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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7747 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dott. GEREMIA CASABURI Presidente,
Dott. ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dott. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 6822/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 16/12/2025 ex art. 281 sexies c.p.c., svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 706 del 2020 del Tribunale di Latina e vertente tra
Parte_1
(c.f./p.i. ), in persona dei Curatori, Avv. E. Comparotto P.IVA_1
e Dott. , in proprio e quale avente causa del Liquidatore CP_1
Giudiziale del Concordato Preventivo Porto Laconia s.p.a. in liquidazione Avv. Giorgio Musio, rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Zanotelli (c.f. ; indirizzo PEC C.F._1
fax n. 045 8069540) del foro di Verona, Email_1 giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello (doc. 1) e autorizzazione del Giudice Delegato (doc. 2 e 3) – e con domicilio eletto presso studio dell'Avv. Alberto Improda in Roma – Via Barberini n. 67, giusta dichiarazione a margine
-appellante – E Dott. , nato a [...] il [...], codice CP_2 fiscale residente in [...]e per il CodiceFiscale_2
Dott. nato a [...] il [...] codice CP_3 fiscale residente in Roma, entrambi C.F._3 elettivamente domiciliati in Roma, Via Giovanni Bettolo, 6 presso lo studio dell'avv. Carla Maria Sodini ) che li C.F._4 rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Davide
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 (C.F. ) giusta delega allegata alla Pt_2 C.F._5 comparsa di costituzione e risposta (pec:
, Email_2
- fax 045595992) Email_3
- appellati – e
, , , CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
,
[...] Controparte_9 appellati IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con ordinanza del 21/4/2021;
-non è stato riassunto;
Ritenuto che:
-i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
-l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione
“deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
-più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura;
da qui la pendenza, in senso tecnico- giuridico) di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
- occorre porre rimedio a tale anomalia, sostanzialmente fonte di
“false pendenze”, tenuto anche conto degli obiettivi del PNRR,
-l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
-al riguardo, trattandosi di misura che- come detto- opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
-in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25); ritenuto che nella specie non sono state depositate memorie e note, e che può procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Così deciso in Roma il giorno 17/12/2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3