appellante ha esposto motivi idonei a delimitare l'oggetto dell'impugnazione in conformità al principio tantum devolutum quantum appellatum e, dunque, le singole parti della sentenza investite dai motivi di censura ed ha indicato i vizi della pronuncia di primo grado, così da consentire una valutazione dei motivi di appello e delle modifiche da apportare al provvedimento: la specificità dei motivi di appello non deve essere, infatti, intesa in senso formalistico, ma deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire la delimitazione in modo esatto dell'ambito di riesame invocato dall'appellante nei termini predetti (per tutte, Cass. civ.,
Sez. un., 16.11.2017 n. 27199).
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello può, dunque, pervenirsi solo quando dal corpo dell'atto non sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza sufficientemente identificati, mentre, nel caso in esame, dalle argomentazioni svolte dall'appellante e dall'esame della sentenza appellata si comprendono con chiarezza le doglianze in punto di diritto avanzate, senza che rilevi l'utilizzo di formule sacramentali.
E' parimenti infondata l'ulteriore eccezione d'inammissibilità per violazione del divieto di jus nova in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Sul punto va in ogni caso osservato che i documenti prodotti dalla compagnia area sono stati contestati già in primo grado, sin dalle note depositate in sostituzione della prima udienza di comparizione (11.10.2023). Nell'odierno giudizio d'appello ha altresì reiterato la medesima eccezione sollevata in primo grado Parte_5 contestando la valenza probatoria dell'ATC Slot History.
4. Sul tentativo obbligatorio di conciliazione
L'art 10 della L 118/2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale delle controversi tra gli operatori che gestiscono reti, infrastrutture e i relativi utenti o consumatori ed ha delegato all'Autorità di
Regolazione dei Trasporti (ART) la disciplina attuativa.
Con delibera n. 21/2023 l'ART ha adottato la disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti. L'art. 2 della suddetta delibera, nel definire oggetto ed ambito di applicazione della disciplina, specifica, per ciò che concerne il trasporto aereo, che le fattispecie sottoposte a tentativo obbligatorio di conciliazione sono esclusivamente quelle derivanti dal
Regolamento UE n. 261/2004. Il successivo art. 3 precisa che il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, i cui termini rimangono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla proposizione della domanda di conciliazione, l'istante può agire in sede giurisdizionale.
La recente sentenza del n. 1093/2024, annullando parzialmente la delibera Controparte_4 dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 21/2023, ha escluso l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione allorquando si agisca esclusivamente per ottenere la compensazione pecuniaria, consentendo quindi il ricorso diretto all'autorità giudiziaria.
Il T.A.R. ha infatti chiarito che la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento UE n.
261/2004 è predeterminata forfettariamente;
si tratta, dunque, di un indennizzo che spetta in automatico al verificarsi dell'evento e quindi non può essere oggetto di trattativa e di conciliazione.
A seguito di tale pronuncia il tentativo di conciliazione resta quindi obbligatorio solo per il passeggero che in seguito a ritardo o cancellazione del volo intende ottenere un rimborso o risarcimento aggiuntivo;
di conseguenza, nel caso di specie non si configura alcuna ipotesi di improcedibilità.
