TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Adele
Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2544/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Borgia alla Parte_1 C.F._1
Via 2 giugno, n. 2/a, presso lo studio dell'Avv. Venere Pilò (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura posta a margine dell'atto di citazione.
-Attore-
E
(P. IVA ) in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in , Via San Martino n. 3 presso lo studio dell'Avv. Daniele CP_1
MB (c.f. ) che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce C.F._3 all'atto di citazione notificato.
-Convenuto-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate all'udienza del
24.10.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare Parte_1 Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 11.8.2019 alle ore 23.49 circa in , alla Via Kennedy, sulle strisce pedonali, allorquando a causa di una buca presente CP_1 sul manto stradale, non segnalata e non visibile, cadeva a terra.
Ha dedotto che, a seguito del sinistro, riportava lesioni personali per le quali veniva ricoverata in ospedale con diagnosi di “Frattura composta trans-cervicale femore destro”.
Ha dedotto che, successivamente, veniva sottoposta ad intervento chirurgico giusta
1 documentazione in atti e che il danno riportato ammonta a complessive € 89.072,50 quantificato sulla scorta di consulenza tecnica di parte prodotta in atti;
ha dedotto di aver sostenuto spese mediche, documentate e quantificate nella somma complessiva di € 1.232,82.
Ha intimato e diffidato il con raccomandata del 4.9.2009, Controparte_1 successivamente, in data 20.1.2020, veniva esperita procedura di negoziazione assistita con esito negativo.
Ha configurato la responsabilità ascrivibile in capo all'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. secondo cui l'Ente è tenuto alla manutenzione ed al controllo del manto stradale, nonché alla segnalazione di eventuali pericoli ed all'eliminazione di possibili insidie e/o trabocchetti.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro dell'11.8.2019 e quantificato nella somma di € 90.305,32 o quella maggiore/minore ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio il , contestando l'avversa domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Ha dedotto che nessuna responsabilità è da ascrivere in capo al convenuto Ente in quanto i danni asseritamente subiti da parte attrice vanno ricondotti alla sua condotta, da valutare secondo il criterio della normale diligenza nello svolgere le mansioni proprie di ogni individuo e nel compiere gli atti della vita, richiamando l'art. 2 comma 1 c.c..
Ha richiamato il principio di autoresponsabilità non ricollegabile alla condotta della che ha, per come asserito dal convenuto, mancato di diligenza e di attenzione. Parte_1
In ordine al quantum ha definito la richiesta eccessiva ed erronea, basate su mere allegazioni di parte prive di riscontro probatorio.
Ha concluso, pertanto, chiedendo “Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del
nella causazione del sinistro in quanto lo stesso deve essere attribuito alla Controparte_1 esclusiva responsabilità della sig.ra , con vittoria di spese e competenze della Parte_1 presente fase di giudizio”.
La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale e prova testi, ammessa con ordinanza del 14.5.2021.
All'esito dell'istruttoria del 21.9.2021, il giudice riservava la decisione sulle ulteriori richieste istruttorie e con ordinanza resa in pari data disponeva il rinvio della causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, revocava l'ordinanza resa in data 15.9.2023, disponendo consulenza tecnica d'ufficio e formulando i relativi quesiti. La CTU depositata non con file nativo digitale, non
2 sottoscritta, veniva contestata;
convocato il CTU mancava di comparire e veniva dichiarata l'inutilizzabilità della CTU;
per l'udienza del 24.10.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate e la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che inizialmente rigettata la richiesta di ctu,
l'accertamento venne disposto e all'esito il CTU ebbe a depositare una relazione in un formato non riconosciuto tra quelli previsti per il deposito telematico degli atti processuali né ha ottemperato all'ordine del giudice di depositare il “pdf nativo” entro il termine indicato con ordinanza del
5.07.2024.
Occorre poi ribadire, per come già espresso da questo giudicante con ordinanza del
13.5.2025, che l'elaborato peritale si presenta lacunoso, avendo del tutto omesso di indicare l'iter argomentativo che ha portato il CTU a concludere sulla configurabilità del nesso causale tra le lesioni riscontrate e l'evento, delle lesioni riscontrate e dei postumi a carattere permanente.
Dichiarata l'inutilizzabilità dell'elaborato peritale, mancando anche di valida sottoscrizione e non essendo intervenuta la integrazione richiesta, si revocava l'ammissione della CTU come disposta in corso di causa alla luce delle risultanze già acquisite, risultando l'accertamento tecnico superfluo.
La domanda di parte ricorrente è priva di riscontro probatorio ed in quanto tale andrà rigettata.
L'attrice pone a fondamento dell'azione risarcitoria proposta la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
In punto di diritto la giurisprudenza della Corte di Cassazione a SS.UU ha chiarito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, gravando, invece, sul custode l'onere della prova del “caso fortuito” rappresentato da un fatto naturale, o di un terzo o del danneggiato, caratterizzato da imprevedibilità ed inevitabilità sotto un profilo oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza assumere rilievo la diligenza o meno del custode (Cass. Sez. UU. Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022).
La responsabilità di natura oggettiva si basa su due presupposti, il primo si ha quando l'evento dannoso deriva ed è riferibile alla cosa, il secondo quando esiste una relazione di fatto tra soggetto e cosa consistente nel potere di eliminare la pericolosità della cosa effettuando un controllo sulla stessa e quindi in grado di evitare il verificarsi di eventi pericolosi in capo a terzi che entrino
3 in contatto la stessa. Questi presupposti, per come chiarito dalla giurisprudenza, rappresentano elementi costituitivi della responsabilità speciale di cui all'art.2051 c.c. (Cass. Civile sez. III,
23.5.2023 n. 14228).
