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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 30/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1903/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1903/2024
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
proposta da:
nata in [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SUPERTINO GIOVANNA
ricorrente contro
nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ORNATO MASSIMO
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
Con ricorso telematicamente depositato in data 18/09/2024 la sig.ra adiva questo tribunale Pt_1 per ottenere la pronuncia di separazione e, all'esito dei termini di legge, del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. In data 11/11/2024 si costituiva in giudizio il sig. contestando in CP_1
fatto e in diritto le conclusioni di parte avversaria. Successivamente, veniva revocata l'udienza e fissato il termine per le note scritte al 30/12/2024 su istanza congiunta delle parti che concludevano alle seguenti condizioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. la casa coniugale sita in Bra, strada Orti n. 31, con ogni arredo e corredo, assegnata alla signora ove vivrà con i figli minorenni e Parte_1 Persona_1 [...]
; Persona_2
3. il signor si impegna a lasciare la casa familiare, sita in Bra, strada Orti Controparte_1
n. 31, libera da cose e/o persone, entro e non oltre il 17.12.2024 e si impegna a trasferire la residenza anagrafica altrove entro e non oltre il 28.02.2025;
4. i figli minorenni e sono affidati congiuntamente ai genitori Persona_1 Persona_2
con collocazione prevalente presso la madre dove manterranno la residenza anagrafica in Bra, strada
Orti n. 31. I genitori esercitano congiuntamente la responsabilità̀ genitoriale, assumendo di comun accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà̀ i figli con sé
5. il padre potrà vedere i figli dalla domenica sera o dal lunedì all'uscita da scuola in base ai propri orari di lavoro, sino al martedì alle ore 18,00 o il mercoledì mattina, quando accompagnerà i bambini a scuola. Inoltre i minori trascorreranno: • con la madre tre settimane di cui due consecutive nel periodo estivo mentre con il padre una settimana da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno;
• salvo diverso accordo, la vigilia di Natale con il padre e i giorni 25 e 26 dicembre con la madre mentre i restanti giorni con la madre in base agli orari di lavoro del padre da concordarsi entro il 31 ottobre di ogni anno;
• salvo diverso accordo, durante le vacanze pasquali i figli staranno con la madre perché il padre lavora;
• salvo diverso accordo, i compleanni dei minori e le altre ricorrenze importanti per la famiglia verranno trascorsi con i genitori ad anni alterni e a partire dall'anno 2025 trascorreranno dette festività con la madre.
6. il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà Controparte_1
mensilmente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie Parte_1
iban [...], entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di euro 450,00 (di cui 225,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
7. ciascun genitore percepirà l'assegno unico universale dei figli nella misura del 50% ciascuno;
8. entrambi i coniugi, nella misura del 50% cadauno, parteciperanno a tutte le spese relative alla scuola privata frequentata dai figli, comprensive di iscrizione, retta mensile, riscaldamento e pasti;
9. graveranno sul padre e sulla madre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse esclusivo dei figli, con espresso riferimento a quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Asti che si intende integralmente richiamato. Tali spese dovranno essere documentate e il relativo rimborso della quota di competenza dovrà avvenire entro la fine del mese in cui la spesa
è stata sostenuta, previa presentazione dei giustificativi di spesa da parte del genitore anticipatario.
10. ciascun coniuge provveder à al proprio mantenimento personale, essend titolare di adeguati redditi propri;
11. quale condizione indispensabile, necessaria e funzionale per la risoluzione della crisi coniugale e la definizione della presente separazione: • il sig. si impegna a trasferire Controparte_1
alla sig.ra che si impegna ad accettare, la propria quota di proprietà pari a Parte_1
7/20 dell'intero dell'unità immobiliare sita a Bra in strada Orti n. 31, di cui all'atto di acquisto rogito
Notaio del 13.12.2012 (Rep. n. 6321 e Racc. n. 4155) e di cui all'atto di acquisto Persona_3
rogito Notaio del 25.06.2015 (Rep. n. 9209 e Racc. n. 6170), unità immobiliare Persona_3
censita al Catasto fabbricati del Comune di Bra: - al Foglio 56, numero 368, sub 15, categoria A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie catastale totale 127 mq, rendita € 426,08, indirizzo: Strada
Orti n. 31, Piano 1; - al Foglio 56, numero 368, sub 18, categoria C/2, classe 1, consistenza 4 mq, superficie catastale totale 5 mq, rendita € 5,78, Indirizzo Strada Orti n. 31, Piano T;
• la signora si impegna a versare al signor il 50% del mutuo Parte_1 Controparte_1
pagato dai coniugi dalla sua stipulazione alla data del suddetto rogito, a titolo di corrispettivo della quota pari a 7/20 della proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta e ciò al momento della stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile; • la signora si impegna ad Parte_1
accollarsi con effetto liberatorio per il marito e per intero il mutuo fondiario (n. 08530 46040
000000410036) in essere con la Banca Controparte_2
stipulato in data 13.12.2012; • le parti si impegnano a trasferire, tramite atto notarile, la
[...] quota dell'immobile di cui al presente atto entro e non oltre il 28.02.2025. Le spese notarili riguardanti il trasferimento dell'immobile sarà posto a carico esclusivo della sig.ra Parte_1
12. le parti dichiarano che il trasferimento dell'unità immobiliare sopra descritta avvenga con le esenzioni di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987, poiché eseguito in conseguenza della separazione dei coniugi ed essendo l'atto funzionale ed indispensabile ai fini della definizione della crisi familiare;
13. spese legali compensate.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nata in [...] il [...] e da Parte_1 Controparte_1
, nato a [...] il [...], celebrato in MARENE in data 07/09/2013, trascritto
[...]
nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2013
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 27/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.