5. Sul diritto alla compensazione pecuniaria
Va osservato in premessa che, in caso di cancellazione ovvero ritardo superiore a tre ore di un volo (nel caso di specie, del volo FR1160, CA-Roma, ore 21.00, operato da ) l'art. CP_1
5 del Regolamento UE n. 261/2004 prevede che ai passeggeri spetti una compensazione pecuniaria a carico del vettore aereo, conformemente all'articolo 7 par. I. Tuttavia, l'articolo 5, par. 3, del
Regolamento consente al vettore di esonerarsi dall'obbligo di compensazione pecuniaria dimostrando che la cancellazione del volo è dipesa da “circostanze eccezionali”, che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
La suddetta nozione di “circostanze eccezionali” deve essere interpretata restrittivamente e designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, condizioni, queste due, che sono cumulative ed il cui rispetto deve essere oggetto di valutazione caso per caso (si rinvia alla sentenza CGUE, 23.03.2021, Airhelp, C-28/20, punti 23 e 24, nonché alle sentenze emesse nelle cause C-159/18 e C-402/09). Si osserva che, dal punto di vista dell'onere della prova, trattandosi di responsabilità contrattuale (ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., quali interpretati, per tutti, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001), il passeggero che agisca deducendo l'inadempimento deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto ed è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione, oppure, come nel caso di specie, l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore (ex multis, Tribunale Roma, Sez. XVII, 26.01.2021, n. 1339 e
Tribunale Taranto, Sez. II, 16.06.2020, n. 1029). Secondo la giusprudenza della CGUE, per poter escludere l'obbligo di compensazione, il vettore aereo deve dimostrare che, anche adottando misure ed avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva (in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie), non avrebbe potuto evitare (se non a pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione) il ritardo.
Alla luce di tali principi, la circostanza richiamata dall'odierna appellata – ovverosia l'allarme sicurezza sull'aeroporto di Eindhoven a causa delle avverse condizioni metereologiche – in linea generale rientra tra le circostanze eccezionali ed imprevedibili di esonero della responsabilità del vettore per la cancellazione o il ritardo prolungato del volo. Lo stesso considerando n. 14 del
Regolamento n. 261/2004 prevede che “gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”, quali “condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza”.
Tanto premesso, la compagnia odierna appellata ha depositato in primo grado (all. 1 e 2 comparsa di costituzione) un rapporto redatto dalla stessa , in cui vengono descritti i fatti accaduti CP_1 il 09.06.2022, nei termini seguenti:
“On the 09th June 2022, a aircraft 9H-QCH, a Boeing 737-800 series aircraft based in CP_1
CTA was scheduled to operate 4 flights, the FR4061/4062 CTA-EIN and back, Followed by the
FR1160/1170 CTA-FCO and back.
However, due to a security alert in EIN airport the aircraft was unable to make an approach into
EIN due to a security incident, and the crew were forced to divert to CGN, one of the nominated alternate airports for this flight, arriving on stand in CGN at 1718 UTC.
The captain has a choice of alternate airports for every flight destination and in the event of a diversion he/she will divert to the best available alternative and during this critical stage of flying he/she will only contact Ryanair Operations once the aircraft is safely on the ground. A decision regarding the aircrafts remaining flight duties would therefore not have been made by
[...] until it was confirmed that the aircraft had landed at the alternate airport, in this Controparte_5 case CGN and the current situation was evaluated for EIN and discussed with the flight crew. Upon landing the Captain contacted Ryanair Operations and discussions took place regarding the transportation of passengers from CGN-EIN. Operations arranged coaches for the passengers to bring them from CGN-EIN.
Due to large slots and congestion in EIN, were forced to cancel flight FR4062 EIN-CTA CP_1 and the decision was made between the Capt. and operations to position aircraft 9H-QCH from
as the FR46P. Aircraft 9H-QCH departed CGN as the FR46P at 2034 UTC and arrived CP_6 on stand in CTA at 2245 UTC.
As a result of the large delay following the slot restrictions due to EIN security incident, Ryanair operations performed an aircraft change, utilised aircraft 9H-QD and a FCO based crew and operated the flight in question FR1160 CTA-FCO and 1170 CTA-FCO and back as a reverse rotation. This is where the 2nd flight is operated first, in this instance the FR . The C.F._5
FR departed FCO at 2152 UTC and arrived in CTA at 2300 UTC. The crew performed the standard turnaround and the flight in question FR1160 departed CTA at 2325 UTC and arrived back in FCO at 0040 UTC.
The regrettable enforced delay of FR1160 CTA-EIN was due to a ATC slot restrictions in EIN as
a result of a security alert, which was out of the control of the airline. However, did CP_1 everything possible to ensure all passengers reached their intended destination as quickly as possible on the day”.