L'evento di danno, in ogni caso, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
In riferimento “alle strade aperte al pubblico transito la Corte ha ritenuto che la disciplina dell'art. 2051 cod.civ. è applicabile alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”(Cass. Civ. Sez. III, Sent. N. 15720/2011)
Ciò posto, è comunque onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale tra la “res”
e l'evento, mentre al convenuto spetta l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito dell'evento, considerando che il caso fortuito liberatorio è configurabile anche nella condotta del danneggiato.
La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo esclude la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. atteso che quanto più il pericolo può essere previsto e superato con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi il suo comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Passando al caso di specie e valutando l'istruttoria svolta durante il giudizio, occorre rilevare che i testimoni escussi non offrono un valido supporto nella ricostruzione dei fatti di causa.
I testi non hanno fornito una descrizione di come si presentasse la buca sulla quale sarebbe caduta la né hanno riferito che profondità avesse o se fosse o meno occultata;
in merito Parte_1 si segnala pure il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi in ordine alla illuminazione della strada;
tra le dichiarazioni, pure generiche, rese è emersa, infatti, una chiara contraddizione sulla presenza di illuminazione.
La contraddizione emerge dalle dichiarazioni rese all'udienza del 21.9.2021
La teste ha dichiarato: “1) …lo so perché ero davanti a lei e stavo per Testimone_1 cadere nella stessa buca, specifico che la strada non era illuminata …”
4 La teste ha, invece dichiarato: “ 1. … la strada era illuminata non troppo;
Testimone_2 era una illuminazione normale”.
Per il riscontro dello stato dei luoghi soccorrono dunque solo le foto allegate agli atti che all'evidenza non consentono di riscontrare sulla pavimentazione stradale una buca, essendo invece ben visibile un mero e modesto avvallamento del piano stradale che è da ritenersi inidoneo a provocare danno e, dunque, la caduta rovinosa per la quale in tale giudizio si chiede il risarcimento.
Un'andatura ordinaria, dunque, un comportamento improntato alla normale cautela associato alla situazione di rischio percepibile usando l'ordinaria diligenza avrebbero evitato il verificarsi dell'evento.
Sulla scorta dell'istruttoria svolta, manca proprio in radice la stessa situazione di pericolo relativamente al bene del la res è deprivata della sua efficienza di causalità materiale, CP_1 considerando che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ai fini della valutazione dell'oggettiva pericolosità della cosa in custodia non rileva di per sé la sua non conformità a specifiche regole di cautela, ma occorre sempre avere riguardo alla condizione della "res" in rapporto alle concrete circostanze del sinistro” (così Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023).
La circostanza che il manto stradale presentasse un leggero avvallamento non lo rende di per sé pericoloso, dovendo valutare in concreto la effettiva pericolosità della res.
Tanto che per l'evento, rappresentato dalla caduta della sulla strada nel Comune Parte_1 di , manca il nesso causale fra danno, bene in custodia e conseguenti lesioni riportate. CP_1
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia
5 ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre,
l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che impone al giudice di merito una motivazione.
Il suo comportamento, nella disamina del giudice, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
Va esclusa la responsabilità del ravvisandosi la causa esclusiva della caduta nella CP_1
“colpevole inavvedutezza comportamentale” della danneggiata e considerando la buca – rectius l'avvallamento della strada- come mero teatro dell'evento, non già come causa dell'evento stesso.
(Cass. 16034/2023).
Del resto la Suprema Corte in una recente pronuncia ha ribadito che, affinchè la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. sia operante nei confronti della P.A., è necessario emergano,
l'accadimento materiale, il nesso causale evento - cose in custodia e che le lesioni siano conseguenza della caduta (Cass. Civ. sez. III, ord. n. 35991 del 27.12.2023)
Da ciò consegue che, la contraddizione emersa in sede testimoniale, la presenza di foto che non configurano l'esistenza di alcuna buca, ma di un modesto avvallamento del piano stradale, non consentono di ritenere fondata la domanda avanzata da parte attrice.
Per tali ragioni, si ritiene non vi sia stata piena prova in ordine alla dinamica del sinistro tale da riconoscere responsabilità a fini risarcitori in capo all'amministrazione convenuta.
La lieve sconnessione del sedime stradale sulla quale l'attrice aveva affermato di essere inciampata, era pienamente visibile ed inidonea a determinare una caduta;
ed ancor più, anche in considerazione dell'ampiezza della strada e delle condizioni ben manutenute della stessa, passando, ove l'attrice avesse improntato il suo comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe anche potuto agevolmente scorgerla e altrettanto agevolmente evitarla senza alcun disagio. (in questi termini Cass. n. 14228 del 23/05/2023).
6 La caduta e le conseguenti lesioni asseritamente riportate, pertanto, non erano in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art.2051 cod. civ, né comunque potevano ritenersi cagionate dal fatto colposo della presunta danneggiante, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., ma dovevano essere causalmente ricondotte, in via esclusiva alla danneggiata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014 e succ mod.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-Rigetta la domanda proposta per quanto argomentato in parte motiva;
-condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida per l'intero in € 1.797,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA in favore del Comune di;
CP_1
Catanzaro il 7.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
7