Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 29/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig.
UI RL, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Di Tonno e Matteo Di Tonno, con domicilio eletto presso lo studio Matteo Di Tonno in Pescara, viale Regina Elena 49;
contro
il Comune di Cercemaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lattanzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
dell'Unione dei Comuni della Valle del Tammaro, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
del silenzio del Comune di Cercemaggiore sulla dichiarazione di procedura abilitativa semplificata (PAS) depositata in data 30 luglio 2024 dall’interessato, finalizzata alla realizzazione, in località via Galardi, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a servizio dell'attività agricola (“agrivoltaico”) della potenza complessiva pari a 500 kw e per la consequenziale condanna del Comune di Cercemaggiore alla sollecita conclusione del procedimento;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 2\12\2025 :
- della determina del comune di Cercemaggiore del 3 novembre 2025, prot. 9527 ad oggetto “ procedura abilitativa semplificata (pas) per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un agrivoltaico su fondo agricolo in via galardi. diniego ” e, per quanto occorrer possa, del parere negativo della Soprintendenza Speciale PNRR del 27 maggio 2025, prot. n. 15443; della nota di controdeduzioni della Soprintendenza ABAP del Molise, n. 5006 del 13 maggio 2025; con espressa riserva di azione di risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) e danno non patrimoniale subiti per effetto degli atti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la memoria della parte ricorrente del 26.01.2026, con la quale è stata dedotta l’improcedibilità dell’affare con spese compensate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. UI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il sig. UI RL, odierna parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha contestato l’inerzia serbata dal Comune di Cercemaggiore sulla dichiarazione di procedura abilitativa semplificata (PAS) da questi depositata in data 30 luglio 2024, finalizzata alla realizzazione, in località via Galardi, di un impianto “agrivoltaico” della potenza complessiva pari a 500 kw.
2. Il gravame è stato affidato ad un unico ed articolato motivo, così rubricato: Violazione del d.lgs. n. 28/2011, D.M. 10 settembre 2010, D.lgs. n. 387/2003 e D.lgs. n. 199/2021; artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, efficienza dell’azione amministrativa e del giusto procedimento; violazione del principio – di matrice comunitaria – di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile e di celerità dei relativi iter autorizzativi.
3. Nell’interesse dell’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha chiesto l’estromissione delle Amministrazioni statali intimate rappresentando la loro estraneità al giudizio.
4. In data 2 dicembre 2025 la parte ricorrente ha depositato un atto di motivi aggiunti contro il provvedimento di diniego medio tempore adottato dall’Amministrazione comunale in data 3 novembre 2025;
5. Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Cercemaggiore, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
4. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, udita la difesa comunale rappresentare la necessità di consentire all’Amministrazione di procedere all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, l’affare cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio già fissata al 28 gennaio 2026 per la trattazione della questione relativa al silenzio.
5. Frattanto in data 23 gennaio 2026 la difesa comunale ha ha depositato copia della Determinazione n. 11 del 21.01.2026, con la quale il Comune resistente si è determinato:
« DI ANNULLARE in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, la Determinazione di questo Comune n. 9527 del 3 novembre 2025 avente ad oggetto "Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un agrivoltaico su fondo agricolo in via Galardi. Diniego", per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
DI ACCOGLIERE, per le motivazioni sopra esposte, l'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata dal Sig. UI RL in data 30 luglio 2024 (prot. n. 6571) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 500 kW su fondo agricolo sito in Via Galardi, Comune di Cercemaggiore, risultando la stessa conforme alla normativa vigente e supportata da documentazione completa ed esaustiva come attestato dalla Commissione Intercomunale per il Paesaggio.
DI DARE ATTO che l'impianto agrivoltaico è conforme alle previsioni urbanistiche vigenti, è ammesso ai benefici del Bando GSE PNRR Agrivoltaico 2024 (pratica n. AGRV02024), è qualificato come opera di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 e consente la prosecuzione dell'attività agricola sul fondo senza consumo di suolo.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento - al Sig. UI RL, - alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, - alla Soprintendenza Speciale per il PNRR, - all'Unione dei Comuni della Valle del Tammaro, - di disporne la pubblicazione all'Albo Pretorio.
DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ».
Indi, con la memoria del 23 gennaio 2026, la difesa comunale ha concluso per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso il silenzio e di quello per motivi aggiunti, invocando la compensazione delle spese.
6. Con la memoria del 26.01.2026, la difesa della parte ricorrente ha dedotta l’improcedibilità dell’affare con spese compensate.
7. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, è stato dato atto della richiesta di passaggio in decisione precedentemente depositata dalla parte ricorrente, e i difensori delle parti resistenti hanno concluso per l’improcedibilità del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti, rimarcando che medio tempore è intervenuta la rimozione in autotutela del provvedimento di diniego impugnato.
Al termine della discussione la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione integrale del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
8. Il Collegio rileva che sussistono effettivamente i presupposti per l’immediata definizione del giudizio in applicazione dell’articolo appena citato.
9. Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti sono entrambi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
9.1. Infatti, per il ricorso introduttivo vale la circostanza che il silenzio inizialmente serbato dall’Amministrazione sull’istanza dell’interessato è stato superato dall’adozione formale del provvedimento sfavorevole del 3 novembre 2025, donde la improcedibilità dell’originario gravame.
9.2. Con riguardo all’atto di motivi aggiunti rileva, invece, il nuovo corso dell’azione amministrativa culminato nell’adozione da parte del Comune resistente della Determinazione n. 11 del 21.01.2026, di annullamento in autotutela del suddetto diniego: provvedimento il cui avvento ha indotto la stessa parte ricorrente a dichiarare la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’affare cautelare introdotto con l’atto di motivi aggiunti.
L’oggettiva circostanza dell’adozione del provvedimento favorevole di annullamento in autotutela, come attesta il comportamento processuale della stessa parte ricorrente, denota inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse, da parte sua, alla decisione dell’atto di motivi aggiunti.
Al Collegio non resta, pertanto, che definire anche questa parte del giudizio con la pertinente pronuncia in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod. proc. amm..
10. Conclusivamente, quindi, tanto il ricorso introduttivo quanto l’atto di motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili.
11. Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti costituite in giudizio, tenuto conto delle circostanze specifiche della causa e dell’esito finale registrato dal procedimento che ne formava oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI IB, Presidente
UI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LA | ZI IB |
IL SEGRETARIO