Premesso che (da ultima, Cass. civ., Sez. III, 27.02.2025, n. 5200) il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti (con la conseguenza che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il Giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può farsi a meno allorché non vi sia contestazione sul significato), si riporta di seguito la traduzione del suddetto passaggio:
“Il 9 giugno 2022, un aeromobile 9H-QCH, un Boeing 737-800 di base a CTA, era CP_1 programmato per operare 4 voli: FR4061/4062 CTA-EIN e ritorno, seguiti da FR1160/1170 CTA-
FCO e ritorno.
Tuttavia, a causa di un'allerta di sicurezza presso l'aeroporto EIN, l'aeromobile non è riuscito ad effettuare l'avvicinamento a EIN per via dell'incidente di sicurezza, e l'equipaggio è stato costretto a deviare su CGN, uno degli aeroporti alternativi indicati per questo volo, arrivando in piazzola a
CGN alle 17:18 UTC.
Il comandante ha la possibilità di scegliere tra diversi aeroporti alternativi per ogni destinazione
e, in caso di deviazione, opterà per la migliore alternativa disponibile. Durante questa fase critica del volo, il contatto con le Operazioni avviene solo dopo che l'aeromobile è atterrato in CP_1 sicurezza. Pertanto, una decisione riguardo ai successivi compiti dell'aeromobile non sarebbe stata presa dalle Operazioni fino alla conferma dell'atterraggio presso l'aeroporto alternativo, in CP_1 questo caso CGN, e dopo aver valutato la situazione corrente a EIN e discusso con l'equipaggio.
Dopo l'atterraggio, il comandante ha contattato le Operazioni e si è discusso del CP_1 trasporto dei passeggeri da CGN a EIN. Le Operazioni hanno organizzato autobus per trasferire i passeggeri da CGN a EIN.
A causa delle lunghe attese e della congestione a EIN, è stata costretta a cancellare il CP_1 volo FR4062 EIN-CTA e si è deciso, tra il comandante e le operazioni, di riposizionare l'aeromobile
9H-QCH da CGN a CTA come FR46P. L'aeromobile 9H-QCH è partito da CGN come FR46P alle
20:34 UTC ed è arrivato in piazzola a CTA alle 22:45 UTC.
A seguito del grande ritardo dovuto alle restrizioni di slot causate dall'incidente di sicurezza a
EIN, le operazioni hanno effettuato un cambio di aeromobile, utilizzando il velivolo 9H- CP_1
QD e un equipaggio basato a FCO, operando il volo in questione FR1160 CTA-FCO e 1170 CTA-
FCO e ritorno come rotazione inversa. Questo significa che il secondo volo viene operato per primo, in questo caso il FR CTA-FCO. Il FR è partito da FCO alle 21:52 UTC ed è arrivato a
CTA alle 23:00 UTC. L'equipaggio ha effettuato il normale turnaround e il volo in questione
FR1160 è partito da CTA alle 23:25 UTC ed è arrivato nuovamente a FCO alle 00:40 UTC.
Il ritardo forzato del volo FR1160 CTA-EIN è stato causato dalle restrizioni di slot ATC a EIN dovute a un'allerta di sicurezza, evento fuori dal controllo della compagnia aerea. Tuttavia, CP_1 ha fatto tutto il possibile per garantire che tutti i passeggeri raggiungessero la loro destinazione il più rapidamente possibile nella giornata”.
ha altresì depositato un estratto della schermata di un programma (di cui non risulta CP_1 la provenienza) da cui si evince il CTOT (lo slot ovvero il permesso necessario per decollare e/o atterrare ed utilizzare l'intera gamma delle infrastrutture aeroportuali) relativamente al volo FR4061
(volo diverso da quello per cui è causa) diretto a CA con slot concesso per le h. 17.18 e, nella pagina successiva della schermata, l'orario di decollo da CA ed atterraggio a Roma del volo
FR1160, oggetto dell'odierno giudizio.
