Decreto cautelare 15 maggio 2025
Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 11/06/2025, n. 11401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11401 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11401/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05884/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5884 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del 15.04.2025, notificato il 23.04.2025, con cui la Questura di Roma - Ufficio Immigrazione ha dichiarato inammissibile l’istanza della ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso si rivela fondato in quanto non risulta ostativo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio la mancanza di visto posto che l’istante è già presente sul territorio nazionale in forza di un titolo valido (permesso di soggiorno MAE) di cui, per ragioni di fatto sopravvenute (la cessazione dal servizio del padre, diplomatico in Italia), è cessata l’efficacia;
- che, peraltro, la ricorrente, già durante il periodo di validità del titolo di soggiorno, era iscritta presso un istituto scolastico di istruzione secondaria (ora all’ultimo anno), tanto che possono valere le considerazioni svolte nella sentenza del TAR Lazio, sez. I Ter, n. -OMISSIS-, da richiamarsi in questa sede ai sensi dell’art. 74 cpa, trattandosi di fattispecie analoga;
- che il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato;
- che le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.