I suddetti documenti, contestati in primo grado dalla parte odierna appellante, lungi dall'assurgere al rango di prova legale alla stregua del nostro ordinamento processuale, provenendo dalla stessa compagnia appellata, sono connotati da una ridotta valenza probatoria (sul tema, si veda Cass. civ.,
Sez. VI, 27.04.2016, n. 8290: “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio”) e riportano circostanze che, per valere come prove piene dei fatti, avrebbero dovuto formare oggetto di altra prova (ad esempio, prova documentale proveniente da soggetto ufficiale o prova testimoniale).
Tuttavia, a prescindere dalle considerazioni circa il valore probatorio della suddetta documentazione, deve osservarsi che la stessa non proverebbe, in ogni caso, l'esistenza e il legame eziologico tra le circostanze eccezionali e il ritardo del volo per cui è causa, nè gli elementi di fatto a supporto del carattere inevitabile del ritardo nonostante l'avvenuta adozione di tutte le ragionevoli misure del caso.
In generale, la giurisprudenza UE esclude che si possano richiedere al vettore sacrifici insopportabili, alla luce delle capacità dell'impresa nel momento preso in considerazione (in tal senso, sentenza 04.05.2017, e , causa C-315/15, punti 29 e 34). Per altro verso, l'art. Per_1 Per_2
5, par. 3, del Regolamento n. 261/2004 non può essere interpretato come idoneo ad imporre, quali misure del caso, che si pianifichi, in modo generale e indifferenziato, un margine di tempo minimo tra un volo e l'altro in modo da evitare ritardi, applicabile indistintamente a tutti i vettori aerei in tutte le situazioni in cui si verifichino circostanze eccezionali;
occorre, invece, analizzare, caso per caso ed in concreto, le circostanze rispetto alle quali il vettore aereo è tenuto a programmare le sue risorse in tempo utile per poter disporre di un determinato margine di tempo, in modo tale da essere in grado, ove possibile, di effettuare il volo dopo che le circostanze eccezionali siano venute meno (sentenza
CGUE 12.05.2011, GL e NI, causa C-294/10).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza UE, “non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero” e “spetta a colui che vuole avvalersene dimostrare che esse non si sarebbero comunque potute evitare con misure idonee alla situazione, ossia mediante le misure che, nel momento in cui si verificano tali circostanze eccezionali, rispondono, in particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo in questione” (CGUE, sentenza 04.05.2017, C-
315/15; analogamente sentenza 26.06.2019, C-159/2018, punti 25 e 26, e sentenza 04.04.2019,
Germanwings, C-501/17).
Di conseguenza, per poter invocare l'evento eccezionale quale causa di esonero della responsabilità del vettore, ai sensi dell'art. 5 Regolamento UE n. 261/2004, è necessario valutare, caso per caso, se esso sia estraneo al normale esercizio dell'attività del vettore aereo o se sfugga all'effettivo controllo di quest'ultimo, al fine di delibera se esso rientri tra le circostanze eccezionali e se, una volta verificatesi tali circostanze, la cancellazione o il ritardo superiore alle tre ore non si sarebbero potuti comunque evitare anche se il vettore avesse adottato tutte le misure del caso, ragionevoli ed economicamente sopportabili.
Applicati i superiori principi al caso di specie, non ha allegato né provato le ragioni CP_1 per cui il velivolo 9H-QCH che dall'aeroporto di Eindhoven avrebbe dovuto arrivare a CA per poi effettuare il volo FR1160 CA-Roma è stato utilizzato per operare un altro volo (FR46P
Colonia-CA), né ha spiegato per quale ragione ha destinato un altro aeromobile al fine di effettuare il volo FR 1160 CA-Roma, che comunque è arrivato a destinazione con un ritardo di oltre tre ore. In ogni caso, la compagnia appellata non ha allegato alcun elemento volto a dimostrare di avere adottato tutte le misure organizzative del caso, che potessero assicurare un tempestivo intervento per consentire di operare il volo FR1160 in tempo utile;
non ha provato che, nelle condizioni date e nell'incertezza circa l'assegnazione degli slot di partenza, non fossero adottabili altre ragionevoli misure per evitare il prolungato ritardo;
non ha chiarito né tanto meno provato, da un lato, l'esistenza e il nesso causale tra le circostanze eccezionali (avverse condizioni metereologiche presso l'aeropoto di Eindhoven) e il ritardo del volo oggetto del presente giudizio e, dall'altro, il carattere inevitabile del ritardo anche nell'ipotesi di adozione di tutte le misure del caso.
In sintesi, la compagnia aerea non ha dato conto di una pluralità di elementi di fatto e questioni che attengono alle scelte da essa effettuate, che dunque rientrano nella sua sfera di controllo, in tema di organizzazione dei servizi, predisposizione di mezzi, reclutamento e gestione del personale, anche in previsione di eventi ricorrenti e suscettibili di valutazione in termini di probabilità statistica. Al contrario, è stato dimostrato che il ritardo è dipeso dalla concreta scelte organizzative della compagnia aerea e dall'omessa predisposizione di misure volte evitare il ritardo.
In conclusione, benché le avverse condizioni metereologiche siano astrattamente riconducibili ad un evento eccezionale, l'effetto determinato deve consistere nell'impossibilità di utilizzo di quel velivolo o di altro velivolo per effettuare la tratta programmata;
la variazione degli Slot per il volo
FR 4061 (peraltro volo differente da quello oggetto di causa), in assenza di prova circa l'impossibilità di destinare altro velivolo, non soddisfa la seconda delle due condizioni cumulative che devono sussistere per invocare l'esonero di responsabilità del vettore previsto dall'art. 5
Regolamento UE n. 261/2004, con la conseguenza che deve accertarsi il diritto dei passaggeri odierni appellanti alla compensazione pecunaria prevista.
In conclusione, l'appello deve essere accolto, la sentenza appellata deve essere annullata e va condannata a corrispondere a n.q euro 500,00 (pari ad CP_1 Parte_5 euro 250,00 per ciascun passeggero, stante la lunghezza della tratta in esame, inferiore a 1.500 km) a titolo di compensazione pecunaria, ai sensi degli artt. 5 par. 1 lett. b) e 7 par. 1 lett. a) Regolamento
UE n. 261/2004, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data della domanda (21.07.2023, data della notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e pedissequo decreto di fissazione udienza).
6. Sulle spese dei due gradi di giudizio
Le doglianze di parte appellante in merito alle spese sono meritevoli di accoglimento.
Infatti, con la sentenza impugnata il Giudice di pace avrebbe dovuto accogliere la domanda avanzata da condannare la compagnia aerea soccombente alla Parte_5 Parte_6 rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art 91 c.p.c., non ricorrendo nessuna delle ipotesi di compensazione conteplate dall'art. 92 c.p.c., pur a seguito della sentenza Corte cost., n. 77/2018.
Anche per il presente grado di appello, la compagnia appellata è risultata integralmente soccombente, con la conseguenza che la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio.
La liquidazione, per entrambi i gradi, viene operata nel dispositivo in applicazione dei parametri medi per le prime due fasi e dei parametri minimi per le ultime due, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto delle questioni giuridiche esaminate, della limitata attività processuale svolta in entrambi i gradi, del carattere documentale del giudizio e, per il presente grado, delle modalità di assunzione della decisione. Deve infine disporsi la distrazione a favore del procuratore di parte appellante avv. Carlo Di Giorgi, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., per il primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 11963/2024, così decide:
- in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza n. 854/2024 emessa dal Giudice di pace di
CA e condanna a corrispondere a quale CP_1 Parte_5 mandataria di e a titolo di compensazione pecuniaria, euro Parte_2 Parte_3
500,00 (euro 250,00 per ciascun mandante), oltre interessi al tasso legale a decorrere dal
21.07.2023;
- condanna a corrispondere a le spese del primo CP_1 Parte_5 grado di giudizio, liquidate in euro 241,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge, con distrazione a favore dell'avv. Carlo Di Giorgi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
- condanna a corrispondere a le spese del presente CP_1 Parte_5 giudizio di appello, liquidate in euro 462,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
CA, 15/12/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone